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Storia del diritto medievale e moderno

Il diritto tardo-antico

L'impero tardo antico includeva l'intera area mediterranea sino al Reno, al Danubio e all'Inghilterra meridionale. Era ripartito amministrativamente in 114 province, suddivise tra Oriente (Costantinopoli) ed Occidente (Roma). L'amministrazione civile era separata dalla militare, la quale si spostava a seconda delle necessità belliche; la gerarchia civile era ripartita in 5 livelli:

  • Defensores della città;
  • Governatori delle province;
  • Vicari a capo delle diocesi;
  • 4 prefetti al pretorio di Italia, Gallia, Costantinopoli ed Illirico;
  • Corte Imperiale (l'imperatore era legittimo titolare di tutti i poteri).

L'imperatore agiva attraverso l'opera dei suoi uffici centrali: il Questore del Sacro palazzo ed il Maestro degli uffici elaboravano le costituzioni che, approvate dall'imperatore, divenivano leggi vincolanti. La corte imperiale dava riscontro ai casi sottoposti all'imperatore in ultima istanza in fase d'appello dopo almeno 2 gradi di giurisdizione inferiore, emettendo a nome dell'imperatore un rescritto od un consulto, ossia un breve testo nel quale la questione controversa era impostata nei suoi profili di diritto sulla base dei dati forniti da chi l'aveva sottoposta al giudizio superiore.

Le categorie di fonti del diritto tardo antico erano classificabili in:

  • Fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario;
  • Leges (costituzioni imperiali).

Teodosio II, nel 438, promulgò il "codice Teodosiano", che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall'età di Costantino sino all'anno stesso; ogni libro è diviso in titoli, all'interno dei quali le costituzioni si succedono in ordine cronologico. Esso venne esteso ad entrambe le parti dell'impero.

Un secolo dopo, a Costantinopoli, venne creata la compilazione di Giustiniano: centinaia di costituzioni che introducevano nuove regole in ogni campo del diritto. La compilazione è composta da:

  • Codice -> riunì sistematicamente in 12 libri migliaia di rescritti e di costituzioni imperiali dal secolo I sino a Giustiniano;
  • Digesto (anno 553) -> formato da 50 libri di testi della giurisprudenza classica;
  • Istituzioni -> un testo di sintesi;
  • Novelle -> una raccolta di 168 Costituzioni emanate dallo stesso imperatore nei 30 anni di regno successivi alla promulgazione del Codice.

Lo scopo di Giustiniano era quello di sostituire qualsiasi altra fonte di diritto, ne era vietato anche il commento.

Cristianesimo, chiesa e diritto

L'annuncio evangelico comprendeva enunciazioni religiose che, però, si riflettevano delle relazioni tra uomini. La Chiesa assunse la forma di un'istituzione gerarchica:

  • I successori apostolici furono nominati "episcopi" ed erano responsabili pastorali di una città e del territorio circostante, ossia la diocesi;
  • Ai vescovi rispondevano diaconi e presbiteri. Tra i vescovi si formò una gerarchia basata sulla grandezza della città di comando. Ai vescovi delle sedi più importanti spettava il coordinamento dei vescovi della regione ed il potere di riesaminare in appello le loro decisioni. Essi venivano nominati con elezione del clero locale, seguita dall'acclamazione dei fedeli e la consacrazione da parte degli altri vescovi.

Il Testo Sacro era un testo canonizzato e reso pubblico in forma scritta contenente i precetti della rivelazione, espressi in forma definitiva e non modificabile. I Concili ecumenici di Nicea del 325, di Costantinopoli del 381, di Efeso nel 431 e di Calcedonia del 451 ritennero che attraverso la deliberazione dei vescovi riuniti si esprimesse lo Spirito Santo. Il diritto canonico è dotato di norme e di sanzioni (esclusione dall'eucarestia e dalla comunità dei fedeli).

All'inizio del IV secolo, i cristiani furono perseguitati e la Chiesa fu considerata associazione illecita ma, nell'arco di un secolo venne tollerata e, nel 313, riconosciuta da Costantino con l'editto di Milano, garantendole inoltre esenzione fiscale. Costantino consentì ai litiganti di scegliere se farsi giudicare dal vescovo o dal giudice laico, e la sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata di forza esecutiva.

Nel 380, la religione cristiana fu dichiarata la sola riconosciuta ed ammessa entro l'impero da Teodosio. Giustiniano autorizzò il ricorso in appello dal governatore della provincia al vescovo, la cui pronuncia poteva essere riesaminata solo dall'imperatore. Da ciò deriva il conferimento di funzioni civili alla Chiesa.

Nell'oriente bizantino, l'Impero attuava forme di diretto controllo sulla Chiesa (cesaropapismo). Invece, la Chiesa d'Occidente, nel 390 d.C. tracciò una linea di confine: il vescovo di Milano rifiutò all'imperatore Teodosio la riammissione in Chiesa sinché non si fosse riconosciuto peccatore per aver ordinato la rappresaglia di Tessalonica. Papa Gelasio I disse che il regno ed il sacerdozio non avessero subordini poiché volute entrambe da Dio, ma con compiti e fini diversi, una per le cose di un mondo, l'altra dell'aldilà, senza intromissioni reciproche.

Nel terzo secolo, in Egitto, si sviluppò il "monachesimo" basato su una regola: "prega e lavora" che subordinava i principi cardinali di obbedienza, povertà e castità, in cui il potere è concepito come servizio. Papa Gregorio I (590) sancì i criteri da adottare nei processi, ossia il dovere per il giudice di accertare scrupolosamente i fatti relativi al caso, la necessaria osservanza delle norme del diritto romano se non in contrasto con la lex divina, l'imparzialità del giudizio e l'adozione di un atteggiamento di equità e di misericordia.

I monaci irlandesi svilupparono nel VI secolo il "penitenziale", un genere letterario in cui veniva prescritto ad uso del clero per ogni peccato la penitenza corrispondente, graduata in base alla gravità del peccato commesso, distinguendo anche l'intenzione che vi era alla base.

Il diritto dei regni germanici

I Germani avevano un proprio diritto, i cui tratti sono descritti nella Germania di Tacito, scritto alla fine del I secolo d.C. Essi erano un popolo bellico, infatti la loro unica struttura pubblica e fondamentale era l'esercito; solo nelle fasi più delicate avevano un re, altrimenti era solito che le scelte venissero proposte all'assemblea in armi, che le avrebbe approvate battendo la lancia sullo scudo, dai capi dalle famiglie più rispettate.

La famiglia formava un clan, che aveva proprietà comune dei beni mobili e si schierava in guerra unitariamente. Non esisteva il testamento poiché vi era successione legittima. I pascoli, invece erano comuni all'intera popolazione.

La donna non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire, tranne se in presenza del padre, del fratello o del marito. Il matrimonio costituiva una vendita della sposa, possedente una dote, alla famiglia dello sposo.

Le offese venivano risolte per mezzo della vendetta privata, ma già al tempo di Tacito si potevano calcolare composizioni patrimoniali. La giustizia era amministrata da capi eletti nell'esercito, parte dell'ammenda andava alla famiglia dell'offeso, il resto al re od alla comunità. I giudizi che prevedevano pena capitale, diversamente, si basavano sull'ordalia, ossia sul giudizio di Dio, con l'invocazione del soprannaturale.

Le regole del diritto erano consuetudinarie, la scrittura era a loro sconosciuta. Essi decisero di distinguere il proprio diritto da quello dei vinti, consentendo loro di continuare a regolare i propri rapporti giuridici mediante il diritto romano, poiché le popolazioni conquistate erano soggette a loro, ma comunque più numerose rispetto alla minoranza dei conquistatori. Questo principio, detto "della personalità della legge" non si applicava però al diritto pubblico, che assicurava il controllo ai nuovi dominatori.

I Visigoti furono i primi a cimentarsi nella legislazione, generando il "codice Euriciano" (476-479) ed il "Breviario Alariciano" (507). Il Breviario era composto solo da costituzioni tratte dal Codice Teodosiano, dalle sentenze di Paolo e da altri testi minori. Solo in una seconda fase la legislazione visigotica assunse originalità: il re Leovigildo rifuse il Codice Euriciano aggiungendovi parecchie leggi. Nel VII secolo, Chindasvindo e Reccesvindo dotarono il regno di un testo di leggi mantenendo un'impronta romanistica ma con consuetudini di derivazione germanica, compresa anche l'influenza religiosa che invitava i giudici a temperare la severità delle leggi.

Tra la fine del V secolo e gli inizi del VI Clodoveo, re dei Franchi, occupò la regione tra Reno, Senna e Loira, dando vita al Regno franco. Egli promosse l'approvazione ufficiale di un testo di leggi, il Pactus Legis Salicae, il quale conteneva le consuetudini giuridiche dei Franchi Salii, costruito come un catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi illeciti.

I Longobardi scesero in Italia nel 568 ed espugnarono Pavia, capitale del Regno. Nel 643, il Re Rotari fece codificare le consuetudini del suo popolo in lingua latina, dando vita all'Editto di Rotari: conteneva 388 capitoli, la cui maggior parte specificava le ammende per ogni illecito, le quali andavano metà all'offeso e metà al re. Contiene, inoltre, disposizioni volute dal re a tutela del potere monarchico (pena capitale per chi attenti alla vita del re, divieto di migrazioni interne ed impunità per chi commette omicidi per ordine del re). Tra i mezzi di prova vigevano il duello ed il giuramento, quest'ultimo consentiva all'accusato di scagionarsi con un "giuramento di purificazione" di 12 sacramentali, 5 scelti dall'accusatore e 5 dall'accusato, occorreva l'unanimità dei 12 per ottenere l'effetto liberatorio. Rotari volle che l'editto si applicasse solo alla popolazione longobarda del Regno, non ai Romani.

Negli anni dal 712 al 744, il re Liutprando, convertito al cattolicesimo, emanò altri editti: consentivano la manomissione del servo all'altare, miglioravano la posizione successoria delle figlie in assenza di figli maschi, riconoscevano l'asilo ecclesiastico, dettavano alcuni impedimenti matrimoniali propri del diritto canonico, semplificavano le procedure per le donazioni alle Chiese, dichiaravano il duello modello di prova non attendibile senza vietarlo poiché fortemente voluto dai Longobardi, introducevano il ricorso in appello al re. Liutprando decise di legiferare a tutti i suoi sudditi e non solo ai Longobardi.

Nel 744, il Regno Longobardo cadde con la sconfitta del re Desiderio ad opera del re dei Franchi, Carlo, chiamato in soccorso dal papa. Anche l'Inghilterra venne conquistata da popolazioni germaniche che si suddivisero dando vita a 16 regni diversi, poi ridotti a 4. Gli Angli, i Sassoni e gli Juti dominarono l'isola dal IV secolo in poi. Il cristianesimo vi fu portato da Agostino alla fine del VI secolo. Sono rimasti diversi testi di legge in germanico, il più antico risalente al re del Kent, dell'anno 603, che prescriveva al primo capitolo le ammende dovute a chi rubava beni ai chierici ed altre ammende per 90 illeciti. Il re Alfredi (890-940) concepiva la legge come traduzione scritta di consuetudini e come volontà di legiferare del re, così irrogò pene serve, tra cui quella di morte, per i reati più gravi. Il procedimento era di tipo ordalico. L'assemblea dei grandi del regno prendeva le decisioni importanti, la divisione del regno era in contee, a loro volta in centene (tratti simili ai germanici).

La conquista da parte di una popolazione della Danimarca condusse, nei primi decenni del XI secolo, alla formazione di un unico regno sotto lo scettro del re Canuto, che unificò per qualche anno Inghilterra, Norvegia e Danimarca. Con Edoardo il confessore (1043-1066) l'Isola tornò ad essere regno a sé, ed alla sua morte essa fu conquistata dai Normanni provenienti dalla Francia, cotto la guida di Guglielmo il Conquistatore, dando vita al Regno Normanno d'Inghilterra ed al Common Law ed alle "Leges Henrici Primi" e "Leggi di Edoardo il confessore", le ultime due contenenti rispettivamente consuetudini ed elogi alla tradizione inglese.

L'età carolingia e feudale

Nella notte di Natale dell'800, il papa Leone III incoronò il re dei Franchi, dando vita al Sacro romano Impero d'occidente; il nuovo re ebbe, dunque superiorità rispetto agli altri poiché il suo potere derivava da Dio. Il Re Carlo, inoltre, impose il giuramento di fedeltà ai sudditi maschi ed introdusse i capitolari: leggi scritte con le quali il sovrano dettava le sue volontà dopo averle espresse a voce davanti ai maggiorenti del regno. Gli oggetti dei capitolari erano vari, come prescrizioni sulla giustizia, penali, amministrative, rivolte a disciplinare i rapporti con vescovi, chiese e monasteri.

L'età feudale è stata denominata dagli storici riguardo ai secoli dal IX all'XI. Il rapporto feudale era un legame personale tra due uomini di diversa posizione, stretto per garantire al superiore l'aiuto in ogni circostanza, ed all'inferiore una protezione ed uno stabile mezzo di sostentamento (il carattere personale si manifestava nel valore della fedeltà e nel fatto che durasse solo per il periodo di vita di chi lo aveva concluso). Il patto veniva stretto con la cerimonia dell'omaggio, il vassallo poneva le sue mani giunte tra le mani parimenti giunte del suo signore e giurava solennemente fedeltà. Gli obblighi del vassallo erano l'aiutare il signore in guerra, ad eccezione delle guerre ingiuste od illecite, e di assisterlo con il consiglio dei suoi compiti pubblici, quali la presenza obbligatoria alle assemblee giudiziarie.

Con l'aumento dei rapporti di vassallaggio, accadde che un il medesimo soggetto fosse contemporaneamente vassallo di due signori, il conflitto di fedeltà fu risolto mediante l'"omaggio ligio", ossia l'istituzione di un rapporto prioritario verso uno dei 2 signori. Nell'VIII secolo la monarchia francese stabilì il principio per il quale tutti i vassalli fossero nella mano del re. Chi si obbligava verso un signore, oltre alla protezione, riceveva una concessione, detta "beneficio", che consisteva nel trasmettere al vassallo i diritti su una terra della corona per le infeudazioni compiute dal re, o di proprietà del signore per le infeudazioni minori.

Il feudo ed il diritto feudale furono, per la massima parte, una creazione della consuetudine, tardamente intervennero fonti legislative, come l'Editto di Milano di Corrado II il Salico nel 1037, che garantì ai valvassori (i vassalli dei vassalli) l'ereditarietà dei feudi. Nel XII secolo, nell'Italia settentrionale, divenne vigente il "Libri Feudorum", testo divenuto di riferimento in Europa.

I sovrani disponevano della nomina dei vescovi, la quale avveniva in considerazione delle funzioni civili, e si diffuse la prassi secondo la quale i benefici ecclesiastici fossero concessi a chi fosse in grado di dare un compenso in denaro, e si affermò la consuetudine di vivere in condizione di concubinato anziché di celibato, portando così, nel X secolo, ad una crisi morale del papato romano.

Un forte coinvolgimento della Chiesa nella giustizia secolare fu esercitato con l'attribuzione della funzione di "missi" (personaggi di fiducia del re) a vescovi di fiducia del sovrano. Si richiese che i chierici collaborassero per la denuncia dei fatti illeciti, e gli stessi vescovi chiesero ai poteri secolari di aiutarli a perseguire con sanzioni temporali coloro che si sottraevano alle sanzioni penitenziali irrogate dalla Chiesa; dunque, i sovrani intervennero imponendo la sottomissione dei chierici al proprio vescovo.

Nei secoli X e XI si affermò la prassi di eliminare ogni contrapposizione tra i litiganti concretizzando il riconoscimento delle ragioni dell'attore da parte del convenuto (ciò indicava una condizione di debolezza dei poteri pubblici). Le basi normative internazionali, superiori agli Stati, erano quelle dei testi sacri delle religioni monoteistiche, i 2 Testamenti per i cristiani, ed il Corano per l'Islam. Lo scisma del 1054 distaccò definitivamente la Chiesa d'Oriente dalla Chiesa di Roma e d'Occidente, ed emerse nell'occidente cristiano la genesi di guerra giusta e santa contro l'Islam, che condusse alle crociate.

Le consuetudini e la cultura giuridica

La differenza tra il servo ed il libero stava nello stato giuridico, il servo non aveva libertà di movimento né di godimento dei beni comuni, e lo legava al padrone anche nelle scelte familiari. Il libero che lavorava su una terra non sua, era tenuto a dazioni in denaro od in prodotti agricoli a favore del proprietario ed a prestare tempo e forze per lavorare la terra gestita direttamente dal proprietario, ossia "indominicata". Il contratto più frequente che stabiliva i diritti e doveri del colono aveva durata di 29 anni. La "par massaricia" costituiva la proprietà di un signore laico o di un ente ecclesiastico, la "pars dominica" quella del proprietario.

La "teoria del dominio diviso" stabiliva che sia il nudo proprietario che il colono potevano disporre dei rispettivi diritti, venderli, donarli e lasciarli in eredità ai successori.

L'aristocrazia era divisa in fasce distinte:

  • Alla nobiltà più alta e potente, il re franco affidava la carica di conte o vescovile;
  • Ai signori dei castelli la popolazione si affidava per la difesa e per l'esercizio di funzioni pubbliche, come la giustizia;
  • Le signorie rurali disponevano di poteri di piena giurisdizione civile e penale. Esse sopravvissero fino alla fine del 700.
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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena0201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bassani Alessandra.
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