DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
CAPITOLO 1: IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE
GIURISDIZIONALE
Diritto processuale civile: branca del diritto processuale, parte del diritto
pubblico, che disciplina l’insieme dei procedimenti attraverso i quali si esercita
la giurisdizione.
Prima caratteristica è la sua INTERDIPENDENZA con il diritto sostanziale:
- Il diritto sostanziale mira a regolare in astratto tutti i possibili conflitti
intersubiettivi, mediante l’attribuzione di posizioni di vantaggio/attive (es. diritti,
poteri) o di svantaggio/passive (es. doveri, obblighi).
-Il diritto processuale comprende quindi quei procedimenti che garantiscono
l’applicazione del diritto sostanziale in caso di crisi di cooperazione: o
mancanza della cooperazione del soggetto obbligato, che omette di tenere il
comportamento dovuto per realizzare l’interesse del titolare del diritto; o inoltre
la crisi si ha sia in caso di violazione del diritto: a cui può conseguire una
sentenza di condanna… o …che in caso di mera contestazione del diritto: a
cui può conseguire solo una sentenza di mero accertamento del diritto (es.
qualcuno minaccia il mio diritto di proprietà ritenendo di essere egli stesso il
proprietario); è in questo caso che si verifica la massima anticipazione della
soglia della tutela giurisdizionale, perché NON è necessario un danno, benSI’
è sufficiente una mera contestazione del diritto.
- Il diritto processuale ha quindi funzione strumentale al diritto sostanziale il che
però lo pone in posizione NON servente, benSI’ di interdipendenza (l’uno non
può esistere senza l’altro).
Prima caratteristica è la sua NON NEUTRALITA’:
- l’ordinamento deve garantire una tutela giurisdizionale EFFETTIVA, dunque
fornisce tutele DIFFERENZIATE sulla base delle diverse crisi di cooperazione
e diversi diritti sostanziali che vengono in questione, affinché la tutela risulti
utile per l’attore (es. il processo ordinario NON è utile in casi che richiedono un
intervento tempestivo, come ad es. in caso di procedimento per la repressione
della condotta sindacale, che se non fosse tempestivo porterebbe solo ad una
tutela risarcitoria). Le tutele differenziate trovano il loro fondamento nell’art.24
COST: conseguenza di ciò è che sono NON solo legittime, benSI’ doverose.
Il processo è una species del procedimento che coglie sul piano dinamico ciò
che i conceti di azione, difesa e giurisdizione colgono sul piano statico.
- Azione: è il concetto che riassume il complesso dei poteri processuali
dell’attore.
- Difesa: è il concetto che riassume il complesso dei poteri processuali del
convenuto.
- Giurisdizione: è il concetto che riassume il complesso dei poteri processuali
del giudice.
Giurisdizione
Prima definizione: complesso dei poteri processuali di cui è titolare il giudice;
in questo senso si distingue dall’azione e dalla difesa: tali nozioni colgono sul
piano statico ciò che il processo coglie sul piano dinamico.
Seconda definizione: si ricava per differentiam dalla funzione legislativa e
amministrativa:
- Legislativa: distinguere l’attività giurisdizionale dall’attività legislativa è facile,
perché la legislazione crea le norme che la giurisdizione applica e interpreta,
seppur l’interpretazione abbia raggiunto un margine di discrezionalità talmente
ampio da far parlare di potere creativo della giurisprudenza (es. buona fede).
-Amministrativa: distinguere l’attività giurisdizionale dall’attività amministrativa
è difficile, perché o la funzione della giurisdizione volontaria è molto simile a
quella dell’amministrazione o vi sono organi nell’amministrazione a cui
vengono attribuite funzioni para-giurisdizionali (es. le Autorità amministrative
indipendenti come il Garante della privacy possono anche risolvere
controversie tra privati).
Dunque il discrimine tra giurisdizione e amministrazione consiste nel “criterio
soggettivo” fornito dall’art.102 COST: “la funzione giurisdizionale è esercitata
dai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario”; deriva che NON è giurisdizionale un’attività che promani da organi
non appartenenti alla magistratura, seppur bisogna specificare che NON tutti
gli atti emanati dagli uffici giudiziari hanno natura giurisdizionale (es. il
presidente del Tribunale ha funzione amministrativa di direzione dell’ufficio).
La giurisdizione è un concetto differente rispetto alla competenza: prima
si individua la giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e
militare) e poi la competenza sulla base dei criteri (di materia, valore e
territorio); sono ≠ sia nella fisiologia che nel momento patologico.
Giurisdizione contenziosa: opera in caso di un “conflitto intersoggettivo”
dovuto ad una crisi di cooperazione, avendo come obiettivo la sua
composizione in via autoritativa, al fine di garantire l’applicazione del diritto
sostanziale. Il giudice deriva il proprio potere di risolvere la controversia dalla
legge. Ad una crisi di cooperazione NON deriva automaticamente un conflitto
intersoggettivo, essendo ancora possibile che le parti lo compongano
autonomamente (es. transazione) o che il soggetto che potrebbe reagire resti
inerte (es. prescrizione); in questi casi l’ordinamento resta indifferente, perché,
essendo interessi privatistici, solo le parti possono invocarne la tutela; ma
laddove le parti invochino l’ordinamento per vedere soddisfatta la posizione di
vantaggio che il diritto sostanziale gli riconosce, si rende necessario il ricorso
al processo. Qui il giudice prima accerta l’esistenza del diritto di cui viene
lamentata la lesione e poi assicura l’attuazione del diritto anche contro la
volontà del soggetto che l’ha leso.
Giurisdizione volontaria: opera in caso di “conflitto di interessi” tra soggetti
privati (es. nomina del curatore dello scomparso, autorizzazione al
rappresentante legale per il compimento di atti di amministrazione
straordinaria). È un’attività costituzionalmente NON necessaria, giacché tali
funzioni possono essere attribuite dalla legge anche a soggetti privati o alla PA
(es. la Riforma Cartabia ne ha attribuito alcune ANCHE ai notai al fine di snellire
la macchina giudiziaria: ma è pur sempre richiedibile al giudice e pur sempre
controllabile dal giudice), ed invece vengono attribuite al giudice perlopiù per
le sue maggiori garanzie di terzietà e imparzialità.
Il procedimento di giurisdizione volontaria può avere struttura:
- unilaterale: e in questo caso è facile distinguerlo dalla giurisdizione
contenziosa perché manca una parte controinteressata (es. autorizzazione al
rappresentante legale per il compimento di atti di amministrazione
straordinaria);
- bi o plurilaterale: e in questo caso è difficile distinguerlo dalla giurisdizione
contenziosa (es. revoca dell’amministratore di un condominio).
Inoltre di regola la giurisdizione volontaria segue un procedimento “in camera
di consiglio”; tuttavia si è recentemente avuto un fenomeno di
“cameralizzazione dei diritti” per cui tale procedimento è stato esteso anche a
varie controversie di giurisdizione contenziosa, rendendo ancora più difficile la
distinzione.
Azione
Trova la sua ratio nel divieto di autotutela: se l’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni è espressamente vietato dal nostro ordinamento, esso ha dovuto
fornire una soluzione alternativa.
Trova esplicito riconoscimento in Costituzione agli artt.:
- 24 COST: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.”
- 113 COST: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.”
Ha natura strumentale rispetto alle posizioni di vantaggio riconosciute dal diritto
sostanziale: al riconoscimento di un certo diritto da parte del diritto sostanziale
si accompagna automaticamente il riconoscimento del diritto di adire l’autorità
giudiziaria per ottenerne tutela: da ciò deriva anche la sua natura atipica. NON
può essere escluso dal legislatore ordinario, tuttavia può essere subordinato a
condizioni, modalità o limiti, e in questo caso si parla di “giurisdizione
condizionata”, la quale però ha portato a dei dubbi di costituzionalità.
Fonti del diritto processuale civile
1) Costituzione (anche se alcune norme costituzionali sono espressamente
collegate ad alcune norme del c.p.c.).
2) Fonti di rango ordinario; il nostro codice di procedura civile è del 1940
ma entra in vigore il 21 aprile 1942, è opera di studiosi quali Calamandrei
e Conforti. Antecedente del codice del 42 è quello del 1865.
Il codice del ‘42 nel corso del tempo ha subito numerose modifiche:
Novella del 50: modifiche del processo a cognizione piena.
- 1973: modifica del processo del lavoro.
- Novella del 90: introduce un processo a cognizione piena con delle
- reclusioni. Entra in vigore solo nel 1995 a causa di forti tensioni da
parte di avvocati.
1991: istituzione del giudice di pace.
- Dlgs. 1998: scompaiono le preture e la struttura vigente venne
- individuata in questo modo: giudice di pace, Tribunale, Corte di
Appello, Corte di Cassazione.
Necessario il riferimento anche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.,
leggi speciali, le norme sull’ordinamento giudiziario.
3) Fonti comunitarie e convenzioni internazionali.
4) Prassi dei singoli tribunali.
Sono molto rilevanti poiché di fronte ad un legiferare sempre più
“approssimativo”, i tribunali hanno fatto ricorso all’ utilizzo di linee guida,
circolari, direttive, la cui natura è amministrativa e la cui funzione è quella
di assicurare l’uniforme applicazione del diritto all’interno dei tribunali,
non potendo vincolare in via diretta il giudice.
IMPIANTO CODICISTICO: si comprende come le diverse forme di tutela
trovino esecuzione ed attuazione già all’interno del codice:
Libro I: disposizioni generali.
Si fa riferimento alle parti del processo:
Capo I: giudice
Capo II: cancelliere, upp (Riforma Cartabia), ufficiale giudiziario
Capo III: consulente tecnico, custode ed altri ausiliari.
Titolo II: PM
Titolo III: altri difensori
Titolo IV: dell’esercizio dell’azione
Titolo V: dei poteri del giudice
Titolo VI: atti processuali (sono l’estrensicazione dell’esercizio dei poteri
processuali)
Gli attori del processo sono il giudice, il cancelliere, l’ufficiale giudiziario
(disciplinati all’interno dei primi due titoli che fanno riferimento alla dimensione
soggettiva del processo).
Libro II: processo di cognizione. È il modello standard di processo,
contraddistinto dal massimo delle garanzie processuali; il giudice deve seguire
un iter processuale rigoroso e specifico. La distinzione tra cognizione piena e
sommaria NON sta nel risultato da conseguire, ma nella garanzia che mi è data
in termine di predeterminazione delle regole. In questo libro emerge il concetto
di atipicità del diritto di azione: ogni qual volta il legislatore attribuisce un
diritto sostanziale, (in forza dell’atipicità del diritto di azione) se non esistono
azioni tipiche vi è sempre un processo a cognizione piena. Molto spesso il
legislatore per garantire l’effettività della tutela, individua un procedimento ad
hoc che si attaglia a quella situazione. Se non lo fa abbiamo comunque il
massimo delle garanzie processuali.
Libro III: processo di esecuzione. La cognizione piena non è sufficiente
neanche con il giudicato nel caso in cui manchi la cooperazione della
controparte. Distinzione fra espropriazione forzata ed esecuzione specifica.
Libro IV: procedimenti speciali
Arbitrato: opera in caso di un “conflitto intersoggettivo” dovuto ad una crisi di
cooperazione, ma in questo caso gli arbitri derivano il loro potere di risolvere
la loro controversia dalla volontà delle parti (NO in via autoritativa dalla legge).
Le parti conferiscono mandato all’arbitro al fine di decidere una controversia
già insorta o che potrebbe sorgere; l’efficacia vincolante del lodo (decisione
dell’arbitro) è anch’essa legata al mandato, tant’è che risente dei suoi eventuali
vizi. Si distingue in arbitrato:
- rituale: regolato dal CPC dettagliatamente;
- irrituale: nato come creazione giurisprudenziale e regolato dal
legislatore solo in alcuni suoi aspetti specifici.
Il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dal giudice,
ma NON ha la sua imperatività, e di conseguenza NON può essere
eseguita in maniera coattiva; nell’arbitrato:
- rituale: può acquisire la stessa imperatività della sentenza
dell’autorità giudiziaria mediante il procedimento di exequatur, con cui il
tribunale ne accerta la regolarità e la dichiara esecutiva;
- irrituale: NON può acquisire la stessa imperatività, poiché le parti
incaricano l’arbitro di definire la controversia mediante una mera
“determinazione contrattuale”, che in quanto tale può operare solo sul
piano sostanziale.
In passato il legislatore imponeva il ricorso all’arbitrato per talune
categorie di controversie, ma poi la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità
di tali norme perché “solo a fronte della volontà delle parti sono
consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione”.
CAPITOLO 2: LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA
Sezione I: le forme di tutela
Cognitiva – esecutiva - cautelare
Tutela cognitiva: mira a conseguire certezza riguardo l’esistenza di un diritto
o altra situazione giuridica attiva che l’attore vanti nei confronti del convenuto,
nonché a determinare l’obbligo che ne scaturisce in capo al convenuto oppure
le modificazioni giuridiche chieste dall’attore e destinate a prodursi nella sfera
giuridica del convenuto. La certezza conseguita tramite tale tutela può essere
essa stessa sufficiente a soddisfare l’interesse dell’attore oppure può aprire la
strada alla tutela esecutiva. Questa tutela ha sempre una componente di
accertamento, che in termini di risultato può portare a una pronuncia:
-DI MERO ACCERTAMENTO: mira esclusivamente a fare certezza in
ordine all’esistenza (accertamento positivo) o inesistenza (accertamento
negativo) del diritto fatto valere in giudizio;
-DI CONDANNA: mira anche a verificare la lesione e condannare la
parte;
-COSTITUTIVA: costituisce, modifica o estingue un diritto o uno status.
Un ruolo fondamentale è svolto dal “giudicato sostanziale”:
-L’art.2909 CC afferma che: “l’accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa.” => tale attitudine a “fare stato” si ha perché la sentenza passata
in giudicato ha un alto grado di stabilità, in quanto è soggetta NON alle
impugnazioni ordinarie, benSI’ solo alle impugnazioni straordinarie
previste per ipotesi particolari.
-Il giudicato copre dedotto e deducibile: sia le ragioni dedotte in giudizio,
che quelle che erano già attuali al tempo del giudizio ma NON sono state
dedotte => dal momento del passaggio in giudicato, per regolare il
rapporto controverso, dovrà aversi riguardo alla sentenza., la quale NON
può essere rimessa in discussione in un altro giudizio, salvo per fatti
successivi al passaggio in giudicato (es. credito estinto per pagamento
dopo il passaggio in giudicato).
La tutela cognitiva può essere resa in 2 forme: COGNIZIONE
ORDINARIA – COGNIZIONE SOMMARIA.
Cognizione ordinaria/piena ed esauriente:
È caratterizzata da un esauriente complesso di garanzie di attendibilità
ed affidabilità del risultato. Esse sono:
- predeterminazione legale di forme e termini attraverso cui si realizza il
procedimento
– disciplina analitica
– contraddittorio realizzato sempre anticipatamente alla decisione.
Attribuiscono il massimo grado di attendibilità ed affidabilità possibile, perché
sottraggono le regole del procedimento dalla discrezionalità del giudice.
≠ processo ordinario: esso è un modello di processo che il legislatore prevede
per la tutela di qualunque diritto per cui non sia previsto un rito diverso; è solo
uno dei molteplici processi a cognizione ordinaria, la quale comprende anche
modelli processuali che sono sì speciali nella disciplina (es. processo del
lavoro) ma che presentano le garanzie caratteristiche della cognizione piena.
Il risultato della cognizione piena NON è qualitativamente migliore di quello
della sommaria, benSI’ semplicemente quella piena dà più garanzie, mentre
quella sommaria dà tempi più brevi.
Cognizione sommaria:
NON ha le stesse garanzie di attendibilità ed affidabilità del risultato: ma dal
dibattito riguardo la costituzionalità di tale cognizione rispetto agli artt.3 e 24 si
è concluso che un processo a cognizione sommaria NON può mai escludere
l’accesso ad un processo a cognizione piena. La sommarietà può derivare da:
-Una particolare disciplina del contraddittorio: in tal senso distinguiamo tra
procedimento o sommario perché parziale: quando la legge
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