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IL MINORE VITTIMA DI REATO
Marta Bertolino
Sezione 1: I diritti fondamentali del minore nella Costituzione e nelle fonti internazionali
Capitolo 1: I diritti inviolabili e la minore età
Il tema della minore età ha per lo più attratto l'attenzione della dottrina penalistica in relazione all'autore di reato, meno con riferimento alla vittima di reato.
Il codice civile disciplina all'art. 2 la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno, con il quale si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa, il codice penale nelle norme in tema di imputabilità si riferisce alla minore età in quanto età del soggetto autore di reato.
Invece, discutere della minore età dal punto di vista della vittima significa in primo luogo affrontare la questione della tutela dei suoi diritti inviolabili e del rapporto fra le istanze di protezione e di attuazione di essi.
L'esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona è unanimemente e socialmente condivisa, quanto più se ne moltiplicano gli episodi, anche gravi, di violazione e quanto più si prende coscienza del fatto che la definitività delle sofferenze derivanti dalla loro violazione sembra rendere del tutto improponibile l'idea di una riparazione dei torti, di un recupero delle perdite inflitte.Capitolo 2: Dai diritti alla persona – l'esperienza penalistica
Nel sistema penale si sono in primo luogo riposte le speranze di successo nella lotta contro comportamenti in violazione degli interessi facenti capo a soggetti deboli, in particolare minori di età. Lo sviluppo attuale dei diritti fondamentali sembra andare di pari passo con un potenziamento del diritto penale in funzione di protezione di questi diritti. Questo compito appare derivare al diritto penale anche da una nuova lettura della Costituzione sul tema della protezione dei diritti.
inalienabilità e la tutela. In questo contesto, la Costituzione assume un ruolo fondamentale nel garantire e proteggere i diritti inalienabili della persona. Non rappresenta più solo una fonte di limitazione del potere punitivo dello Stato, come era in passato, ma diventa una fonte di legittimazione sostanziale di tale potere, finalizzato alla difesa dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione stessa. Questa tendenza allo sviluppo dei diritti inalienabili è comune a tutti gli Stati, non solo quelli europei, data la loro universalità. Tuttavia, assume un'importanza particolare quando si parla dei soggetti minori di età. Da un lato, si assiste alla proliferazione di dichiarazioni e convenzioni internazionali che mirano a proteggere i minori, e dall'altro si delineano sempre più chiaramente i contorni di diritti di nuova generazione, per i quali gli Stati sono chiamati a predisporre gli strumenti necessari per garantirne l'effettiva tutela.tutela.Da una parte, le valenze culturali di questi diritti rendono più problematica una omogeneizzazione della tutela a livello internazionale, dall'altra il riconoscimento della loro essenzialità alla persona negli atti internazionali e nelle Costituzioni sembra ormai spingere verso gli obblighi internazionali di protezione penale. Capitolo 3: Verso un nuovo soggetto di diritti nelle fonti internazionali – il minore e la sua individualità personale È prima di tutto a livello internazionale che incomincia a delinearsi questa rinnovata identità del minore, grazie alle numerose convenzioni e/o alle raccomandazioni relative ai diritti da garantire alla persona minorenne. Particolare attenzione questi atti hanno manifestato non solo nei confronti del minore autore di reato, ma anche del minore in quanto individuo portatore di interessi meritevoli di protezione. Anche da questo ultimo punto di vista, il minore diventa un vero e proprio soggetto didiritti inviolabili, da garantire sia nella titolarità che nell'esercizio. Sotto questo profilo occorre sottolineare la valorizzazione dell'individuo minore come soggetto portatore di diritti e non più come semplice oggetto da proteggere implica l'obbligo di attualizzare anche nei suoi confronti il principio di autonomia personale e di consentirne la massima espansione compatibile con la minore età.
Vale la pena allora ricordare le più significative manifestazioni sul piano internazionale di questi diritti e gli stessi diritti, che gli Stati membri si sono impegnati a tutelare. Si tratta di convenzioni internazionali che modellano una nuova figura di minore, cioè di un individuo informazione per il cui corretto sviluppo diventa fondamentale proteggerne alcune condizioni personali, che concorrono a formare la cosiddetta o, se si vuole, il minore persona.
Il documento più significativo è
certamente la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia nel 1991. In tale documento viene in primo luogo definita la soglia della minore età (art. 1), ai fini dell'impegno degli stati parti alla tutela rafforzata dei diritti inalienabili e ivi enucleati di cui sono portatori soggetti particolarmente deboli in ragione dell'età inferiore ai diciotto. Nei confronti di questi soggetti, l'art. 3 fissa il principio direttivo che qualsiasi decisione sia guidata dall'obiettivo preminente dell'interesse superiore del fanciullo. Tale interesse è un criterio di natura soggettiva, che rimanda alla singolarità della persona, rinunciando a parametri normativi pre-definiti e accontentandosi di proclamare i diritti fondamentali del minore, come ciò che deve essere garantito nella titolarità, nell'esercizio e nelle modalità di tutela.l'individuazione dei concreti contenuti rimane arbitro perciò l'ordinamento del singolo Stato membro. Un primo tentativo di delineazione di quella generale finalità può essere dunque nel senso della individuazione dei singoli diritti, che gli atti internazionali riconoscono a favore del soggetto minore di età. Alcuni di questi diritti attengono alla persona in sé considerata, altri sono di natura relazionale e altri ancora sociali. Cominciando dai diritti in senso stretto oltre a quello alla identità personale (art. 7) e alla sua preservazione (art. 8), ancora l'art. 6 della Convenzione proclama che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita, diritto alla vita ribadito dall'art. 9, come diritto di integrità fisica e psichica e dall'art. 24 come diritto alla salute. Questi diritti devono essere tutelati contro qualsiasi forma di violenza, di maltrattamento, di sfruttamento e di offesa da parte di.prossimi congiunti o di persone alle quali il minore è affidato e l'art. 36, con una clausola generale e di chiusura, sancisce il diritto del minore alla protezione da qualsiasi forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto da parte di qualsiasi altra persona.
I diritti di natura attengono alla persona dal punto di vista dei rapporti interpersonali fondamentali per la formazione e lo sviluppo della personalità. A tal fine un ruolo di primo piano svolge la famiglia, nei confronti della quale la Convenzione per la prima volta riconosce al minore il diritto di sviluppare la propria personalità attraverso relazioni familiari adeguate alla sua condizione umana. Questo orientamento emerge in particolare nell'art. 5, ove si attribuisce ai genitori o ad altri membri della famiglia non solo il diritto, ma la responsabilità e il dovere di dare al fanciullo l'orientamento e i consigli adeguati, affinché egli possa
esercitare in maniera autonoma e consapevole i diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. Proprio in considerazione del fatto che si tratta di un individuo la cui personalità si deve ancora formare, si sancisce anche il diritto alla partecipazione alla vita culturale ed artistica, nonché il diritto al riposo e allo svago, in ragione delle particolari esigenze connesse all'età (art. 31), le quali devono infine orientare anche la normativa in materia di tutela e di assistenza dei minori disabili (art. 23 e 25).
A riguardo dei diritti l'art. 28 riconosce e tutela il diritto all'istruzione primaria, gratuita e obbligatoria e a quella superiore, attraverso una disciplina scolastica compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano, mentre l'art. 32 afferma il diritto del fanciullo ad un'attività lavorativa formativa, caratterizzata cioè da obblighi positivi di formazione progressiva, ma
soprattutto negativi, di mancanza cioè di condizioni di sfruttamento economico o comunque pregiudizievoli. Dei diritti inviolabili del fanciullo parla anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, novembre 2000), ora inclusa nella Costituzione europea, in cui si trattano i termini espressi all'art. 32, ove si prevede il divieto del lavoro minorile e soprattutto all'art. 24 dedicato ai "Diritti dei bambini" che riconosce il diritto inviolabile alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere, il diritto ad esprimere liberamente la loro opinione, in particolare sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità e ribadisce il carattere preminente dell'interesse superiore del bambino su quello degli adulti. Anche il nuovo regolamento del Consiglio d'Europa, 27 novembre 2003, n. 2201, entrato in vigore il 1 marzo 2005, relativo alla competenza, al riconoscimento eAll'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Anche in esso è possibile cogliere un mutamento significativo di prospettiva nel riconoscimento dei diritti fondamentali della persona minore, laddove a proposito dei rapporti fra genitori e figli minori potestà responsabilità genitoriale. Al termine dei genitori si preferisce quello di.
Emerge dunque in questi atti internazionali la necessità di assicurare al minore anche l'esperienza dei diritti che gli vengono riconosciuti, solo così infatti il minore riceve una tutela vera, alla quale ha diritto: quella volta alla formazione e all'affermazione della sua individualità personale.
La Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77 valorizza il momento dinamico dei diritti, che si manifesta appunto con il loro esercizio, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di tutela di natura processuale.
sui quali ritorneremo allorché verrà affrontato il problema delle protezioni processuali del minore vittima di reato.