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Le famiglie transnazionali

A partire dalla seconda metà del XIX secolo e fino alla metà del XX abbiamo assistito al fenomeno migratorio. Soprattutto i ceti più poveri di paesi economicamente arretrati (ad esempio il mezzogiorno d'Italia ma anche il Veneto, la Polonia o l'Irlanda) sono stati costretti a spostarsi all'interno della stessa nazione ed anche in paesi economicamente più floridi come le Americhe per cercare condizioni di vita migliori e la possibilità di lavoro che era assente nei loro paesi di origine. Ciò non senza conseguenze per le famiglie. Ad emigrare spesso era solo il padre, il resto del nucleo familiare rimaneva nei paesi di origine e, di conseguenza, le madri avevano tutti i compiti legati all'educazione, all'istruzione e al soddisfacimento dei bisogni dei propri figli. I padri emigrati si limitavano ad inviare alla propria famiglia i soldi. Le possibilità di incontrare la propria moglie ed i

cui i genitori emigrano insieme ai loro figli, cercando di costruire una nuova vita in un paese straniero. Questo comporta una separazione dolorosa dalla famiglia e dagli amici di sempre, ma spesso è l'unica possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. La distanza geografica e le difficoltà di comunicazione rendono ancora più complesso mantenere i legami familiari. Le visite diventano rare e costose, e spesso le famiglie si affidano alla tecnologia per rimanere in contatto. Le videochiamate e i messaggi online diventano i principali strumenti per condividere momenti importanti e tenersi aggiornati sulle vicende di ogni giorno. Nonostante le difficoltà, molte famiglie riescono a mantenere un forte legame affettivo nonostante la distanza. Le visite diventano momenti di grande gioia e le occasioni speciali vengono celebrate con ancora più intensità. La famiglia diventa un punto di riferimento fondamentale, un sostegno emotivo e un'ancora di stabilità in un mondo in continua evoluzione. In conclusione, l'emigrazione ha profondamente modificato il concetto di famiglia. Le distanze geografiche e le nuove opportunità di lavoro hanno portato a una dispersione delle famiglie in luoghi diversi. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il legame familiare rimane un valore fondamentale per molte persone, che cercano di mantenere vivo il contatto e di costruire una nuova vita insieme, anche a distanza.

Cui vi sia una grossa divergenza tra la cultura del nucleofamiliare immigrato e quella del paese ospitante; il caso più eclatante è quello in cui nel paese di origine si ammette la poligamia che invece è vietata nei paesi dell'Unione Europea. Si pone perciò la questione di come conciliare i differenti istituti giuridici.

V.8: Omosessualità e famiglia

Nell'ultimo trentennio non si assiste solo alla crisi dell'istituto familiare nelle società occidentali ma si inizia a diffondere la convinzione che la coppia costitutiva di una famiglia possa essere anche dello stesso sesso. Si assiste alla crescente diffusione di coppie omosessuali che vivono un'esperienza affettiva non molto diversa da quella delle coppie eterosessuali. Molti paesi (specialmente quelli nei quali questi fenomeni avevano maggiore diffusione) hanno ritenuto opportuno dare una regolamentazione giuridica a queste forme di convivenza di fatto soprattutto per dare tutela.

Ai soggetti più deboli del rapporto di coppia. Per quanto concerne le coppie omosessuali, vediamo che, negli stati dove non è consentito contrarre matrimonio a queste coppie, il riconoscimento di coppia di fatto è l'unico modo per fornire regolamentazione giuridica alle relazioni di varia natura che si instaurano all'interno di queste famiglie.

In Europa si sono diffusi nuovi modelli giuridici di convivenza. Le nuove forme di convivenza familiare alternative al matrimonio, presentano convergenze e divergenze che non rendono unitario il quadro giuridico dell'istituto familiare. Possiamo cogliere divergenze e convergenze in ordine a vari profili:

  1. soggetti legittimati a fare ricorso alle nuove tipologie di convivenza;
  2. modalità della loro costituzione;
  3. presupposti e requisiti per la loro costituzione e per il loro scioglimento o cessazione;
  4. diritti ed obblighi dei loro componenti durante lo svolgimento della vita familiare e successivamente.

alla cessazione della stessa;

365. conseguenze della loro costituzione sia nei rapporti con i terzi, sia nei rapporti con lo Stato;

6. conseguenze della loro costituzione con riferimento ad eventuali figli della coppia o di uno dei partner della coppia.

Si distinguono da un lato il modello scandinavo all'interno del quale possono essere collocati provvedimenti legislativi detti REGISTERED PARTNERSHIP (Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia) queste sono caratterizzate da poche disposizioni di rilievo che pongono eccezioni rispetto alla disciplina matrimoniale. Dall'altro lato, modello europeo, si collocano provvedimenti legislativi come i PACS francesi, la Lebenpartnershaft in Germania e le unioni stabili in Aragona e Catalogna. Questi sono caratterizzati da una specifica disciplina, abbastanza articolata.

In Italia la storia per il riconoscimento delle coppie di fatto, comprese quelle omosessuali, è stata travagliata ciò a causa delle forti resistenze.

provenienti dai parlamentari d'ispirazione cattolica. Solo nel 2016 è stata introdotta la LEGGE CIRINNÀ che ha disciplinato le unioni di fatto ed ha previsto, per le coppie omosessuali una specifica normativa più articolata rispetto a quella prevista per le coppie di fatto eterosessuali. Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono qualificate come FORMAZIONE SOCIALE SPECIFICA (art 2 Cost). Il testo originale di regolamentazione delle coppie di fatto omosessuale prevedeva una serie di situazioni giuridiche sostanzialmente simili a quelle previste per il matrimonio come il dovere di fedeltà tra i componenti dell'unione civile o la possibilità di adottare il figlio naturale della coppia STEPCHILD ADOPTION. Questi sono stati eliminati per consentire un più agevole percorso parlamentare alla legge. La STEPCHILD ADOPTION per le coppie omosessuali è stata riconosciuta in Italia nel 2014, allorché il Tribunale di Roma ritenne.che nessuna legge esprima il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l'adozione del figlio del partner; decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 12.962/2016 nella quale si afferma che l'adozione del figlio naturale del partner non comporta un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice. L'eterogeneità di regolamentazione nell'Unione europea di queste situazioni non agevola la liberacircolazione delle persone all'interno dei suoi confini. Una stessa coppia potrebbe essere considerata una coppia sposata in alcuni paesi, una coppia convivente in altri. Per questa ragione l'Unione europea è intervenuta per sollecitare un'omogeneizzazione delle varie legislazioni nazionali ed il riconoscimento alle coppie omosessuali del diritto a contrarre matrimonio ed all'adozione o quanto meno a forme.del potere punitivo è una delle funzioni fondamentali dello Stato moderno. La pena, intesa come reazione sociale organizzata, viene applicata nei confronti di coloro che commettono azioni considerate cattive o dannose per la società. Nel contesto dei sistemi penali moderni, l'esercizio della funzione punitiva è regolato da un insieme di norme e apparati amministrativi. Questo complesso istituzionale, noto come sistema penale, presenta delle similitudini nei paesi occidentali. Il sistema penale si basa sulla definizione dei reati attraverso leggi, su una procedura di accertamento gestita da giudici indipendenti, su una polizia professionale e su un sistema punitivo che prevede principalmente sanzioni detentive. Tuttavia, è importante sottolineare che l'armonizzazione delle norme e delle pratiche penali tra i diversi paesi è un obiettivo difficile da raggiungere. Ciò è dovuto al fatto che tale armonizzazione implicherebbe delle scelte di valore che potrebbero non essere condivise da tutti. Ad esempio, il riconoscimento delle convivenze analoghe al matrimonio è un tema controverso che non trova unanimità di disciplina tra i paesi. Anche il trattato di Lisbona del 2007 non favorisce questa omogeneizzazione. In conclusione, il sistema penale moderno è un complesso istituzionale che si basa su norme e apparati amministrativi. Tuttavia, l'armonizzazione delle norme penali tra i diversi paesi è un obiettivo difficile da raggiungere a causa delle diverse scelte di valore coinvolte.delle regole e delle procedure stabilite dalla società. Questo processo di civilizzazione della violenza ha portato alla nascita del sistema giudiziario moderno, in cui la punizione viene inflitta in modo legale e controllato. Nel corso dei secoli, il concetto di punizione è cambiato notevolmente. In passato, la punizione era spesso vista come una forma di vendetta personale, in cui l'offeso aveva il diritto di infliggere una pena al colpevole. Tuttavia, con l'avvento dello Stato moderno, il potere di punire è stato trasferito alle istituzioni statali, che hanno assunto il compito di gestire la punizione in modo imparziale e razionale. Oggi, la punizione viene considerata principalmente come un mezzo per mantenere l'ordine sociale e per dissuadere gli individui dal commettere reati. Le pene sono stabilite in base alla gravità del reato commesso e vengono eseguite secondo procedure legali. Inoltre, sono state introdotte alternative alla detenzione, come la libertà vigilata e i programmi di riabilitazione, al fine di favorire la reintegrazione sociale dei condannati. In conclusione, la funzione punitiva è un elemento fondamentale del sistema giudiziario moderno. La sua evoluzione nel corso dei secoli ha portato a una maggiore razionalizzazione e istituzionalizzazione della punizione, con l'obiettivo di garantire l'ordine sociale e la giustizia.

una datarisoluzione della controversia. Solo in questo caso, si era di fronte ad un vero e proprio sistema giuridicoovvero ad una forma di organizzazione sociale che aveva raggiunto un grado di complessità.

La nascita dei moderni sistemi penali è l'esito di un lungo processo iniziato nell'alto medioevo. Nell'Europa, uscita dalla crisi dell'Impero Romano, l'influenza delle consuetudini tribali delle popolazioni germaniche ha avuto un impatto decisivo nella formazione dei suddetti sistemi giuridici. Il diritto e le sue strutture giurisdizionali servivano più come strumenti per regolamentare uno scontro, che come mezzi per superarlo.

Il sistema penale rappresentava "una maniera regolamentata di fare la guerra" (Foucault).

L'altro aspetto caratteristico del diritto medievale è l'assenza di strumenti processuali per l'accertamento dei fatti di reato. Gli strumenti di soluzione delle controversie sono:

  1. il giuramento,
  2. che testa reputazione sociale i contendenti; 2. il duello che misura la forza dei contendenti; 3. l'ordalia che stabilisce quale tra i contendenti gode del favore del Divino. I suddetti strumenti giudiziari non miravano a ricercare la soluzione della controversia individuando il vero o il falso, bensì trovando un vincitore ed uno sconfitto. L'accertamento dei fatti di reato veniva superato attraverso la nascita dell'inchiesta. Sviluppata dalle istituzioni ecclesiastiche come strumento per l'eliminazione delle minacce di integrità della res publica cristiana, è stata adottata anche dal potere laico, che iniziava a percepire tutte le minacce della pace sociale come attentati diretti all'autorità pubblica -> si passa dai torti alle infrazioni. Le grandi riforme del XVI e del XVII secolo rafforzano gli apparati giudiziari esistenti ed accentravano nelle mani del sovrano il potere punitivo, facendo assumere al sistema penale un carattere di unvero e proprio strumento di terrorismo politico. È la penalità del supplizio, il crimine ben oltre il danno concreto che produceva alla vittima, era percepito come un attacco alla maestà della legge, quindi la punizione era vista come un messaggio di potere e controllo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
76 pagine
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Pannarale Luigi.