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Cose e diritti reali
Il termine "res" assume nelle fonti giuridiche romane significati molteplici: - "cosa" nel suo senso più proprio di oggetto materiale. - la lite o il rapporto giuridico, litigioso o non, nel suo complesso. - l'interesse giuridico patrimoniale. - la causa negoziale. - un affare. - un fatto. - il carattere non personale dell'azione. - l'intero patrimonio. Quello di oggetto materiale, di "bene" è il significato prevalente che "res" assume. I giuristi contrappongono: - Le "res corporales": le "res quae tangi possunt", le cose che si possono toccare. - Le "res incorporales": le "res quae tangi non possunt", le cose che non si possono toccare. Si tratta di diritti soggettivi o comunque di situazioni giuridiche soggettive che generalmente hanno ad oggetto cose corporali. Ma la loro qualifica non si riferisce ai possibili oggetti di questi diritti ma ai diritti stessi (es: ius successionis). Non compare tra loro il diritto di proprietà.ciò dipende dal fatto che per i romani la proprietà è intesa come appartenenza e quindi il diritto di proprietà finisce con l'identificarsi nel suo oggetto. Questa distinzione ha funzione inanzitutto sistematica: permette di comprendere tutto il diritto sostanziale patrimoniale che al giurista interessa trattare (le proprietà tra le res corporales, eredità, usufrutto e servitù tra le res incorporales). Ha poi anche significato a proposito di possesso: esso si considera concepibile solo per le cose corporali, di conseguenza vengono negate per principio traditio e usucapione in ordine alle res incorporales. Delle res corporali i giuristi propongono tante classificazioni:- cose in commercio: possono essere oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici patrimoniali.
- cose fuori commercio: non possono essere oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici patrimoniali. Di conseguenza non sono res dal punto di
vistadel diritto privato. Sono ad esempio le res divini iuris, le res humani iuris publicae destinate ad uso pubblico.
res divini iuris: cose di diritto divino.
- res sacrae: le cose dedicate agli dei come altari, templi, santuari.
- res religiosae: i luoghi ritenuti appartenenti agli dei Mani, soprattutto isepolcri. Ogni pezzo di terra diventa religioso con la sepoltura di unessere umano (se alla sepoltura ha provveduto il proprietario delfondo).
- res sanctae: le porte e le mura della città.
res humani iuris: cose di diritto umano.
- private: sono le res non pubbliche, in commercio e dunque suscettibilialla proprietà privata e ad altri rapporti giuridici patrimoniali.
- pubbliche: res publicae, appartenenti allo Stato. Sono i beni destinatiall’uso pubblico (strade, fontane, porti,...). Sono cose fuori commercio.Diverso è per le res appartenenti allo Stato da cui esso ricava unreddito. Sono schiavi, denaro, fondi. Sono anche dette res pecuniapopuli o in
patrimonio populi. Possono essere oggetto di rapporti giuridici con privati, dunque beni commerciabili. Una volta entrate a far parte del patrimonio del singolo, le res diventano private a tutti gli effetti. C'è bisogno di regole in ordine all'acquisto, alla perdita e al trasferimento di beni da un titolare all'altro. Queste regole sono diverse a seconda del tipo di cose che vengono prese in considerazione.
Per questo motivo le res vengono classificate in:
Res mancipi: le cose di maggior pregio nella società romana arcaica. Sono i fondi sul suolo italico, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma (buoi, cavalli, muli ed asini) e le servitù rustiche. Per esse è necessario fare ricorso al rituale solenne della mancipatio.
Res nec mancipi: tutte le res che non sono mancipi. Per esse è sufficiente la traditio (per la costituzione delle servitù urbane, essendo res incorporales, si usa la in iure cessio.
Questa distinzione mantiene significato
fino all'età classica, attenuato solo dagli interventi pretori che originano il dominio bonitario. Dall'età postclassica, con la scomparsa della mancipatio e della in iure cessio, questa divisione perde valore. Viene soppressa formalmente da Giustiniano. Ai fini dell'usucapione e per la difesa del possesso si distinguono: - beni mobili: animali e oggetti trasportabili e movibili. Il loro possesso è tutelato dall'interdictum uturbi. - beni immobili: il suolo e ciò che vi si inserisce stabilmente. Il loro possesso è tutelato da altri interdicta. Questa distinzione prende il posto di quella tra res mancipi e res nec mancipi. In età postclassica diventa obbligatorio, per vendite e donazioni immobiliari, la documentazione scritta insieme ad altre formalità. Altre distinzioni sono: - cose fungibili: cose che rilevano in base al loro peso, numero o misura. Si tratta di cose sostituibili per le quali è rappresentabile un equivalente.otantundem, corrispondente per peso, numero o misura. Può esserne restituito l'equivalente.
cose infungibili: cose che rilevano per se stesse, nella loro individualità. Vanno restituite esse stesse.
cose di genere: corrispondono alle cose fungibili, ma la prospettiva è diversa. Non ci si concentra sulla sostituibilità ma sull'appartenenza a una categoria determinata. Si intendono cose non ancora individuate ma individuabili proprio per la loro appartenenza a un genere, genus (di ampiezza variabile).
cose di specie: corrispondono alle cose infungibili, che appartengono ad una specie precisa.
cose consumabili: che si consumano con l'uso, suscettibili di una sola utilizzazione.
cose inconsumabili: che consentono un uso continuato.
cose divisibili: materialmente divisibili senza perire e senza pregiudizio economico.
cose indivisibili: materialmente indivisibili senza pregiudizio economico.
cose semplici: costituiscono un
unità naturale (lo schiavo, la trave, la❖ pietra,...). cose composte: costituite da più cose semplici congiunte artificialmente ma❖ riconoscibili (l'edificio, la nave,...). cose collettive: costituite da più cose semplici non congiunte ma considerate❖ unitariamente (il gregge). Si distinguono in cose universitates iuris, situazionigiuridiche complessive a capo di un individuo; e universitates facti, cosecollettive. Anche i frutti si distinguono in: - frutti naturali: parti staccate della cosa che ne costituiscono il reddito normale. I romani considerano propriamente frutti solo quelli naturali: i prodotti di piantae animali, che diventano frutti solo quando separati dalla cosa-madre, primasono partes. - frutti civili: il corrispettivo che si ottiene cedendo agli altri in godimento la cosastessa (affitto). I DIRITTI REALI I diritti soggettivi patrimoniali, cioè suscettibili di valutazione economica, si dividonoin: ● diritti reali: sono i diritti
Soggettivi su una cosa (res -> reali) a carattere assoluto, erga omnes, opponibili cioè a tutti i membri della collettività. Al diritto reale di un singolo tutti i consociati sono egualmente obbligati: il loro è un dovere negativo, devono astenersi da comportamenti che violino il diritto reale del soggetto.
65● diritti di credito: rappresentano il lato attivo di un rapporto di obbligazione. Si tratta di un diritto patrimoniale relativo per cui uno o più debitori stanno di fronte a uno o più creditori, precisamente individuati. La parte debitrice è tenuta all’adempimento di una certa prestazione nei confronti della parte creditrice.
Ci concentriamo sui diritti reali. Diritto reale per eccellenza è la proprietà: questa attribuisce al titolare la disposizione e il godimento totale del bene che ne è oggetto. Su una stessa cosa, oltre al diritto di proprietà, possono gravare altri diritti reali, i diritti reali limitati o
diritti reali di godimento o di garanzia. I diritti reali di godimento attribuiscono al titolare facoltà più o meno limitate di godimento sulla cosa, come ad esempio l'usufrutto o le servitù. I diritti reali di garanzia, invece, danno al titolare la possibilità di soddisfare il proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie, come nel caso del pegno o dell'ipoteca. Il carattere reale dei diritti limitati, così come quello del diritto di proprietà, è manifesto: al diritto del proprietario fa riscontro il dovere dei consociati di non impedirne l'esercizio. La proprietà è un diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria totale. Le facoltà spettanti al proprietario possono essere limitate da limitazioni legali, imposte dall'ordinamento giuridico, o da limitazioni volontarie, ad opera del proprietario per effetto della costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia.diritti limitati. Quando questi diritti si estinguono la facoltà di godimento ritorna nella sua pienezza. Si parla a proposito di elasticità, uno dei caratteri più importanti della proprietà. Il diritto di proprietà non prescinde dal suo utilizzo, esso rimane in essere fino a quando non si verifica un fatto che ne determina l'estinzione (a differenza del possesso, che prescinde dall'utilizzo della cosa).
L'idea di proprietà nasce nei primi tempi della società romana: deriva dall'idea di appartenenza, resa legittima dalle parole ex iure Quiritium (così inizia il formulario della rei vindicatio e della mancipatio). Nella tarda età repubblicana si afferma poi l'espressione caratteristica per indicare la proprietà romana: dominium ex iure Quiritium, per cui il proprietario è detto dominus. Più tardi si parlerà anche di proprietas e proprietarius.
Si ha dunque una distinzione tra
Cosa mia (possesso) e cosa di mia proprietà (dominium), per questo motivo la res viene considerata un tutt'uno con il diritto di proprietà sulla res medesima. Si capisce dunque perché il diritto di proprietà non viene inserito tra le res incorporales.
Il dominium ex iure Quiritium è un istituto del ius civile, si parla per questo anche di proprietà civile. È ad esso che si fa riferimento quando si parla generalmente di proprietà. Spetta solo ai cittadini romani e ha come oggetto solo gli immobili in suolo italico.
Esistono anche altri tipi di proprietà:
- La proprietà pretoria o bonitaria, chiamata dai romani dominium, senza la qualifica ex iure Quiritium. Si tratta di una situazione giuridica con diversi modi di acquisto e di tutela.