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Ambito di applicazione definito dalla Convenzione

TRATTATI SOGGETTIVO: AISTIPULATI DOPO LA TRATTATI STIPULATISUA ENTRATA IN TRA STATI CHE NEVIGORE (ART. 4) - 1980 SONO PARTI (ART. 2 a).Bisogna individuare gli stati che vi aderiscono ma anche i contenuti.

Art. 4: Irretroattività della presente convenzione. Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore. Si ricollega con il principio di certezza del diritto.

Art. 2A: Ai fini della presente convenzione. Il termine "trattato" indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione;

84: Entrata in vigore.

  1. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ogni Stato che ratificherà la convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Sono dunque necessarie 35 ratifiche.

Ma in quanto convenzione di codificazione di norme consuetudinarie la Convenzione di Vienna del 1969 può applicarsi anche:

  • dal punto di vista oggettivo: a trattati stipulati prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Vienna, se le norme consuetudinarie dalla stessa enunciate esistevano già;
  • dal punto di vista soggettivo:
    • a trattati stipulati tra Stati che non sono parti della Convenzione di Vienna, in quanto norme generali;
    • a trattati conclusi tra Stati e...

Organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali, conferma: l'art. 2 afferma che il trattato si conclude tra stati, ma possono essere conclusi anche fra Stati e Organizzazioni Internazionali. Convenzione di Vienna del 1986 sul dir dei trattati tra Stati e OIG non è ancora in vigore. 43

Caratteristiche generali dei trattati internazionali

Analogie e differenze con i contratti del diritto interno.

- PARTI: sono soggetti di diritto internazionale:

- Stati. Soggetti di diritti e obblighi internazionali.

- OIG- altri soggetti, come la S. Sede- ma NON gli individui;

- Occorre la VOLONTÀ di creare obblighi internazionali;

- Gli stati hanno LIBERTÀ di derogare a norme generali. A tutte ma non alle norme dello IUS COGENS.

Principio generale: libertà di forma.

- Accordi verbali/accordi taciti = consuetudine particolare; i trattati internazionali devono essere conclusi per iscritto.

- Accordi conclusi in forma scritta sono più numerosi e

Sottoposti alla Convenzione di Vienna (art. 2a);

  • Libertà di forma anche per trattati conclusi in forma scritta: art. 11 Conv. Vienna: "(...) qualsiasi altro mezzo convenuto".
  • Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato: Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto.

C'è dunque una notevole libertà, per quanto le regole vengano applicate in modo preciso.

Procedimento di formazione dei trattati internazionali

Vi sono due tipologie di procedimento di conclusione del trattato: (domanda di esame!)

  1. Procedimento informa semplificata: adozione attraverso FIRMA
  2. Procedimento in forma solenne: adozione tramite RATIFICA

Procedimento in forma semplificata: attraverso firma. Firma e ratifica non sono sinonimi! La firma e la ratifica hanno lo stesso valore solo in un procedimento di adozione in forma semplificata, mentre nel procedimento in forma solenne sono due cose distinte.

Procedimento SOLENNE di formazione dei trattati internazionali:

  1. NEGOZIAZIONE
  2. ADOZIONE/AUTENTICAZIONE TESTO/FIRMA
  3. STIPULAZIONE DEL TRATTATO/RATIFICA. È la fase che acquista il valore di assunzione dell'obbligo da parte dello stato.
  4. ENTRATA IN VIGORE

Procedimento di formazione dei trattati internazionali in forma semplificata:

  1. ADOZIONE/AUTENTICAZIONE TESTO/FIRMA
  2. NEGOZIAZIONE
  3. ENTRATA IN VIGORE
  4. STIPULAZIONE DEL TRATTATO

Le fasi:

  1. Negoziazione: Fase con cui gli Stati concordano le regole da inserire nel testo scritto sulla cui base manifestano la volontà di obbligarsi. Si cercano dei
Formattazione del testo

compromessi per definire il contenuto.

Art. 7 Convenzione di Vienna: plenipotenziari.

Art. 7 Pieni poteri

  1. Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato:
    1. quando presenti i pieni poteri del caso;
    2. quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere perciò la presentazione dei pieni poteri.
  2. Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, senza dover presentare i pieni poteri:
    1. i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
    2. i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato
  1. accreditante elo Stato accreditatario;
  2. i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.

Vediamo che il luogo in cui gli stati si incontrano più facilmente è l'ambito delle organizzazioni internazionali. Questo è tipico della strutturazione della norma internazionale.

452. Adozione del trattato o firma

La firma serve per riconoscere il testo, per autenticarlo. (art.10)

Art. 9 Adozione del testo

  1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal paragrafo 2.
  2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza.

di applicare una norma diversa.

Art. 10 Autenticazione del testo

Il testo di un trattato è ritenuto autentico e definitivo:

  1. in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuta dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o,
  2. in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura (APPOSIZIONE DELLE INIZIALI), da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.

Quindi la firma vale come riconoscimento del testo del trattato convenuto, a meno che non siamo nel procedimento semplificato, in quel caso vale come assunzione di obbligo. Se lo stesso trattato ci dice che la firma vale come assunzione di un obbligo dobbiamo attenerci a questo.

Art. 12 Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

  1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale

Stato:

  1. a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto;
  2. b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto;
  3. c) quando l'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati.

2. Ai fini del paragrafo 1:

  1. a) la parafatura di un testo equivale alla firma di un trattato quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano così convenuto;
  2. b) la firma ad referendum di un trattato da parte del rappresentante di uno Stato, qualora venga confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

3. Ratifica del trattato

Atto mediante il quale lo stato manifesta la volontà di osservare gli obblighi previsti dal trattato.

Adesione e ratifica sono sinonimi.

- Art. 14 Convenzione di Vienna: manifestazione di volontà con cui lo Stato si impegna

osservare gli obblighi previsti dal trattato- Art. 15: L'adesione è la ratifica da parte di uno Stato non firmatario. Ci si può infatti unire al trattato in un momento successivo.
Art 14.1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica:
a) quando il trattato prevede che tale consenso si esprima con la ratifica;
b) quando sia altrimenti accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la ratifica era necessaria;
c) quando il rappresentante di tale Stato abbia firmato il trattato con riserva di ratifica; od
d) quando l'intenzione di tale Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati.
2. Il consenso di uno stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'accettazione o l'approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano per la ratifica. 46
Art. 15 Espressione dei

Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'adesione:

  1. quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso da tale Stato con l'adesione;
  2. quando sia altrimenti accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che tale consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione;
  3. quando tutte le parti abbiano convenuto successivamente che il consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione.

La ratifica avviene in un momento temporale successivo alla firma.

Art. 18: obbligo di astenersi da comportamenti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo nel tempo intercorrente tra FIRMA e RATIFICA (organo competente)

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
148 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appuntidispes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Lorenzetti Sara.