Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Lun gestum per aes et libram qualificato da Gaio come imaginaria venditio
e serviva a scambiare la cosa contro il prezzo in modo formale. L'accipiens affermava che la cosa era sua per il diritto dei quiriti e che gli era acquistata attraverso il bronzo pesato sulla bilancia. Le res nec mancipi erano invece tutte le altre cose la cui proprietà poteva essere trasferita con una semplice traditio.
Res corporales e res incorporales. All'interno della sistematica guaina si distingueva anche tra res corporales, le cose quae tangi possunt, che si possono toccare e res incorporales, che non si possono toccare, e ricomprendono tutti i rapporti giuridici (obbligazioni, successioni, ecc.).
Questa distinzione sembra piuttosto semplice ma la funzione sistematica della stessa in realtà è per Gaio essenziale, perché permette di calare il mondo costituito dai diritti all'interno della tripartizione tra le persone, le res e le actiones (i diritti, infatti, che non.
Potevano essere considerati nessuna delle tre cose, venivano classificati come res incorporales e fatti quindi rientrare tra le res. Bisogna però fare attenzione ad un particolare, perché Gaio inserisce invece il principale diritto reale, ossia la proprietà, tra le res corporalis, sovrapponendola al suo oggetto.
Cose fungibili e cose infungibili. È altrettanto importante in materia di circolazione dei beni la distinzione tra cose fungibili, che adempiono alla propria funzione in ragione del numero, del peso o della misura, quindi appartengono a un genus (come il frumento) e cose infungibili, determinate secondo la loro species, come un singolo quadro o uno specifico vestito.
Questa distinzione rileva perché dal coinvolgimento di una cosa fungibile o infungibile in un dato negozio si può desumere che tipo di negozio si sta concludendo: infatti, se si consegna una determinata quantità di cose fungibili con l'obiettivo che venga restituita.
una stessa quantità di cose fungibili, si sta concludendo un mutuo; viceversa, con la stessa intenzione di avere restituita la cosa consegno una cosa infungibile, a seconda dell'assetto di interessi si sta concludendo un comodato o un deposito.
Cose consumabili e inconsumabili. Naturalmente connessa alla suddetta distinzione è quella tra cose consumabili, normalmente anche fungibili, ossia quelle il cui uso ne comporta la distruzione (es. mangio il grano) e cose inconsumabili, il cui uso non ne comporta la distruzione, quand'anche vi sia una limitata usura (ad es. è inconsumabile la veste anche se non si può portare all'infinito).
La consumabilità, insomma, si risolve nel fatto che il bene adempie alla sua funzione economo-sociale tramite la sua distruzione; per l'inconsumabilità vale il contrario.
Cose divisibili e indivisibili. Altrettanto importante è la distinzione tra cose divisibili che, separate in parti,
conservano il loro valore (quindi si tratta di una divisibilità giuridica: ad es. nel caso di un mucchio di grano) e cose indivisibili che, separate in parti, perdono il loro valore (es. schiavo mutilato).
Cose semplici e composte. Connessa alla divisibilità è anche la distinzione tra cose semplici, unitarie per natura (una pecora o uno schiavo) e cose composte, che si dividono a loro volta in cose frutto di un assemblaggio (corpora ex cohaerentibus), come una casa, un armadio, una nave, che pongono tutta una serie di questioni nel caso in cui la proprietà delle singole parti non sia in capo dello stesso soggetto, e cose frutto di un raggruppamento operato dal diritto (corpora ex distantibus), come le greggi.
Cose fruttifere e infruttifere. Ultima distinzione fondamentale intercorre tra cose fruttifere che, periodicamente, producono nuove cose tra cui: frutti naturali, come fanno gli alberi oppure il parto delle bestie, o frutti civili, come un immobile che sia posto
in locazione, e cose infruttifere, che non producono nuove cose.Diritti reali
I diritti soggettivi patrimoniali si distinguono in diritti reali e diritti di credito; la distinzione è alla base della classificazione dei negozi giuridici in negozi con effetti reali e obbligatori, e si muove dalla fondamentale classificazione delle azioni in actiones in rem e in personam.
I diritti reali sono i diritti soggettivi assoluti (erga omnes), ossia opponibili a tutti i membri della collettività. Al diritto reale del titolare non corrisponde un dovere giuridico di un soggetto determinato ma tutti i consociati sono potenzialmente e in egual misura obbligati. Il loro è pertanto un dovere negativo di astenersi da comportamenti che contrastino con quel diritto.
Diritti di credito
I diritti di credito sono rapporti patrimoniali relativi, per cui a fronte di uno o più creditori, soggetti precisamente individuati, stanno uno o più debitori, pure essi precisamente individuati. Il debitore ètenuto all'adempimento di una prestazione che può consistere in un comportamento positivo in favore del creditore (quindi è necessaria la collaborazione del debitore). Il diritto reale per eccellenza è la proprietà (detta ius in re propria), che attribuisce al titolare (proprietario) un potere generale potenzialmente illimitato al godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto. Su una stessa cosa possono gravare, insieme alla proprietà, altri diritti reali limitati o diritti su cosa altrui ("ius in iure aliena"); questi possono essere diritti reali di godimento se attribuiscono al titolare facoltà di godimento più o meno limitate sulla cosa (ad esempio usufrutto, servitù...) o diritti reali di garanzia, se danno possibilità al titolare di soddisfare il proprio credito rivalendosi sulla cosa quando il debitore non adempie (ad esempio pegno, ipoteca). Nel diritto di proprietà, il carattere reale.
è manifesto, ossia al diritto del proprietario fa riscontro il dovere di tutti i consociati di non impedirne l'esercizio; anche nei diritti reali limitati è così ma in essi il carattere reale emerge ulteriormente se si tiene a mente che nulla vieta al proprietario di compiere atti di disposizione in ordine alla cosa; questi saranno quindi validi compatibilmente con la persistenza dell'eventuale diritto reale limitato.
I romani distinsero nettamente tra actiones in rem e in personam, definendo obligatio ogni rapporto sottostante alle seconde.
Quanto alle actiones in rem, i diritti a ciascuna di esse sottostanti appaiono già in età classica autonomamente individuati, definiti con nome proprio e concettualmente elaborati (dominium in relazione alla rei vindicatio; usufrutto in relazione alla vindicatio usus fructus; servitù in relazione alle vindicationes servitutis…); manca tuttavia una visione unitaria di tutti i diritti soggettivi.
Tutelatida azioni reali dal punto di vista sostanziale (e non processuale). Per i romani i diritti reali erano tipici, ossia solo quelli mano a mano riconosciuti. Oltre alla proprietà, rientravano tra i diritti reali limitati di godimento le servitù prediali, l'usufrutto e diritti affini (uso, abitazione, operae servorum), l'enfiteusi e la superficie; tra i diritti reali di garanzia rientrano il pegno e l'ipoteca.
Proprietà
La proprietà è il diritto soggettivo reale che riconosce al proprietario una signoria generale sulla cosa. Il suo contenuto rispecchia il godimento e la disponibilità pieni ed esclusivi del bene oggetto di proprietà.
La proprietà può subire limitazioni di varia ampiezza e intensità imposte dall'ordinamento giuridico (impostazioni legali) o dal proprietario (limitazioni volontarie), che costituiva sulla stessa diritti reali limitati; tuttavia, una volta estinti i diritti reali limitati,
le facoltà di godimento del proprietario torneranno ad espandersi fino a riacquistare pienezza (principio di elasticità della proprietà). Il diritto di proprietà non si perde per il fatto in sé che non venga esercitato, ma sussiste se e finché non si verifichi un fatto che ne determina l'estinzione. Di norma il proprietario è anche possessore della cosa ma non sempre (potrebbe rimanere proprietario, non essere possessore ma godere del diritto al possesso). 1) Dominium ex iure Quiritium Nel diritto romano non c'era una unica proprietà. Inizialmente il concetto di proprietà inteso come diritto al possesso fu espresso con l'idea elementare dell'appartenenza ("la cosa è mia"), che veniva integrata dalla qualifica "ex iure quiritium" per indicare che essa trovava fondamento nel nucleo più antico del ius civile, tanto che si parlava di Dominium ex iure quiritium oproprietà civile oquiritaria. Le caratteristiche principali del dominium ex iure quiritium erano tre. In primo luogo (1), titolari della proprietà erano solo i cives romani (soggetti). In secondo luogo (2), oggetto della proprietà erano sia beni mobili che immobili, i secondi purché siti in territorio italico (oggetto); in terzo luogo (3), il trasferimento da una persona all'altra doveva avvenire con una forma idonea.
Il dominio quiritario non era esente da limitazioni imposte dall'ordinamento giuridico (legali) di diritto pubblico e privato; tuttavia, non se ne rinvengono trattazioni organiche tanto che i giureconsulti romani sembravano prospettare il dominium ex iure quiritium come un potere assoluto e illimitato, un "ius utendi et abutendi re sua" (diritto di usare ed abusare della cosa propria).
Iure civili, il dominio quiritario sugli immobili si estendeva illimitatamente e inderogabilmente sia in altezza che in profondità.
("usque ad sidera, usque ad inferos", cioè sino alle stelle e sino agli inferi). Da ciò derivavano il diritto al sottosuolo del proprietario del suolo (di sfruttare cave e miniere); il principio "superficies solo cedit" (la superficie accede al suolo), per cui il proprietario dell'immobile era proprietario anche di tutto ciò che era incorporato al suolo. Tra le facoltà di disposizione del proprietario è compresa l'imposizione dell'autorità pubblica affinché egli venda la propria cosa allo Stato (emptio ab invito) per ragioni di pubblica necessità o anche solo di utilità (corrispondente all'attuale espropriazione per pubblica utilità). Il diritto di proprietà poteva essere anche oggetto di confisca, che ne comportava l'ablazione in favore dello stato e senza corrispettivo (la confisca era una sanzione applicata esclusivamente nell'ambito del diritto criminale).
Il testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente:E della repressione pubblica). Togliendo una ad una le caratteristiche del dominium ex iure quiritium, si delineavano nuove e diverse forme di proprietà:
- Se il proprietario non era città