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Capitolo XXXVI : LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE

330 Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riservamentale; violenza fisica?? → cosa succede se una dichiarazione non corrisponde all'effettiva volontà del dichiarante?↓es. Dichiarazioni fatte da un professore i suoi alunni , dichiarazione fatta scherzando, riservamentale (= dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole effettivamente, senza alcunaintesa con l'altra parte senza che questa sia in condizione di scoprire la divergenza)⇓I problemi posti da questa fattispecie si risolvono con la protezione dell'affidamento dei destinataridella dichiarazione

331 La simulazione. NozioneArt. 1414 ss. c.c. → SIMULAZIONE (non c’è precisa definizione dal legislatore)↓Contratto simulato = quando le parti danno vita a un accordo occulto, in forza del quale le stesseconsiderano soltanto fittizio il negozio posto

In essere, al fine di poter invocarlo di fronte ai terzi, c'è un accordo simulatorio tra i simulanti = intesa↳ => il contratto stipulato da questi è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto => finzione concordata tra le parti scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione = c.d. causa simulandi➔ 203 332 Simulazione assoluta e relativa↓1) Assoluta = se le parti si limitano ad escludere la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato, cosicché la situazione giuridica preesistente rimane immutata2) Relativa = le parti concordano che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato↳ => le parti intendono produrre effetti giuridici secondo quanto da essere concordato con l'atto dissimulato⇓Simulazione relativa può:- Celare un contratto vero- Può investire

l'oggetto del contratto (es. dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito) - Dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto => c.d. interposizione fittizia di persona↓ es. Il contratto stipulato tra tizio e Caio, entrambi d'accordo con Sempronio che gli effetti si verificheranno nei confronti di quest'ultimo

Interposizione fittizia ≠ Interposizione reale➔ ↓Quando un soggetto, non volendo palesarsi come dominus di un certo affare, in carica un altro di trattare concludere in nome proprio il contratto => in questo caso non è alienazione simulata

333 Effetti della simulazione tra le parti↳ ≠ se si considera la situazione tra le parti o rispetto ai terzi⇓EFFETTI TRA LE PARTI => distinguiamo : art. 1414 c.c.

1) Situazione assoluta: esiste uno specifico accordo tra le parti, che hanno convenuto di stipulare un contratto apparente senza considerarsi vincolate dalle relative conseguenze giuridiche

→contratto simulato non produce effetto tra parti

2) Situazione relativa: il contratto simulato non può produrre effetti tra le parti in quanto sono d'accordo nell'avverlo stipulato come mera apparenza

può avere EFFETTO → il contratto DISSIMULATO

➔ ↳ PURCHÉ sussistano i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge

Forma:⇓vendita dissimulante una donazione → problema particolare

➔ ↳ la donazione richiede alto formalismo, ma la vendita dissimulante non richiede che l'accordo sia rivestito della forma pubblica

Sostanza:⇓vendita dissimulante una donazione non può avere per oggetto beni futuri

➔334 Effetti della simulazione rispetto ai terzi

↳ EFFETTI RISPETTO AI TERZI => distinguiamo: art. 1415 c.c.

1) Terzi interessati a dedurre la simulazione → i terzi estranei al contratto simulato possono farne accertare l'inefficacia => sono interessati a far prevalere la realtà sull'apparenza

creata dallasimulazione => legittimati ad agire in giudizio 204

2) Terzi subacquirenti → terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente => se il terzo èin buona fede la simulazione non può essere opposta e l'atto con il quale egli ha acquistato deidiritti produrrà i suoi effetti↳ la buona fede si presumeTerzo = sia chi ha acquistato a titolo oneroso, sia chi ha acquistato a titolo gratuito

➔ Pubblicità = dal giorno in cui la domanda è trascritta nei pubblici registri, i terzi sono messi in grado di conoscere la pendenza => la sentenza che dichiara la simulazione è opponibile nei confronti di coloro che abbiano acquistato diritti in forza di atti trascritti successivamente

335 Effetti della simulazione nei confronti dei creditori↳ I creditori dell'apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione⇓art. 1416 c.c. → I creditori possono far accertare la simulazione e agire sui

Beni dei quali il loro debitore sia solo apparentemente spogliato? → Quando e a quali condizioni la simulazione è opponibile ai creditori del simulato alienante?

Bisogna distinguere:

  1. Simulazione inopponibile:
    1. Creditore che abbia acquistato un diritto reale di garanzia sui beni che hanno formato oggetto dell'apparente alienazione
    2. Ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto, in buona fede, atti di esecuzione sui beni oggetto dell'acquisto simulato
  2. Simulazione opponibile:
    1. Ai creditori chirografari che non abbiano ancora avviato un procedimento esecutivo sui beni simultaneamente acquistati dal loro debitore

Come si risolve il conflitto tra i creditori chirografari delle due parti del negozio simulato?

La legge preferisce i creditori chirografari del simulato alienante se il loro credito è anteriore all'atto simulato.

La prova della simulazione → si regge sulla riservatezza dell'accordo.

simulatorio => si pone un problema di prova dell'intesa simulatoria. Art. 1417 c.c. regola diversamente i mezzi di prova a seconda se siano le parti o i terzi ad agire. 1) Prova tra le PARTI -> poiché il patto di simulare è anteriore alla formazione del documento che consacra il contratto apparente, si fa riferimento alle norme che vietano il ricorso alla prova per: - Testimoni (art. 2722 c.c.) - Presunzioni (2729 c.c.) - Quando la prova ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Colui che alleghi che un certo documento, da lui stipulato, è simulato, deve produrre controdichiarazione scritta o far prova mediante interrogatorio formale dell'altra parte o giuramento decisorio. Attenzione: se le parti vogliono far valere l'illiceità del contratto dissimulato possono fornire qualunque mezzo di prova, anche testimone e presunzione. 2) Prova da TERZI -> godono di ampia libertà di prova.

libertà di prova => tutti i mezzi di prova

Eredi delle parti simulanti = entrano nella posizione dei loro danti causa

➔ ↳ con ECCEZIONE → se agiscono per reintegrazione della loro quota di riserva

fanno valere un loro personale diritto => legittimati a qualsiasi mezzo di prova

337 Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust

↳ diverse ≠:

  1. Simulazione ≠ Frode di legge
  2. Gli effetti negoziali gli effetti sono voluti e con intento di frode non sono voluti dalle parti
  3. Simulazione ≠ Intestazione di un bene a nome di altri → ricorre quando un bene viene intestato a favore di un soggetto sebbene i mezzi per il suo acquisto siano forniti da un soggetto diverso
  4. Simulazione ≠ NEGOZIO INDIRETTO

= quando un effetto giuridico viene perseguito mediante via traversa, ponendo in essere atti tipicamente diretti ad altri effetti, ma che, grazie all’inserimento di apposite clausole o per mezzo della combinazione di più negozi, realizzano

egualmente il risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile→ Es. vendita di un bene per una somma irrisoria, con la quale in realtà le parti vogliono effettuare undonazione⟹ simulazione = le parti si accordano per escludere gli effetti dell’atto

Negozio indiretto = il negozio è realmente voluto

4) Simulazione ≠ NEGOZIO FIDUCIARIO↳ = un soggetto (fiduciante) trasferisce o fa trasferire da unterzo ad un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il patto che l’intestatario utilizzerà e disporràdel bene in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha impartito⇓Al fiduciario si attribuisce legittimazione o proprietà ?

A) mera legittimazione quando l’oggetto del rapporto è costituito da valori mobiliari e titolidi credito

B) Proprietà quando l’oggetto è bene immobile o altri⚠ → negozio fiduciario NON regolato dal c.c. ma ammesso tra le partispecifica

disciplina per le società fiduciarie = provvedono ad interessarsi di beni dei fiducianti, curandone l'amministrazione ed esercitando i relativi diritti 206

TRUST = entrata in Italia nel 1992 (prima esistente in GB) ➔

↳ = istituto nel quale un soggetto che costituisce il trust, detto settlor, pone dei beni sotto il controllo di un trustee, affinché quest'ultimo amministri e gestisca i beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista di un interesse di un terzo (il beneficiario del trust), indicato dal costituente stesso → Es. un soggetto conferisce i beni in un trust designando come beneficiario il figlio minorenne ed incaricando il trustee a gestire quei beni fino alla maggiore età del beneficiario

⚠ → I beni del trust fanno parte di un patrimonio a parte => i creditori del trustee non possono pignorare i beni del trust

Capitolo XXXVII : L'INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO

A)

IL PROBLEMA GENERALE

Invalidità e inefficacia

Negozio INVALIDO = quando è affetto da vizi che lo rendono idoneo ad acquistare pieno e intaccabile valore giuridico invalidità può assumere 2 configurazioni:

  1. Nullità
  2. Annullabilità

Controversa è invece la figura della INESISTENZA (il c.c. non la contempla)

Implica una deficienza talmente grave da impedire perfino l'identificazione dell'atto compiuto come negozio di un certo tipo => es. un matrimonio nel quale sia mancata la celebrazione è ritenuto, oltre che nullo, anche inesistente

La legge prevede regole e limitazioni per l'impugnazione delle deliberazioni inesistenti

- Per i contratti => la categoria dell'invalidità

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
350 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nick.m03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Farneti Marcello.