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IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICII

Germani avevano un proprio diritto, i cui tratti sono descritti nella Germania di Tacito, scritto alla fine del I secolo d.C.. Essi erano un popolo bellico, infatti la loro unica struttura pubblica e fondamentale era l'esercito; solo nelle fasi più delicate avevano un re, altrimenti era solito che le scelte venissero proposte all'assemblea in armi, che le avrebbe approvate battendo la lancia sullo scudo, dai capi dalle famiglie più rispettate.

La famiglia formava un clan, che aveva proprietà comune dei beni mobili e si schierava in guerra unitariamente. Non esisteva il testamento poiché vi era successione legittima. I pascoli, invece, erano comuni all'intera popolazione.

La donna non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire, tranne se in presenza del padre, del fratello o del marito. Il matrimonio costituiva una vendita della sposa, possedente una dote, alla famiglia dello sposo.

Le offese

venivano risolte per mezzo della vendetta privata, ma già al tempo di Tacito si potevano calcolare composizioni patrimoniali. La giustizia era amministrata da capi eletti nell'esercito, parte dell'ammenda andava alla famiglia dell'offeso, il resto al re o alla comunità. I giudizi che prevedevano pena capitale, diversamente, si fondavano sull'ordalia, ossia sul giudizio di Dio, con l'invocazione del soprannaturale. Le regole del diritto erano consuetudinarie, la scrittura era a loro sconosciuta. Essi decisero di distinguere il proprio diritto da quello dei vinti, consentendo loro di continuare a regolare i propri rapporti giuridici mediante il diritto romano, poiché le popolazioni conquistate erano soggette a loro, ma comunque più numerose rispetto alla minoranza dei conquistatori. Questo principio, detto "della personalità della legge", non si applicava però al diritto pubblico, che assicurava il controllo ai nuovi.dei Franchi. Questo testo, redatto in latino, era diviso in 65 capitoli e trattava principalmente di questioni di diritto privato, come la proprietà, l'eredità e i contratti. Nel corso dei secoli, il diritto romano e quello germanico si fusero sempre di più, dando vita a un sistema giuridico unico. Nel IX secolo, il re Carlo il Calvo promulgò il Capitulare di Quierzy, che rappresentò un importante passo verso l'unificazione del diritto nel Regno dei Franchi. Nel frattempo, in Italia, il re longobardo Rotari promulgò il famoso Edictum Rothari, che rappresentò la prima codificazione del diritto longobardo. Questo testo, redatto in latino, conteneva 388 leggi e trattava di vari argomenti, come il matrimonio, la proprietà e i reati. In conclusione, durante il periodo dei regni barbarici, si svilupparono diverse codificazioni del diritto, che rappresentarono un importante passo verso l'unificazione e la sistematizzazione delle leggi. Questi testi, sebbene influenzati sia dal diritto romano che da quello germanico, contribuirono a creare un sistema giuridico unico e originale per ciascun regno barbarico.

Dei Franchi Salii, costruito come un catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi illeciti.

I Longobardi scesero in Italia nel 568 ed espugnarono Pavia, capitale del Regno. Nel 643, il Re Rotari fece codificare le consuetudini del suo popolo in lingua latina, dando vita all'Editto di Rotari: conteneva 388 capitoli, la cui maggior parte specificava le ammende per ogni illecito, le quali andavano metà all'offeso e metà al re. Contiene, inoltre, disposizioni volute dal re a tutela del potere monarchico (pensa capitale per chi attenti alla vita del re, divieto di migrazioni interne ed impunità per chi commette omicidi per ordine del re). Tra i mezzi di prova vigevano il duello ed il giuramento, quest'ultimo consentiva all'accusato di scagionarsi con un "giuramento di purificazione" di 12 sacramentali, 5 scelti dall'accusatore e 5 dall'accusato, occorreva l'unanimità dei 12 per ottenere l'effetto liberatorio.

Rotari volle chel'editto si applicasse solo alla popolazione longobarda del Regno, non ai Romani.

Negli anni dal 712 al 744, il re Liutprando, convertito al cattolicesimo, emanò altri editti: consentivano la manomissione del servo all'altare, miglioravano la posizione successoria delle figlie in assenza di figli maschi, riconoscevano l'asilo ecclesiastico, dettavano alcuni impedimenti matrimoniali propri del diritto canonico, semplificavano le procedure per le donazioni alle Chiese, dichiaravano il duello modello di prova non attendibile senza vietarlo poiché fortemente voluto dai Longobardi, introducevano il ricorso in appello al re. Liutprando decise di legiferare a tutti i suoi sudditi e non solo ai Longobardi.

Nel 744, il Regno Longobardo cadde con la sconfitta del re Desiderio ad opera del re dei Franchi, Carlo, chiamato in soccorso dal papa.

Anche l'Inghilterra venne conquistata da popolazioni germaniche che si suddivisero dando vita a 16 regni diversi.

Poi ridotti a 4. Gli Angli, i Sassoni e gli Juti dominarono l'isola dal IV secolo in poi. Il cristianesimo vi fu portato da Agostino alla fine del VI secolo. Sono rimasti diversi testi di legge in germanico, il più antico risalente al re del Kent, dell'anno 603, che prescriveva al primo capitolo le ammende dovute a chi rubava beni ai chierici ed altre ammende per 90 illeciti. Il re Alfredi (890-940) concepiva la legge come traduzione scritta di consuetudini e come volontà di legiferare del re, così irrogò pene severe, tra cui quella di morte, per i reati più gravi. Il procedimento era di tipo ordalico. L'assemblea dei grandi del regno prendeva le decisioni importanti, la divisione del regno era in contee, a loro volta incentene (tratti simili ai germanici). La conquista da parte di una popolazione della Danimarca condusse, nei primi decenni del XI secolo, alla formazione di un unico regno sotto lo scettro del re Canuto, che unificò

Per qualche anno l'Inghilterra, la Norvegia e la Danimarca furono regni separati. Con Edoardo il confessore (1043-1066), l'Isola tornò ad essere un regno indipendente. Alla sua morte, fu conquistata dai Normanni provenienti dalla Francia, sotto la guida di Guglielmo il Conquistatore, dando vita al Regno Normanno d'Inghilterra e al Common Law e alle "Leges Henrici Primi" e "Leggi di Edoardo il confessore", le ultime due contenenti rispettivamente consuetudini ed elogi alla tradizione inglese.

L'età carolingia e feudale

Nella notte di Natale dell'800, il papa Leone III incoronò il re dei Franchi, dando vita al Sacro Romano Impero d'Occidente; il nuovo re ebbe, dunque, superiorità rispetto agli altri poiché il suo potere derivava da Dio. Il Re Carlo, inoltre, impose il giuramento di fedeltà ai sudditi maschi ed introdusse i capitolari: leggi scritte con le quali il sovrano dettava le sue volontà dopo averle espresse a voce davanti ai

maggiorenti del regno. Gli oggetti dei capitolarierano vari, come prescrizioni sulla giustizia, penali, amministrative, rivolte a disciplinare irapporti con vescovi, chiese e monasteri.L'età feudale è stata denominata dagli storici riguardo ai secoli dal IX all'XI. Il rapportofeudale era un legame personale tra due uomini di diversa posizione, stretto per garantire alsuperiore l'aiuto in ogni circostanza, ed all'inferiore una protezione ed uno stabile mezzo disostentamento (il carattere personale si manifestava nel valore della fedeltà e nel fatto chedurasse solo per il periodo di vita di chi lo aveva concluso). Il patto veniva stretto con lacerimonia dell'omaggio, il vassallo poneva le sue mani giunte tra le mani parimenti giunte delsuo signore e giurava solennemente fedeltà. Gli obblighi del vassallo erano l'aiutare ilsignore in guerra, ad eccezione delle guerre ingiuste od illecite, e di assisterlo con ilconsiglio dei suoi.compiti pubblici, quali la presenza obbligatoria alle assemblee giudiziarie. Con l'aumento dei rapporti di vassallaggio, accadde che un il medesimo soggetto fosse contemporaneamente vassallo di due signori, il conflitto di fedeltà fu risolto mediante l'"omaggio ligio", ossia l'istituzione di un rapporto prioritario verso uno dei 2 signori. Nell'VIII secolo la monarchia francese stabilì il principio per il quale tutti i vassalli fossero nella mano del re. Chi si obbligava verso un signore, oltre alla protezione, riceveva una concessione, detta "beneficio", che consisteva nel trasmettere al vassallo i diritti su una terra della corona per le infeudazioni compiute dal re, o di proprietà del signore per le infeudazioni minori. Il feudo ed il diritto feudale furono, per la massima parte, una creazione della consuetudine, tardamente intervennero fonti legislative, come l'Editto di Milano di Corrado II il Salico nel 1037, chegaranzia ai valvassori (i vassalli dei vassalli) l'ereditarietà dei feudi. Nel XII secolo, nell'Italia settentrionale, divenne vigente il "Libri Feudorum", testo divenuto di riferimento in Europa. I sovrani disponevano della nomina dei vescovi, la quale avveniva in considerazione delle funzioni civili, e si diffuse la prassi secondo la quale i benefici ecclesiastici fossero concessi a chi fosse in grado di dare un compenso in denaro, e si affermò la consuetudine di vivere in condizione di concubinato anziché di celibato, portando così, nel X secolo, ad una crisi morale del papato romano. Un forte coinvolgimento della Chiesa nella giustizia secolare fu esercitato con l'attribuzione della funzione di "missi" (personaggi di fiducia del re) a vescovi di fiducia del sovrano. Si chiese che i chierici collaborassero per la denuncia dei fatti illeciti, e gli stessi vescovi chiesero ai poteri secolari di aiutarli a perseguire con. coloro che si sottraevano alle sanzioni penitenziali irrogate dalla Chiesa; dunque, i sovrani intervennero imponendo la sottomissione dei chierici al proprio vescovo. Nei secoli X e XI si affermò la prassi di eliminare ogni contrapposizione tra i litiganti concretizzando il riconoscimento delle ragioni dell'attore da parte del convenuto (ciò indicava una condizione di debolezza dei poteri pubblici). Le basi normative internazionali, superiori agli Stati, erano quelle dei testi sacri delle religioni monoteistiche, i 2 Testamenti per i cristiani, ed il Corano per l'Islam. Lo scisma del 1054 distaccò definitivamente la Chiesa d'Oriente dalla Chiesa di Roma e d'Occidente, ed emerse nell'occidente cristiano la genesi di guerra giusta e santa contro l'Islam, che condusse alle crociate. LE CONSUETUDINI E LA CULTURA GIURIDICA La differenza tra il servo ed il libero stava nello stato giuridico, il servo non aveva libertà.dimovimento né di godimento dei beni comuni, e lo legava al padrone anche nelle scelte familiari. Il libero che lavorava su una terra non sua, era tenuto a dazioni in denaro od
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Publisher
A.A. 2022-2023
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena0201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bassani Alessandra.