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Invenzione della stampa
Nel 1452 circa, avviene la prima stampa della bibbia ad opera di Gutenbergh. Questa invenzione rende molto più semplice, rapido e meno costosa la divulgazione dei testi religiosi ma anche dei testi giuridici.
Prima dell'invenzione della stampa, l'accessibilità dei testi era riservata a pochi a causa dei costi e dei tempi necessari. Ma con l'invenzione della stampa, la divulgazione dei testi diventa più veloce ed economica.
Non solo i religiosi, ma anche i giuristi desiderano far circolare le loro opere. Nel mondo del diritto, si iniziano ad aggiungere opere e stampe di attività consiliari o redazioni di opere giuridiche che vanno ad arricchire i testi fondamentali già riconosciuti dai giustizi.
Ciò porta ad un aumento esponenziale delle circolazioni di soluzioni giuridiche, poiché aumentano sia i giuristi che i contributi da parte loro.
Non sempre le soluzioni si perpetuano uguali, più teste ci lavorano, più differenze si possono riscontrare.
Davanti a soluzioni già proposte in consilia o nei trattati, si possono trovare nuove interpretazioni e contributi da parte dei giuristi.
(contraddittorietà delle interpretazioni): il giurista deve fare una scelta che sia giustificata trovano delle escamotage1. redigere delle opere (circa degli indici) rivolte alla pratica2. Criterio della communis opinio:● I giuristi hanno trovato una soluzione che ogni volta va valutata a seconda dei protagonisti del confronto:● soluzione "qualitativa",★ generalmente se si è espresso uno di quelli tra i giuristi più eccellenti si sceglie quel consilium là (non è obbligatorio),★ alcune volte non basta questa● criterio quantitativo★ quando abbiamo due consilium di giuristi parimenti qualificati, allora scelgo il consilium più seguito★ se ha più successo sarà più adeguata e giustaIl fatto che prolificano tantissimi volumi di diritto, bisogna avere la panoramica ampia su chi si è espresso su quella dinamica e poi si va a ragionare sui criteri prima elencarti: qualitativo e quantitativo.LaLa capacità di lavorare sulle norme è sempre più chiara, basandosi su testi legali, trovando un aggancio a chi ha preceduto. Da chi studia i consilia è stato notato che a volte il giurista che fa riferimento a qualcosa (per non fare apparire la sua proposta nuova) non corrisponde esattamente al trattato/consilium che va citando. Allora giustifica la nuova proposta di regola sulla base di una regola comune (derivata da antico giurista > necessità di basare ragionamento su qualcosa di autorevole che li ha preceduti) → CRITERIO DI SELEZIONE ENDO GIURISPRUDENZIALE. La communis opinio è una pulizia di interpretazioni meno convincente per basare il diritto su interpretazioni idonee a risolvere i casi, utilizzato dai giuristi per non perdersi nel mare magnum delle interpretazioni. Esiti Scelta della communis opinio normalmente è lasciata al giurista stesso che deve scegliere. Viene sancito il ricorso all'opinio IN SPAGNA E.PORTOGALLO NEL 1400 bartoli:
● dunque si impone ai giuristi di attenersi all'interpretazione di Bartolo se egli si è espresso su quella questione
● (norma imperativa)
● e si vuole distaccarsi bisogna argomentare dicendo che Bartolo sembra si siasta trattando di un altro caso in cui c'è unoccupato di quella questione, ma in realtà intervento del sovrano che cerca di mettere chiarezza
BARTOLISMO =
● fenomeno per il quale viene ripetuto nelle università e nelle metodologie di lavoro quanto aveva già fatto Bartolo.
● Alcuni giuridici decidono di conformarsi, anche se non sotto regola imperiale, anche se non erano della Spagna e del Portogallo.
● L'opera di Bartolo diventa oggetto di studio (ricerca ratio) per questo Bartolo viene riconosciuto come giurista formidabile.
● Questo tipo di procedimento che va chiarificando varie possibilità di scelta, l'umanesimo giuridico va a schierarsi:
● corrente giuridica che si scaglia
Con insulti verso i bartolisti, verso i commentatori e i glossatori e contro il fiduciario di Giustiniano. Il sigillo della soluzione dava l'ufficialità (del testo) data da giuristi di estrema importanza.
Testi che non hanno il sigillo = non vuol dire che siano falsi.
I nostri giuristi adottano il sistema del sigillo per l'ufficialità degli atti, per i messaggi >per rendere la grande autorevolezza dei giuristi.
Ogni giurista sceglieva un suo sigillo.
Venivano posti alla fine del parere scritto a mano e in ordine di importanza.
(Se vediamo i sigilli abbiamo un'idea dell'importanza di quei giuristi in un certo momento)
Fonti basso medioevo
iuria communia, La iuria communia, ossia diritto romane canonico
sono quelli universali, applicabili a prescindere dai confini;
la legislazione dei papi assume lo stesso peso della legislazione romana.
La connessione tra questi due diritti mai separati (utrumque ius, utraque lex -
unità delle due cose) hanno come base la medesima formazione sui testi romani.
Sono due diritti che si parlano, ci sono delle categorie che passano dall'uno all'altro: si arriva a dire che non esiste un canonista che non sia un civilista.
Possono adottare soluzioni diverse nella medesima situazione, ma non sono maied entrambi collaborano all'idea per cui è possibile configurare regole di indifferenticonvivenza sia per la comunità che per la vita cristiana.
Entrambe cercano di giungere alla regola giusta.
Diritto feudale
Viene inserito nel corpus iuris civilis, nonostante sia diritto consuetudinario.
Inserito per due motivi:
- È un istituto fondamentale della società di più alto livello (fine 1300 Baldo gli diedignità).
- Accade che il figlio di un giudice milanese va a Bologna a studiare diritto presso i glossatori e vede che per diritto si intende solo la compilazione.
Dato che il padre risolveva
Le controversie feudali applicando consuetudini feudali, si meraviglia che questo diritto non venga studiato nella scuola e lo comunica al padre. Il padre scrive al figlio quelle che sono le caratteristiche del diritto feudale che lui praticava come giudice. ⇒ Primo nucleo di elaborazione del diritto feudale viene dalla lettera di questo padre al figlio. Rapporto tra IUS CIVILE e IURA SPECIALIA Adiritti universali ● diritto romano e canonico ● in particolare modo diritto civile, Diritti particolari: IURIA PARTICOLARE: territoriali/ IURA SPECIALIA: personali ● Iura propria e iura specialia ● Trama di diritti particolari diritto delle città dentro ci sono altri ● diritto delle signorie diritti articolati ● diritto dei regni ● diritto commerciale contemporaneamente ● corporativo e internazionale ● Pluralità di diritti personali status, clero, ceti ● Molteplicità di giurisdizioni ● Non hanno pretesa di essere universali, devono essere applicate nella cittàdelle istituzioni che li rappresentano.● Questo sistema di diritti e giurisdizioni può portare a conflitti e tensioni tra le diverse autorità e può rendere difficile l'applicazione uniforme della legge.● Tuttavia, può anche offrire una certa flessibilità e adattabilità alle diverse realtà locali.● Inoltre, il particolarismo può favorire lo sviluppo di una cultura giuridica diversificata e ricca di tradizioni e pratiche locali.● In conclusione, il particolarismo giuridico è un elemento caratteristico delle società complesse e pluralistiche, che riflette la diversità e la complessità delle relazioni sociali e politiche.L'utilizzo di un'ola scelta dell'altro. Siamo in un contesto pubblicistico dove comunque convivono forme di gestione privata. Problema di capire i confini degli ambiti giuridici: ● dobbiamo capire come si rapportavano i diritti particolari con quelli universali ● (ius civile e iura propria - non si sa a chi dare precedenza) ● - questo problema è variamente risolto, attraverso diversi criteri. ★ Quindi i diritti universali e ha forte capacità espansiva. D'altra parte non possono non tenere conto degli iura proprio, che nascono da consuetudini, ecc. ★ Chiarificazione tarda (che non sempre sarà valida): norma universale vista come sussidiaria > prima si applica norma particolare dove la norma interviene MA COMUNQUE Nella fase di espansione del diritto statutario e civile universale, è ancora tutto in gioco. Linguaggio comune dei diritti diversi = ● notai ecc utilizzano terminologia romana (lex, iustitia), ● nonostante siano diritti diversi REGNI1100-1300 PANORAMA: Regno di Germania Regno di Francia Regno di Sicilia Comuni alle due potestà supreme Signorie Tutti legati in via diretta (es. feudali, comuni) o indiretti (Regno Francia) a: - Impero - Papato Impero e papato ambedue riconosciuti come autorità Papato può porre regole del vivere sociale e non solo spirituale Per l'impero è complesso perché riducendosi a parte germanica e italica sembrava più limitato. Anche se gli veniva comunque riconosciuto l'universalismo Conformazioni più o meno grandi sotto un'unico autorità (regni) Cornice universalistica con diversità più o meno ampie Regno di Germania: - Nipoti Carlo magno dividono Germania da Francia - Dentro l'Impero diversi territori (Austria, Tirolo, Baviera, Sassonia, Boemia, Moravia, Prussia orientale, Danimarca...) - Entità diverse che vivono nello stesso regno1200 si afferma il criterio elettivo nella scelta del re e del re di Italia, dunque dell'imperatore, superato il criterio carolingio.
La scelta del re di Germania avverrà dal 12000 per via elettiva.
Principi elettori (grandi signori feudali e territoriali):
- 3 ecclesiastici (arcivescovi Magonza, Treviri e Colonia)
- 4 laici (Conte palatino del Reno, duca di Sassonia, margravio di Brandeburgo, re di Boemia)
L'eletto discendente indicato dal re e dal 1438 di stirpe Asburgo.
Bolla d'Oro 1356 imperatore Carlo IV formalizza le procedure.
Bolla d'oro formalizzazione procedure dell'elezione.
Impero con varietà istituzionali in cui all'interno ci sono città tedesche.