E
DEL DIRITTO
I .
La dottrina della costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico vede il diritto come un processo dinamico, in continuo
movimento e rinnovamento, non come un insieme statico di norme già esistenti. Questo approccio si differenzia dalla
concezione statica, che considera il diritto solo nella sua validità formale senza interrogarsi su come venga prodotto e
applicato.Al centro della prospettiva dinamica ci sono i metodi di produzione del diritto o, in altre parole, le forme del diritto.
Una norma giuridica ha la funzione essenziale di obbligare le persone a un determinato comportamento, imponendo
sanzioni in caso di inosservanza. Ciò che conta, quindi, è se chi è obbligato partecipa alla produzione della norma che lo
vincola, oppure se l’obbligo gli viene imposto senza la sua volontà, o addirittura contro di essa.
Questo distingue il diritto autonomo (il soggetto partecipa alla creazione della norma) dal diritto eteronomo (la norma è
imposta dall’alto), concetto che si applica tipicamente alla distinzione tra forme di stato: ad esempio democrazia vs
autocrazia o repubblica vs monarchia. In realtà, la forma di stato è un caso particolare della forma del diritto: indica il
metodo con cui le norme generali vengono prodotte nel grado più elevato dell’ordinamento, cioè nella costituzione.
Tuttavia, identi care la forma di stato solo con la costituzione equivale a pensare che il diritto si esaurisca nella legge
generale, ignorando che anche l’applicazione concreta della norma generale, cioè la sua traduzione in norme individuali o
atti giuridici, rientra nell’ordinamento giuridico. In altre parole, la forma del diritto non si limita alla legislazione, ma riguarda
tutti i gradi della produzione normativa, dalla norma generale no all’atto individuale.
2
. Diritto pubblico diritto private
e
La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato costituisce uno dei cardini della sistematica giuridica moderna, pur
rimanendo concettualmente complessa e non del tutto de nita. Il diritto privato disciplina i rapporti tra soggetti di pari valore
giuridico, nei quali gli obblighi nascono dalla partecipazione attiva delle parti alla produzione della norma che li vincola,
come avviene nei contratti o nei negozi giuridici. In questo caso, la norma non è imposta dall’alto, ma deriva dalla volontà
dei soggetti stessi, esprimendo così un modello di produzione giuridica autonoma e democratica, fondato sul consenso
reciproco.
Il diritto pubblico, al contrario, regola i rapporti tra un soggetto superiore, lo Stato o i suoi organi, e soggetti subordinati, i
cittadini. Qui la norma giuridica scaturisce da atti unilaterali, come gli ordini amministrativi, senza che chi è obbligato
partecipi alla sua produzione. Tale modello ri ette una forma di diritto eteronoma e autocratica, nella quale la norma è
vincolante per i destinatari in virtù della potestà di imperio attribuita agli organi dello Stato.
In questo senso, la distinzione tra diritto pubblico e privato non si limita a un confronto tra legge e potere, ma rappresenta
due diversi metodi di produzione del diritto: il diritto privato esprime autonomia, partecipazione e consenso, mentre il diritto
pubblico manifesta la superiorità dello Stato e l’imposizione normativa sugli individui. Entrambi i modelli coesistono
all’interno dello stesso ordinamento, delineando sfere differenti di obbligazioni e modalità di creazione della norma.
3 Il ideologico privato
Significato .
del pubblico
di Diritto
dualismo e
Il dualismo tra diritto pubblico e diritto privato, sebbene tradizionalmente considerato assoluto, assume in realtà un
signi cato prevalentemente ideologico piuttosto che teoretico. Se si analizza la differenza essenziale come una distinzione
tra due metodi di produzione giuridica, emerge che sia negli atti pubblici dello Stato sia nei negozi giuridici privati la
manifestazione di volontà individualizza una norma generale: nell’un caso una legge amministrativa, nell’altro il codice civile.
In entrambi i casi, l’atto produttivo di diritto rappresenta la continuazione del processo di formazione della volontà dello Stato
e va attribuito all’unità complessiva dell’ordinamento giuridico.
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Da questo punto di vista, il contrasto tra diritto pubblico e privato non è assoluto, ma intrasistematico, e la dottrina pura del
diritto relativizza il dualismo ideologico che aveva voluto contrapporre diritto e Stato o diritto e potere. Il diritto pubblico non è
affrancato dal diritto in senso sostanziale: l’idea che esso valga meno nel rispetto della norma generale rispetto al diritto
privato è priva di fondamento nel diritto positivo. Le differenze riscontrabili riguardano piuttosto l’estensione del potere
discrezionale concesso agli organi esecutivi o amministrativi, più ampio rispetto a quello concesso ai tribunali, senza
con gurare una libertà assoluta dalla legge.
Il dualismo assume quindi una funzione ideologica: garantire agli organi dello Stato, soprattutto nel diritto costituzionale e
amministrativo, una presunta libertà derivata dalla natura stessa della funzione pubblica, in opposizione a un eccessivo
vincolo formale delle norme generali. Ciò spiega il frequente contrasto tra governo e Parlamento, presente sia nelle
monarchie costituzionali sia nelle repubbliche democratiche.
In realtà, anche il diritto privato, attraverso il negozio giuridico, rappresenta una sfera di esercizio della sovranità, poiché
consente ai soggetti di partecipare alla formazione della volontà normativa e quindi allo sviluppo della sovranità statale.
Pertanto, il diritto privato non è meno politico né meno rilevante dal punto di vista della funzione ordinamentale rispetto al
diritto pubblico. Il dualismo tra pubblico e privato è dunque meno un fondamento teoretico che un costrutto ideologico,
spesso nalizzato a giusti care la maggiore discrezionalità degli organi statali nella gestione del diritto costituzionale e
amministrativo.
In ne, la forma giuridica, pubblica o privata, risulta strettamente collegata alla struttura economico-sociale e politica
dell’ordinamento: in un sistema capitalistico il diritto privato autonomo ri ette e realizza funzioni eminentemente sovrane ed
economiche, mentre in un ordinamento socialista la forma giuridica predominante potrebbe essere più eteronoma e
autocratica, simile al diritto amministrativo contemporaneo. La dottrina pura del diritto si limita a osservare tali fenomeni
senza esprimere giudizi di valore sulle forme più giuste o soddisfacenti.
stato
"Diritto E
Capitolo s TRADIZIONALE
DUALISMO
I IL DIRITTO
Di STATO
E
.
Il dualismo tradizionale tra diritto e Stato, secondo la dottrina classica, evidenzia come Stato e diritto siano entità distinte ma
strettamente correlate. Lo Stato è considerato soggetto autonomo, dotato di volontà e capacità di azione, e al contempo
creatore dell’ordinamento giuridico oggettivo. In questa prospettiva, lo Stato precede logicamente e temporalmente il diritto,
analogamente a come la teoria privatistica attribuiva all’individuo una personalità giuridica antecedente all’ordinamento.
Lo Stato svolge la sua funzione storica attraverso la produzione del diritto, che concretizza la sua volontà collettiva. Tuttavia,
non è un potere assoluto: lo Stato, una volta creato il diritto, si obbliga e si autorizza tramite lo stesso ordinamento da esso
generato. Questa duplice funzione costituisce la teoria delle “due facce dello Stato” o della “autolimitazione dello Stato”.
In termini concreti, lo Stato è visto come un ente metagiuridico la cui esistenza è presupposta rispetto al diritto, ma che
dipende dall’ordinamento giuridico per la legittimazione e l’esercizio corretto della sua autorità. Pur essendo contraddittoria,
tale teoria ha resistito perché mostra come la sovranità sia sempre mediata da norme derivanti dalla stessa funzione
creativa dello Stato.
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PAR.2 “LA FUNZIONE IDEOLOGICA DEL DUALISMO DI DIRITTO E STATO
La dottrina tradizionale non può fare a meno di mantenere il dualismo tra Stato e Diritto perché esso svolge una cruciale
funzione ideologica.
Lo Stato deve essere rappresentato come una persona distinta dal Diritto per consentire al Diritto di giusti care lo Stato che
lo produce e che si sottomette ad esso.
Il Diritto può assolvere questa funzione giusti catrice solo se è presupposto come un ordinamento essenzialmente diverso e
opposto alla natura originaria dello Stato (la forza), e se viene in qualche modo presupposto come giusto.
In questo modo, lo Stato, basato sul mero fatto del potere, si trasforma in Stato di Diritto e giusti ca sé stesso avendo come
ne il Diritto.
Questa teoria diventa la sola possibile giusti cazione dello Stato quando una legittimazione religioso-meta sica perde
ef cacia. La teoria tradizionale incorre in una contraddizione: da un lato, considera lo Stato come persona giuridica (oggetto
di conoscenza della dottrina del diritto statale) e dall'altro, afferma con forza che lo Stato come potere è qualcosa di
essenzialmente diverso dal Diritto e non può essere compreso giuridicamente.
Questa contraddizione non pregiudica la teoria, perché le ideologie non hanno come scopo l'approfondimento della
conoscenza, ma la determinazione della volontà e il rafforzamento dell'autorità dello Stato, piuttosto che la comprensione
della sua essenza.
IDENTIT
à
3
. DIRITTO
Di STATO
E .
a) LO STATO COME ORDINAMENTO GIURIDICO
Lo Stato, spogliato di ogni ideologia o mistica, si manifesta essenzialmente come un ordinamento della condotta umana.
Un'analisi approfondita lo quali ca come un ordinamento sociale coattivo che deve essere ritenuto identico all'ordinamento
giuridico. Tale identità si fonda sulla condivisione degli stessi atti coattivi e sull'impossibilità concettuale che una singola
comunità sociale sia costituita da due ordinamenti distinti.
Lo Stato è una speci cazione dell'ordinamento giuridico: non ogni ordinamento giuridico è uno Stato, ma lo è solo quello
che ha raggiunto un determinato grado di accentramento. Ciò si veri ca quando, per la produzione e l'esecuzione delle
norme, l'ordinamento istituisce organi che operano secondo il principio della divisione del lavoro. Questo lo distingue dalle
comunità giuridiche primitive, dove la produzione normativa (consuetudine) e l'esecuzione coattiva (come la vendetta o
l'esecuzione personale) erano decentrate e af date agli stessi individui lesi.
La differenza tra l'ordinamento giuridico decentrato (primitivo) e quello accentrato (statale) è, per l
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