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GIURIDICO.
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Il fatto giuridico da vita alla nascita, modi ca o estinzione di situazioni giuridiche e produce
effetti giuridici.
Ogni manifestazione di volontà volta a prodursi di effetti giuridici e’ un negozio giuridico.
Negozi giuridici: sono atti leciti, volontari e legittimi, che comportano modi che o creazioni di
situazioni giuridiche soggettive. Gli effetti di tali atti sono, di norma, voluti dalle parti. Nei negozi
giuridici romani si applicava il principio della **tipicità**, ossia effetti giuridici erano previsti
solo per determinati tipi di negozi, de niti e con regole proprie. La tipicità escludeva che ogni
atto lecito potesse essere considerato negozio giuridico.
Elementi negozi giuridici:
1. **Elementi essenziali** : sono quelli fondamentali per l'esistenza del negozio; ad esempio, la
manifestazione di volontà è essenziale in tutti i negozi, mentre altri elementi sono essenziali solo
in determinati tipi di negozi, come la forma nei negozi formali o la causa nei negozi causali.
2. **Elementi naturali**: sono gli effetti che derivano automaticamente dal tipo di negozio, salvo
diversa disposizione delle parti (ad esempio, la responsabilità per evizione nella compravendita).
3. **Elementi accidentali**: (accidentalia negotii) sono clausole opzionali che le parti possono
aggiungere, come condizioni o termini.
**L’invalidità**
l’ Invalidità riguarda il negozio che presenta vizi in uno degli elementi essenziali, rendendolo
privo di valore giuridico, mentre **inef cacia** si riferisce alla mancanza di effetti giuridici,
anche per negozi validi ma non ancora operativi (come un testamento durante la vita del
testatore o un negozio con condizione sospensiva). Un negozio può essere valido ma inef cace, o
invalido ed inef cace allo stesso tempo.
Nullità e annullabilità :
Si dice nullo il negozio giuridico che per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o per qualcun
altro grave motivo non produce i suoi effetti giuridici e nasce morto.
Si dice annullabile il negozio giuridico che presenta vizi meno gravi, nasce vivo ma ammalato, con
l’annullabilità il negozio giuridico cessa di produrre effetti e diventa inef cace.
Nel diritto romano il concetto di annullabilità non era riconosciuto al contrario quello di nullità.
I soggetti dei negozi giuridici:
Un negozio giuridico è valido solo se compiuto da soggetti con **capacità di agire** (capacità
intellettuale) e **legittimazione negoziale** (idoneità a compiere un negozio in relazione agli
effetti che produce). Ad esempio, solo il proprietario può trasferire la proprietà, ma anche chi ha una
rappresentanza legittima (tutore, curatore, ecc.) può farlo.
Classi cazioni negozi giuridici:
1. Formali vs. Non formali: I negozi formali richiedono una forma determinata per essere validi
(ad esempio, un contratto scritto), mentre i negozi non formali non hanno tale requisito.
2. Causali vs. Astratti: I negozi causali dipendono dalla causa che li giusti ca, mentre gli astratti si
realizzano indipendentemente dalla causa.
3. Unilaterali vs. Bilaterali vs. Plurilaterali: I negozi unilaterali coinvolgono una sola parte (es. un
testamento), i bilaterali due parti (es. un contratto), e i plurilaterali più di due (es. una società).
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4. A titolo oneroso vs. A titolo gratuito: Nei negozi onerosi entrambe le parti ottengono un
vantaggio reciproco (es. compravendita), mentre in quelli gratuiti una parte riceve un vantaggio
senza corrispettivo (es. donazione).
5. Inter vivos vs. Mortis causa: I negozi inter vivos producono effetti durante la vita del soggetto,
mentre quelli mortis causa si realizzano dopo la morte (es. un testamento).
Mancipatio
La **mancipatio** era un negozio giuridico che produceva effetti reali, utilizzato principalmente
per il trasferimento di **res mancipi** (beni di valore maggiore come schiavi, animali da tiro,
terreni in Italia), ma anche per la costituzione di servitù prediali, per l’acquisto della manus sulla
donna, ecc… Si compiva tramite un rito formale che prevedeva l'uso di metallo (aes) e una bilancia
(libra) per simboleggiare il trasferimento di proprietà. Era un negozio giuridico del *ius Quiritium*,
quindi riservato ai cittadini romani.
Struttura del rito:
**Parti coinvolte**:
- **Mancipante** (*mancipio dans*): chi trasferiva il bene.
- **Mancipio accipiens**: chi acquisiva il bene.
- **Testimoni**: almeno cinque cittadini romani puberi e un *libripens*, che pesava il
metallo.
Svolgimento:
Se a dover essere emancipato fosse stato ad esempio uno schiavo, si procedeva cosi: presenti
manicipio accipiens mancipio dans e i 5 testimoni con la bilancia, il mancipio accipiens teneva lo
schiavo e diceva: “Dico che quest’uomo è mio ex iure Quiritium e sia a me acquistato”.
Contestualmente il mancipio accipiens poneva sulla bilancia il metallo, che il libripens pesava, e il
mancipio accipiens consegnava il metallo al mancpio dans, in questo modo il mancipio accipiens
acquistava la proprietà dello schiavo.
- **Proprietà**: La **mancipatio** trasferiva la proprietà (dominium ex iure Quiritium), ma non
sempre il **possesso**. Se riguardava beni mobili come schiavi e animali, trasferiva anche
il possesso; per i beni immobili, invece, il possesso rimaneva con il mancipio dans no alla
consegna sica (traditio).
Evoluzione:
In origine, il suo scopo principale era quello di realizzare una **vendita** (scambio di cosa per
prezzo), ma con l'introduzione della moneta (nel IV secolo a.C.), il rito acquisì valore simbolico, e il
pagamento in metallo grezzo fu sostituito da un **raudosculum** (alla consegna del metallo al
mancipio dans si sostituì il radusculom e successivamente la moneta). Sebbene la **mancipatio**
continuasse ad avere effetti **reali** (trasferendo la proprietà), nel tempo perse la sua funzione di
vendita, diventando un atto **astratto**, privo di una causa speci ca, e venne de nita
**"imaginaria venditio"**.
Con l'introduzione del contratto di **vendita consensuale**, la **mancipatio** perse il suo legame
con la vendita. Sebbene mantenesse la struttura, divenne un negozio separato, applicato in diversi
contesti (come donazioni, doti, etc.).
### Considerazioni sulla struttura:
- La **mancipatio** si differenziava dalla **vendita** moderna: mentre nella vendita l'alienante
manifesta la sua volontà di cedere, nella **mancipatio** era l'acquirente a dichiarare il suo diritto
sulla cosa, pur sapendo che la proprietà gli sarebbe stata trasferita solo al termine del rito.
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- **Le leges mancipii** (leggi orali) potevano integrare il rito con condizioni aggiuntive, come la
creazione di servitù o altre obbligazioni.
### Decadenza e scomparsa:
Nel Basso Impero, la **mancipatio** cadde in disuso, sostituita dalla **traditio** (consegna sica)
come metodo principale di trasferimento della proprietà. Con l'**Editto di Giustiniano** (nel 531
d.C.), che abolì la distinzione tra **res mancipi** e **res nec mancipi**, la **mancipatio** fu
formalmente eliminata, e non venne più utilizzata, nemmeno per il trasferimento della proprietà.
In iure cessio
1. **Origine e Funzione**: L'**in iure cessio** era un rito giuridico di origine più recente rispetto
alla mancipatio, ma risalente comunque a prima delle **XII Tavole**. Era utilizzata principalmente
per il trasferimento di proprietà su **res mancipi** e **res nec mancipi**, ma anche per altri atti
come la costituzione di servitù, l'acquisto della patria potestas nell'adoptio e la cessione della
tutela.
2. **Procedura**: Si svolgeva **dinanzi a un magistrato** e ricalcava la **legis actio sacramenti
in rem**( la in iure cessio appare essere stata un nto processo di rivendica, quando era volta al
passaggio di proprietà). Quando l’atto aveva ad oggetto uno schiavo sulla quale il cedente intendeva
trasferire al cessionario la proprietà, presenti sia il cedente che il cessionario e lo schiavo, il
cessionario tenendo lo schiavo pronunciava una formula vindicatoria (dico che quest’uomo e’ mio
ex iure quiritium). Il pretore interrogava il cedete se volesse contravindicare e difronte al suo
diniego o silenzio pronunziava l’addictio del servo in favore del cessionario.
3. **Caratteristiche**: Sebbene fosse formalmente un " nto processo", l'in iure cessio era un
negozio bilaterale che presupponeva un accordo tra le parti. Sebbene fosse impiegata anche per
il trasferimento della proprietà, il suo utilizzo era meno comune rispetto alla **mancipatio** o alla
**traditio**, più pratiche e agili.
4. **Effetti**: La **in iure cessio** aveva effetti reali, trasferendo la proprietà e, in alcuni casi,
anche il possesso (soprattutto per le cose mobili). Si trattava di un negozio astratto, che poteva
essere utilizzato per motivi diversi.
**Stipulatio**
1. **De nizione**: La **stipulatio** era un negozio bilaterale, un contratto con effetti obbligatori,
in cui una parte (lo stipulante) chiedeva all'altra (il promittente) di assumere un impegno, e
l'altra rispondeva in modo congruo, creando così un'obbligazione.
2. **Procedura**: Si compiva con una **interrogazione** e una **risposta congrua**. Ad
esempio: "Prometti di darmi cento? - Prometto". La stipulatio generava un'obbligazione, con la
possibilità di agire legalmente tramite l'**actio ex stipulatu**.
3. **Caratteristiche**: Era un negozio **astratto**, cioè non richiedeva una causa speci ca per
essere valido, permettendo di essere utilizzata per un'ampia gamma di scopi, dal pagamento di
denaro alla prestazione di servizi o alla cessione di beni. La stipulatio era molto diffusa e
rappresentava uno degli strumenti più utilizzati nel diritto romano.
4. **Applicazioni**: Le prestazioni promesse potevano riguardare una varietà di comportamenti
(come il pagamento di somme, la cessione di proprietà, o l'assistenza legale). Fu utilizzata anche in
contesti processuali e come **cautio** in vari procedimenti legali.
Altre forme negoziali
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Nei negozi dei quali si e’ detto no ad ora occorrevano solennità orali (mancipatio, in iure cesio,
stipulatio). Ma il diritto romano conosceva anche negozi per i quali si richiedeva la forma scritta.
In alcuni di essi la scriptura era di per se produttiva di effetti giuridici:
**Nomina transscripticia**: una delle principali forme che producevano obbligazioni grazie
alla scrittura.
Negozi giuridici non formali:
- **Traditio**
La **traditio** era un negozio bilaterale, privo di solennità formale, che trasferiva il possesso di
beni (e, nei casi appropriati, anche la proprietà). Era basato sulla consegna della cosa oggetto
dell'accordo, senza necessit&agr