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RIFERIMENTI CODICISTICI:
E infatti la prima norma che noi ci troviamo, l'art 266 c.p.p. ha come rubrica “limiti di
ammissibilità”. Questa norma non ci dice quali presupposti il giudice deve poi andare a
verificare per stabilire se nel caso concreto l'intercettazione deve farsi o meno, ma qui si sta
dicendo che se non vi è questo requisito astratto che attiene ala GRAVITA' del reato, di
intercettazione non possiamo neanche parlare, perché non può essere ammessa.
E nell'individuare questa soglia minima di gravità. Il legislatore fa riferimento al doppio
criterio, quantitativo e qualitativo, ossia da un lato utilizza un limite di pena al di sotto del
quale l'intercettazione non può essere disposta, indipendentemente dalla tipologia del reato
(criterio quantitativo), e dall'altro lato fa riferimento a delle tipologie di reato individuando
delle fattispecie penali per le quali l'intercettazione è ammissibile indipendentemente dal fatto
che per quel reato si raggiunga il limite di pena, riferito al limite quantitativo (criterio
qualitativo). In alcuni casi il legislatore utilizza entrambi i criteri ma si deve trattare di reati
appartenenti ad una certa categoria e devono rispettare anche un determinato limite numerico
di pena. Precisiamo anche che ci sono dei reati per i quali l'ammissibilità non si spiega tanto
in ragione della gravità del reato, anzi potremmo dire che questa gravità non c'è, eppure il
legislatore ha ritenuto di rendere l'intercettazione ammissibile perché si tratta di casi nei quali
lo strumento di intercettazione è irrinunciabile, e se non si può utilizzare si creerebbero delle
zone di impunità. Un esempio sono le molestie telefoniche, che in termini di gravità sono
nettamente inferiori ad una rapina o un omicidio ma per via delle loro modalità commissive,
finirebbero per essere non punibili se non si potesse utilizzare questo strumento.
L'ART 266 C.P.P. ci da anzitutto il limite quantitativo, facendo riferimento:
• Ai delitti NON COLPOSI, quindi dolosi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo
1. o della reclusione SUPERIORE, nel massimo, a 5 anni.
Un'altra categoria elencata nell'art 266 c.p.p. riguarda i delitti contro la P.A. ma
2. anche qui non basta che ci sia l'afferenza tipologica, perché è altresì necessario che
si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione NON INFERIORE,
nel massimo, a 5 anni. In entrambi i casi questo limite dei 5 anni va accertato
attraverso il criterio stabilito dall'art 4 (quello in virtù del quale si deve considerare
la pena edittale senza che rilevino le circostanze, salvo le circostanze aggravanti
speciali o ad effetto speciale).
Individuate queste due categorie generali, con l'abbinamento del limite di pena, l'art 266
c.p.p. contiene un elenco di reati per u quali l'intercettazione è ammissibile
indipendentemente dal fatto che la singola fattispecie rientri nei limiti di pena appena visti.
(ad es delitti di contrabbando, frode nell'esercizio di commercio o art 612 bis → delitto di
atti persecutori ecc). Alla lettera F elenca reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o
disturbi attraverso l'uso del telefono.
L'ART 267 C.P.P. ci da ulteriori presupposti dicendo che l'autorizzazione è data con
• decreto motivato quando ci sono GRAVI INDIZI DI REATO → ci sta dicendo quindi
che l'intercettazione non può essere utilizzata in chiave esplorativa, cioè quale
strumento attraverso cui cercare indizi di reato. Se non esistesse questo requisito
l'intercettazione verrebbe utilizzata per andare a caccia di indizi e si andrebbe a violare
l'art 15 Cost. Gli indizi devono già essere gravi quando l'intercettazione viene disposta.
Si parla inoltre di gravi indizi di reato e questo fa si che la gravità indiziaria non
◦ debba attenere necessariamente al soggetto indagato, ma al fatto, e questo fa si che
l'intercettazione si possa disporre anche nei confronti di un soggetto diverso
dall'indagato, un soggetto terzo, purché per il fatto reato, ci siano già degli indizi.
Altrimenti il legislatore avrebbe parlato di gravi indizi di colpevolezza, perché la
colpevolezza implica il legame tra il reato e il soggetto, e invece parlare
genericamente di reato consente al giudice di disporre l'intercettazione non solo
riguardo al soggetto indagato, ma anche riguardo ad ulteriori soggetti che
potrebbero o non potrebbero entrare in contatto con l'indagato perché, ad es, questi
terzi soggetti potrebbero parlare del reato relativo al soggetto indagato. E in quel
caso l'esistenza dei gravi indizi di reato consente di disporre l'intercettazione nei
confronti delle ulteriori utenze.
Ulteriore requisito che richiede l'art 267 c.p.p. è L'ASSOLUTA
◦ INDISPENSABILITÀ AI FINI DELLA PROSECUZIONE DELLE
INDAGINI, qui si vuol dire che l'intercettazione deve esser concepita come uno
strumento residuale, cioè è come se la norma ci dicesse che, laddove è possibile
raggiungere lo stesso risultato probatorio con uno strumento probatorio meno
invasivo, deve essere data priorità a questo strumento. Sarebbe molto più comodo
per un PM utilizzare direttamente l'intercettazione, ma dato che ha un estrema
lesività, questi requisiti fanno si che si faccia un uso adeguato dell'intercettazione
ed ecco perché il livello di tutela è molto alto da parte del legislatore.
Quindi:
GRAVITA' ASTRATTA DEL REATO – ART 266 C.P.P.
1. GRAVI INDIZI DI REATO – ART 267 C.P.P.
2. ASSOLUTA INDISPENSABILITÀ AI FINI DELLE INDAGINI – ART 267 C.P.P.
3. QUESTI SONO I 3 REQUISITI CHE DEVONO SUSSISTERE PER POTER
DISPORRE LO STRUMENTO DELLE INTERCETTAZIONI. (ce li ritroveremo
quando parleremo delle misure cautelari personali).
LUOGO IN CUI VIENE EFFETTUATA L'INTERCETTAZIONE:
Torniamo all'art 266 c.p.p. perché l'intercettazione può assumere una portata ancora più
invasiva, e quindi lesiva, in base al luogo in cui viene effettuata. Quando avviene un
intercettazione tra presenti si parla di intercettazione ambientale, ma se questa avviene in
un'abitazione non entra più soltanto l'art 15 Cost ma anche l'art 14, ossia libertà di domicilio.
Ed è per questo che il nostro legislatore, laddove si tratti di intercettazione ambientale che
deve essere effettuata in un luogo che può essere considerato domicilio, innalza la tutela, e la
disciplina la ritroviamo all'art 266 c.p.p. comma 2 che ci dice che nei casi di cui al primo
comma (quindi il requisito della gravità astratta è uguale, i reati devono rientrare nella
fattispecie del 266 c.p.p. comma 1) ma oltre a questo ci deve esser fondato motivo di
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. (quindi se devo fare un'intercettazione
ambientale e mettere una microspia all'insaputa dei soggetti in un bar o in luogo aperto al
pubblico o in un luogo pubblico, il problema non sussiste e devo fare riferimento ai
presupposti visti fin'ora. Ma se questa microspia la voglio mettere in un domicilio scatta
questo ulteriore requisito e quindi il giudice a cui arriva la richiesta dovrà verificare che vi
siano degli elementi che autorizzano a ritenere che, nel luogo in cui si andrà ad effettuare
l'intercettazione ambientale, in quel momento si sta svolgendo l'attività criminosa) → questo
non riguarda l'ipotesi in cui l'attività CRIMINOSA si sia già svolta perché in quel caso manca
il requisito in cui “IVI” SI STA SVOLGENDO L'ATTIVITA' CRIMINOSA. Questo perché
entra in gioco la libertà dell'art 14 Cost, e per collocare la microspia è necessaria una attività
preliminare, ossia che qualcuno entri nel domicilio e collochi la microspia, ed ecco perché
qui si innalza il livello di tutela. Chiaramente tutte le disposizioni vanno interpretate e qui c'è
un primo problema interpretativo che attiene alla nozione di domicilio.
Nel diritto penale la nozione di domicilio è finalizzata a tutelare il domicilio rispetto a delle
possibili aggressioni, quindi lì la nozione di domicilio è un po' più ampia, qui, al contrario, la
preoccupazione è quella di restringere il significato di domicilio, proprio per evitare che le
indagini possano andare a ledere questa libertà, e infatti la nozione di domicilio che è stata
adottata a livello giurisprudenziale è tale per cui si ritiene domicilio non solo l'abitazione, ma
anche tutti quei luoghi nei quali il soggetto espleta la propria sfera di riservatezza, la propria
personalità in modo riservato, a condizione però (e quindi un luogo nel quale in sostanza il
soggetto esercita lo ius excludendi alios – il diritto di escludere gli altri) quindi in un bar
chiaramente posso esercitare questo diritto, ma al momento in cui io esco da quel bagno, non
posso vantare su quel luogo un diritto di esclusione, cosa che invece posso fare nel bagno di
casa mia. Questa prerogativa, cioè il fatto che lo ius excludendi alios deve sussistere anche in
assenza della presenza fisica del soggetto è requisito perché si possa parlare di “domicilio”.
Così come c'è da dire (questo non lo ritroviamo nel codice, ma dobbiamo fare riferimento ad
una legge speciale) che laddove si tratti di reati di criminalità organizzata, quindi a partire dal
416 bis ma non solo, questo requisito della contestualità dell'attività criminosa on vale ed è
espressamente derogato, ossia non è applicabile. Così come, sempre in relazione ai reati di
criminalità organizzata, il presupposto degli indizi di reato non è riferibile alla gravità ma alla
sufficienza, cioè la stessa legge speciale che deroga a quel presupposto dell'interpretazione
ambientale che abbiamo appena detto, deroga a quello dei gravi indizi di reato perché si
accontenta (per così dire) di sufficienti indizi di reato e altresì non richiede l'assoluta
indispensabilità, ma la necessità.
L'USO DI PARTICOLARI TECNOLOGIE:
L'art 266 parla esplicitamente di comunicazioni telefoniche e di altre fonti di comunicazione,
ossia ci parla di quelle forma di comunicazione che nel 1988 erano le più utilizzate (il
telefono) ma dobbiamo notare che non si parla minimamente di video, cioè della possibilità
di video comunicazioni che anch'esse oggi sono molto utilizzate. Nonostante manchi un
riferimento codicistico circa il fatto di poter effettuare videoregistrazione come strumento di
intercettazione, la sezion