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LA COSTITUZIONE SPAGNOLA DI CADICE

La Spagna si oppose al governo bonapartista. I francesi avevano ormai

conquistato praticamente tutta la Spagna. Nonostante da un punto di vista

teorico il movimento spagnolo trovasse approvazione da più parti della società

europea, militarmente la Spagna si dovette organizzare in maniera autonoma.

Sulla base della tradizione spagnola, la monarchia convocò le Cortes a Cadice e

nel 1812 fu votata (in opposizione a quelle di matrice francese) una

Costituzione.

I caratteri di questo testo erano monarchici e liberali, in aperta

opposizione con quanto proposto dai francesi. Tale costituzione (di

stampo inglese) piacque molto ai liberali di tutta l’Europa.

La Costituzione di Cadice riconosce:

una monarchia ereditaria;

 il potere esecutivo in mano al Re;

 la nomina dei magistrati;

 il diritto di veto sulle Cortes.

Tale Costituzione si trova a metà tra il modello inglese e quello francese. Infatti,

prevedeva che la sovranità appartenesse alla Nazione. Tra gli obiettivi della

Costituzione vi è quello di proteggere la libertà civile, la proprietà e i diritti

legittimi delle persone diritti legittimi e non diritti naturali.

Si riconosce la religione cattolica come “unica vera” religione.

Il Parlamento previsto fu monocamerale ed eletto secondo un sistema

elettorale piramidale.

L’elezione dei membri delle Cortes avveniva mediante suffragio ristretto

(nobiltà e clero).

Il Re è a capo dell’esecutivo ed esercita il suo potere attraverso i segretari

(ministri) il numero di ministri è fissato dalla costituzione la loro nomina al Re. Il

governo non necessita della fiducia del Parlamento, come previsto dalla

separazione dei poteri. Non esiste il Consiglio dei Ministri: ogni ministro esegue

gli ordini del Re nel rispetto delle leggi votate dalla Cortes.

È ammesso il Consiglio di Stato, nominato dal Re entro delle liste presentate

dal Parlamento. Il Consiglio si occupa degli affari gravi di Governo. Il Tribunale

Supremo di Giustizia è organo unitario di tutti i livelli di giustizia, giudice

costituzionale e Alta Corte di giustizia.

La costituzione di Cadice prevede norme che aspirano a separarsi dalla matrice

francese e di trovare dei punti condivisi con la tradizione nazionale, seppur in

un’ottica riformista. Tali norme prevedono:

l’amministrazione locale;

 la milizia;

 l’istruzione;

 l’imposizione fiscale;

 le riforme costituzionali.

La costituzione non prevede l’abolizione del feudo.

L’adesione al modello monocamerale dettata dalla costituzione di Cadice

diventa un modello per l’Europa e l’Italia.

LA COSTITUZIONE SICILIANA

Anche in Sicilia fu introdotta una costituzione antinapoleonica, sul modello

inglese.

È possibile affermare che la costituzione siciliana fu un modello proposto dagli

inglesi, sulla base della loro struttura costituzionale, seppur prevedendo dei

necessari adattamenti. Essi desideravano intervenire nelle discussioni di

“ingegneria costituzionale”.

Il Re, di fatto, fu costretto ad assecondare la consulenza inglese di Lord

Bentinck. L’ingerenza inglese fu possibile a causa del fatto che la flotta Inglese

proteggeva il Regno di Sicilia dall’espansione del Regno di Napoli. Inoltre, il Re

fu spinto ad accettare la costituzione anche a causa dei contrasti con il

Parlamento siciliano (composto dai tre bracci medievali).

Il Re radunò il Parlamento, che approvò le basi della costituzione. Nel 1813,

l’anno successivo, il Re accettò il testo definitivo.

La costituzione non fu introdotta da una Dichiarazione dei diritti: libertà, diritti e

doveri del cittadino vengono dettati solamente alla fine del titolo primo, che

riguardava il potere legislativo.

Le basi approvate dal Parlamento prevedevano:

un parlamento bicamerale (Camera dei Comuni e Camera dei Pari);

 l’esecutivo in mano al Re;

 un giudiziario composto da togati indipendenti;

 possibilità nel controllo parlamentare per gravi abusi del giudiziario.

Il Parlamento bicamerale nasce dall’unione della prima e della seconda camera

(ossia il primo e il secondo “Braccio”). Per eleggere la Camera dei Comuni è

utilizzato il voto censitario e palese. Le Camere erano convocate almeno una

volta l’anno, finché il re rimase sul territorio siciliano.

Fu abolito il feudo ma non furono sfavoriti i baroni.

Il Parlamento approvava le leggi ma il Re aveva potere di veto.

Il modello inglese era alla base della costituzione siciliana, senza comportare

un totale cambiamento della precedente realtà i baroni non erano stati più di

tanto sfavoriti.

Quello che si affermò fu un costituzionalismo moderato. Esso previse:

- l’elezione della camera dei comuni;

- l’abolizione del feudo e dei fedecommessi;

- l'elencazione dei diritti e dei doveri.

Il costituzionalismo siciliano era di stampo moderato.

Dopo la caduta di Napoleone e di Murat, il Re tornò dalla Sicilia a Napoli e non

convocò più il parlamento siciliano. la costituzione non fu abrogata ma fu de

facto disapplicata.

La costituzione rimase un’aspirazione dell'élite locale. Con i moti del 1820

antiborbonici fu ripristinata (e in seguito repressa dai Borboni).

In seguito, fu ripristinata a Palermo nel 1848 anno in cui incominciarono i moti

costituzionali (proprio dal capoluogo siciliano).

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE IN EUROPA

In seguito alla sconfitta di Napoleone, le monarchie europee decisero di

ripristinare sul trono Luigi XVIII, che durante la rivoluzione aveva vissuto in

Inghilterra ed era venuto a conoscenza del sistema costituzionale inglese.

Era impensabile ricostituire in Francia una monarchia assoluta. Fu concessa dal

nuovo Re una carta che riconosceva le garanzie costituzionali essenziali ai

francesi, tra cui un parlamento bicamerale.

In seguito al lungo periodo rivoluzionario i grandi regni decisero di ristabilire un

ordine internazionale che garantisse stabilità.

Si convocò quindi il congresso di Vienna studiato al fine di ridisegnare i confini

europei, per ristabilire i confini in base al principio di legittimità, tralasciando le

pretese nazionali. Il principio di legittimità non fu sempre applicato, infatti non

furono ripristinate le repubbliche di Genova e di Venezia.

Al netto della Francia e dell’Inghilterra si rifiutava il costituzionalismo

rappresentativo.

Iniziava l’epoca della restaurazione, che partiva dal rifiuto delle

aspirazioni liberali.

In alcuni casi, oltre a rifiutare l’impostazione rivoluzionaria e quella

costituzionale, le monarchie optarono per cercare nuove strade.

Non fu ripristinato il Sacro Romano Impero.

In tutti i paesi in cui era stato abolito il feudo questo non fu reintrodotto. Al

signore feudale si era ormai sostituita l’amministrazione statale.

Ad ogni modo, la Restaurazione non avrebbe mai potuto ripristinare l'Antico

Regime: i nobili potevano a titolo privatistico avere molte terre, ma avevano

perso ogni prerogativa politico-sociale. Alcuni sovrani tentarono politiche

maggiormente “liberali”. Queste furono criticate sia dalle monarchie che dai

liberali. Ciononostante, esse risultano importanti al fine di comprendere che vi

fosse una tendenza ad un moderato aggiornamento (monarchia

amministrativa, monarchia consultiva).

L’esperienza napoleonica aveva mostrato un modello di amministrazione

unitaria ed efficiente nonché la predominanza del diritto codificato. Questi

punti erano applicabili anche in un regime che non fosse costituzionale, come

quello restaurato.

Non si può di conseguenza parlare di un completo ritorno al passato poiché i

risultati positivi furono mantenuti, specie se non intaccavano la sovranità regia.

Per proteggere la legittimità su cui si basavano le monarchie

convenute al Congresso di Vienna fu istituita la Santa Alleanza I

paesi di tale alleanza furono la Russia, la Prussia e l’Austria.

Essi si erano impegnati ad intervenire qualora la loro legittimità fosse stata

intaccata.

Parallelamente, in Italia nasceva il desiderio della formazione di uno stato

nazionale, sostenuta dai romantici, dai liberali e dai costituzionalisti. Il desiderio

di realizzare una realtà nazionale fu deluso dalle decisioni assunte al

Congresso. In Italia quasi tutti gli stati erano sotto l’ingerenza austriaca. Molte

sette si organizzavano al fine di compiere una rivoluzione. Ogni setta aveva

aspirazioni differenti (massoneria, carboneria, mazziniani etc.). Esse resero

instabile la situazione politica italiana. Grazie alla loro vivacità seppero

fomentare l’aspirazione all’unità nazionale.

REGNI RESTAURATI E NOVITA’ ISTITUZIONALI

Nel 1815 nacque la confederazione germanica, che comprendeva Austria e

Prussia. Si affermava un organo comune alla nazione tedesca (Bundestag),

comporto dai rappresentanti degli Stati, che poteva prendere le decisioni più

importanti.

In Italia un'ipotesi analoga fu esclusa a causa del predominio austriaco.

Tendenzialmente, i paesi del Congresso di Vienna erano contrari

all’affermazione del principio di nazionalità. Le uniche eccezioni furono la

Grecia e il Belgio.

L'Italia riuscì ad affermare i suoi desideri nazionali solamente nel 1859: prima

trovò la strada sbarrata sia dalle realtà intranazionali che da quelle

internazionali, tra cui la Santa Alleanza.

Nei primi anni della Restaurazione, alcuni sovrani optarono per ripristinare

solamente la situazione anteriore alla dominazione francese (stato sabaudo,

modenese, toscano e pontificio). Gli stessi stati avviarono però alcune

innovazioni amministrative e la codificazione.

La situazione fu diversa nell’Italia meridionale: Ferdinando IV di Borbone,

tornato a Napoli, abolì i due regni, costituendo il Regno delle due Sicilie

(monarchia amministrativa). Ciò pose fine alla storia costituzionale siciliana.

Ferdinando IV applicò la politica dell’amalgama sostenuta dal ministro Luigi De

Medici. Questi, infatti, non abolì le istituzioni napoleoniche, tra cui il Consiglio di

Stato.

Furono inoltre mantenuti:

un’amministrazione centrale e periferica;

 l’ordinamento giudiziario;

 i codici napoleonici (con modifiche, specialmente nel diritto di famiglia -

 divorzio).

Nel 1819 fu emanato il codice per lo Regno delle due Sicilie, ispirata al modello

napoleonico: suddiviso in cinque parti, corrispondenti ciascuna ad uno dei

codici francesi. Questo modello, che avrebbe potuto essere adatto alle

situazioni contingenti, venne meno a causa della rivoluzion

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A.A. 2024-2025
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hr.michelacrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Mantovani Sandra.