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Norme sul traffico di sostanze stupefacenti
Di talune droghe è possibile un uso terapeutico o scientifico, così come alcune piante, come la canapa, possono essere coltivate a determinate condizioni. Tuttavia, chi intenda coltivare, produrre, commerciare, ecc. sostanze stupefacenti deve munirsi di un'apposita autorizzazione rilasciata dal ministero della salute.
Una norma fondamentale riguardante il traffico è l'articolo 73, che incrimina la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, commercio, importazione, trasporto, ecc. non autorizzati di sostanze stupefacenti, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 75.2. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 73 incrimina chiunque, munito di autorizzazione, illecitamente cede le sostanze o le mette in commercio.
Il dolo, ovvero la consapevolezza di produrre, trafficare o detenere una sostanza stupefacente, è un elemento essenziale. La pena per la fattispecie base di traffico di stupefacenti prevede una reclusione da 8 a 20 anni per le droghe pesanti e da 2 a 6 anni per le droghe leggere, oltre a una multa.
L'articolo 73, comma 5, prevede anche delle fattispecie di lieve entità. Nel testo originario, queste erano considerate
comeàcircostanza attenuante, sanzionata con pena 1-6 anni e multa.Il legislatore ha riscritto la fattispecie, anteponendo al testo la clausola “salvo che il fattocostituisca più grave reato” + cornice edittale fissata nella reclusione da 6mesi-4 anni e multa àriqualificazione della fattispecie come autonoma.Notevole impatto nella prassi: in presenza di un fatto di lieve entità, la polizia giudiziaria non èobbligata a procedere all’arresto in flagranza, potendo anche procedere all’arresto facoltativo + insede di commisurazione della pena, possibile giungere a condanne inferiori a 2 anni di reclusione.L’applicazione della lieve entità consente anche di accedere ad un trattamento di favore in fase diesecuzione della pena, con la possibilità per il condannato di accedere alla sanzione sostitutiva dilavoro di pubblica utilità (comma 5bis).Articolo 74 delitto di associazione finalizzata al traffico
Illecito di stupefacenti; due fattispecie autonome:
- Promozione/costituzione associazione = pena reclusione non inferiore a 20 anni
- Partecipazione = pena reclusione non inferiore a 10 anni (massimo 24 anni)
L'associazione richiede il coinvolgimento stabile di almeno 3 persone, con lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti tra quelli previsti dall'articolo 73. È necessaria una ripartizione dei ruoli e il contributo degli associati deve essere non episodico. La reale commissione dei reati non è rilevante. Si applicano le circostanze aggravanti disciplinate nello stesso articolo.
Articolo 80: aggravanti specifiche con effetto speciale; la pena viene aumentata da 1/3 a metà in base alle caratteristiche del cessionario (minore), al suo rapporto con il destinatario della droga, alla natura dello stupefacente, ai luoghi in cui viene offerto, ecc. L'aumento può arrivare fino a 2/3 se il fatto riguarda ingenti quantità di stupefacenti.
In caso di morte causata dall'assunzione
di droga responsabilità in capo allo spacciatore di omicidio colposo aggravato ex articolo 586 cp;
le sezioni unite hanno affermato che l'interpretazione conforme al principio di colpevolezza è quella che subordina l'imputazione dell'evento conseguenza di reato doloso all'accertamento della colpa in concreto.
Circostanze attenuati di natura premiale per chi collabori con le autorità nella repressione dei reati ex artt. 73 e 74;
l'articolo 73 comma 7 prevede una diminuzione della pena dalla metà a 2/3 a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità nella sottrazione di risorse rilevanti per commissione dei reati esigereà un effettivo concreto contributo alla neutralizzazione dell'attività criminosa, da valutarsi ex post.
Tre questioni che hanno interrogato la giurisprudenza e la dottrina negli anni:
Cessione di sostanze prive di reale efficacia drogante primo e prevalente orientamentoànegava la rilevanza penale di tale condotta; le sezioni unite sono intervenute avallandol’orientamento minoritario = offensività condotta parametrata non solo sulla salutedell’assuntore ma anche su altri beni come la salute e la sicurezza pubblica. Taleorientamento è criticato in dottrina, poiché la sostanza non è stupefacente e quindi il suotraffico non è pericoloso.La sussistenza del delitto di spaccio plausibile solo nell’ipotesi di cessione di più dosi,ciascuna di per sé inferiore alla soglia drogante, ad un medesimo assuntore.- Coltivazione domestica poche piantine, il coltivare sostiene che le sostanze sarannoàdestinate ad uso personale; Corte costituzionale ha affermato che la scelta della legge diincriminare la coltivazione in quanto tale NON illegittima, avendo la coltivazione unpotenziale accrescimento delMercato della droga. Le sezioni unite hanno enunciato principio secondo quale la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti costituisce reato anche se destinate ad uso personale (spetterà al giudice verificare se la condotta sia in concreto assolutamente inoffensiva).
Consumo di gruppo acquisto contestuale di droga per uso personale da parte di tutti gli appartenenti al gruppo; sezioni unite hanno affermato la rilevanza solo amministrativa di tali condotte, inquadrabili nella co-detenzione strumentale al consumo personale.
Questione della compatibilità con la riserva di legge in merito agli elenchi contenenti le sostanze e medicinali oggetto di disciplina, nella misura in cui la loro individuazione sia affidata a fonti secondarie. Il d.p.r. 309/1990 indica, in apposite tabelle allegate, le sostanze stupefacenti e i medicinali; alla fonte secondaria (decreto ministero della salute) è attribuito il potere di completare e aggiornare le tabelle.
conformemente ai criteri indicati dalla legge. Più complesso è il nuovo rinvio fatto dall'articolo 75 comma 1bis ad un decreto ministeriale per la fissazione della quantità di sostanza detenibile per l'uso personale. Il decreto ministeriale in questione è dell'11 aprile 2006 e il criterio che viene adottato è quello della dose media singola, incrementato in base ad un moltiplicatore variabile in relazione a ciascuna sostanza; il risultato ottenuto è il quantitativo max detenibile. Contenuto marcatamente politico del decreto ministeriale non è in contrasto con la riserva di legge, poiché concerne un dato costituente mero indice probatorio del vero elemento costitutivo della fattispecie, ossia l'uso esclusivamente personale. Doping = assunzione sostanze finalizzate a migliorare le prestazioni dell'atleta. Inizialmente il doping veniva sanzionato in via extra sportiva con la previsione di una contravvenzione.Punita con la sola pena dell'ammenda (depenalizzata con legge n.689/1981). Legge 376/2000 "disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" attuativa della convenzione contro il doping di Strasburgo (1989) legge italiana ha accentuato il profilo repressivo e penale, assente nella convenzione. Disciplina originaria contenuta all'articolo 9 legge 376/2000 incrimina chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nell'articolo 2, che non siano giustificate da condizioni patologiche e che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Pena = reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa. Articolo 2 prevede farmaci, sostanze e pratiche mediche costituenti doping (salvo assunzione giustificata da condizioni patologiche dell'atleta).
certificata dal medico). Il d.lgs. n.21/2018 ha travasato il contenuto dell'articolo 9 nel nuovo articolo 586 bis cp "utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti". Bene tutelato è la salute pubblica, come affermato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Articolo 586 bis si apre con la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato", applicabile in particolare al reato di cessione di stupefacenti. Il reato ha la struttura di pericolo astratto della fattispecie giudice non deve accertare effettività pericolosità dei farmaci/sostanze. Dolo = consapevolezza e volontà di procurare o assumere le sostanze/farmaci vietati e loro idoneità ad alterare condizioni psicofisiche atleta + dolo specifico, ossia la consapevolezza e la volontà alterare prestazioni agonistiche. Pena aumentata fino 1/3 se dal fatto deriva un danno per la
salute + se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne + se commesso da componente/dipendente CONI/federazione sportiva nazionale. Articolo 584 bis incrimina commercio di farmaci e sostanze biologicamente attive ricompresi nelle classi previste dalla legge, attraverso farmacie aperte al pubblico o altre strutture pubbliche che detengono farmaci. Capitolo 10 Titolo IX bis del libro II comprendente artt. 544bis – 544 sexies rubricato "dei delitti contro il sentimento per gli animali" è stato inserito con la legge n.189/2004. La novità più importante è l'articolo 544bis, le altre norme ripropongono fattispecie già contenute nella contravvenzione di maltrattamento di animali (articolo 727 cp) riforma del 2004 per la prima volta ha configurato in questo ambito una serie di delitti, puniti con la pena detentiva. Il bene offeso dalle condotte incriminate = sentimento umano di pietà/empatia nei confronti.deglianimali; animali sono solamente bene materiale su cui ricadono effetti delle condotte illecite +non si presuppongono quindi diritti degli animali, ma la tutela in questo ambito si sarebbe potutaaffermare in forza del riconoscimento dell’interesse degli animali alla vita e alla non sofferenza edel correlativo dovere umano di rispetto.
Articolo 544 bis chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale èàpunito con la reclusione da 4 mesi – 2anni. Norma che colma lacuna legislativa art. 727àconsiderava la morte di animale solo come aggravante del maltrattamento + articolo 638 incriminaesclusivamente l’uccisione di animali altrui.
Aderendo alla lettera del titolo IX bis, sarebbe rilevante penalmente solamente l’uccisione dianimali per i quali l’uomo possa provare un sentimento di pietà o compassione, ossia quelli chenon tollera veder soffrire non è il sentimento concreto ed individuale
ad essere tutelato.