Il bilancio d'esercizio
Principio contabile 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
P. c. n. 11 – bilancio d’esercizio, finalità e postulati.
Clausola generale
Chiarezza: rispetto di norme sulla classificazione e ordinamento dei dati; Verità: non una verità oggettiva e irraggiungibile ma un’applicazione corretta e motivata delle stime; Correttezza: utilizzo di principi, norme e regole largamente condivisi; i c. dd. “principi contabili” (accounting standards).
Principi di redazione del bilancio
Vengono posti ad un livello gerarchicamente inferiore rispetto alla clausola generale ma per il loro consolidato carattere empirico hanno la forza di veri postulati.
- Continuazione dell’attività: una volta verificata la possibilità di continuazione dell’impresa, le valutazioni su ricavi e costi comuni a due o più esercizi non solo devono considerarsi nella misura di competenza dell’esercizio in corso, ma anche in relazione alle “concrete possibilità di utilizzazione di quei beni negli esercizi futuri”.
- Funzione economica: è la codificazione, cioè la traduzione in legge, del principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale la contabilizzazione delle operazioni, cioè la loro iscrizione nei conti, deve avvenire considerando non solo la forma giuridica, ma soprattutto la natura economica dell’operazione stessa.
- Prudenza: principio che trova espressione a vari livelli ma a livello amministrativo si traduce nella c. d. “asimmetria del principio di realizzazione”, cioè, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio.
-
Realizzazione degli utili: riguarda due livelli applicativi e cioè:
- Ricavi di vendita;
- Valutazioni;
- a) Il cui processo produttivo è stato completato;
- b) Il cui scambio è già avvenuto.
Competenza: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito in misura proporzionale all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti.
Valutazione separata delle voci: è il divieto della compensazione delle partite per evitare che tali compensazioni riducano le perdite con degli utili presunti, cioè non ancora realizzati.
Costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro però, se il loro mantenimento è in conflitto con i criteri di chiarezza, verità e correttezza, il rispetto della clausola generale deve prevalere quindi, in questo caso, il principio deve essere derogato e i motivi della deroga, nonché eventuali utili generati dalla deroga, devono essere indicati nella nota integrativa.
Neutralità dell’informazione contabile: l’informazione che il bilancio deve offrire deve essere neutrale, deve cioè, avvantaggiare gli stakeholders, cioè i portatori di interessi nei confronti dell’azienda, tutti nello stesso modo o, ciò che è lo stesso, non svantaggiarne nessuno.
Riconoscimento degli elementi di bilancio
Per procedere al riconoscimento è necessario possedere nozioni in tema di:
- Identificazione dei beni iscrivibili;
- Modalità di acquisizione di tali beni.
Per quanto riguarda l’identificazione, alcune interpretazioni restrittive ammettono l’iscrizione dei soli beni disponibili di diritto e di fatto altre più estensive ammettono una logica di riconoscimento di tipo economico.
Ad ogni modo nelle saranno iscrivibili ANCHE:
-
Nell'Attivo
- Le utilità economiche di cui la società ha disponibilità in forza di un diritto di proprietà o di godimento (es. usufrutto e affitto).
- Oneri pluriennali, in particolare: costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo, di pubblicità.
-
Nel Passivo
- Debiti non certi che però siano determinati in natura.
Circa le modalità di acquisizione, queste sono:
- Acquisto dall’esterno a titolo oneroso;
- Produzione interna;
- Conferimenti;
- Permute;
- Acquisizione a titolo gratuito.
E dal 2004, nelle S.r.l., anche le prestazioni d’opera a patto che:
- Il socio conferente presti garanzia personale attraverso assicurazione o fideiussione bancaria.
- La fideiussione/assicurazione risulti dai conti d’ordine.
- Il costo del conferimento sia ammortizzabile (fattore produttivo di natura immateriale) venga ammortizzato in un numero limitato di anni.
La valutazione
La direttiva comunitaria offre la possibilità di scegliere fra 4 BASI di valutazione:
- 1) Costo storico;
- 2) Costo di sostituzione;
- 3) Valori per l’inflazione;
- 4) Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e finanziarie.
La legislazione italiana ha scelto la BASE n.1, vieta la n.2 e la n.3, ammette la 4 solo nei casi di applicazioni di leggi speciali di rivalutazione monetaria.
Per valutare il costo storico si può scegliere fra i due seguenti CRITERI:
- a) Costo d’acquisto;
- b) Costo di produzione.
Valutare il costo d’acquisto è semplice in quanto basta considerare il valore di scambio al netto dell’IVA.
Più difficile è valutare il costo di produzione poiché occorre:
- Distinguere i costi da imputare all’elemento patrimoniale da quelli che compongono il reddito;
- Attribuire al prodotto tutti i suoi costi diretti;
- Attribuire al prodotto la quota ragionevole di costi comuni;
Tali operazioni richiedono una efficace contabilità analitica non sempre attuata dalle società.
Non sono invece ammesse le rivalutazioni del costo (d’acquisto o di produzione) se non nei casi di applicazioni di leggi speciali di rivalutazione monetaria.
Le rettifiche
Posto che, salvo nell’unico caso indicato, le rivalutazioni non sono consentite, sono invece ammesse le rettifiche, cioè le riduzioni, del costo storico.
Per rettifiche intendiamo:
- 1) Ammortamento;
- 2) Limite al valore di iscrizione.
Ammortamento = è la ripartizione di un costo fra più esercizi, deve avvenire in relazione con la residua possibilità di utilizzazione del bene e deve essere sistematico.
La sistematicità è il fondamento di tale ripartizione su basi razionali, non sono perciò ammessi comportamenti volti a rallentare o accelerare le quote di ammortamento per inseguire obiettivi quali redditi perequati nel tempo (es. far si che il reddito dell’anno 205X valga, in proporzione, quanto il reddito dell’anno 200X).
Limite al valore di iscrizione = l’immobilizzazione che alla data di chiusura d’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il costo di acquisto e di produzione deve essere iscritta al minor valore, tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se è venuta meno la motivazione della rettifica.
P. c. n. 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Lo stato patrimoniale
Dello S.P. studiamo:
- a) Forma;
- b) Contenuto;
La forma può essere di due tipi:
- 1) Scalare (in colonna);
- 2) A sezioni contrapposte.
Scegliamo la forma a sezioni contrapposte perché ci permette di riempire lo S.P. chiudendo direttamente i conti accesi non ai componenti di reddito tenuti con il metodo della partita doppia.
Per contenuto si intende il tipo di classificazione, cioè costruzione di classi, le classificazioni più diffuse sono:
- i) Secondo natura;
- ii) Secondo criteri finanziari (maggiore o minore liquidità);
- iii) Secondo destinazione (funzione assegnata agli elementi patrimoniali).
La legislazione italiana sceglie un contenuto misto, cioè per destinazione per quanto riguarda le macroclassi e finanziario, in ordine crescente di liquidità (es. immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie), per quanto riguarda le sottoclassi.
| Attività | Passività |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. |
A) Patrimonio netto
|
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione dei beni concessi in locazione finanziaria
|
B) Fondi per rischi ed oneri |
C) Attivo circolante
|
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
| D) Ratei e risconti attivi, con separata indicazione del disaggio su prestiti | D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo |
| E) Ratei e risconti passivi, con separata indicazione dell’aggio su prestiti |
Il conto economico
Del C.E. studiamo:
- c) Forma;
- d) Contenuto;
La forma può essere di due tipi:
- 1) Scalare (in colonna);
- 2) A sezioni contrapposte.
La forma a sezioni contrapposte permetterebbe di riempire il C.E. epilogare direttamente i conti accesi ai componenti di reddito tenuti con il metodo della partita doppia, ma la legislazione italiana prevede la forma scalare perché consente di ottenere risultati parziali che tengano distinte secondo natura le varie componenti di reddito.
Perciò, per l’epilogo e la tenuta con il metodo della partita doppia, ci serviamo del conto intermedio a sezioni contrapposte detto “conto dei profitti e delle perdite” mentre per ottenere il C.E. da includere nel bilancio d’esercizio giriamo le singole voci del conto profitto e perdite, chiudendolo quindi, al C.E.
Per contenuto si intende il tipo di classificazione, cioè costruzione di classi, le classificazioni più diffuse sono:
- I) Secondo natura;
- II) Secondo destinazione;
Il nostro legislatore sceglie la forma per natura.
Ciò chiarito ricordiamo le tre fondamentali tipologie di struttura:
- A) A risultati lordi - è una struttura sintetica tipica della tradizione contabile del Besta;
- B) A costi, ricavi e rimanenze - è una struttura più analitica basata della tradizione contabile dello Zappa;
- C) A costi e ricavi.
Il nostro legislatore sceglie, fra le possibilità offerte dalla direttiva europea, la struttura a costi e ricavi della produzione effettuata, per:
- Omogeneità con la normativa precedente;
- Allineamento agli altri paesi;
- Semplicità.
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
Imposte correnti, differite e anticipate
Utile (perdita) dell’esercizio
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