Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE GARANZIE PERSONALI DELLE OBBLIGAZIONI
I creditori godevano in pratica di una generale e generica garanzia sul patrimonio del debitore - possibilità di esecuzione patrimoniale (garanzia patrimoniale) inserita non prima del IV-III secolo a.C. Prima era solito l'intervento di garanti che si obbligassero ad adempiere alla stessa obbligazione - garanzia personale. Ai garanti si continuò a fare ricorso anche con l'introduzione della bonorumvenditio in caso di persistente inadempimento (i beni del debitore potevano essere insufficienti). Per la stessa funzione fu data tutela alla fiducia cum creditore, pegno e ipoteca - garanzia reale.
LE STIPULAZIONI DI GARANZIA
Sponsio
La più antica garanzia personale delle obbligazioni (età arcaica) è la sponsio, la quale si compiva verbis e poteva garantire solo le obbligazioni contratte verbis. Veniva prestata subito dopo la promissio del debitore principale intervenendo lo sponsor, o sponsores, quali adpromissores.
Erariservata ai soli cives Romani e l'obbligazione di garanzia si estingueva con la sua morte⇒ lexPublilia: lo sponsor poteva procedere con la legis actio per manus iniectionem pro iudicato perottenere il rimborso se entro 6 mesi non glieli rimborsava; successivamente poteva agire ex legePublilia con actio depensi (simplum se ammetteva il debito, duplum se lo negava)
Fidepromissio
Riconosciuto nella prima età preclassica, era una vera e propria stipulatio e il regime giuridico erasostanzialmente quello della sponsio solo che era fruibili sia da cives che da peregrini ma soprattuttonon fu prevista l'azione di regresso contro il debitore principale (actio depensi). A tutela sia di sponsioche di fidepromissio abbiamo invece la lex Furia de sponsu: solo se prestate in territorio italico e igaranti sono liberi dopo 2 anni dall'assunzione della garanzia e prevedeva il beneficium divisionis⇒in caso di più sponsores o fidepromissores si potevano
dividere la prestazione tra di essi
Fideiussio
Sul finire della Repubblica, era simile alla stipulatio e accessibile sia a cives che a peregrini⇒ ad essanon furono applicate le leges Publilia e Furia e inoltre erano trasmissibili agli eredi dal lato passivo;
con la fideiussio potevano essere garantite anche le obbligazione non contratte verbis e poteva essereinserita successivamente all’assunzione dell’obbligazione principale (anche in luoghi diversi):possibilità poi estesa anche a sponsio e fidepromissio. Successivamente si applicò una sorta dibeneficium divisionis per cui la prestazione era divisibile ma non tra tutti quanti i fideiussori, ma solotra coloro che erano effettivamente in grado di adempiere
Con questi tre regimi si instaurava tra debitore principale e garanti da una parte e creditore dall’altrauna sorta di solidarietà elettiva passiva (debitore e garanti erano tenuti in solidum verso il creditore).
La posizione del garante era
La garanzia era diversa da quella del debitore principale. Le stipulazioni di garanzia erano caratterizzate da accessorietà, presuppongono l'esistenza dell'obbligazione principale:
- erano pertanto nulle le stipulazioni per importi superiori a quelle del debito principale
- l'estinzione dell'obbligazione principale porta all'estinzione della stipulazione
Litiscontestatio: poteva essere fatta contro un garante e l'obbligazione si sarebbe estinta per tutti (obbligazioni solidali passive e iudicia stricta)
I garanti potevano godere del beneficium divisionis (i garanti trascendevano dal principio del solidum nelle solidali passive)
Mentre per la sponsio era prevista l'actio depensi, per fidepromissor e fideiussor non era prevista azione di regresso: dalla prima età classica però si inquadrò il rapporto debitore/garante nel mandato e di qui l'actio mandati contraria volta al rimborso spese (funzione di regresso). Fu poi
riconosciuto in caso di debiti in denaro il beneficium cedendarum actionum: al garante che si fosse dichiarato pronto a pagare prima della litiscontestatio, il creditore dava un’azione contro il debitore principale (il garante=cognitor/procurator in rem suam)= in teoria con l’adempimento si sarebbe estinta quest’azione per cui il pagamento dell’obbligazione fu considerato come un prezzo della vendita del credito
LO SVILUPPO POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO
Comparvero sponsio e fidepromissio e rimase solo la fideiussio; il beneficium cedendarum actionum sembra diventare una spettanza del garante. Venne previsto poi il beneficium excussionis per cui il creditore poteva rivolgersi al garante solo se il debitore non fosse nelle condizioni di adempiere
IL MANDATO DI CREDITO
L’idea di usare il mandato come garanzia nasce nell’ultime età repubblicana ma in cont aalcune difficoltà per poi affermarsi più tardi con Sabino. Il garante dava mandato al
formattati utilizzando i seguenti tag HTML: creditore di dare una certa quantità di mutuo ad un terzo (il debitore): al creditore spettavano l'actio certae creditae pecuniae contro il debitore e l'actio mandati contraria contro il garante per il rimborso spese. Con l'adempimento del debitore, il garante subordinava il pagamento alla cessione dell'azione contro il debitore per poter poi agire da regresso (il garante godeva del beneficium cedendarum actionum). Vantaggi mandato di credito: per il creditore si cumulavano le azioni, i garanti fruivano del beneficium cedendarum actionum, è un contratto consensuale e non verbis (non richiede la presenza delle parti). Col tempo sia il beneficium divisionis che il beneficium excussionis si applicarono ai mandati di credito. CAPITOLO VIII: DONAZIONI Sino a tutta l'età classica non fu un negozio autonomo, ma una possibile causa di negozi come la mancipatio, in iure cessio, traditio, stipulatio e acceptilatio. Tutti questi negozi potevano essereFatti infatti donandi causa in modo che una parte, con l'intento di compiere un atto di liberalità (donandianimo), effettuasse un'attribuzione patrimoniale in favore dell'altra parte a titolo gratuito. Gli effetti erano dunque diversi in base al tipo di negozio utilizzato:
- Effetti reali con mancipatio, in iure cessio e traditio → donazioni in dando
- Effetti obbligatori con stipulatio → donazioni in obligando
- Effetti estintivi con acceptilatio → donazioni in liberando
Nel 204 a.C fu approvata la lex Cincia (de donis et muneribus) che proibiva donazioni oltre una certa misura (che probabilmente era molto bassa) per risolvere il problema delle donazioni estorte (dal divieto erano esclusi i parenti entro il sesto grado e taluni affini) lex imperfecta: vietava le → donazioni ultra modum ma non rendeva invalide quelle effettuate e non prevedeva sanzioni contro i trasgressori. Successivamente, il pretore inserì l'exceptio legis Cinciae,
un mezzo di difesa, che giovava al donante in dando o in obligando in caso di donazione ancora non effettuata. Con Costantino, la donazione divenne un tipico negozio causale, qualificato contractus e alla donazione si riconobbe effetto traslativo di proprietà. Si pretese però, pena la nullità, la forma scritta, la consegna della cosa in presenza dei vicini e la registrazione presso un ufficio pubblico → donazione perfecta e non più revocabile. Giustiniano riprese in parte l'orientamento della riforma costantiniana: rimase un tipico negozio causale, ma pretese la traditio per il passaggio della proprietà, diede efficacia a donazioni obbligatorie pure se realizzate, invece che con la stipulatio, con un semplice patto (pactum donationis). La donazione con Giustiniano appare quindi talvolta come un tipico negozio causale, altre volte come una causa di traditio, stipulatio e altri negozi astratti. Quanto alla forma, la validità dell'atto era.subordinata alla forma scritta e alla registrazione solo se di rilevante importo
DONAZIONI TRA CONIUGI
Nei decenni successivi alla lex Cincia, si emanò il principio del divieto di donazioni tra marito e moglie. Esso non sembra avere origini legislative, ma i classici lo attribuiscono ai mores, diffusione dei matrimoni sine manu per cui la donazione avrebbe comportato spostamenti di patrimoni da una famiglia all'altra. A differenza della lex Cincia, la donazione tra coniugi comportava la nullità dell'atto. Dal divieto furono però ragionevolmente esclusi i doni di modico valore, specie se in occasioni di speciali ricorrenze; furono poi consentite le donatio mortis causa e quella compiuta in vista del divorzio in quanto aventi effetti definitivi solo una volta sciolto il matrimonio. Era poi diffuso l'uso di disporre per testamento ciò che era stato donato in vita (la donazione veniva convalidata); oratio Antonini del 206: conferma delle
donazione formale con la presenza di un atto pubblico o di una scrittura privata. La donazione mortis causa era considerata una forma di testamento, ma con effetti immediati a partire dalla morte del donante. Le donazioni tra coniugi non revocate in vita dal donante sono un caso particolare di donazione mortis causa. In questo caso, il coniuge donante trasferisce la proprietà di un bene al coniuge donatario con l'intenzione che la donazione abbia effetto solo dopo la sua morte. È importante notare che le donazioni mortis causa possono essere revocate in vita dal donante se cambia idea o se si verificano determinate circostanze. Inoltre, se il donatario muore prima del donante, il bene donato torna nelle mani del donante o dei suoi eredi tramite la condictio. La donazione mortis causa era una pratica comune nel passato, ma oggi è regolamentata da leggi specifiche che ne disciplinano le modalità e gli effetti.mancipatio o la in iure cessio che non tolleravano l'aggiunta di condizioni. CAPITOLO IX: LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Alla successione ci si riferisce con termini come successio, successio in locum, successio in ius: chi trasmette è il dante causa, la persona a cui si trasmette è il successore o avente causa. La successione può essere: - a titolo universale: successione per cui qualcuno subentra, per l'intero o per una quota, in un complesso, unitariamente considerato e non necessariamente definito nei suoi elementi costitutivi, di posizioni giuridiche soggettive che facevano capo ad altro soggetto. - a titolo particolare: successione per cui qualcuno subentra, per l'intero o per una quota, al posto di altra persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive. La successione poi può essere: - inter vivos: per mezzo di negozi giuridici inter vivos (nel diritto romano, potevano essere a titolo universale: adrogatio econventio in manu [iure civile] e bonorum venditio [iure praetorio])● mortis causa⇒in dipendenza della morte del