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Capitolo VIII - Le donazioni

Definizione ed effetti

La donazione è una possibile causa (donatis causa) di negozi giuridici astratti, bilaterali: mancipatio, iniure cessio, traditio, stipulatio, acceptilatio, compiuti anche donandi causa. (NO negozi causali - mutuo, mandato, precario, comodato)

Una parte, il donante, con l'intento di compiere un atto di liberalità, effettua un'attribuzione patrimoniale in favore dell'altra parte, il donatario, a titolo gratuito.

La donazione aveva ogni volta effetti diversi a seconda del negozio impiegato:

  • Effetti reali, quando il donante trasferiva la proprietà o costituiva/estingueva diritti reali di godimento (donazioni in dando)
  • Effetti obbligatori, quando il donante, con stipulatio, prometteva una prestazione (donazioni in obligando)
  • Effetti estintivi, quando il donante faceva acceptilatio del proprio credito (donazioni in liberando)

remissione di un debito) Lex Cincia

Nel 204 a.C., la Lex Cincia de donis et muneribus (in realtà, plebiscito del tribuno Cincio Alimento), per ragioni di ordine sociale, per limitare il fenomeno delle donazioni estorte, proibì le donazioni ultramodum, oltre una certa misura. Dal divieto furono esclusi i parenti entro il sesto grado e alcuni affini.

personae exceptae: cognati entro il quinto grado, marito e moglie, pupillo, patrono, …

La Lex Cincia è imperfecta: non stabilì l’invalidità delle donazioni fatte contro il divieto né sanzioni.

Il pretore intervenne, proponendo un’exceptio legis Cinciae, per il donante, solo in caso di donazione in dando o in obligando, se il donante stesso non avesse dato esecuzione alla donazione.

Per le donazioni in obligando (non vietate dalla lex, quindi entro il limite indicato o in caso di personae exceptae), per un rescritto di Antonino Pio, era concesso il beneficium competentiae al donante.

convenuto dal donatario per l'adempimento della stipulatio. In età classica, si affermò che, con la morte del donante venivano meno le limitazioni della lex Cincia e la donazione diveniva irrevocabile, senza ulteriori possibili rimedi. Si ammise, infatti, che il donante, non essendosi avvalso in vita dei possibili mezzi per la revoca della donazione, avesse così mostrato di perseverare nella volontà di donare -> Perseverantia voluntatis. Di conseguenza, alcune donazioni divennero irrevocabili, altre no. Donazioni revocabili imperfectae. Donazioni irrevocabili perfectae - Donazioni in seguito a morte del donante, donazioni non vietate o quelle tra personae exceptae, donazioni vietate, ma comunque eseguite e, quindi, irrevocabili. Riforma di Costantino, 323: La donazione divenne un tipico negozio causale, qualificato come contractus. Riconoscimento dell'effetto traslativo della proprietà. Si pretesero, però, delle formalità.di donazione di immobili. La forma scritta è obbligatoria e necessaria per garantire la validità dell'atto di donazione. Inoltre, è necessario che la consegna della cosa avvenga in presenza dei vicini, al fine di rendere l'atto pubblico e garantire la sua validità. La registrazione presso un ufficio pubblico è un ulteriore requisito per la validità dell'atto di donazione. Questo serve a rendere l'atto ufficiale e a garantire la sua tracciabilità e opponibilità ai terzi. La donazione può essere considerata irrevocabile, una volta che è stata effettuata secondo le modalità previste dalla legge. Ciò significa che il donante non può revocare la donazione una volta che è stata effettuata. La lex Cincia, anche se non abrogata, ha perso significato nel corso del tempo. La riforma costantiniana, invece, non aveva come obiettivo la tutela degli interessi del donante, ma piuttosto gli interessi del fisco. Secondo la legislazione di Giustiniano, la donazione è stata configurata come un tipico negozio causale, simile a quanto stabilito da Costantino. Tuttavia, Giustiniano ha richiesto la traditio (anche solo mero consenso) per il passaggio della proprietà nella donazione. Inoltre, Giustiniano ha esteso il concetto di donazione ad altri tipi di atti giuridici, come la stipulatio e l'acceptilatio. Infine, ha riconosciuto l'efficacia delle donazioni obbligatorie, realizzate senza stipulatio, mediante semplice patto.matrimonio (donatio ante nuptias) che era consentita in quanto non si considerava ancora il matrimonio come un'unione completa e definitiva. Tuttavia, nel corso del tempo, questo divieto è stato attenuato e oggi le donazioni tra coniugi sono generalmente ammesse, a meno che non siano fatte in modo fraudolento o lesivo degli interessi di terzi. È importante sottolineare che le donazioni tra coniugi devono essere fatte in modo volontario e consapevole, senza alcuna forma di coercizione o pressione. Inoltre, devono essere rispettate le norme fiscali e patrimoniali in vigore. In conclusione, sebbene in passato fosse vietato, oggi le donazioni tra coniugi sono generalmente ammesse, purché siano fatte in modo volontario e nel rispetto delle norme vigenti.

divorzio (divortii causa)

Quindi, la donazione veniva sostanzialmente convalidata, togliendo a eredi possibilità di revoca.

Senatoconsulto di Settimio Severo e Caracalla, noto come oratio Antonini.

Stabilì la conferma delle donazioni tra coniugi non revocate in vita dal donante, pero le quali lo stesso donante avesse mostrato in vita di non mutare volontatem.

Donatio mortis causa

Era prassi che taluno, credendo di essere in imminente pericolo di vita, in procinto di affrontare gravirischi o nella previsione di morire prima del donatario, donasse una cosa propria, trasferendone al donatario la proprietà.

La causa donandi si combinava, quindi, con la causa mortis donatio mortis causa

Sopravvissuto, guarito o ancora in vita rispetto al donatario, il donante era legittimato all’esercizio della condictio per poter pretendere il ritrasferimento di quanto donato, essendo venuta a mancare la causa dell'atto di alienazione.

La donazione mortis causa poteva

essere realizzata anche con l'aggiunta di una condizione sospensiva all'atto traslativo della proprietà, cosicché la proprietà sarebbe passata al donatario dal momento della morte del donante. Giustiniano la parifica al regime dei legati.

CAPITOLO VI - COSE DIRITTI REALI POSSESSORes

Il termine assume significati molteplici:

  • Oggetto materiale (terreni, edifici, schiavi, animali), interesse giuridico patrimoniale (rem persequimur), causa negoziale, affare, fatto, intero patrimonio.

Spesso si suole parlare di porzione limitata del mondo esterno, secondo comuni criteri sociali ed economici di valutazione, quindi in generale i beni.

Res corporales - Res quae tangi possunt = che si possono toccare Oggetti materiali

Res incorporales - Res quae tangi non possunt = che non si possono toccare iura, diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive, che hanno ad oggetto cose corporali (es. ius successionis per l'eredità, ius utendi fruendi per l'usufrutto).

NO diritto di proprietà inteso come idea di appartenenza, quindi identificato con l'oggetto.

Classificazione delle res corporales

  • Cose in commercio → possono essere oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici patrimoniali (res publicae se si tratta di beni dai quali il populus Romanus trae un'utilità diretta, res humani iuris).
  • Cose fuori commercio → non possono essere oggetto di proprietà privata, perché non considerate res dal punto di vista del diritto privato (res divini iuris, res publicae se destinate all'uso pubblico).

Summa divisio rerum (Gaio)

  • Res divini iuris → cose di diritto divino – res sacrae (cose dedicate agli dèi), res religiosae (luoghi ritenuti appartenere agli dei Mani, come i sepolcri), res sanctae (porte e mura della città).
  • Res humani iuris → cose di diritto umano – pubbliche (ad uso pubblico, appartenenti allo Stato, Populus Romanus oppure cosa da cui lo Stato

ricavava un reddito – schiavi, denaro, fondi) o private.

Res mancipi → res pretiosiores – fondi del suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma, servitù rustiche – cose di maggior pregio nella società romana arcaica (trasferimento di proprietà con mancipatio)

Res nec mancipi → tutte le res che non si qualificano mancipi (trasferimento di proprietà con traditio).- Tale distinzione venne meno in età postclassica con la decadenza della mancipatio e della in iure cessio; fu, poi, formalmente soppressa da Giustiniano.

Beni mobili → animali, oggetti inanimati trasportabili, schiavi

Beni immobili → suolo e tutto ciò che vi inerisce stabilmente.

Altre classificazioni

Cose fungibili → cose che rilevano in base al peso, numero, misura, (es. frumento, monete, stoffa), specificate nel genus; sostituibili da un equivalente (tantundem), corrispondente per peso, numero e misura.

Cose infungibili → cose considerate

nella loro individualità (non sostituibili), specificate nella species.

Genere → appartenenza ad una categoria, individuabili nel genus (cose fungibili)

Specie → cose perfettamente individuate, individuabili nella species (cose infungibili)

→ Cose consumabili suscettibili di una sola consumazione, si consumano per il fatto stesso di essere usate

→ Cose inconsumabili consentono un uso continuato

→ Cose divisibili suscettibili di divisione materiale, senza perire e senza vero pregiudizio economico≠ Cose non divisibili

Cose semplici → costituiscono una unità naturale (es. lo schiavo)

Cose composte → più cose semplici congiunte tra loro artificialmente, ma riconoscibili (es. edificio)

Cose collettive → più cose semplici non congiunte, ma considerate unitariamente (es. gregge, biblioteca).

Pars → (oggi pertinenza) – porzione di materia concepita come elemento di una cosa, senza la quale questa non sarebbe integra (es.

rr; diritti che attribuiscono al titolare un potere diretto e immediato sul bene, indipendentemente dalla volontà di terzi. Sono diritti assoluti e opponibili erga omnes.Diritti di godimento (usus, fructus, abusus) → diritti reali che attribuiscono al titolare la facoltà di godere del bene, di percepirne i frutti e di disporne liberamente.Diritti di garanzia (ipoteca, pegno) → diritti reali che attribuiscono al titolare la facoltà di soddisfare il proprio credito con il valore del bene dato in garanzia.Diritti di obbligazioneDiritti di obbligazione → diritti patrimoniali relativi e lato passivo del rapporto di obbligazione, per cui a ogni debitore corrisponde un creditore, con dovere giuridico di adempiere a una prestazione come un comportamento positivo o negativo in favore della parte creditrice. Quindi, hanno carattere relativo e contenuto dal lato passivo che può essere positivo o negativo.
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A.A. 2022-2023
127 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ChiaraPezzotta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Burgio Giuseppe.