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I DIRITTI NELLO SPECIFICO
L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nella sue formazioni sociali e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
riconosce nel senso che li considera preesistenti; garantisce significa che la repubblica si
• impegna a proteggerli
sono inviolabili, quindi nessuno ne può essere privato
• diritti riconosciuti anche nelle formazioni sociali
• solidarietà: politica (diritto/dovere di votare, diritto di elettorato passivo), economica
• (dovere di pagare i tributi), sociale (donazione di sangue)
sono inclusi sia i diritti espressamente indicati che quelli che possono essere dedotti che
• quelli che nascono con il modificarsi della società
Un interesse diviene un diritto e come tale diventa tutelabile quando c’è un’esigenza sociale con
ampio consenso.
I diritti della personalità (molto discussi perché connessi ai nuovi traguardi della scienza e della
tecnologia)
diritto alla vita e all’integrità fisica
•
Non espressamente previsto dalla Costituzione ma si può desumere dall’art. 2 (es. art. 5 del codice
civile: divieto di disposizione del proprio corpo se cagiona l’integrità fisica, art. 27.4 Cost. divieto
di pena di morte, limite alla possibilità di aborto [diritto alla vita anche per chi non è ancora nato]).
Abbiamo diritto a lasciarci morire (rifiutare le cure). Alcuni sostengono che sia irrinunciabile, altri
che vada concesso solo se degna di essere vissuta. Si può rinunciarvi volontariamente (diritto alla
morte?)? Si è espressa negativamente la CtEDU (es. caso Pretty riconoscimento diritto di decidere
come e quando la propria vita può finire, evitando abusi nei soggetti non in grado di decidere
liberamente oppure 2015 persona nacque con malformazioni dopo errate diagnosi prenatali, a 18
anni fa causa chiedendo un risarcimento per lesione del diritto di non nascere se non sana:
l’ordinamento italiano non lo riconosce).
diritto all’onore e all’identità personale
•
Diritto all’onore (diritto al decoro, immagine pubblica, rispettabilità e reputazione) e all’identità
personale, ovvero ad essere se stessi (al cognome, a vedere riconosciuta paternità e maternità, diritto
alla ricerca delle proprie origini [bilanciato dal diritto all’anonimato della madre], diritto alla
rettifica [mezzi di informazione correggono informazioni errate sul proprio conto]).
Diritto all’oblio(?)
Diritto a vedere cancellate informazioni passate non più attuali. Questo tuttavia cozza con il diritto
alla libertà di informazione, pertanto i tribunali hanno ritenuto che andasse garantito se non in
contrasto con il pubblico interesse alla diffusione di certe informazioni (es. sentenza a Google che
deve cancellare dati eccessivi e non pertinenti alle finalità di trattamento e al tempo trascorso).
diritto alla libertà sessuale
•
Diritto inviolabile e assoluto, tutela civile (danno economico o biologico provocato dalla violazione
del diritto, violenza sessuale, tutela dell’affettività dei minorati psichici, diritto al libero
orientamento sessuale [riconoscimento unioni civili ma no stepchild adoption], riconoscimento
dell’identità di genere [e trasformazione del matrimonio in unione civile in caso di mancato
scioglimento del matrimonio]).
diritto alla riservatezza
•
No riconoscimento espresso ma riconducibile all’articolo 2, 8 (inviolabilità del domicilio) e 9
(inviolabilità delle comunicazioni), Cedu, Convenzione di Strasburgo, d.lgs 196/2003 sulla
protezione dei dati personali e nuovo regolamento europeo sulla privacy (Gdpr). Nel 1996 istituito
il Garante per la protezione dei dati personali. Limiti posti dal diritto all’informazione.
Diritti sulla sicurezza personale
la libertà personale
•
Art. 13 sulla libertà personale è generico e potrebbe essere ricondotto all’art. 2, perciò lo si è
interpretato come diritto a veder limitata la propria libertà personale solo in via eccezionale e in casi
specifici (atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge). È proibita la
coercizione fisica così come ogni atto degradante della personalità e dignità.
La Costituzione riserva alla legge ordinaria (riserva assoluta) i casi e i modi per le restrizioni della
libertà personale, individuando però dei limiti:
principi di tassatività e determinatezza del precetto penale (il legislatore deve prevedere in
• modo chiaro i casi)
personalità della responsabilità penale
• colpevolezza e irretroattività delle norme penali
• principio di lesività e offensività del reato
•
Accanto alla riserva di legge c’è la riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre
la limitazione, motivandola. In casi eccezionali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori ma vanno notificati all’autorità giudiziaria e decadono dopo 48 ore se non
convalidati (misure di sicurezza dopo aver commesso un reato, misure di prevenzione prima,
custodia cautelare). Il divieto di violenza fisica e morale si concilia con la funzione rieducativa della
detenzione (legge del 2017 sul divieto di tortura).
libertà di circolazione, soggiorno, espatrio
•
Art. 16 Cost.: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, salvo
le limitazioni di legge stabilite in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Sebbene l’articolo si riferisca ai cittadini, anche stranieri e apolidi godono di questa libertà (con
restrizioni). I limiti sono soggetti a riserva di legge rinforzata: possono essere stabiliti solo dalla
legge ordinaria o atti equiparati e per certi motivi; devono essere generali (non per una persona
specifica, altrimenti si andrebbe contro l’art. 13. Accompagnamento alla frontiera è sia art. 13 che
16). Libertà di circolazione ha assunto un carattere più ampio grazie con l’UE.
Al comma 2 è stabilito il diritto all’espatrio (quindi anche all’emigrazione [espatrio per lavoro] e al
rilascio del passaporto.
libertà di domicilio
•
È strettamente legato alla libertà personale (domicilio= luogo sede dei propri affari), tanto che gli
atti tipici dell’art. 13 (perquisizioni, ispezioni, sequestri) vengono estesi a questo articolo e serve il
decreto motivato dell’autorità giudiziaria.
Art. 14 Cost.: il domicilio è inviolabile, non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri
se non nei casi stabiliti dalla legge. Leggi speciali per motivi di sanità e incolumità pubblica e a fini
economici o fiscali.
libertà e segretezza della corrispondenza
•
Art.15 Cost. La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, la loro limitazione può
avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (es.
sequestro di corrispondenza o intercettazioni telefoniche).
È considerato autonomo dalla libertà di manifestazione del pensiero perché questo riguarda due
soggetti. Oltre alla segretezza viene tutelata la libertà (ogni cosa e con ogni mezzo). Doppia riserva
di legge e giurisdizione (atto motivato per certi reati se indispensabile; per tabulati basta atto
motivato). Per tutelare anche le comunicazioni telematiche sono stati previsti reati informatici (es.
diffusione di virus, uso illegittimo dei codici di accesso…).
Tutela del domicilio informatico: luogo ideale di pertinenza della persona protetto da misure di
sicurezza al quale va estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale rispetto ad ogni forma
di intrusione (sent. Cass. 2009).
Diritti a esprimersi, a ricercare, a insegnare
Libertà di pensiero, associazione e religione diventano sempre più rilevanti nelle nostre società
multiculturali, e più volte hanno impegnato la CtEDU
libertà di manifestazione del proprio pensiero
•
Art. 21 Cost. Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo.
Non è solo un diritto individuale, è anche sociale: riguarda destinatari inteterminati ed ogni mezzo
di espressione. Comprende il diritto al silenzio (non manifestare il proprio pensiero). Limiti alla
libertà di manifestazione del pensiero:
— limite esplicito (Cost.) del buon costume: non morale comune (altrimenti ogni atto
anticonformista lo violerebbe), ma come comune senso del pudore e della pubblica decenza
secondo il sentimento medio della comunità; dipende da contesto e modalità di un atto. L’arte non è
mai oscena, gli stampati possono essere sequestrati a posteriori e le pellicole cinematografiche
vietate ad un certo pubblico
— limiti impliciti al diritto di cronaca (narrazione di fatti): diritti della personalità, d’autore, divieto
di apologia di reato, di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni. La Cassazione ha stabilito che
è legittimo per utilità sociale, per la verità dei fatti esposti e per la forma civile dell’esposizione dei
fatti diritto all’informazione
•
Diritto di informare, informarsi ed essere informati. Non è espresso in Costituzione, esteso da art.
21. I limiti sono i segreti (di stato, d’ufficio, investigativo…).
Comporta anche la libertà di stampa (non della stampa), no controlli preventivi, sequestro solo
motivato dall’autorità giudiziaria e disciplina del mercato radiotelevisivo (all’inizio monopolio poi
da fine anni ’70 pluralismo, autorità garante delle comunicazioni).
libertà di religione e di coscienza
•
Art. 19 Cost.: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non sia contrario al buon costume.
Libertà di fede e di pratica religiosa; libertà di coscienza dei non credenti; problematiche connesse
alla libertà di culto.
La libertà di espressione nella società multiculturale è uno dei dilemmi odierni maggiori. La
principale sfida è riuscire a promuovere un dialogo multiculturale: scambio di idee aperto e
rispettoso tra individui e gruppi di diverse culture che conduce ad una più intensa comp