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Il Giudice

Fatta questa premessa, possiamo analizzare il primo soggetto che il codice va a disciplinare; questa è una novità rispetto al Codice del '30 il quale si apriva con la disciplina dell'azione penale, oggi invece il codice si apre con la figura del giudice e ciò sta ad indicare il primato della giurisdizione. Quindi, in questo LIBRO I dedicato ai soggetti troviamo in apertura il TITOLO I dedicato al giudice, CAPO I: giurisdizione.

Sono tre gli articoli dedicati in particolare alla giurisdizione penale. L'art. 1 CPP è un articolo molto importante che si apre con il riferimento alla giurisdizione e dice: "La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice". Ancora una volta ricaviamo che i magistrati del Pubblico Ministero non esercitano giurisdizione penale, sono magistrati inquadrati nell'ordinamento giudiziario, ma sono privi del potere.

giurisdizionale e quindi del potere di ius dicere, di rispondere ad una domanda giurisdizionale. "La funzione giurisdizionale è esercitata soltanto dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, secondo le norme di questo codice" il che vale a porre il codice di procedura penale come fonte centrale tra le fonti del diritto processuale penale. Ci sono varie figure di giudice previste dall'ordinamento giudiziario; una prima distinzione riguarda i giudici ordinari e i giudici speciali (quest'ultimi sono soltanto quelli sopravvissuti all'entrata in vigore della Costituzione, quindi i tribunali militari per altro modificati nella loro composizione, e la Corte Costituzionale in quanto giudice del Presidente della Repubblica). Questa distinzione fa riferimento proprio all'inquadramento nell'ordine giudiziario. Un'altra distinzione è quella tra giudici togati e giudici onorari; i giudici togati sono i giudici di carriera,quindi previsti dall'ordinamento giudiziario, che hanno superato una selezione concorsuale e ai quali, quindi, sono state attribuite le funzioni giurisdizionali; i giudici onorari, invece, sono quelli che non fanno parte stabilmente della magistratura e infatti li contrapponiamo ai cd. magistrati di carriera, ma svolgono una funzione giurisdizionale in via onoraria, sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, comunque attraverso una selezione e svolgono compiti propri dei giudici monocratici, andando ad integrare determinati collegi. Cosa diversa sono i giudici popolari, che vanno ad integrare i collegi di Corte d'Assise e Corte D'Assise d'appello, quindi mentre i giudici onorari devono chiaramente avere delle particolari competenze, i giudici popolari sono cittadini comuni, per i quali non è prevista una competenza né giuridica né di altro tipo; sono solo dei rappresentanti del popolo italiano che vanno a integrare i collegi.

giudicanti. Altra distinzione che possiamo fare in base alla composizione dell'organo è quella tra giudici monocratici e giudici collegiali, a seconda se il giudice eserciti queste sue funzioni come giudice singolo o al contrario come componente di un collegio; in questo caso ci sarà evidentemente anche un Presidente del collegio con delle funzioni specifiche.

I giudici monocratici previsti dal nostro ordinamento sono innanzitutto il giudice per le indagini preliminari, di cui all'art. 328 del CPP, quel giudice che è chiamato ad intervenire tutte le volte in cui sono in gioco valori costituzionali, quindi è il giudice che andrà ad autorizzare le intercettazioni, andrà a convalidare le misure pre-cautelari, o a disporre una misura cautelare personale o reale, sempre su richiesta del Pubblico Ministero, e andrà poi eventualmente a prorogare i termini di durata delle indagini preliminari e poi a decidere sulla richiesta di archiviazione.

Il giudice monocratico è un giudice che decide da solo, senza la presenza di altri giudici. Un esempio di giudice monocratico è il giudice di rinvio, che decide sulle questioni sollevate in seguito a un ricorso contro una sentenza.

Altro giudice monocratico è il giudice dell'udienza preliminare, con riferimento a tribunale ordinario (infatti nel tribunale dei minorenni nell'udienza preliminare il GUP è collegiale). Il GUP è il giudice che conduce l'udienza preliminare, la sovraintende e la presiede, che ha la finalità di rappresentare un filtro rispetto alle eventuali imputazioni azzardate, al fine di evitare dibattimenti inutili.

Altro giudice monocratico è il giudice di pace, la cui disciplina si trova nel d.lgs. 274/2000; è un giudice che ha competenza per svariati reati che hanno come loro comune denominatore o il fatto di essere considerati di scarso allarme sociale, o il fatto di essere dei reati per i quali non è richiesta una particolarissima competenza, trattandosi di reati di facile accertamento e comunque per lo più espressioni di microconflittualità individuale.

Abbiamo poi il tribunale monocratico (dinanzi

Al quali si possono impugnare le sentenze del giudice di pace in qualità di giudice di appello); dicevamo che è stata soppressa la figura del pretore come giudice monocratico, una figura anche storica all'interno del nostro ordinamento, una figura di riferimento nei piccoli paesi; oggi, al suo posto, abbiamo un unico organo che si chiama tribunale. Questo tribunale, a seconda della gravità del reato, decide o in composizione monocratica o in composizione collegiale. Abbastanza bizzarra questa denominazione perché tribunale deriva da tre teste che decidono, quindi tribunale monocratico sembra quasi un ossimoro. Altro giudice monocratico è il magistrato di sorveglianza, il quale interviene nella fase esecutiva. Mentre le figure dei giudici collegiali sono: - il Tribunale, quando opera in composizione collegiale; - la Corte d'Assise (per i reati in assoluto più gravi); - la Corte d'Appello (competente a decidere sulle impugnazioni dei

provvedimenti del Tribunale);- la Corte d'Assise d'Appello, come giudice di secondo grado della Corte d'Assise;- la Corte di Cassazione, come organo posto al vertice dell'organizzazione giudiziaria (sappiamoche ha unica sede a Roma e ha una competenza estesa a tutto il territorio nazionale);- il Tribunale di Sorveglianza, in fase esecutiva;- il Tribunale per i minorenni i cui provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alla Sezioneminorenni presso la Corte d'Appello);- il GUP presso i tribunali per i minorenniE' singolare la composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello, non soltantoperché accanto ai due giudici togati abbiamo 6 giudici popolari, m anche perché siamo in presenzadi collegi a numero pari.Normalmente, qualsiasi organo, anche gli organi assembleari, hanno una composizione a numerodispari, proprio per creare poi le maggioranze. In questo caso, invece, abbiamo due organi chegiudicano

A numero pari. Opera sempre il principio del "favor rei", cioè in caso di parità di voti andrà a prevalere la soluzione più favorevole per l'imputato. Quindi, se per ipotesi 4 giudici sono per la condanna e 4 per il proscioglimento, l'imputato andrà prosciolto.

La Corte di Cassazione è invece l'organo di legittimità posto al vertice dell'ordinamento giudiziario, con giurisdizione estesa a tutto il territorio nazionale, con sede unica a Roma, ma divisa in sezioni. Ci sono 6 sezioni, ad ognuna delle quali corrisponde una diversa competenza per materia, e poi c'è poi una settima sezione che si occupa di vagliare la legittimità dei ricorsi; quindi funge da filtro sotto questo profilo, infatti viene anche denominata "Sezione Filtro".

Abbiamo visto che la Costituzione all'art. 111 prevede che avverso tutte le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale, sia

possibile esperire ricorso per Cassazione perviolazione di legge; ma tra le finalità della Corte di Cassazione vi è anche quella di garantire l'uniforme interpretazione della legge, la cd. "funzione nomofilattica". Ciò perché nel nostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti come quello anglosassone, non esiste il valore dei precedenti; negli ordinamenti anglosassoni la decisione del giudice viene a creare un vero e proprio precedente, quindi fa stato anche nei successivi processi, risulta cioè vincolante anche per le decisioni su situazioni uguali o analoghe, anche per altri giudici. Nel nostro ordinamento invece non è così, nel senso che ogni decisione risolve il processo incorso, ma è anche vero che le sentenze della Cassazione di fatto assumono nella prassi un valore di precedente, nel senso che tendono a consolidarsi negli orientamenti giurisprudenziali. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

intervengono laddove, come spesso accade, ci sia uncontrasto tra diversi orientamenti giurisprudenziali, quindi intervengono in via successiva opreventiva per dirimere questo contrasto, quindi per cercare di dare un orientamento univoco nellainterpretazione della legge.

Rispetto alla Corte di Cassazione, che abbiamo detto essere posta al vertice dell'organizzazionegiudiziaria e che opera come giudice di legittimità, può essere adita anche attraverso il cd. ricorso "per saltum"; cioè non dobbiamo ritenere sempre necessario un secondo giudizio di merito inquanto ci potrebbe essere la possibilità (nei casi consentiti dalla legge) di adire direttamente laCorte di Cassazione, sempre per motivi di legittimità (ma per saltum perché appunto si salta ilgiudizio di secondo grado).

Ad ogni modo questo iter delle impugnazioni non è obbligatorio, nel senso che c'è un principio didisponibilità delle impugnazioni;

quindi né l'imputato, né le altre parti private, né il rappresentante dell'accusa hanno l'obbligo di esperire i giudizi di impugnazione. La regola generale sulla cognizione del giudice penale è quella che troviamo all'art. 2CPP, ove si afferma che: "Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile amministrativa o penale, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo". Quindi la regola generale è proprio questa: il giudice penale risolve ma incide tantum, cioè con valenza limitata al processo penale in corso, ogni questione di natura civile, amministrativa o penale, da cui dipenda la decisione. Questa decisione non ha efficacia vincolante in nessun altro processo, salvo però che sia diversamente stabilito. Possiamo dire che il legislatore del codice del 1988.uali competenze. Inoltre, ritiene che sia necessario un equilibrio tra l'unità della giurisdizione e la specializzazione dei giudici, al fine di garantire una giustizia efficace e tempestiva.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher avv.rossella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.