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Il professionista agisce in autonomia, ma può rivolgersi al giudice, chiedendogli indicazioni e direttive, nel
casi in cui incontri delle difficoltà; il giudice provvede con decreto.
Le parti possono proporre reclamo sia nei confronti del decreto del giudice, sia nei confronti degli atti del
professionista; su tale reclamo il giudice decide con ordinanza, contro la quale è possibile il reclamo al
collegio.
Il giudice, dopo aver sentito l’interessato, può anche revocare la delega al professionista se non vengono
rispettate le direttive per lo svolgimento delle operazioni, a meno che il professionista dimostri che ciò è
dipeso da causa a lui non imputabile.
La distribuzione del ricavato
Se il ricavato della vendita deve essere ripartito fra più creditori, il giudice dell’esecuzione, o il
professionista delegato, redige un progetto di distribuzione contenente la traduzione dei creditori e che deve
essere depositato in cancelleria, fissando l’udienza per l’audizione.
Se il progetto viene approvato o sei raggiunge un accordo fra gli interessati, se ne da atto nel verbale
dell’udienza e il giudice dell’esecuzione, o il professionista delegato, può procedere alla distribuzione.
La mancanza comparizione nell’udienza fissata per l’esame del progetto di distribuzione comporta
l’approvazione ex legge di tale progetto.
Se, invece, ci sono contestazioni e il progetto non viene approvato, la controversia distributiva deve essere
decisa secondo l’art 512. 46
L’espropriazione presso terzi
Oggetto dell’espropriazione presso terzi possono essere beni mobili o crediti di proprietà del debitore, ma
che si trovano presso terzi.
Tale espropriazione rappresenta la forma più ricercata dai creditori perché, di regola, l’oggetto del
pignoramento è rappresentato da un credito, quindi, quando il creditore pignora le somme di denaro, salta la
fase della vendita, poiché in questo caso si può procedere direttamente alla distribuzione.
Sono espropriabili non solo i crediti non ancora esigibili, poiché soggetti a termine o condizione, e i crediti
illiquidi, ma anche i crediti futuri, che derivano da un rapporto giuridico già esistente (es. canoni di locazione
non ancora maturati): ciò che conta è che il creditore, al momento dell’assegnazione, abbia una capacità
satisfattiva concretamente apprezzabile, in modo da poter essere oggetto di assegnazione o di vendita.
Il terzo è, di solito, la banca.
La differenza è che nel pignoramento presso terzi, oltre il creditore e il debitore, c’è un ulteriore soggetto, il
terzo che presumibilmente è in possesso di beni o crediti che fanno capo al debitore. È per questo che il
legislatore si è preoccupato di coinvolgere questo soggetto terzo, in modo tale che la sua partecipazione sia
anch’essa podromica al raggiungimento dello scopo del processo di espropriazione, cioè la soddisfazione del
creditore.
Quindi, tale soggetto rimane “terzo”, ma viene chiamato a partecipare.
Il pignoramento
L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo.
L’atto deve contenere, oltre che gli elementi del 492, anche:
- L’indicazione del credito, del titolo esecutivo e della data di notificazione del precetto;
- L’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute. Il riferimento alla genericità si basa sul
fatto che il creditore procedente non sa se il terzo è effettivamente in possesso delle cose del debitore e,
nello specifico, quali cose possiede; in questo caso è sufficiente anche un’indicazione generica delle cose
in possesso del terzo.
- L’intimazione al terzo di non disporre, cioè di non adempiere all’obbligazione che egli ha nei confronti del
debitore (il terzo, infatti, è debitor debitoris); e deve astenersi anche nel caso in cui venga compulsato dal
suo creditore, cioè dal debitore della procedura esecutiva.
L’art 546 prevede che il terzo, fin dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, è fatto
custode delle somme o dei beni che lui effettivamente detiene per conto del debitore.
Anche qui opera la limitazioni di alcuni crediti, infatti tutti gli accrediti fatti successivamente sul
controcorrente sono soggetti alle regole del 545, poiché sono crediti protetti.
Per i crediti maturati prima e gli accrediti fatti prima del pignoramento si calcola una percentuale di
accantonamento o custodia, fermo restando che la restante parte continua ad essere nella libera
disponibilità del debitore.
Il creditore può fare pignoramenti esplorativi nei confronti di più terzi (es. diverse banche), ma c’è il titolo
esecutivo che funge da parametro per valutare se la somma pignoramento è insufficiente oppure se supera
il valore che si deve pignorare. In questi casi vi è la riduzione del pignoramento (se ad es. 2 crediti su 3,
tenuti presso tre banche attraverso controcorrente, coprono il pignoramento, ma il 3 lo copre solo per
metà) oppure l’inefficacia del pignoramento (se il debito è coperto tutto dal pignoramento).
- La citazione del debitore a comparire dinanzi al tribunale, con l’indizione dell’udienza, nel rispetto del
termine dilatorio di 10 giorni.
- L’invito al terzo di fare una dichiarazione, entro 10 giorni, attraverso raccomandata o pec (sono atti
stragiudiziali) circa l’esistenza delle cose o dei crediti pignorati che sono detenuti da lui stesso. Questa
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dichiarazione deve essere fatta dal personalmente dal terzo al creditore procedente, oppure tramite un
procuratore speciale o un difensore munito di procura speciale.
La dichiarazione del terzo è ficta confessio dell’appartenenza dei beni e dei crediti presso di lui, ma che
sono di proprietà del debitore.
Ove non adempia, il terzo dovrà fare questa dichiarazione in un’apposita udienza oppure, laddove non
compare in questa udienza o si rifiuta di rendere la dichiarazione, si applica il principio di non
contestazione, cioè le cose o i crediti pignorabili si considerano non contestati ai fini del processo
esecutivo, quindi si dà per certo sono effettivamente nella disponibilità del terzo.
Ecco che la dichiarazione diventa fondamentale per il terzo, dato che quest’ultimo, nel caso in cui non la
renda, si troverebbe ad essere aggredito a prescindere se le cose che detiene siano sue oppure del debitore.
In realtà, il principio di non contestazione opera nei confronti delle parti, ma non del terzo. Quindi, in
questo caso, si tratta di una disciplina irragionevole perché eccessivamente favorevole nei confronti del
creditore procedente ed eccessivamente sfavorevole nei confronti del terzo, il quale può solo proporre
opposizione dimostrando che non ha reso prima la dichiarazione perché non ha ricevuto le comunicazioni.
Se dopo la dichiarazione ci sono state altre rimesse al conto corrente, il terzo è tenuto ad aggiornare la sua
dichiarazione? E subisce un pregiudizio in mancanza di questo aggiornamento? In assenza di coordinate
legislative, il terzo, una volta resa la dichiarazione, non deve fare niente altro. Quindi è il creditore,
eventualmente, a fare un pignoramento successivo.
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente,
nonché l’indicazione dell’indirizzo pec del creditore procedente.
L’atto di pignoramento deve essere sottoscritto dal creditore procedente, anche se poi la notifica spetta
all’ufficiale giudiziario.
Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario dve consegnare l’originale dell’atto al creditore, il quale, a pena di
inefficacia del pignoramento, deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, assieme le copie
conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, affinché il cancelliere possa
provvedere alla formazione del fascicolo dell’esecuzione.
Il riferimento al 492bis riguarda la ricerca telematica.
I crediti impignorabili
Sono crediti assolutamente impignorabili, come:
- Le ipotesi previste dalle leggi speciali;
- I crediti aventi ad oggetto sussidi a favore di persone povere oppure previsti in casi particolari, come
maternità.
Limitazioni di carattere relativo, cioè quando il credito è pignorabile solo per una parte oppure per il
soddisfacimento di altri crediti, sono previste per:
- I crediti alimentari, che hanno ratio assistenziali, sono pignorabili solo a tutela di altri crediti alimentari e
solo su autorizzazione del giudice.
- I crediti relativi a stipendi, salari, indennità sono pignorabili solo per crediti alimentari, su autorizzazione
del giudice, e solo nei limiti di 1/5 per crediti di natura tributaria dello Stato, province o comuni; con
l’ulteriore limite della metà del credito, se ricorrono simultaneamente più crediti di diversa natura.
- Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità o di altri assegni di quiescenza sono pignorabili nel
limite di 1/5.
La violazione di questi divieti comporta la parziale inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche
d’ufficio.
Gli adempimenti del terzo e l’eventuale accertamento del credito pignorato 48
Per procedere alla vendita o all’assegnazione occorre accertare se il terzo è in possesso di beni di proprietà
del debitore oppure se è a sua volta debitore di quest’ultimo (si parla di fattispecie a formazione progressiva).
A questo accertamento si arriva per tre vie:
- Attraverso la dichiarazione del terzo, che afferma di avere i beni del debitore oppure di essere obbligato a
pagare a quest’ultimo una somma di denaro. A questo punto si può procedere all’assegnazione o alla
vendita.
Se la dichiarazione, invece, è oggetto di contestazioni, l’espropriazione può proseguire solo se viene
accertata prima l’esistenza del bene o del credito pignorato.
- In seguito all’inerzia del terzo, che omette di rendere la dichiarazione oppure non compare in udienza.
Come sappiamo, in questo caso il credito o il bene del debitore si considerano non contestati ai fini del
procedimento esecutivo, a condizione che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito
o del bene.
Quest’ultima precisazione fa riferimento al fatto che serve un’indicazione “generica” delle cose e delle
somme dovute dal terzo. Quindi, se il creditore aveva sufficientemente specificato tali beni, l’inerzia del
terzo consente di ritenere non contestata l’esistenza del bene o del credito pignorato, e perciò il giudice
può procedere all’assegnazione o alla vendita.
In caso contrario, occorre prima accertare l’esistenza del credito o del bene pign