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SONO SUSCETTIBILI DI PRESCRIZIONE DECENNALE ⚠
Effetti della simulazione rispetto ai terzi:
i terzi estranei al contratto simulato, se ne sono pregiudicati, possono farne
accertare l’inefficacia;
☑ I CREDITORI DI TIZIO, SIMULATO ALIENANTE, POSSONO FAR ACCERTARE LA SIMULAZIONE DELLA FINTA VENDITA AL FINE DI AGGREDIRE IL
BENE DEL LORO DEBITORE, SOLO APPARENTEMENTE USCITO DAL PATRIMONIO DI LUI
al terzo che, in buona fede, abbia acquistato diritti da colui che non era il vero
dominus del bene ma un semplice titolare apparente, non può opporsi la
simulazione quindi l’atto col quale il terzo ha acquistato dei diritti produrrà i suoi
effetti.
☑ SE TIZIO VENDE A CAIO LA PROPRIETÀ DI UN BENE CON UN CONTRATTO SIMULATO E SUCCESSIVAMENTE CAIO RIVENDE IL BENE A
SEMPRONIO, IGNARO CHE CAIO NON SIA IL DOMINUS, TIZIO NON PUÒ OPPORRE A SEMPRONIO DI ESSERE IL VERO PROPRIETARIO DEL BENE
⚠ GRAVA SU CHI VUOLE OPPORRE LA SIMULAZIONE FORNIRE LA PROVA CHE IL
TERZO ACQUIRENTE È IN MALA FEDE ⚠
Effetti della simulazione nei confronti dei creditori:
i creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far accertare la
simulazione perché, altrimenti, non possono agire sui beni che sono
apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore;
i creditori dell’acquirente simulato hanno tutto da guadagnare dalla possibilità
di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro
debitore.
Per la prova della simulazione:
alle parti è preclusa la prova per testimoni e presunzioni, tranne nel caso in cui
si voglia dimostrare l’illeceità del contratto dissimulato;
Chi allega che un certo contratto, da lui stipulato, è simulato deve produrre la
contro-dichiarazione scritta o dare prova della simulazione attraverso un
interrogatorio formale dell’altra parte diretto a sollecitarne la confessione o,
ancora, deferire all’altra parte il giuramento decisorio.
i terzi possono ricorrere anche a testimoni e a presunzioni.
INVALIDITÀ quando il negozio è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare
→
pieno e inattaccabile valore giuridico.
☑ SE L’ATTO È CARENTE DEI PRESUPPOSTI O DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE O SE I LIMITI IMPOSTI ALLA LIBERTÀ NEGOZIALE DEI PRIVATI
VENGONO OLTREPASSATI O, ANCORA, SE IL PROCEDIMENTO FORMATIVO DELLA VOLONTÀ INDIVIDUALE È AFFETTO DA ANOMALIE
INVALIDITÀ INEFFICACIA
≠
INEFFICACIA inidoneità del negozio a produrre gli effetti ai quali è pre-ordinato.
→
Inefficacia:
ORIGINARIA quando deriva dall’apposizione di una condizione sospensiva o di
→
un termine;
SUCCESSIVA quando deriva dall’impugnativa di una delle parti o di terzi.
→
La cessazione degli effetti può anche derivare da appositi atti negoziali:
REVOCA negozio successivo che rimuove quello originario eliminando la
→
relativa situazione giuridica;
RECESSO negozio successivo che scioglie il rapporto sorto per effetto del
→
contratto.
CATEGORIE DI INVALIDITÀ
a) NULLITÀ ART. 1418 E SS.
CAPO XI “DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO”
TITOLO II “DEI CONTRATTI IN GENERALE”
LIBRO IV “DELLE OBBLIGAZIONI”
Un atto si dice “nullo” quando è inidoneo a produrre i suoi effetti tipici.
Un atto è nullo:
quando la qualificazione in termini di nullità è espressamente sancita dalla
legge (c.d. NULLITÀ TESTUALE);
quando manca o è viziato di uno degli elementi essenziali del negozio (c.d.
NULLITÀ STRUTTURALE);
quando il suo contenuto o la sua struttura sono contrari a norme imperative
(c.d. NULLITÀ VIRTUALE).
NULLITÀ DI PROTEZIONE quando un contratto è qualificato come “nullo” a fini di
→
tutela di una delle parti.
Nullità:
TOTALE quando il vizio causa di nullità investe tutto il negozio;
→
PARZIALE quando il vizio causa di nullità investe solo una o più clausole
→
dell’atto.
ATTENZIONE:
il contratto è nullo quando risulta che la parte invalida doveva considerarsi
essenziale;
il contratto resta valido per la parte non colpita da nullità quando continua a
svolgere una funzione apprezzabile nonostante sia stato amputato delle
clausole nulle.
⚠ LA NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE NON INFICIA IL RESTO DEL NEGOZIO QUANDO
È LO STESSO LEGISLATORE AD AVER GIÀ PREVISTO LA SOSTITUZIONE AUTOMATICA
DELLE CLAUSOLE INVALIDE CON CLAUSOLE IMPOSTE DALLA LEGGE ⚠
Un negozio nullo non produce alcun effetto giuridico ma può comunque essere
eseguito: le parti ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita in attuazione di
un contratto nullo, a condizione che non siano prestazioni immorali.
Caratteristiche dell’azione di nullità:
IMPRESCRITTIBILE
ESCLUDE QUALSIASI SANATORIA
AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO, perché la sentenza che accoglie la domanda
non modifica la situazione giuridica pre-esistente ma si limita ad accertare che il
negozio è nullo;
ASSOLUTA, perché la legittimazione attiva a far valere la nullità di un negozio è
riconosciuta a chiunque vi abbia interesse;
RILEVABILE D’UFFICIO
CONVERSIONE fenomeno di trasformazione o limitazione di quanto pattuito in modo
→
tale che l’atto (nullo) possa produrre alcuni effetti.
Presupposti della conversione:
che sia stato stipulato un contratto nullo;
che il contratto, benché nullo, presenti tutti i requisiti per la validità di un
contratto diverso da quello concretamente posto in essere;
che sia possibile ritenere che le parti, se al momento della conclusione del
contratto nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di
concludere un diverso contratto che sarebbe stato valido;
che il vizio che affetta il contratto non comporti illiceità.
In concreto è il giudice a rendere operante l’effetto di conversione del contratto nullo
che si produce in forza della legge, e non di una rinnovata manifestazione di un
consenso negoziale delle parti.
CONVERSIONE RINNOVAZIONE
≠
RINNOVAZIONE quando le parti pongono in essere un nuovo negozio, privo del vizio
→
che dava luogo alla nullità di quello precedente.
b) ANNULLABILITÀ ART. 1425 E SS.
CAPO XII “DELLA ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO”
TITOLO II “DEI CONTRATTI IN GENERALE”
LIBRO IV “DELLE OBBLIGAZIONI”
L’annullabilità costituisce un’anomalia di minore gravità rispetto alla nullità.
Cause di annullabilità del contratto:
INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DEL CONTRAENTE
VIZI DELLA VOLONTÀ
⚠ ALL’INCAPACITÀ NATURALE DEVE ACCOMPAGNARSI ANCHE LA MALAFEDE DELLA
CONTROPARTE ⚠
QUALI SONO I VIZI DELLA VOLONTÀ?
1) ERRORE
ERRORE falsa conoscenza della realtà.
→
ERRORE OSTATIVO errore che cade sulla dichiarazione o sulla trasmissione di
→
essa quindi presuppone che la volontà del dichiarante si sia correttamente
formata ma sia stata espressa o trasmessa con un contenuto che non rispecchia
l’effettiva volontà della parte.
ERRORE-VIZIO errore che si verifica quando il soggetto ha mal valutato le
→
circostanze e i presupposti di fatto del negozio quindi la volontà espressa nella
dichiarazione negoziale risulta viziata dall’errore in cui è caduto il dichiarante.
Caratteristiche dell’errore:
ESSENZIALITÀ
RICONOSCIBILITÀ DALL’ALTRO CONTRAENTE
Il requisito della essenzialità attiene alla consistenza oggettiva dell’errore nel quale è
incorso il contraente.
Errore “essenziale” quando cade:
sulla natura del negozio (c.d. ERROR IN NEGOTIO);
☑ CREDO DI DARE UNA COSA IN LOCAZIONE MA IL CONTRATTO È DI ENFITEUSI
sull’oggetto del negozio (c.d. ERROR IN CORPORE);
☑ CREDO CHE SIANO VITI GLI OGGETTI CHE VOGLIO COMPRARE E INVECE SONO CHIODI
su una qualità della cosa che costituisce oggetto del negozio (c.d. ERROR IN
SUBSTANTIA), a condizione che sia determinante del consenso;
☑ CREDO SIA LANA ANIMALE QUELLA CHE INVECE È LANA SINTETICA
sulla persona (c.d. ERROR IN PERSONA), a condizione che sia determinante del
consenso;
☑ DONAZIONE
sulla quantità della prestazione (c.d. ERROR IN QUANTITATE), a condizione che
sia determinante del consenso;
☑ NEL COMPRARE LA STOFFA PER UN VESTITO CREDO CHE NE OCCORRA UNA MISURA SUPERIORE A QUELLA EFFETTIVAMENTE NECESSARIA
sul diritto, se attiene alla vigenza o interpretazione di una norma giuridica.
Non ha carattere di essenzialità l’errore che cade sui motivi che inducono il soggetto a
concludere il negozio.
ECCEZIONE
ERRORE SUL MOTIVO NEL TESTAMENTO
ERRORE SUL MOTIVO NELLA DONAZIONE
Il requisito della riconoscibilità attiene al fatto che la controparte, usando la normale
diligenza, avrebbe potuto accorgersene.
2) DOLO
Presupposti del dolo quale vizio del consenso (c.d. DOLO-INGANNO):
RAGGIRO O ARTIFICIO qualsiasi azione idonea a trarre in inganno la vittima;
→
ERRORE DEL RAGGIRATO
PROVENIENZA DEL RAGGIRO DALLA CONTROPARTE
DOLO DETERMINANTE quando un soggetto trae in inganno un altro inducendolo a
→
stipulare un contratto che non avrebbe stipulato se non fosse stata ingannato.
Il negozio è annullabile perché il comportamento fraudolento del raggirante è stato
determinante del consenso.
DOLO INCIDENTE quando un soggetto trae in inganno un altro inducendolo ad
→
accettare condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto se non fosse stata
ingannato.
La vittima ha diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente al raggiro.
DOLO OMISSIVO quando un soggetto tace circostanze che avrebbero potuto indurre
→
la controparte a rinunciare alla stipulazione dell’atto.
Il negozio è annullabile se la buona fede impone ad una parte di fornire all’altra
qualche specifica informazione.
DOLUS MALUS concretante comportamenti fraudolenti.
→ ≠
DOLUS BONUS limitato alla bonaria esaltazione della propria merce e quindi
→
giuridicamente irrilevante.
3) VIOLENZA
Presupposti della violenza quale vizio del consenso:
che la minaccia sia tale da fare impressione su una persona media;
che il male minacciato sia ingiusto;
che il male minacciato riguard