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Le garanzie costituzionali del processo
L'essenzialità della funzione giurisdizionale fa sì che la nostra Costituzione la circondi di una pluralità di importanti garanzie: la maggior parte di esse, in realtà, riguarda la magistratura e, solo in via mediata, il processo; per quanto riguarda le sole garanzie che specificatamente interessano la giurisdizione civile, si citano gli art.24, 25 e 111 Cost..
La giurisdizione nella Costituzione
- Riserva della funzione giurisdizionale (artt.101, 102, 104, 108 Cost.) - ogni questione avente ad oggetto la determinazione delle norme giuridiche vigenti non può essere sottratta ai giudici regolarmente costituiti;
- Potere (artt.101-110 Cost.) - legalità, autonomia, indipendenza;
- Funzione (artt.24-25, 111-114 Cost.) - diritto di azione e di difesa, giudice naturale, giusto processo, motivazione, ricorso alla Cassazione, azione penale e tutela contro gli atti.
determinate a monte, consente per un verso di poter individuare ex ante (e non ad hoc dopo la commissione del reato o l'instaurazione di una controversia civile) il giudice che sarà chiamato a giudicare su una determinata fattispecie e, per altro verso, impediscono che possano esserci interventi "esterni" volti a incidere sull'individuazione del giudice stesso.
Il diritto d'azione e di difesa ed il principio del contraddittorio
Fra tutte le garanzie concernenti il processo, la più importante è quella contenuta nell'art.24, che assiste il diritto d'azione. Fa per altro da "pendant" nello stesso articolo art.24, il diritto di difesa che, in base al comma 2, è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Tale disposizione avrebbe consacrato, a livello costituzionale, il principio contraddittorio, che aveva già trovato un parziale riconoscimento nell'art.101 c.p.c.: "Il giudice, salvo
chela legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.
Secondo il diritto di azione e di difesa (art.24 Cost.), “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Questa previsione chiama in considerazione il concetto di azione e, quindi, dello strumento attraverso cui, nel processo civile ed amministrativo, quest’ultima viene esercitata, e cioè la domanda giudiziale.
Il diritto d’azione deve poter essere esercitato in sede giurisdizionale: NON è ammessa la surrogabilità obbligatoria
Gli art. 24 e 111 Cost. non coprono solamente il momento iniziale del processo ma ogni sua fase, assicurando checiascuna delle parti abbia la concreta possibilità di replicare sia di fronte ad eventuali nuove allegazioni o richiestedell’avversario, sia di fronte alle stesse iniziative del giudice da cui possa derivare un qualche pregiudizio o possaaddirittura scaturire un ampliamento del dibattito processuale.
L’art.101 c.p.c. fa obbligo al giudice di assicurare il rispetto del contraddittorio ed adottare i provvedimenti opportuni,laddove accerti che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa; prevede anche che il giudice,allorchè ritenga di
porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, debba assegnare alle parti, apena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione. La costituzionalizzazione del principio del contraddittorio suscita dubbi circa la legittimità dei procedimenti speciali nei quali il codice prevede o consente che il contraddittorio tre le parti si instauri DOPO la pronuncia del provvedimento, sia immediatamente idoneo a dar luogo ad una qualunque forma di esecuzione forzata in danno della parte che lo subisce. Per un verso tutti riconoscono che il principio del contraddittorio deve poter subire una temporanea compressione in nome di altri primari valori di rango costituzionale, e segnatamente quanto sia in gioco l'effettività della tutela giurisdizionale; per altro verso tali deroghe dovrebbero essere sempre ben circoscritte, a livello normativo, enelcontempo dovrebbero operare ex lege per il tempo strettamente indispensabile alla successiva instaurazione delcontraddittorio.L'art.24 Cost. sancisce il diritto alla difesa tecnica, ovvero l'avvalersi di un intermediario professionalmentequalificato per sostenere le proprie ragioni dinanzi agli organi giudiziari; il comma successivo assicura ai non abbienti,con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La parità delle armi
Oltre al principio del contraddittorio, l'art.111 Cost. enuncia quello per cui il processo deve svolgersi in condizioni diparità fra le parti: potrebbe trattarsi di una specificazione, indispensabile, del principio già desumibile in termini più2generali dell'art.3 Cost. ("È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"). E' diffusa la convinzione che il principio di parità non escluda la legittimità di un trattamento processuale, per taluni profili, differenziato fra le parti, che risulti privilegiato per ognuna, alla duplice condizione, che la discriminazione sia giustificata anche alla luce di altri fondamentali principi costituzionali, da un'oggettiva disparità delle parti medesime e non si traduca in un'indebita compressione del diritto d'azione o di difesa. Ciascuna parte deve poter fare quello che fa l'altra parte per farsi ragione: si tratta di una proiezione dinamica del principio di uguaglianza nel corso di tutte le attività processuali, di cui il giudice ne è garante. L'art. 111 Cost. sancisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
dovrà darne comunicazione alle parti, concedendo loro la possibilità di esprimersi". Il contraddittorio è quindi un principio fondamentale nel sistema giudiziario, che garantisce alle parti coinvolte la possibilità di esporre le proprie argomentazioni e di contraddire quelle dell'altra parte. Questo permette al giudice di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione equa e imparziale. Attraverso il contraddittorio, le parti hanno la possibilità di presentare prove, testimoni e argomentazioni che possano influenzare la decisione del giudice. In questo modo, si favorisce l'applicazione corretta della legge e si permette l'emergere della verità. L'articolo 101 della Costituzione italiana sancisce il principio del contraddittorio, stabilendo che il giudice non può pronunciarsi su una domanda se la parte contro cui è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Il giudice ha il compito di garantire il rispetto del contraddittorio e, nel caso in cui accerti una violazione di questo principio che abbia leduto il diritto di difesa, deve adottare i provvedimenti opportuni. Se il giudice intende basare la sua decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve comunicarlo alle parti, concedendo loro la possibilità di esprimersi.Il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
La "ragionevole durata" del processo
"La legge assicura la ragionevole durata del processo" (art.111): il principio di primaria importanza riguarda la durata del processo che dovrebbe essere "ragionevole", poiché è agevole comprendere come, in molti casi, una decisione che interviene troppo tardi rispetto al momento in cui la parte ha adito il giudice può risultare concretamente inutile e rischia di risolversi in diniego di tutela.
Il legislatore, qualora volesse dare effettiva attuazione al principio in questione, dovrebbe operare per un verso sugli aspetti organizzativi e strutturali, assicurando un rapporto adeguato tra il numero complessivo delle controversie.
ed il numero dei magistrati addetti alla loro trattazione, e per altro verso sul piano strettamente processuale, attraverso strumenti atti ad evitare che una delle parti o lo stesso giudice possano ritardare ad libitum il momento della decisione. Ad oggi non h