Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DEI CONTRATTI IN GENERALE
Dall’art. 1469-bis fino all’art. 1469-sexies le disposizioni sono state trasferite nel codice del
c'è
consumo (ricodificazione*). Oggi nel 1469-bis un rinvio alla disciplina contenuta in questo
codice dedicato a questo tipo speciale di contraenti: i consumatori.
“il è più
Nel codice abbiamo una definizione di contratto nell’art. 1321: contratto l'accordo di due o
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
è è
Il contratto quindi un atto giuridico di tipo negoziale bi/pluri-laterale e patrimoniale. Esso il
principale strumento attraverso il quale le parti possono esercitare l'autonomia privata.
Il contratto serve per raggiungere due scopi fondamentali:
far nascere obbligazioni (la più importante fonte dell'obbligazione);
1.
2. trasferire diritti (strumento di circolazione).
Proprio in base allo scopo e agli effetti del contratto si possono distinguere:
1. contratti ad effetti obbligatori, da cui nascono obbligazioni;
2. contratti ad effetti reali, che servono a trasferire diritti.
I contratti ad effetti reali hanno l'effetto principale di trasferire diritti ma comportano quasi sempre
anche la nascita di obbligazioni. Quindi praticamente tutti i contratti fanno nascere obbligazioni ma
solo alcuni affiancano anche l’efficacia reale (ad es. nella compravendita si producono sia effetti
reali che effetti obbligatori).
può
Del contratto si parlare come contratto-atto, quindi inteso come fattispecie di atto giuridico,
oppure anche come contratto-rapporto, quindi come rapporto giuridico contrattuale che nasce da
quella fattispecie. è
La funzione di base come strumento volto ad esercitare l'autonomia privata sintetizzato nella
“il Ciò
formula dell'art. 1372: contratto, tra le parti, ha forza di legge”. vuol dire che ha la stessa
efficacia di una norma giuridica per le parti di quel contratto. Dato che ha forza di legge, i
contraenti si stanno autonomamente sottoponendo ad una regolamentazione giuridicamente
vincolante. è
L’art. 1322 parla di autonomia contrattuale, che non altro che la declinazione dell'autonomia
nell'ambito contrattuale. Essa può essere scomposta in tre elementi:
privata*
libertà contrattuale negativa: prerequisito dell'autonomia contrattuale non espressamente
o libertà
richiamato nell'art. 1322 che consiste nella che hanno le parti di decidere se stipulare
o meno il contratto;
libertà
1. positiva dei contraenti di determinare il contenuto del contratto. Il codice nella
regolamentazione del contratto in generale e dei singoli contratti prevede norme dispositive
volontà
o suppletive (sottospecie di norme dispositive) che servono a supplire una mancata
però
delle parti su determinati aspetti lasciando libere le parti di derogare la norma (es.
luogo, tempo dell'adempimento, garanzia per vizi);
libertà
2. positiva dei contraenti di creare nuovi tipi di contratti. Le parti possono dar vita a
contratti atipici o innominati (es. contratto di parcheggio, leasing, sale & lease back [altro
tipo di leasing]), contrapposti ai contratti tipici o nominati che sono quelli elencati nel titolo
III o in altre leggi speciali e che hanno perciò una regolamentazione specifica.
cioè
Questi principi subiscono delle eccezioni, dei limiti all'autonomia contrattuale: gli interessi
è è
privati sono di regola disponibili per cui l’autonomia la regola e l’eteronomia l’eccezione di cui
il legislatore si avvale per l'esigenza di far rispettare interessi generali. Dunque in presenza di essi
l'ordinamento sottrae ai privati l'autonomia di far quel che ritengono. Si possono immaginare in
relazione ai tre elementi dell'autonomia contrattuale:
limiti alla libertà contrattuale negativa, quando l'obbligo di contrarre sia stabilito
o è
a. per legge (obblighi legali): es. all’imprenditore in regime di monopolio imposta
è
per legge la conclusione di un contratto che gli richiede un servizio (siccome
l’unico che offre quel servizio); oppure l’obbligo dell’RC auto per i proprietari e/o
conducenti di veicoli a motore e obbligo per le compagnie assicurative a stipulare il
contratto;
95 b. o per patto (obblighi convenzionali): es. un contratto preliminare con il quale ci si
obbliga a stipulare un contratto definitivo in un secondo momento;
limiti alla libertà di determinazione di contenuto, quando l’obbligo è
1. a. legale: le norme non sono dispositivo-suppletive ma imperative. Il legislatore in
è
certi casi ha riscontrato l'esistenza di interessi generali e si riservato il potere di
regolamentare alcuni aspetti in via eteronoma cui le parti non possono derogare: es.
per una certa prestazione o un altro es. è l’equo
tariffe vincolate canone.
libertà
b. convenzionale: le parti decidono di sottrarsi questa stipulando un contratto
contenente norme che il futuro contratto dovrà riportare;
normativo
libertà libertà è purché
2. limiti alla positiva di creare nuovi tipi di contratti: questa ammessa si
Perché
tratti di contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. siano riconosciuti e
possano produrre effetti devono avere una causa meritevole (lecita) ed essere sottoposti ad
un controllo causale dei giudici interessati dalle parti. Un controllo causale su determinati
è già “socialmente”
contratti atipici avvenuto e sono stati definiti contratti tipici (il sale &
back non è stato ammesso).
lease
Gli elementi essenziali del contratto affinché
Ci sono degli elementi essenziali del contratto previsti (art. 1325) la fattispecie contrattuale
possa costituirsi (da non confondere con le condizioni generali di contratto disciplinate nell’art.
ogni elemento è dedicata una sezione del capo II del titolo II]
1348). [Ad del contratto.
Se manca o difetta uno degli elementi essenziali si ha l’invalidità
I requisiti necessari per costituire un contratto sono:
1. accordo;
2. causa;
3. oggetto;
4. forma.
La causa è cioè
Essa non viene definita ma il codice prevede quando essa non ammessa: l’art. 1343 prevede
è
la causa illecita, l’art. 1344 il contratto fraudolento (si reputa illecita la causa quando il contratto il
mezzo per eludere una norma imperativa), l’art. 1345 il motivo illecito e, al di fuori di questa
nullità
sezione, l’art. 1418 prevede la causa mancante (“Producono del contratto la mancanza di uno
è
dei requisiti indicati dall’art. 1325…”). La causa la funzione economico-sociale che ogni
contratto mira a svolgere nel contesto complessivo del traffico giuridico; si intende lo scopo in
senso astratto, il risultato che con quel tipo di contratto le parti mirano di raggiungere.
Esempi di causa:
compravendita = scambio di cosa contro prezzo;
o permuta = scambio di cosa contro cosa;
o locazione = scambio di godimento di un bene contro pagamento del canone;
o fideiussione = rafforzamento del credito, causa di garanzia;
o mandato = causa di fiducia che intercorre tra mandante e mandatario;
o del donante, per spirito di liberalità, di arricchire un’altra
donazione = volontà parte
o finalità
C’è differenza tra causa e motivi del contratto: motivi sono le ragioni, le che spingono
perché è
ciascuna parte a stipulare il contratto, che non sono la causa del contratto essa la funzione
che il contratto svolge nel traffico giuridico. Quindi i motivi che spingono ciascuna delle parti a
concludere il contratto non integrano la definizione di causa e sono tendenzialmente irrilevanti.
caso in cui le finalità di entrambi le parti siano illecite, il contratto è nullo.
Nell’unico è perché è
La causa essenziale per ottenere i risultati fondamentali (obbligatori o reali) non
parti.
sufficiente il semplice accordo delle Qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere
giustificato: l’operazione deve corrispondere ad una sistemazione di interessi che l’ordinamento
è già cioè
approva. Questa ragione giustificativa stata vagliata per i contratti tipici, il controllo
96 è già
causale avvenuto a monte da parte del legislatore per questi tipi di contratti (*esempi di causa).
Infatti solo i contratti atipici devono essere sottoposti a controllo causale da parte del giudice (i
contratti non previsti devono avere una causa meritevole ossia lecita) [*].
L’oggetto
Deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile [requisiti della prestazione*]. Anche qui
c'è
non una definizione ma possiamo capire di cosa si tratta facendo riferimento agli effetti del
è
contratto: ha principalmente effetti obbligatori e quindi l'oggetto una prestazione o l'insieme delle
è è
prestazioni su cui si raggiunto l'accordo. L'oggetto quindi il contenuto sostanziale del contratto,
il programma che le parti hanno deciso di eseguire per perseguire i propri interessi.
I requisiti dell’oggetto sono: idoneità
1. la consiste nella di essere realizzato da un punto di vista empirico e/o
possibilità
giuridico [es. di oggetto impossibile = (materialmente) quadro dipinto da Leonardo
raffigurante Napoleone; (giuridicamente) vendita di un tratto di spiaggia, bene non
commerciabile (bene demaniale*)].
è più è
2. la comprensibile partendo dal negativo: illecito l'oggetto del contratto
liceità
contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (definizione generale di tutto
ciò che è illecito nel diritto privato, art. 1343).
3. la determinatezza, che consiste nell’individuazione di un oggetto identificato nel suo
quantità,
genere (numero, misura) o specificatamente, o se sono stabiliti i
determinabilità,
criteri per determinare l'oggetto (es. arbitraggio del terzo che stabilisce quale sia la
prestazione oggetto del contratto).
L’accordo è volontà volontà è
L’accordo non altro che la concorde delle parti contraenti; questa
“per”
specificatamente finalizzata (come indica la preposizione dell’art. 1321) a incidere su un
“rapporto giuridico”, e dunque a produrre effetti giuridici (negozio giuridico almeno bilaterale).
è volontà(2)
L’accordo una convergenza delle manifestazioni di delle parti contraenti(1). Prima che
libertà
quell'accordo avvenga c’è una fase pre contrattuale e siamo nell