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SONO SUSCETTIBILI DI PRESCRIZIONE DECENNALE ⚠

Effetti della simulazione rispetto ai terzi:

i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono farne

 accertare l’inefficacia;

☑ I CREDITORI DI TIZIO, SIMULATO ALIENANTE, POSSONO FAR ACCERTARE LA SIMULAZIONE DELLA FINTA VENDITA AL FINE DI AGGREDIRE IL

BENE DEL LORO DEBITORE, SOLO APPARENTEMENTE USCITO DAL PATRIMONIO DI LUI

al terzo che, in buona fede, abbia acquistato diritti da colui che non era il vero

 dominus del bene ma un semplice titolare apparente, non può opporsi la

simulazione quindi l’atto col quale il terzo ha acquistato dei diritti produrrà i suoi

effetti.

☑ SE TIZIO VENDE A CAIO LA PROPRIETÀ DI UN BENE CON UN CONTRATTO SIMULATO E SUCCESSIVAMENTE CAIO RIVENDE IL BENE A

SEMPRONIO, IGNARO CHE CAIO NON SIA IL DOMINUS, TIZIO NON PUÒ OPPORRE A SEMPRONIO DI ESSERE IL VERO PROPRIETARIO DEL BENE

⚠ GRAVA SU CHI VUOLE OPPORRE LA SIMULAZIONE FORNIRE LA PROVA CHE IL

TERZO ACQUIRENTE È IN MALA FEDE ⚠

Effetti della simulazione nei confronti dei creditori:

i creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far accertare la

 simulazione perché, altrimenti, non possono agire sui beni che sono

apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore;

i creditori dell’acquirente simulato hanno tutto da guadagnare dalla possibilità

 di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro

debitore.

Per la prova della simulazione:

alle parti è preclusa la prova per testimoni e presunzioni, tranne nel caso in cui

 si voglia dimostrare l’illeceità del contratto dissimulato;

Chi allega che un certo contratto, da lui stipulato, è simulato deve produrre la

contro-dichiarazione scritta o dare prova della simulazione attraverso un

interrogatorio formale dell’altra parte diretto a sollecitarne la confessione o,

ancora, deferire all’altra parte il giuramento decisorio.

i terzi possono ricorrere anche a testimoni e a presunzioni.

INVALIDITÀ quando il negozio è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare

pieno e inattaccabile valore giuridico.

☑ SE L’ATTO È CARENTE DEI PRESUPPOSTI O DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE O SE I LIMITI IMPOSTI ALLA LIBERTÀ NEGOZIALE DEI PRIVATI

VENGONO OLTREPASSATI O, ANCORA, SE IL PROCEDIMENTO FORMATIVO DELLA VOLONTÀ INDIVIDUALE È AFFETTO DA ANOMALIE

INVALIDITÀ INEFFICACIA

INEFFICACIA inidoneità del negozio a produrre gli effetti ai quali è pre-ordinato.

Inefficacia:

ORIGINARIA quando deriva dall’apposizione di una condizione sospensiva o di

 →

un termine;

SUCCESSIVA quando deriva dall’impugnativa di una delle parti o di terzi.

 →

La cessazione degli effetti può anche derivare da appositi atti negoziali:

REVOCA negozio successivo che rimuove quello originario eliminando la

 →

relativa situazione giuridica;

RECESSO negozio successivo che scioglie il rapporto sorto per effetto del

 →

contratto.

CATEGORIE DI INVALIDITÀ

a) NULLITÀ ART. 1418 E SS.

CAPO XI “DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO”

TITOLO II “DEI CONTRATTI IN GENERALE”

LIBRO IV “DELLE OBBLIGAZIONI”

Un atto si dice “nullo” quando è inidoneo a produrre i suoi effetti tipici.

Un atto è nullo:

quando la qualificazione in termini di nullità è espressamente sancita dalla

 legge (c.d. NULLITÀ TESTUALE);

quando manca o è viziato di uno degli elementi essenziali del negozio (c.d.

 NULLITÀ STRUTTURALE);

quando il suo contenuto o la sua struttura sono contrari a norme imperative

 (c.d. NULLITÀ VIRTUALE).

NULLITÀ DI PROTEZIONE quando un contratto è qualificato come “nullo” a fini di

tutela di una delle parti.

Nullità:

TOTALE quando il vizio causa di nullità investe tutto il negozio;

 →

PARZIALE quando il vizio causa di nullità investe solo una o più clausole

 →

dell’atto.

ATTENZIONE:

il contratto è nullo quando risulta che la parte invalida doveva considerarsi

 essenziale;

il contratto resta valido per la parte non colpita da nullità quando continua a

 svolgere una funzione apprezzabile nonostante sia stato amputato delle

clausole nulle.

⚠ LA NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE NON INFICIA IL RESTO DEL NEGOZIO QUANDO

È LO STESSO LEGISLATORE AD AVER GIÀ PREVISTO LA SOSTITUZIONE AUTOMATICA

DELLE CLAUSOLE INVALIDE CON CLAUSOLE IMPOSTE DALLA LEGGE ⚠

Un negozio nullo non produce alcun effetto giuridico ma può comunque essere

eseguito: le parti ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita in attuazione di

un contratto nullo, a condizione che non siano prestazioni immorali.

Caratteristiche dell’azione di nullità:

IMPRESCRITTIBILE

 ESCLUDE QUALSIASI SANATORIA

 AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO, perché la sentenza che accoglie la domanda

 non modifica la situazione giuridica pre-esistente ma si limita ad accertare che il

negozio è nullo;

ASSOLUTA, perché la legittimazione attiva a far valere la nullità di un negozio è

 riconosciuta a chiunque vi abbia interesse;

RILEVABILE D’UFFICIO

CONVERSIONE fenomeno di trasformazione o limitazione di quanto pattuito in modo

tale che l’atto (nullo) possa produrre alcuni effetti.

Presupposti della conversione:

che sia stato stipulato un contratto nullo;

 che il contratto, benché nullo, presenti tutti i requisiti per la validità di un

 contratto diverso da quello concretamente posto in essere;

che sia possibile ritenere che le parti, se al momento della conclusione del

 contratto nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di

concludere un diverso contratto che sarebbe stato valido;

che il vizio che affetta il contratto non comporti illiceità.

In concreto è il giudice a rendere operante l’effetto di conversione del contratto nullo

che si produce in forza della legge, e non di una rinnovata manifestazione di un

consenso negoziale delle parti.

CONVERSIONE RINNOVAZIONE

RINNOVAZIONE quando le parti pongono in essere un nuovo negozio, privo del vizio

che dava luogo alla nullità di quello precedente.

b) ANNULLABILITÀ ART. 1425 E SS.

CAPO XII “DELLA ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO”

TITOLO II “DEI CONTRATTI IN GENERALE”

LIBRO IV “DELLE OBBLIGAZIONI”

L’annullabilità costituisce un’anomalia di minore gravità rispetto alla nullità.

Cause di annullabilità del contratto:

INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DEL CONTRAENTE

 VIZI DELLA VOLONTÀ

⚠ ALL’INCAPACITÀ NATURALE DEVE ACCOMPAGNARSI ANCHE LA MALAFEDE DELLA

CONTROPARTE ⚠

QUALI SONO I VIZI DELLA VOLONTÀ?

1) ERRORE

ERRORE falsa conoscenza della realtà.

ERRORE OSTATIVO errore che cade sulla dichiarazione o sulla trasmissione di

 →

essa quindi presuppone che la volontà del dichiarante si sia correttamente

formata ma sia stata espressa o trasmessa con un contenuto che non rispecchia

l’effettiva volontà della parte.

ERRORE-VIZIO errore che si verifica quando il soggetto ha mal valutato le

 →

circostanze e i presupposti di fatto del negozio quindi la volontà espressa nella

dichiarazione negoziale risulta viziata dall’errore in cui è caduto il dichiarante.

Caratteristiche dell’errore:

ESSENZIALITÀ

 RICONOSCIBILITÀ DALL’ALTRO CONTRAENTE

Il requisito della essenzialità attiene alla consistenza oggettiva dell’errore nel quale è

incorso il contraente.

Errore “essenziale” quando cade:

sulla natura del negozio (c.d. ERROR IN NEGOTIO);

☑ CREDO DI DARE UNA COSA IN LOCAZIONE MA IL CONTRATTO È DI ENFITEUSI

sull’oggetto del negozio (c.d. ERROR IN CORPORE);

☑ CREDO CHE SIANO VITI GLI OGGETTI CHE VOGLIO COMPRARE E INVECE SONO CHIODI

su una qualità della cosa che costituisce oggetto del negozio (c.d. ERROR IN

 SUBSTANTIA), a condizione che sia determinante del consenso;

☑ CREDO SIA LANA ANIMALE QUELLA CHE INVECE È LANA SINTETICA

sulla persona (c.d. ERROR IN PERSONA), a condizione che sia determinante del

 consenso;

☑ DONAZIONE

sulla quantità della prestazione (c.d. ERROR IN QUANTITATE), a condizione che

 sia determinante del consenso;

☑ NEL COMPRARE LA STOFFA PER UN VESTITO CREDO CHE NE OCCORRA UNA MISURA SUPERIORE A QUELLA EFFETTIVAMENTE NECESSARIA

sul diritto, se attiene alla vigenza o interpretazione di una norma giuridica.

Non ha carattere di essenzialità l’errore che cade sui motivi che inducono il soggetto a

concludere il negozio.

ECCEZIONE

ERRORE SUL MOTIVO NEL TESTAMENTO

 ERRORE SUL MOTIVO NELLA DONAZIONE

Il requisito della riconoscibilità attiene al fatto che la controparte, usando la normale

diligenza, avrebbe potuto accorgersene.

2) DOLO

Presupposti del dolo quale vizio del consenso (c.d. DOLO-INGANNO):

RAGGIRO O ARTIFICIO qualsiasi azione idonea a trarre in inganno la vittima;

 →

ERRORE DEL RAGGIRATO

 PROVENIENZA DEL RAGGIRO DALLA CONTROPARTE

DOLO DETERMINANTE quando un soggetto trae in inganno un altro inducendolo a

stipulare un contratto che non avrebbe stipulato se non fosse stata ingannato.

Il negozio è annullabile perché il comportamento fraudolento del raggirante è stato

determinante del consenso.

DOLO INCIDENTE quando un soggetto trae in inganno un altro inducendolo ad

accettare condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto se non fosse stata

ingannato.

La vittima ha diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente al raggiro.

DOLO OMISSIVO quando un soggetto tace circostanze che avrebbero potuto indurre

la controparte a rinunciare alla stipulazione dell’atto.

Il negozio è annullabile se la buona fede impone ad una parte di fornire all’altra

qualche specifica informazione.

DOLUS MALUS concretante comportamenti fraudolenti.

→ ≠

DOLUS BONUS limitato alla bonaria esaltazione della propria merce e quindi

giuridicamente irrilevante.

3) VIOLENZA

Presupposti della violenza quale vizio del consenso:

che la minaccia sia tale da fare impressione su una persona media;

 che il male minacciato sia ingiusto;

 che il male minacciato riguard

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ste_17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Farneti Marcello.