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VIOLENZA

La violenza psichica consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico. Da essa si differenzia la violenza fisica che costituisce un evento insolito e si verifica quando manca la volontà di emettere la dichiarazione e l'atto fisico in cui consiste la manifestazione della volontà è il risultato di un comportamento materiale di un terzo. Si può dire che nella violenza fisica il soggetto è materialmente costretto a compiere l'atto senza averne la volontà, in casi di violenza psichica, invece, la sua volontà risulta essere viziata. Ciò giustifica la differenza di regime delle due figure: nullità assoluta in caso di violenza fisica, annullabilità in caso di violenza morale. La violenza psichica va differenziata dal c.d. timore riverenziale.

cioè il timore che il soggetto nutre, a prescindere da specifiche minacce esterne, nei confronti di una persona, in questo caso il negozio non è annullabile. La violenza ricorre solo quando la minaccia sia diretta allo scopo di indurre la vittima a perfezionare il negozio che le si chiede di concludere e che risulta annullabile. La legge richiede che si tratta di una minaccia tale da fare impressione su una persona media anche se per stabilire se la violenza esercitata presentava tale caratteristica si deve avere riguardo in concreto alle circostanze del caso ed in particolare all'età, al sesso e alla condizione delle persone. Il male minacciato deve essere ingiusto e notevole e deve riguardare la vittima stessa o il coniuge o un discendente o i rispettivi beni. Non si esclude a priori la rilevanza della violenza se il male minacciato riguarda altre persone, a cui il destinatario della minaccia può essere parimenti affezionato, ma in questo caso la valutazione.dell'efficacia della minaccia è rimessa all'apprezzamento del giudice.

LA FORMA DEL CONTRATTO

Affinché la volontà del soggetto sia idonea a produrre gli effetti giuridici è necessaria che essa sia manifestata e resa conoscibile ai terzi. Il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale è la "forma", elemento essenziale del negozio giuridico, in quanto non può mancare in nessun negozio (una forma interna, quindi non manifestata, risulta giuridicamente irrilevante).

A seconda dei modi in cui la volontà viene manifestata, si distingue tra:

  • dichiarazione espressa, che si attua con parole, scritti, cenni, cioè con qualunque mezzo che renda palese agli altri il nostro pensiero;
  • dichiarazione tacita, che consiste in un comportamento il quale non costituisce direttamente un mezzo di espressione e comunicazione ma che realizza una volontà e così indirettamente la manifesta. Si ritiene che il silenzio
possa valere come manifestazione tacita di consenso ed acquistare efficacia giuridica quando adesso si accompagnino peculiari circostanze, oggettive e soggettive, tali da renderlo significativo, quale sintomo rilevatore di una precisa intenzione delle parti. Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della forma che consente al dichiarante di manifestare la propria volontà nella forma che preferisce. In alcuni casi, però, l'ordinamento subordina la validità del negozio all'uso di una forma determinata (ad substantiam). La legge richiede: un atto pubblico (per attuare la pubblicità), o una scrittura privata. La forma ad substantiam, richiesta per alcuni negozi rappresenta un onere per il dichiarante che, senza l'osservanza di essa, non può realizzare l'intento negoziale. Infatti, il negozio privo della forma necessaria è nullo. Talora, invece, la forma scritta è richiesta dalla legge solo per la prova.del negozio (ad probationem). Forme convenzionali: l'art. 1352 c.c. ammette che le parti possano (con accordo scritto) pattuire di adottare una determinata forma per la conclusione di un contratto. LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza può definirsi come quella figura di sostituzione per cui un determinato soggetto (rappresentante) ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) e gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadono direttamente nella sfera giuridica del secondo. Si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma anche nel nome di questa. Caratteristica della rappresentanza diretta è: la spendita del nome altrui e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte in senso formale del negozio; parte in senso sostanziale è il rappresentato che assume la

Titolarità del rapporto negoziale. Si ha rappresentanza indiretta quando il rappresentante agisce solo per conto e non in nome del rappresentato. Dunque essa non è una vera e propria ipotesi di rappresentanza, poiché manca del carattere essenziale della rappresentanza ossia di agire in nome oltre che per conto altrui. Caratteristiche della rappresentazione indiretta sono: la mancata spendita del nome altrui e il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante, per cui sarà necessario il compimento di un'ulteriore attività affinché tali effetti possano rilevarsi definitivamente in capo al rappresentato.

La rappresentanza legale ricorre quando il soggetto è incapace (es. i genitori hanno rappresentanza legale dei figli minori di età; così come viene riconosciuta la rappresentanza legale al tutore). La funzione di questa rappresentanza è quella di rendere possibile all'incapace di

Agire il compimento di atti che altrimenti gli sarebbero preclusi. La rappresentanza volontaria trova la sua fonte nella volontà dei soggetti. Essa è conferita mediante un apposito negozio, ossia la procura. La sua funzione è legata a criteri di opportunità del rappresentato.

La procura: è il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla. È un atto di rilevanza esterna, perché incide sui rapporti esterni tra il rappresentato ed i terzi. Il rappresentante acquista il potere di impegnare direttamente il rappresentato con i terzi con i quali viene in contatto. La procura può essere: espressa (se l'interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza) o tacita (se risulta da fatti concludenti, ad esempio il commesso del negozio addetto alle vendite è autorizzato a vendere); generale (se riguarda tutti gli affari del rappresentato) o generica (se riguarda una specifica categoria di affari).

specificacategoria di atti) o speciale (se riguarda solo uno o più affari determinati).

Negozi nei quali è esclusa la rappresentanza: non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza, essa è esclusa nei negozi che, per la loro natura, si vogliono riservare esclusivamente alla persona interessata e in quelli di diritto familiare (es. nel matrimonio). Nel matrimonio per procura non ricorre la figura del rappresentante, ma quella del nuncius. Infatti, il cosiddetto procuratore si limita a manifestare la dichiarazione negoziale in nome d’altri ma non ha alcun potere discrezionale, infatti la procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

Vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti nel negozio rappresentativo: il negozio concluso dal rappresentane in nome del rappresentato sorge dalla volontà del rappresentante: è costui che, valutata la convenienza dell’affare, determina

Concretamente l'oggetto e tutte le condizioni e termini del contratto (es. scegli la cosa da acquistare, ne concorda il prezzo...). Per accertare eventuali vizi della volontà o statisoggettivi si guarda alla persona del rappresentante, in quanto questi è presente alla stipulazione del negozio e sua è la dichiarazione di volontà. Il negozio sarà annullabile se la volontà del rappresentante si è formata in modo viziato (errore, dolo e violenza).

L'art. 1338 c.c. sancisce che il contratto del rappresentante in nome e per conto del rappresentato vincola costui soltanto se il primo ha agito nei limiti delle facoltà concessegli. Si ha abuso di potere quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, abbia fatto cattivo uso di esso agendo per un fine diverso da quello per cui il potere era stato conferito, cioè proseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.

Diverso dall'abuso è l'eccesso o difetto di potere. Si ha eccesso di potere quando il rappresentante abbia agito superando i limiti fissati dalla procura. Invece si ha difetto di potere, nel caso in cui il soggetto si sia finto rappresentante senza averne i reali poteri.

La ratifica è un negozio unilaterale e recettizio con cui il rappresentato conferisce efficacia al negozio compiuto in suo nome dal rappresentante che abbia ecceduto dai limiti della procura, accettandone gli effetti nella propria sfera. La ratifica costituisce una specie di procura successiva.

IL CONTRATTO PRELIMINARE ED I VINCOLI A CONTRARRE è quel contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto detto definitivo. L'oggetto consiste in una prestazione di facere, mentre gli effetti si produrranno nella sfera giuridica delle parti con la stipula del contratto definitivo. Nel corso delle trattative le parti redigono delle puntuazioni che riproducono gli accordi.

già raggiunti e rappresentano dei punti fermi per le ulteriori discussioni. Il contrattopreliminare è un contratto già perfetto e vincolante per le parti pur inserendosi nelle trattative edassolvendo una funzione preparatoria del contratto definitivo. Sono soggetti a trascrizione i contratti chetrasferiscono la proprietà, o costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beniimmobili. Gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se, entro un anno dalladata fissata dalle parti per la conclusione del definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, nonsia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione delcontratto preliminare. Per quanto riguarda i contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici dacostruire o in corso di costruzione, devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione diedificio e la quotadel diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero edificio espressa in millesimi. Contratto preliminare di preliminare: è un accordo in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda anche effetti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
103 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aledm15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof D'Ambrosio Marcello.