Diritto internazionale pubblico
Prof.ssa Tonolo
Contenuti del corso
- Le fonti del diritto internazionale. La consuetudine.
- I soggetti e le loro prerogative.
- Gli organi per le relazioni internazionali.
- I trattati.
- L’efficacia delle norme internazionali nell’ordinamento interno.
- L’illecito internazionale e la responsabilità.
- Le controversie internazionali e la loro soluzione.
- Arbitrato e giurisdizione.
- Il sistema di sicurezza collettiva e l’uso della forza.
Esame
Esame orale.
La struttura del colloquio si articola in tre parti: la prima sulle fonti e sui soggetti del diritto
internazionale; la seconda sull’efficacia e sul sistema di sicurezza collettiva; e la terza sull’illecito
internazionale e sulle controversie.
Dopo la fine delle lezioni è prevista una verifica scritta, per gli studenti frequentanti che
preferiscano tale modalità di esame, e che abbiano seguito almeno il 70 per cento delle lezioni. La
prova scritta si articolerà in tre parti: la prima sulle fonti e sui soggetti del diritto internazionale; la
seconda sull’efficacia e sul sistema di sicurezza collettiva; e la terza sull’illecito internazionale e
sulle controversie.
Testi
Carbone, Luzzatto, Santa Maria, Istituzioni di diritto internazionale, 6° ed., Torino, Giappichelli,
2021, parte I escluso il capitolo V.
Da pagina 1 a 381, escluso il capitolo V.
Si richiede la conoscenza dei principali atti internazionali rilevanti, in specie della Carta delle
Nazioni Unite, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, delle Convenzioni sul diritto dei
trattati, e il Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale sull’illecito e la
responsabilità. 1
I. Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale 5
Definizione e elementi essenziali 5
Origine del diritto internazionale 6
Caratteristiche del diritto internazionale 7
Casi Zaki e Regeni 13
Sovranità e riconoscimento dello stato 16
Il riconoscimento dello stato ha valore costitutivo o dichiarativo? 17
Altri soggetti del diritto internazionale 21
Soggettività delle organizzazioni internazionali 22
ONU (Organizzazione delle nazioni unite) 25
Soggettività dell’individuo nel diritto internazionale 28
II. Il diritto internazionale generale e le sue fonti 32
Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare 32
La consuetudine internazionale e i suoi elementi e aspetti 32
Formazione di una consuetudine internazionale 34
Le consuetudini regionali e locali 34
Principi generali dell’ordinamento internazionale 35
III. L’accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati 39
L’accordo nel sistema delle fonti del diritto internazionale 39
Trattato internazionale 39
Codificazione del diritto internazionale generale 40
Ambito di applicazione della convenzione di Vienna 43
Caratteristiche generali dei trattati internazionali 44
Procedimento di formazione dei trattati internazionali 44
Norme nazionali in materia di ratifica 47
Patologia dei trattati internazionali 49
Effetto della guerra sui trattati 54
La successione degli stati nei trattati 56
Riserve ai trattati internazionali 62
Effetti delle riserve 64
Riserve e trattati sui diritti umani 67
Efficacia dei trattati internazionali 68
Modifica dei trattati internazionali 69
Efficacia e interpretazione dei trattati internazionali 70
IV. L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale (e dell’UE) 74
Adattamento al diritto internazionale generale o consuetudinario 75 2
Adattamento al diritto pattizio 76
Rango delle norme internazionali nell’ordinamento interno 78
Rango dei trattati internazionali nell’ordinamento italiano 80
Contrasto tra legge ordinaria e trattato internazionale 80
Contrasto tra le corti 81
Adattamento al diritto dell’Unione Europea 82
Adattamento del diritto italiano agli obblighi derivanti da fonti previste da accordi 83
Adattamento in materie di competenza regionale 83
V. L’uso della forza e il sistema di sicurezza collettiva 85
L’uso della forza nelle relazioni internazionali. Ius ad bellum e ius in bello 85
La nozione di forza vietata 85
Fonti del sistema di sicurezza collettiva 87
Accertamento dei presupposti per adozione di misure 90
Scelta delle misure da adottare 92
Misure provvisorie 98
Misure non implicanti l’uso della forza 98
Misure atipiche 99
Misure implicanti l’uso della forza 102
Peace keeping operations 103
Delega o autorizzazione dell’uso della forza da parte degli stati membri 106
Inammissibilità di un’autorizzazione implicita 109
VI. Illecito e responsabilità 110
Meccanismo della responsabilità 111
Elementi costitutivi dell’illecito internazionale 112
Intervento di terzi 114
Responsabilità indiretta 114
Cause di giustificazione 116
Cause di esclusione dall’illecito 117
Conseguenze della violazione del diritto internazionale 123
Contromisure (art 49) 126
La responsabilità aggravata per violazione di norme imperative 128
VII. L’accertamento del diritto internazionale e la soluzione delle controversie
internazionali 132
Accertamento del diritto internazionale 132
Soluzione delle controversie internazionali 132
Estinzione di una controversia internazionale 133 3
Metodi di soluzione delle controversie 134
Soluzione senza intervento di un terzo - Negoziato 135
Soluzione tramite intervento di un terzo - Mezzi diplomatici 136
Soluzione tramite intervento di un terzo - Mezzi obbligatori 137
Corte internazionale di Giustizia 138
Competenza contenziosa 140
Competenza consultiva 141
Competenze cautelari della Corte 142
Corte internazionale di giustizia, sicurezza e diritti umani 144
La CIG e la protezione dei diritti umani 144
Nuove tendenze nella giurisprudenza della CIG 145
Prospettive future 147 4
martedì 5 ottobre 2021
I. Caratteristiche e tendenze evolutive della comunità internazionale
Definizione e elementi essenziali
L’ordinamento giuridico è un insieme di norme tra loro coordinate e collegato anche attraverso
l’impiego di strumenti e tecniche oltre che di enti collettivi che ne garantiscono l’effettività.
Tradizionalmente, i suoi destinatari sono gli individui.
Il diritto internazionale è l’ordinamento giuridico della società internazionale.
I soggetti primari del diritto internazionale sono gli Stati.
A differenza del diritto nazionale, non si basa su fonti che appartengono ad un unico ordinamento,
ma su raccolte di norme che si formano a livello sovranazionale, spesso con la necessaria
intermediazione degli Stati.
Il diritto internazionale è un ordinamento che si forma al di sopra degli stati, ma non bisogna
comunque dimenticare il fatto che è comunque un ordinamento giuridico.
In particolare, il diritto internazionale è organizzazione di un sistema di regole giuridiche o
istituzioni destinate ad applicarsi effettivamente a una determinata comunità.
Ha all’interno di sé una componente di architettura sistemica, in cui le norme si trovano all’interno
di una struttura e disciplinano il funzionamento di una determinata istituzione.
Ci riferiamo sia a istituzioni sovranazionali sia a stati come soggetti del diritto
internazionale. Le organizzazioni internazionali hanno soggettività limitata e dipendente
dalla volontà degli stati che hanno provveduto alla loro costituzione.
Da un lato, solo gli stati sono in grado di garantire l’attuazione del diritto internazionale negli ambiti
spaziali di loro competenza a beneficio di individui e imprese, dall’altro solo gli stati possono
azionar tecniche e sanzioni previste dal diritto internazionale nei confronti degli altri stati che non
dovessero essere inadempienti rispetto all’attuazione di tali normative.
Infine, il diritto internazionale si limita a prendere atto dell’esistenza di circostanze come l’effettivo
esercizio della sovranità su un territorio e sulla relativa popolazione, e non disciplina per esempio il
procedimento costitutivo dei primari enti collettivi.
Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico:
- Norma e sanzione (non è effettiva senza la sanzione)
- Istituzioni, date dall’ordinamento degli stati.
- C’è una pluralità di ordinamenti giuridici, e ognuno ha i propri regolamenti. Le regole sono
accomunate dall’appartenere a una struttura sistemica che regola il vivere insieme.
C’è una varietà di interpretazioni sui tre elementi essenziali:
• Per esempio, nella definizione di ordinamento giuridico di Kelsen la NORMA ha un ruolo
centrale; è un approccio pragmatico. L’ordinamento è un sistema di norme o insieme
normativo coerente e dinamico; ogni norma trae la propria validità dal fatto di conformarsi a
criteri posti da altra norma fino ad arrivare a norma fondamentale: questo è il principio di
effettività.
Ricordiamo inoltre che il diritto internazionale è un diritto “primitivo”, dato che spesso gli
stati ricorrono all’uso della forza.
Facciamo una grande distinzione tra diritto internazionale pubblico e privato.
Il diritto internazionale pubblico riguarda le relazioni fra stati, il privato relazioni tra soggetti/
cittadini di stati diversi.
Essendo il diritto internazionale dunque l’ordinamento giuridico della società internazionale –
che è composta da Stati sovrani o da altri soggetti, ha delle peculiarità rispetto ad altri sistemi di
norme in cui i soggetti sono individui. 5
Analogia con altri sistemi giuridici: globalizzazione del diritto e del diritto internazionale.
Questi elementi hanno fatto sì che vi sia una percezione conforme di problematiche differenti,
ponendo tutto sullo stesso piano. Il diritto internazionale è dunque strettamente collegato al tema
della globalizzazione.
Cos’è la globalizzazione?
E’ la percezione diffusa di vari fenomeni.
• Opera a vari livelli: economico, sociologico, giuridico.
• Globalizzazione giuridica: connessione tra violazione di norme e sua percezione e
conseguenze.
• La globalizzazione in senso giuridico implica osmosi tra norme interne e internazionali e
percezione diffusa della violazione delle norme internazionali. Nell’esempio del COVID, i
diversi paesi impongono misure simili, sebbene vi siano delle differenze. Queste reazioni
derivano da un evento originatosi in un paese che ha conseguenza in tutto il mondo. Sempre in
merito al tema, si parla di Violazione di una norma e di conseguenze a livello internazionale.
• Coinvolgimento degli individui nel diritto internazionale: casi Zaki, Regeni. Gli individui
subiscono le azioni (o le mancate azioni) degli stati.
Origine del diritto internazionale
Il diritto internazionale ha origine con la nascita di Stati sovrani, in particolare con la pace di
Westfalia del 1648.
In occasione del trattato lo Stato, da un lato consolida definitivamente la propria indipendenza dal
Papa e dall’Imperatore, dall’altro afferma il proprio dominio esclusivo su un determinato territorio e
sulla relativa popolazione, con eliminazione dei vari centri di potere.
Si affermano sia la sovranità esterna, o indipendenza, che la sovranità interna, ovvero il
governo su territorio e popolazione.
I soggetti (ovvero gli stati) danno spinta alla formazione di norme internazionali. La formazione del
concetto di nazione è il fondamento del sistema del diritto internazionale.
Gli stati creano dunque le norme del diritto internazionale con il loro comportamento, per esempio
nel caso della consuetudine.
Sono gli stessi soggetti regolati che si danno delle norme, non c’è un’entità superiore.
Il diritto internazionale si limita a prendere atto dell’esistenza degli enti, e provvede a tutelarne le
prerogative insieme all’esercizio dei relativi poteri nel loro ambito di sovranità esclusiva e nelle
reciproche relazioni esterne.
Queste sono caratteristiche fondamentali dell’ordinamento che si forma al di sopra degli stati,
caratterizzato anche da flessibilità e completezza.
La formazione degli Stati Nazione ha inizio in una società inizialmente eurocentrica (con qualche
eccezione – Persia, Cina, Impero ottomano). Per molti anni questo impianto eurocentrico (norme
poste dal comportamento di stati europei) si mantiene in vigore. Solo in seguito a fenomeni storico
politici particolari si abbandona tale eurocentrismo, come la decolonizzazione a partire
dall’indipendenza USA dalla Gran Bretagna (fine XVIII sec.) e poi nel XIX sec. l’indipendenza delle
colonie d’America da Spagna e Portogallo.
Un grande contributo allo sviluppo del diritto internazionale viene dalla filosofia del diritto.
Kant (XVIII sec.) manifesta la propria concezione filosofica del diritto internazionale come
strumento di pace o diritto cosmopolitico. Il diritto internazionale prende degli elementi
dalle varie nazioni ed è un’integrazione tra diritto pubblico, internazionale e codici non
scritti.
E’ necessario per prevenire la violazione del diritto tramite la circostanza che la violazione del
diritto avvenuta in un punto della terra sia avvertita ovunque. Teoria della pace perpetua
garantita dal diritto cosmopolitico.
Una parte del diritto cosmopolitico è fondata sullo spirito commerciale.
La pace per il diritto internazionale non è infatti solo assenza di guerra, ma è l’insieme di
condizioni che consentono lo sviluppo di relazioni tra stati, per esempio relazioni di tipo
6
commerciale. Per tale scopo, nascono organismi come l’organizzazione mondiale del commercio
WTO.
Norme embrionali antiche: nascono per regolamentare le relazioni (anche commerciali) tra diversi
STATI;
- Es.: norme connesse all’imposizione di dazi doganali – XVIII e XIX secolo – Atto di
navigazione di Cromwell. Una parte del diritto internazionale riguarda ancora oggi la circolazione
delle merci.
- Es.: diritto di visita che riguarda gli stranieri che possono accedere al territorio di altri
Stati. E’ l’altro grande settore che contribuisce alla formazione di norme di diritto internazionale.
Vediamo dunque che il diritto internazionale tocca vari ambiti.
Il diritto internazionale di guerra e di pace, quello più conosciuto, rappresenta solo una perte della
materia, detta diritto internazionale UMANITARIO.
Ci sono molti altri ambiti:
• Tutela dei diritti fondamentali degli individui
• Protezione dell’ambiente
• Liberalizzazione dei rapporti economici e commerciali internazionali.
Come già detto, uno dei casi di applicazione di norme di diritto internazionale è quello della
pandemia. 30 gennaio 2020: Direttore generale OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva
dichiarato il COVID19 «public health
emergency of international concern»
L’OMS si occupa di tutelare la salute pubblica,
senza questa dichiarazione non ci sarebbero
state le misure successive.
11 marzo 2020: Direttore generale OMS
dichiara che la diffusione del Coronavirus ha
raggiunto il livello della PANDEMIA e
raccomanda (raccomandazione non ha un
valore percettivo forte) il rafforzamento delle
misure per il contenimento del contagio.
Da questo esempio capiamo che il diritto internazionale pubblico di per sé non vede gli
individui come soggetti, ma bensì come “sudditi”, persone che subiscono il diritto.
Per esempio, in questo momento storico vediamo lo scontro tra il diritto alla salute e altri diritti
fondamentali. Questo porta alla necessità di soluzioni organiche, è necessario operare un
bilanciamento tra interessi e un individuazione di un interesse principale.
Caratteristiche del diritto internazionale
1. Soggettività giuridica. I soggetti del diritto sono enti cui fanno capo le situazioni giuridiche
(diritti e obblighi) che discendono dalle norme dell’ordinamento considerato. Soggetti primari
del diritto internazionale sono gli Stati sovrani (a differenza del diritto interno, i cui soggetti
principali sono gli individui) e altri membri della società internazionale che partecipano alle
relazioni internazionali, ad es. organizzazioni internazionali. La soggettività degli individui è
discussa.
2. Decentramento dell’attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del
diritto internazionale.
Gli stessi stati sono produttori e destinatari delle norme. L’ordinamento internazionale si
rivolge a una società in cui i principali soggetti sono gli Stati, che non riconoscono un’autorità di
governo superiore e quindi manca un’organizzazione cui ricondurre le attività di produzione,
accertamento e attuazione coattiva del diritto.
Per esempio, ci sono numerosi organi di giustizia internazionale (CGUE, Corte Internazionale
di Giustizia…). Tali funzioni sono decentrate ed esercitate dagli Stati sovrani. 7
DECENTRAMENTO ATTUAZIONE
PRODUZIONE ACCERTAMENTO COERCITIVA DEL
NORMATIVA DEL DIRITTO DIRITTO
TRATTATO CONSUETUDINE
Non esiste inoltre la polizia internazionale, gli stati con i loro comportamenti attuano le regole
che hanno essi stessi deciso e applicato.
La consuetudine è una delle fonti, ancora più importanti sono le convezioni (o trattati), quindi
accordi fra stati per disciplinare determinate materie.
Le consuetudini non sono scritte, si ricavano dai comportamenti degli stati, mentre le
convenzioni sono scritte.
Possiamo chiederci se la creazione delle Organizzazioni internazionali influisce sulla
caratteristica anarchia del diritto internazionale. Essa attenua effettivamente il decentramento:
(es. attraverso l’attività ONU), ma si fonda sempre sulla volontà degli Stati, quindi in
questo senso conferma tale caratteristica.
3. Struttura solo formalmente paritaria ma sostanzialmente diseguale. Es. Principio di
uguaglianza: alcuni stati hanno comunqu
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