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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
CAPITOLO 1 (IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE
GIURISDIZIONALE)
1. Il diritto processuale civile e la giurisdizione
Il diritto processuale è la branca del diritto che disciplina l’insieme dei procedimenti attraverso i quali
si esercita la giurisdizione: costituisce una delle funzioni essenziali dello Stato, accanto a quella
legislativa e quella amministrativa.
Il diritto processuale serve a disciplinare l’intervento del giudice, quando esso sia necessario per
rendere concreto ed effettivo l’assetto di interessi delineato dal legislatore sostanziale.
Il diritto processuale civile governa l’esercizio della giurisdizione in materia civile.
Il codice di procedura civile (cpc) costituisce la fonte normativa più importante e riconduce alla
giurisdizione due fenomeni eterogenei: la giurisdizione contenziosa e quella cd volontaria.
Art.102 cost. “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull’ordinamento giudiziario”.
E’ possibile che alcuni organi cumulino in sé funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative (es.
presidente del Tribunale).
2. Giurisdizione contenziosa
L’obiettivo tipico ed essenziale dell’attività giurisdizionale è quello di assicurare l’attuazione del
diritto sostanziale, quando si renda necessario per il sorgere di un conflitto intersoggettivo.
Il diritto sostanziale attribuisce in astratto posizioni di vantaggio (situazioni giuridiche attive: diritti,
poteri, facoltà) e corrispondenti posizioni di svantaggio (situazioni giuridiche passive: doveri e
obblighi).
Quando si verifichi la cd crisi di cooperazione (soggetto obbligato omette di tenere quel dovuto
comportamento positivo o negativo, che sarebbe necessario per realizzare l’interesse del titolare del
diritto) il conflitto di interessi diviene concreto ed effettivo, ma ciò non esclude che le parti riescano a
comporlo utilizzando strumenti offerti dallo stesso diritto sostanziale (attraverso una transazione).
La giurisdizione interviene invece quando, essendo sorto un conflitto, il titolare del diritto ne lamenta
la lesione e chiede all’ordinamento di soddisfare il proprio interesse, ovvero il conseguimento della
propria posizione di vantaggio o utilità che il diritto sostanziale gli riconosce.
La giurisdizione è detta contenziosa poiché presuppone l’esistenza di un conflitto intersoggettivo e ha
come proprio obiettivo la risoluzione e la composizione in via autoritativa del conflitto stesso.
Art.2907 cc “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria”.
3. Il diritto d’azione (art.24 cost)
La funzione della giurisdizione contenziosa è secondaria e strumentale rispetto al diritto sostanziale,
ma è egualmente essenziale ed irrinunciabile.
La giurisdizione contenziosa trova un esplicito riconoscimento nell’art.24 comma 1 cost “tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittim
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche
IUS/15 Diritto processuale civile
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Danielez02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Graziosi Andrea.