L'espulsione dello straniero (artt.13-16 d.lgs. 286/1998)
L'espulsione dello straniero (artt.13-16 d.lgs. 286/1998) è un atto con cui si allontana il soggetto dal territorio italiano. È prevista:
- Come conseguenza dell'ingresso o del soggiorno illegale nel territorio nazionale o della pericolosità sociale dello straniero che sia delinquente abituale o indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o terroristico;
- A titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice;
- Per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell'interno.
Lo straniero irregolare può essere trattenuto in un centro di identificazione e espulsione, per un periodo massimo di 90 giorni, con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, in attesa di accompagnamento alla frontiera.
Va infine ricordato che l'ingresso e il soggiorno illegale costituiscono tuttora...
- Un illecito penale. Non è stata attuata la delega prevista dalla l. 67/2014 per trasformare il reato di immigrazione clandestina in semplice illecito amministrativo. Da qui le difficoltà delle procure territorialmente interessate, costrette ad aprire fascicoli per ciascuno degli immigrati illegalmente giunti nel nostro paese.
- I diritti inviolabili nell'art. 2 Cost.:
Secondo l'art. 2 Cost., "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". È in base a tale disposizione che l'ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri pubblici sia dai privati.
I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:
- Assolutezza, possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
- Inalienabilità e Indisponibilità, non possono essere trasferiti per atto volontà di chi ne è titolare;
- Imprescrittibilità, non esercitarli non comporta l'estinzione, ossia la perdita di chi ne è titolare;
- Irrinunciabilità, non vi si può rinunciare.
- viene utilizzato per definire un elemento di una lista.
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Principio personalista: esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno.
Principio pluralista: che tutela l'uomo nelle sue relazioni sociali, e garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui.
I diritti della personalità:
Il diritto alla vita e all'integrità fisica non è specificatamente previsto dalla Costituzione, ma può considerarsi il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 (sent. 223/1996). Il diritto alla vita si può implicitamente trarre.
anche dall'art. 27.4 Cost. che vieta la pena di morte. È tutelato anche dalle leggi civili che consentono e incentivano la donazione di sangue e il trapianto di organi, vietando però gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto, nonché dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (non si può ad es. vendere un proprio organo). La carta dei diritti fondamentali dell'Ue, nel tutelare il diritto alla vita e nel vietare la pena di morte (art. 2), afferma inoltre il divieto di pratiche eugenetiche dirette, attraverso la selezione di caratteri genetici considerati più favorevoli, a migliorare la specie umana (art. 3). Per quanto riguarda la garanzia del diritto alla vita del nascituro: anche chi non è ancora nato gode di tale diritto. Infatti, nei paesi in cui viene riconosciuta alla donna la possibilità di abortire, esistono comunque delle limitazioni e delle condizioni che tutelano il diritto alla vita del nascituro.interrompere la gravidanza, questa è permessa solo a condizioni precise ed entro un determinato periodo di tempo dal concepimento. In Italia tale possibilità è rimessa alla libera determinazione della donna entro i primi 90 giorni, trascorsi i quali l'interruzione volontaria della gravidanza è possibile solo in caso di "grave pericolo per la vita" o "per la salute fisica o psichica" della donna (l.194/1978).
Il diritto all'onore, ovvero la tutela dell'integrità morale della persona, del decoro, del prestigio, della reputazione è garantito penalmente (artt. 594-599 c.p. che puniscono i "delitti contro l'onore"). La corte costituzionale definisce come diritti inviolabili: il diritto al proprio decoro, al proprio onore, alla propria rispettabilità e reputazione, alla propria immagine pubblica (sent. 38/1973).
Distinto da questi è il diritto all'identità personale, ovvero
Il «diritto a essere sestesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita associata, con leacquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali, che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l’individuo». L’identità personale costituisce quindi «un bene per sé medesima, indipendentemente dalla 35 condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata» (sent. 13/1994).
In tal modo anche la tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare si arricchisce di una distinta tutela, in quanto «strumento identificativo della persona» e dunque «parte essenziale e irrinunciabile della personalità».
Elemento costitutivo del diritto all’identità personale è il diritto del foglio a
Unostatus filiationis. Esso implica il diritto di agire per il riconoscimento della paternità e della maternità e di assumere il nome della propria discendenza familiare, con ciò che ne consegue (ad es. il diritto di ottenere il mantenimento).
Il diritto all'identità personale comprende anche il diritto alla ricerca delle proprie origini familiari da parte del figlio adottivo, che deve però essere bilanciato con il diritto all'anonimato eventualmente esercitato dalla madre naturale.
Il diritto all'identità personale trova un parziale riconoscimento legislativo nella previsione del diritto alla rettifica, cioè il diritto di ciascuno a che il mezzo di informazione corregga eventuali affermazioni non veritiere sul proprio conto (l. 47/1948).
Il diritto alla libertà sessuale, inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana.
La Corte
di cassazione riconosce comedanno ingiustoogni lesione del diritto alla libertà sessuale, risarcibile quindi a prescindere da una condanna in sede penale e a prescindere sia da un danno economico sia dall'eventuale danno biologico (cass.civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801 e cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n.2311). Del riconoscimento di questo diritto è altresì espressione la legge 66/1996 che ha rubricato fra i delitti contro la libertà personale gli atti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).
Collegato al diritto della libertà sessuale è il diritto al libero orientamento sessuale, che si aggancia all'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana
(art. 3 Cost.) ed è riconosciuta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue (art. 21 sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione, fra cui quelle appunto sull'orientamento sessuale). La Corte costituzionale, con la
Sentenza n. 138 del 2010, ha affermato che l'istituto del matrimonio richiamato dall'art. 29 Cost. è quello legato alla formazione di una famiglia imperniata su figure di sesso diverso. Tuttavia, nella stessa decisione la Corte ha chiarito che la Costituzione permette al legislatore di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso in forme diverse dal matrimonio. L'unione omosessuale rientrerebbe nel concetto di formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost.: da intendersi come "stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri". Il legislatore, con la l. 76/2016, ha quindi istituito l'"unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale". Non si tratta di una estensione
del matrimonio alle coppie omosessuali, madi un particolare negozio giuridico che peraltro recepisce buona parte dei diritti edegli obblighi già previsti nell’ambito dell’unione matrimoniale (ad es. il diritto almantenimento e agli alimenti, il diritto alla pensione di reversibilità, ilricongiungimento familiare e l’acquisto della cittadinanza se una delle due personeunite civilmente è straniera, il congedo matrimoniale ecc.). La legge 76/2016 nonriconosce invece la possibilità di adottare figli nell’ambito della famigliaomogenitoriale. La giurisprudenza dei tribunali di merito, confermata anche dallaCorte di cassazione (v. cass. civ., sez. I, 22giugno 2016, n. 12962), sulla base di unainterpretazione «evolutiva» della vigente legge in materia di adozione (v. art. 44 l.184/1983), ha tuttavia già ammesso in taluni casi l’adozione del figlio del partner(stepchild adoption) anche nelle coppie omosessuali,
Qualora in questo modo si realizzi il preminente interesse del minore. Diversa dal libero orientamento sessuale è l'identità di genere, intesa come diritto a scegliere il genere sessuale di appartenenza. Questa situazione soggettiva è riconosciuta dalla l. 164/1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso risultante dai registri anagrafici, per effetto di una sentenza del tribunale. La Corte costituzionale (sent. 221/2015) ha precisato che la rettifica del sesso anagrafico può prescindere da un previo trattamento chirurgico. All'interno del matrimonio, la l. 76/2016 prevede che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, si abbia l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il diritto alla riservatezza: cioè alla segretezza e all'intimità della vita privata (in relazione a convinzioni, comportamenti, ecc.)e più comuni degli utenti di Internet: come formattare il testo utilizzando tag HTML. HTML, acronimo di HyperText Markup Language, è il linguaggio di markup standard utilizzato per la creazione di pagine web. I tag HTML sono elementi che vengono utilizzati per definire la struttura e il significato del contenuto di una pagina web. Ogni tag HTML è racchiuso tra parentesi angolari (< e >) e può avere attributi che specificano ulteriori informazioni sul tag. Ecco alcuni esempi di tag HTML comuni: - Il tagviene utilizzato per definire un paragrafo di testo. - Il tag
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