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Ius e nova saeculi aetas in un mirografo tardoantico (riassunto) - Elena Cappello
rex la pace e la serenità ritrovate gli consentiranno di ricevere il sostegno e l'ispirazione delle Muse.
Calliope e poi Urania e la personificazione della Filosofia lo aiuteranno quindi nel suo particolare
progetto: la ricerca delle verità nascoste sotto l'aspetto esteriore dei miti che da quel momento in poi
saranno svelati dall'autore.
Una seria e recente mess a fuoco del contesto reale in cui inserire lo sviluppo delle premesse delle
Mitologiae indica la fase finale della dominazione dei Vandali in Africa.
L'Expositio virgilianae continentiae è una sorta di interpretazione allegorica delle opere di Virgilio.
Dopo una breve spiegazione del senso metaforico delle Bucoliche e delle Georgiche, Fulgenzio,
dopo aver sollecitato l'aiuto delle Muse, riceve la visita di Virgilio stesso, che lo guida, passo dopo
passo, nell'interpretazione analitica che si cela dietro la lettera del testo dell'Eneide.
Ognuno dei 12 libri che compongono il poema nazionale romano nasconderebbe infatti un riferi-
mento alle stagioni dell'esistenza dell'uomo: dal fortunale del primo libro, che allude al travaglio del
parto che porta all'approdo del naufrago e, conseguentemente, alla nascita, al confronto con Poli-
femo, la cui vicenda evoca il gusto per le fabulae proprio dell'infanzia e così via, attraverso la gio-
ventù, rappresentata dall'incontro con Didone, fino alle fasi dell'età matura (il conseguimento della
scientia con l'ingresso al tempio di Apollo) e della vecchiaia.
Non tutti i libri e non tutti gli episodi ricevono da parte di Fulgenzio la medesima attenzione: soltanto
quelli ritenuti più significativi dalla sua guida, costellati dal consueto uso di singolari etimologie e
digressioni grammaticali.
Prima opera dedicata ad una reinterpretazione complessiva dell'Eneide, fece uso dell'allegoria, così
come la patristica aveva “autorizzato” per la lettura delle Sacre Scritture, inaugurando, insieme con
le fabulae dell'opera maggiore, un movimento letterario che recuperava, de facto cristianizzandoli, i
miti fondanti del paganesimo romano.
La cultura di Fulgenzio, incontro di tradizione africane e di educazione romana, è riuscita in questo
modo a trapiantare un albero, nato su suolo pagano, e a fargli attecchire saldamente radici in terra
cristiana, esempio fecondo di una nuova nascente romanità.
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Capitolo 2: testi (e contesti) giuridici nell'Expositio sermonum antiquo-
rum
2.1) Il diritto tra gli abstrusi sermones
Il tentativo di individuare il livello di competenza o, perlomeno, di interesse di Fabio Planciade Ful-
genzio relativo alla dimensione giuridica non può che concentrarsi sull'Expositio sermonum antiquo-
rum. Tale glossario, per la sua intrinseca funzione di ricerca di parole difficili e desuete, ha attinto a
piene mani da specifici settori del diritto e ha goduto nei secoli di notevole fortuna.
L'Expositio si presenta divisa in 62 paragrafi, ognuna dei quali contenente una o più definizioni (per
un totale di 77): tutti, salvo uno, contemplano testimonia di autori funzionalmente posti ad avvalorare
la spiegazione del lemma esaminato e proprio su tali testimonia si è abbattuta la scure di una critica
che ha messo fortemente in dubbio l'affidabilità di Fulgenzio e quindi l'impiego dei suoi “testi” per la
ricostruzione dei testi degli autori citati.
2.2) Lemmi di interesse giuridico connessi ai riti funebri
I lemmi 1-2-3-7-8-23-36 riguardano, a vario titolo, la materia dei funebria.
Lemma 1: sandapila → nozione tecnica di “bara per corpi di plebei e di giustiziati”
➔ Lemma 2: vispillo → “necroforo” oppure “depredatore di salme” → Svolgono le mansioni di
➔ vispillo uomini di infima condizione
Un brano svetoniano della vita di Domiziano accomuna le due voces (= sandapila e vispillo) nella
ricostruzione della misera sorte riservata alle spoglie dell'odiato imperatore all'indomani della con-
giura che ne determinò la morte.
Lemma 3: pollinctores → “addetti alla preparazione dei cadaveri per le esequie”
➔
l'attività al servizio delle pompe funebri è causa del duplice rilievo che la figura del servus pollinctor
assume per il diritto, in verità per epoche tra loro distanti, ed attraverso le quali ci sono testimoniati i
mutamenti del costume sociale che hanno imposto, anche per un settore così particolare, decisi
cambi di rotta; se, infatti, un passo di Ulpiano riferisce il pensiero di Labeone per il quale il pollinctor
1
è pure esposto all'actio quasi institoria in caso di spoliazione di una salma, e conferma quindi indi-
rettamente un esercizio corrente dell'opera dei pollinctores nell'allestimento del cadavere per il fu-
nerale, altro avevano stabilito le leggi delle XII Tavole a questo riguardo. Dalla lettura incrociata di
noti brani di Cicerone e di Festo appare sicuro che tra le disposizioni tendenti a limitare lo sfarzo e
l'ostentazione nei funerali, rientrassero per l'appunto quelle che vietavano, in ordine al cadavere, sia
servilis unctura, sia sumptuosa respersio con profumi e pozioni di mirra.
Ad altro, connesso, ma certo più importante divieto della Legge delle XII Tavole, può riferirsi il lemma
7 esplicato da Fulgenzio, ove suggrundaria sono definiti i “sepolcri di infantes che non abbiano com-
piuto 40 gg”. Che nei pressi del margine sottostante del tetto, la suggrunda, per manifeste ragioni
etimologiche, fossero congiunti in modo stabile le piccole arche sepolcrali dei neonati è possibilità
che si dovrebbe scontrate con Tab. 10.1, inibente sepolture umane in territorio urbano: ciò che, ad
esempio, diede modo al Lersh di considerare inventato il lemma. In realtà, ed a parte le riflessioni in
merito al regime delle eccezioni richiamate da Cicerone nello stesso passo del De legibus sulla
norma decemvirale in questione, è nota la specialità dei funerali degli infantes ed il suo collegamento
con il protrarsi dei riti di inumazione domestica, in specie presso il ceto popolare, confermato dai
reiterati provvedimenti di repressione in materia. Altre fonti, poi, depongono in favore della genuinità
della testimonianza fulgenziana, almeno quanto alla consuetudine di non procede all'incinerazione
1 era concessa contro il mandante di un soggetto extraneus (un soggetto libero, estraneo alla familia del mandante) cui
fosse stato affidato il compimento di un singolo negozio giuridico, senza che fosse stato reso evidente ai terzi il
conferimento dell’incarico. 3/5
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del corpi dei neonati morti, cui è legata, all'interno del lemma, la presenza del risalente e significativo
bustum.
Lemma 8: silicernius → la nozione che ci offre Fulgenzio non è quella – corretta – di “ban-
➔ chetto funebre”, la quale giustificherebbe pienamente la presenza in un tale contesto. Per
silicernii si devono intendere i “vecchi ricurvi, quasi nell'atto di 'discernere le selci' dei loro
sepolcri”
lemma 23: capularis → il significato ricalca, in pratica, quello erroneamente attribuito da Ful-
➔ genzio a silicernius di “vecchio prossimo alla morte”: il corretto collegamento etimologico,
che avvicina all'area sepolcrale, è il riferimento a capulum, “bara”, attraverso il quale i con-
dannari a morte potrebbero dirsi rei capulares.
lemma 37: coragium → “arredo scenico” o, per estensione generica, “fasto o cerimonia”
➔
2.3) Altri riferimenti al diritto sacro
Il lemma 4 rappresenta una delle definizioni tipiche di Fulgenzio.
L'argomento trattato è quello dell'aquaelicium, il rito finalizzato alla procurazione della pioggia, che
si svolgeva sotto la direzione dei pontefici e la partecipazione dei magistrati cittadini, con littori al
seguito, ma con fasci rovesciati; il corteo, cui intervenitvano le matrone a piedi scalzi e con i capelli
sciolti, si recava al tempio di Marte, extra portam Capenam, per portare da tale sede il lapis manali
fino al Campidoglio, invocando Iuppiter Elicius per la fine della siccità. La fonte che Fulgenzio forni-
sce individua un segmento liturgico, l'interpretazione rituale di un fegato, di poco precedente ed anzi
in connessione logica con la celebrazione, legata alla verifica del colore vermiglio delle fibrae iecoris.
L'explicatio sul neferendi sues (lemma 5), insieme a quella appena vista ed alle successive sulle
ambignae oves (lemma 6), sui fratres arvales (lemma 9), sugli iniuges boves (lemma 10) e sui
praesegmina (lemma 48) contribuisce a costituire il quadro dell'interesse di Fulgenzio per la tradi-
zione sacrificale prettamente pagana, ufficialmente 'scomparsa' ai suoi tempi che - e, si potrebbe
dire, anche attraverso i Sermones antiqui (lemma 11) - depone per una certa tenace sopravvivenza.
Il comune denominatore di questi lemmi è l'assoluta corrispondenza ad uno dei maggiori interessi
dei Romani in tema di diritto sacrificale, quello inerente alla “adeguatezza” delle victimae/hostiae
offerte alle divinità a scopo propiziatorio. La scienza pontificale aveva elaborato uno scrupoloso
sistema classificatorio dei vari tipi di animali da immolare, che i basava anche sulla purezza e sull'in-
tegrità, sul sesso, sul colore e sull'età, e che quindi distingueva tra hostiae bidentes (o maiores) e
hostiae lactentes (o minores). Proprio a quest'ultimo tipo di bipartizione si devono ricollegare i nefe-
rendi sues, nei quali andrebbero riconosciuti i maialini in tenera età, sebbene Fulgenzio, per ragioni
che hanno però almeno un principio fondativo di natura etimologica, ne parli, in termini esemplificativi
con rimando al porcus castratus. In realtà, le fonti, rispetto all'aggettivo neferendes, addirittura testi-
moniano di risalenti ed autorevoli contributi interpretativi di Quinto Mucio ed Ateio Capitone in rela-
zione ala maturità delle vittime sacrificali (forse proprio ad un porcus).
Nella stessa linea, perciò, sono pure da considerare le succinte definizioni di ambignae oves, iniuges
boves e praesegmina. Le prime due si riferiscono a particolari qualità delle vittime, apprezzate spe-
cificamente dalle divinità (qui Giunone e, poi, Minerva) e attestate con puntualità in altre fonti. Si
tratta, rispettivamente, della consuetudine di immolare le pecore, che avessero avuto parto gemino,
con i due agnelli uniti ai fianchi e perciò ricordate da Bebio Macro quali ambignae; i boves, d'altro
canto, sono detti iniuges se ancora non sottoposti al giogo per lavoro agricolo e