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DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

Il decreto legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare "in casi straordinari di necessità e urgenza": entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti legge "perdono efficacia sin dall'inizio" se il Parlamento non li "converte in legge" entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. La disciplina del decreto-legge è contenuta nell'art. 77 Cost. e nell'art. 15 della legge 400/1988. Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di assemblea (art.72 Cost), ad esempio le leggi elettorali. Il decreto-legge ha le sue origini ai tempi dello Statuto Albertino, e prevedeva l'emanazione da parte del Capo di Stato di decreti aventi forza di legge ed efficacia immediata. Il Parlamento interveniva soltanto dopo. Approvando l'operato.

del Governo e convertendo il decreto in legge (legge di conversione). Siccome i decreto-leggi non erano previsti dallo Statuto, erano sorte molte polemiche, fino a quando nel periodo fascista i decreti legge, non solo furono ammessi, ma dovevano essere convertiti in legge nel lungo termine di due anni e gli effetti rimanevano comunque fermi anche in mancanza di conversione.

La Costituzione italiana ammette esplicitamente il decreto-legge nell'art.77 Cost, circondandolo però di limitazioni e garanzie. Deve trattarsi di "casi straordinari di necessità e di urgenza". In queste circostanze il Governo può adottare sotto la sua responsabilità "provvedimenti provvisori con forza di legge"; ma esso deve "presentarli il giorno dopo per la conversione alle Camere", "le quali, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni". È prefissato il massimo periodo di durata del decreto-legge,

e sono severamente disciplinate le conseguenze della mancata conversione: "idecreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione", la perdita diefficacia del decreto-legge è chiamata decadenza- Decadenza del decreto non convertito = Gli strumenti per far fronte agli effetti che il decreto-legge lascia dietro di sédecadendo sono:
  1. la c.d. legge di sanatoria degli effetti del decreto-legge decaduto. Si tratta di una legge riservata alle Camere con cui sipossono "regolare...i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" (art.77.3); Il Parlamento non è obbligato adapprovare la legge di sanatoria. Si tratta di una scelta politica
  2. l'art.77.2 "...il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori". Detta responsabilità è penale(rispondono singolarmente i ministri-quelli che partecipano al

CDM in cui è stato approvato il d.l.- degli eventuali reaticommessi con l'emanazione del decreto-legge), civile (i ministri rispondono solidalmente, risarcendo, degli eventuali danniprodotti ai terzi) e amministrativa (i ministri che hanno espresso voto favorevole al decreto-legge rispondono solidalmentedegli eventuali danni prodotti allo Stato-che si rifà sui ministri quindi- c.d. danno erariale, a questo la procedura è affidata allaCorte dei Conti).

3. reiterazione del decreto-legge: alla scadenza dei 60gg. il Governo emana un nuovo d.l. che riproduce il precedente, quelloscaduto, sanandolo.

Soltanto la sentenza n.360/1996 della Corte costituzionale ha posto fine alla prassi della reiterazione dei D.L. non convertiti,dichiarandola illegittima per violazione dell'art.77, in quanto altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, toglievalore al carattere straordinario dei requisiti della necessità e dell'urgenza, attenua la

sanzione della perdita retroattiva dell'efficacia del decreto non convertito. La Costituzione non permette l'esercizio del decreto-legge in quelle materie che corrispondono a poteri di controllo del Parlamento sul Governo stesso. Il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe per: - l'emanazione di decreti legislativi; - adottare il bilancio dello Stato; - autorizzare la ratifica dei trattati internazionali; - disporre in materia costituzionale ed elettorale (art.15 l. 400). Si fa ormai uso del decreto-legge tutte le volte che sembra necessario intervenire tempestivamente: - Per prorogare o dilazionare situazioni giuridiche la cui scadenza turberebbe i rapporti sociali; - Prevenire azioni speculative nell'occasione dell'istituzione di nuovi tributi. I decreto-leggi devono contenere misure di immediata applicazione il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondere al titolo (art.15.3 l. 400). La legge di conversione e glieffetti degli emendamenti:

Legge di conversione: legge statale ordinaria riservata al Parlamento, il cui procedimento è attivato da una iniziativa governativa di conversione dell'allegato decreto-legge.

La prima decisione è presa dalle Commissioni competenti e riguarda la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

L'Assemblea esprime un voto su tali pareri; un voto negativo equivale a reiezione (respingere) del disegno di legge di conversione.

C'è la possibilità di conversione parziale del decreto-legge, nonché l'emendabilità delle sue disposizioni.

La legge di conversione produce 2 ordini di effetti sul piano formale:

  1. Provvedere a innovare la fonte delle norme poste dal decreto.
  2. Essendo legge anche materiale, può sanare i vizi formali del decreto; non può convalidare i vizi sostanziali che anzi le si tramandano dal decreto.

Gli emendamenti hanno efficacia dal giorno seguente a quello della pubblicazione della legge.

Secondo il principio d'irretroattività delle leggi, le camere comunque possono anche disporre in modo tale da conferire loro efficacia retroattiva. La sentenza 360/1996 Corte Cost. invita, a mente dei regolamenti parlamentari, i Presidenti delle Camere a dichiarare inammissibili gli emendamenti "che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge".

ALTRI DECRETI CON FORZA DI LEGGE

Sebbene il decreto-legge e il decreto legislativo delegato siano i due principali atti con forza di legge, esistono nel nostro ordinamento altri due decreti che occupano quella posizione nella gerarchia delle fonti. Ovviamente, trattandosi di fonti primarie, anch'essi sono previsti da fonti di rango costituzionale: il fondamento di questi due ulteriori tipi di atti con forza di legge si trova, rispettivamente, nell'art. 78 Cost e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

1. Decreti emanati dal Governo in caso di guerra = La Costituzione prevede che, a

seguito della deliberazione parlamentare dello Stato di guerra, dichiarato dal Capo dello Stato, "le camere conferiscano al governo i poteri necessari" (artt. 78 e 87). Il conferimento al Governo dei poteri necessari può essere effettuato solo tramite una legge del Parlamento per cui si può dire che ricorre il paradigma della delegazione legislativa, seppure manchino tutti i suoi consueti limiti di tempo, di oggetto, di principio e di scopo. Vediamo i risultati di tale delegazione legislativa:
  • l'articolo 78 libera il Governo dall'osservanza dei limiti della delega ordinaria consentendo addirittura agli atti di esercizio della delega di sospendere le norme costituzionali, questi atti potrebbero forse essere autorizzati anche a sospendere determinate libertà costituzionali
  • nascerebbe la preferenza per la legislazione governativa (pur non sottraendo alle camere la loro potestà legislativa)
  • consentirebbe la sub-delega del potere

normativo già delegato al Governo, a nuove fonti come i comandanti militari possono emanare provvedimenti con forza di legge (i c.d. bandi militari), che hanno efficacia anche per i rapporti civili, il che sembra in netto contrasto proprio con l'art. 78.

Ricordiamo che la Costituzione "ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11): tuttavia la guerra, quella difensiva, resta una possibile necessità."

2. I decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali = Gli Statuti delle Regioni speciali, che sono leggi costituzionali, prevedono che l'attuazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni, degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione stessa si provveda con un particolare tipo di atto: si tratta di un decreto legislativo, emanato dal PdR, previa deliberazione del CdM su proposta di un'apposita commissione paritetica.

La forma di governo di una regione italiana è caratterizzata da un sistema di governo misto, in cui il potere legislativo è esercitato da un organo bicamerale composto da membri designati in parti uguali dal Governo e dall'assemblea regionale. Questo sistema prevede l'emissione di decreti legislativi, che hanno forza di legge e sono attribuiti a una competenza specifica e riservata. La loro emanazione avviene senza una delega legislativa del Parlamento. Tali decreti legislativi, oltre ad essere atipici, sono "rinforzati" in quanto prevedono l'obbligatorio parere delle Commissioni paritetiche.

I regolamenti parlamentari, invece, sono gli atti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera del Parlamento italiano, con particolare riferimento al procedimento legislativo. Questi regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I regolamenti parlamentari sono fonti primarie, inferiori solo alla Costituzione, e sono dotati di un ambito di competenza riservato. Attraverso di essi si manifesta l'autonomia che caratterizza le Camere, in quanto organi costituzionali, e la loro indipendenza.

Contenuto dei Regolamenti parlamentari è disciplinato dall'art.64 Cost.:
  • disciplina del procedimento legislativo
  • organizzazione interna di ciascuna Camera (Presidente, Ufficio di Presidenza, dei Gruppi, delle Giunte, delle Commissioni)
  • disciplina dei lavori di ciascuna camera
  • disciplina dei principi che regolano il rapporto con il personale (disciplina completa mediante regolamenti ad hoc)
Per tali regolamenti è riconosciuto il principio dell'autodichia, cioè la cosiddetta giustizia domestica, in virtù del quale essi non sono assoggettati al controllo giurisdizionale, né della Corte costituzionale né del giudice comune. La sottrazione degli atti delle Camere a tale controllo è stata confermata dalla sent.184/81 della stessa Corte costituzionale. Collocazione dei regolamenti nel sistema delle fonti = Se ai regolamenti parlamentari fosse riconosciuta la forza della legge (forza attiva, cioè capacità di abrogare,e forza passiva, cioè capacità di resistere all'abrogazione), essi dovrebbero essere soggetti al sindacato della Corte costituzionale e verrebbe meno il principio dell'autodichia. Il rapporto fra legge e regolamenti parlamentari è cost
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A.A. 2022-2023
96 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher turcinovicmartina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Allegri Maria Romana.