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Capitolo XXXVI : LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE
330 Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riservamentale; violenza fisica?? → cosa succede se una dichiarazione non corrisponde all'effettiva volontà del dichiarante?↓es. Dichiarazioni fatte da un professore i suoi alunni , dichiarazione fatta scherzando, riservamentale (= dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole effettivamente, senza alcunaintesa con l'altra parte senza che questa sia in condizione di scoprire la divergenza)⇓I problemi posti da questa fattispecie si risolvono con la protezione dell'affidamento dei destinataridella dichiarazione
331 La simulazione. NozioneArt. 1414 ss. c.c. → SIMULAZIONE (non c’è precisa definizione dal legislatore)↓Contratto simulato = quando le parti danno vita a un accordo occulto, in forza del quale le stesseconsiderano soltanto fittizio il negozio posto
In essere, al fine di poter invocarlo di fronte ai terzi, c'è un accordo simulatorio tra i simulanti = intesa↳ => il contratto stipulato da questi è solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto => finzione concordata tra le parti scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione = c.d. causa simulandi➔ 203 332 Simulazione assoluta e relativa↓1) Assoluta = se le parti si limitano ad escludere la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato, cosicché la situazione giuridica preesistente rimane immutata2) Relativa = le parti concordano che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato, in quanto celato sotto l'ombrello del negozio simulato↳ => le parti intendono produrre effetti giuridici secondo quanto da essere concordato con l'atto dissimulato⇓Simulazione relativa può:- Celare un contratto vero- Può investire
l'oggetto del contratto (es. dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito) - Dar luogo ad una falsa rappresentazione dei soggetti dell'atto => c.d. interposizione fittizia di persona↓ es. Il contratto stipulato tra tizio e Caio, entrambi d'accordo con Sempronio che gli effetti si verificheranno nei confronti di quest'ultimo
Interposizione fittizia ≠ Interposizione reale➔ ↓Quando un soggetto, non volendo palesarsi come dominus di un certo affare, in carica un altro di trattare concludere in nome proprio il contratto => in questo caso non è alienazione simulata
333 Effetti della simulazione tra le parti↳ ≠ se si considera la situazione tra le parti o rispetto ai terzi⇓EFFETTI TRA LE PARTI => distinguiamo : art. 1414 c.c.
1) Situazione assoluta: esiste uno specifico accordo tra le parti, che hanno convenuto di stipulare un contratto apparente senza considerarsi vincolate dalle relative conseguenze giuridiche
→contratto simulato non produce effetto tra parti
2) Situazione relativa: il contratto simulato non può produrre effetti tra le parti in quanto sono d'accordo nell'avverlo stipulato come mera apparenza
può avere EFFETTO → il contratto DISSIMULATO
➔ ↳ PURCHÉ sussistano i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge
Forma:⇓vendita dissimulante una donazione → problema particolare
➔ ↳ la donazione richiede alto formalismo, ma la vendita dissimulante non richiede che l'accordo sia rivestito della forma pubblica
Sostanza:⇓vendita dissimulante una donazione non può avere per oggetto beni futuri
➔334 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
↳ EFFETTI RISPETTO AI TERZI => distinguiamo: art. 1415 c.c.
1) Terzi interessati a dedurre la simulazione → i terzi estranei al contratto simulato possono farne accertare l'inefficacia => sono interessati a far prevalere la realtà sull'apparenza
creata dallasimulazione => legittimati ad agire in giudizio 204
2) Terzi subacquirenti → terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente => se il terzo èin buona fede la simulazione non può essere opposta e l'atto con il quale egli ha acquistato deidiritti produrrà i suoi effetti↳ la buona fede si presumeTerzo = sia chi ha acquistato a titolo oneroso, sia chi ha acquistato a titolo gratuito
➔ Pubblicità = dal giorno in cui la domanda è trascritta nei pubblici registri, i terzi sono messi in grado di conoscere la pendenza => la sentenza che dichiara la simulazione è opponibile nei confronti di coloro che abbiano acquistato diritti in forza di atti trascritti successivamente
335 Effetti della simulazione nei confronti dei creditori↳ I creditori dell'apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione⇓art. 1416 c.c. → I creditori possono far accertare la simulazione e agire sui
Beni dei quali il loro debitore sia solo apparentemente spogliato? → Quando e a quali condizioni la simulazione è opponibile ai creditori del simulato alienante?
Bisogna distinguere:
- Simulazione inopponibile:
- Creditore che abbia acquistato un diritto reale di garanzia sui beni che hanno formato oggetto dell'apparente alienazione
- Ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto, in buona fede, atti di esecuzione sui beni oggetto dell'acquisto simulato
- Simulazione opponibile:
- Ai creditori chirografari che non abbiano ancora avviato un procedimento esecutivo sui beni simultaneamente acquistati dal loro debitore
Come si risolve il conflitto tra i creditori chirografari delle due parti del negozio simulato?
La legge preferisce i creditori chirografari del simulato alienante se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
La prova della simulazione → si regge sulla riservatezza dell'accordo.
simulatorio => si pone un problema di prova dell'intesa simulatoria. Art. 1417 c.c. regola diversamente i mezzi di prova a seconda se siano le parti o i terzi ad agire. 1) Prova tra le PARTI -> poiché il patto di simulare è anteriore alla formazione del documento che consacra il contratto apparente, si fa riferimento alle norme che vietano il ricorso alla prova per: - Testimoni (art. 2722 c.c.) - Presunzioni (2729 c.c.) - Quando la prova ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. Colui che alleghi che un certo documento, da lui stipulato, è simulato, deve produrre controdichiarazione scritta o far prova mediante interrogatorio formale dell'altra parte o giuramento decisorio. Attenzione: se le parti vogliono far valere l'illiceità del contratto dissimulato possono fornire qualunque mezzo di prova, anche testimone e presunzione. 2) Prova da TERZI -> godono di ampia libertà di prova.libertà di prova => tutti i mezzi di prova
Eredi delle parti simulanti = entrano nella posizione dei loro danti causa
➔ ↳ con ECCEZIONE → se agiscono per reintegrazione della loro quota di riserva
fanno valere un loro personale diritto => legittimati a qualsiasi mezzo di prova
337 Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust
↳ diverse ≠:
- Simulazione ≠ Frode di legge
- Gli effetti negoziali gli effetti sono voluti e con intento di frode non sono voluti dalle parti
- Simulazione ≠ Intestazione di un bene a nome di altri → ricorre quando un bene viene intestato a favore di un soggetto sebbene i mezzi per il suo acquisto siano forniti da un soggetto diverso
- Simulazione ≠ NEGOZIO INDIRETTO
= quando un effetto giuridico viene perseguito mediante via traversa, ponendo in essere atti tipicamente diretti ad altri effetti, ma che, grazie all’inserimento di apposite clausole o per mezzo della combinazione di più negozi, realizzano
egualmente il risultato pratico perseguito dalle parti o un risultato simile→ Es. vendita di un bene per una somma irrisoria, con la quale in realtà le parti vogliono effettuare undonazione⟹ simulazione = le parti si accordano per escludere gli effetti dell’atto
Negozio indiretto = il negozio è realmente voluto
4) Simulazione ≠ NEGOZIO FIDUCIARIO↳ = un soggetto (fiduciante) trasferisce o fa trasferire da unterzo ad un fiduciario la titolarità di un bene, ma con il patto che l’intestatario utilizzerà e disporràdel bene in conformità alle istruzioni che il fiduciante gli ha impartito⇓Al fiduciario si attribuisce legittimazione o proprietà ?
A) mera legittimazione quando l’oggetto del rapporto è costituito da valori mobiliari e titolidi credito
B) Proprietà quando l’oggetto è bene immobile o altri⚠ → negozio fiduciario NON regolato dal c.c. ma ammesso tra le partispecifica
disciplina per le società fiduciarie = provvedono ad interessarsi di beni dei fiducianti, curandone l'amministrazione ed esercitando i relativi diritti 206
TRUST = entrata in Italia nel 1992 (prima esistente in GB) ➔
↳ = istituto nel quale un soggetto che costituisce il trust, detto settlor, pone dei beni sotto il controllo di un trustee, affinché quest'ultimo amministri e gestisca i beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista di un interesse di un terzo (il beneficiario del trust), indicato dal costituente stesso → Es. un soggetto conferisce i beni in un trust designando come beneficiario il figlio minorenne ed incaricando il trustee a gestire quei beni fino alla maggiore età del beneficiario
⚠ → I beni del trust fanno parte di un patrimonio a parte => i creditori del trustee non possono pignorare i beni del trust
Capitolo XXXVII : L'INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO
A)
IL PROBLEMA GENERALE
Invalidità e inefficacia
Negozio INVALIDO = quando è affetto da vizi che lo rendono idoneo ad acquistare pieno e intaccabile valore giuridico invalidità può assumere 2 configurazioni:
- Nullità
- Annullabilità
Controversa è invece la figura della INESISTENZA (il c.c. non la contempla)
Implica una deficienza talmente grave da impedire perfino l'identificazione dell'atto compiuto come negozio di un certo tipo => es. un matrimonio nel quale sia mancata la celebrazione è ritenuto, oltre che nullo, anche inesistente
La legge prevede regole e limitazioni per l'impugnazione delle deliberazioni inesistenti
- Per i contratti => la categoria dell'invalidità