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I PRESTITI DI FIRMA
I prestiti concessi in forma non monetaria, cosiddetti crediti di firma, hanno per oggetto l'assunzione di un'obbligazione da parte della banca o una garanzia da essa prestata a favore di un determinato soggetto. La banca non mette direttamente a disposizione del cliente una somma di denaro, ma gli concede credito in forma indiretta, obbligandosi verso terzi a una determinata prestazione pecuniaria, anche solo eventuale, nell'interesse del cliente.
Le principali ragioni per cui si utilizzano i prestiti di firma possono essere:
- La conclusione più agevole di transazioni di natura mercantile, soprattutto quando sono di carattere internazionale
- La partecipazione a gare, appalti o aste
- La possibilità di accedere a particolari segmenti del mercato dei capitali per il reperimento di risorse finanziarie a condizioni vantaggiose
Il credito non monetario può potenzialmente trasformarsi in un esborso di denaro per la banca. Le forme tecniche di crediti di firma tipici della
Le prassi bancarie sono:
- La fideiussione, in cui l'intero patrimonio del soggetto che presta la garanzia, e non solamente uno specifico bene, è a disposizione del creditore. Presenta caratteristiche di accessorietà e solidarietà: essa non può sorgere né sussistere senza il fondamento di una valida obbligazione contratta da un determinato soggetto, e il fideiussore resta obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del credito. Viene concessa da una banca a favore di un proprio cliente per garantire l'esecuzione tempestiva e regolare di un'obbligazione da questi assunta. Il compenso corrisposto alla banca per il rilascio della fideiussione è solitamente rappresentato da una commissione percentuale calcolata sulla somma garantita, da corrispondersi in via anticipata, e dal rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa.
- L'avallo, che è una tipica obbligazione cambiaria
mediante la quale la banca garantisce, nell'interesse di un suo cliente il pagamento di un titolo di credito, solitamente di natura cambiaria. Trova applicazione soprattutto nelle transazioni commerciali di carattere internazionale, dove l'avallo posto dalla banca sull'effetto cambiario ha lo scopo di assicurare il pagamento della tratta spiccata dall'esportatore sull'importatore, che costituisce il beneficiario del prestito di firma. Esso consente al creditore di rivolgersi all'avallante solo nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente. La remunerazione dell'operazione è costituita da una commissione commisurata percentualmente all'importo garantito e variabile in relazione alla durata del titolo, che deve essere corrisposta in via anticipata all'atto della firma dell'avallo.
L'accettazione bancaria, che è una cambiale tratta con la quale un'impresa (traente) ordina a una banca (trattaria)
accettante) di pagare una determinata somma ad una scadenza prestabilita. Il cliente viene a disporre a motivo della sicura solvibilità offerta dalla firma di accettazione da parte della banca e dovrà fornire all’istituto di credito in tempo utile i fondi necessari per provvedere all’estinzione del titolo di credito. Il costo complessivo dell’accettazione bancaria è costituito dalle commissioni di accettazione, a favore della banca trattaria, applicate sul valore nominale dell’effetto e rapportate alla durata del titolo di credito, e quelle di negoziazione, che spettano all’intermediario finanziario incaricato del collocamento sul mercato o alla stessa banca, entrambe pagate in via anticipata, alle quali si aggiunge il tasso di interesse corrisposto all’investitore sull’importo inserito nel titolo oltre all’imposta di bollo.
Il credito documentario, per cui si intende qualsiasi pattuizione che costituisce un
impegno irrevocabile di una banca (emittente), assunto su richiesta e per conto di un proprio cliente (ordinante), ad effettuare o far effettuare ad un'altra banca (designata) una prestazione contro presentazione di documenti conformi in favore di un beneficiario. È la forma di regolamenti più efficace nel commercio internazionale poiché soddisfa al tempo stesso le esigenze del compratore di disporre effettivamente della merce conforme al suo ordine, e del venditore di ricevere il pagamento pattuito. L'onere di un'apertura di credito documentario è costituito dalle diverse commissioni che vengono applicate in misura percentuale all'importo garantito e di ammontare diverso a seconda dell'impegno richiesto alle banche. Varia anche a seconda che il credito documentario rientri nell'ambito di utilizzi sistematici da parte di clienti o rappresenti unicamente un servizio occasionale (onere più elevato proporzionalmente).
SERVIZI BANCARI
1. GLI STRUMENTI E I SERVIZI DI PAGAMENTO DI INCASSO
La funzioni monetaria svolta dalle banche prevede la creazione di numerosi strumenti e servizi di pagamento, in larga parte connessi all'utilizzo dei conti correnti intrattenuti dalla clientela.
1.1 GLI STRUMENTI CARTACEI DI PAGAMENTO
Sono definiti così poiché sono basati sulla circolazione materiale di supporti cartacei, e comprendono gli assegni circolari e quelli bancari.
L'assegno circolare (A/C)
È un titolo di credito all'ordine che viene emesso da una banca (emittente), autorizzata dalla Banca d'Italia, su richiesta di un soggetto (richiedente) e che incorpora la promessa di pagare a vista una determinata somma di denaro, disponibile all'atto dell'emissione, a favore di un terzo o a sé stessi (beneficiario). Prevede generalmente tre soggetti. Un primo soggetto del funzionamento di un A/C è il soggetto richiedente, il quale per effettuare un
Il pagamento tramite tale strumento deve richiedere l'emissione presso uno degli sportelli di una banca autorizzata (non obbligatoriamente presso la propria banca). L'emissione non presuppone quindi l'esistenza di un rapporto di conto corrente con la banca; infatti, il soggetto richiedente deve compilare un apposito modulo di richiesta assegni circolari e soprattutto deve precostituire la provvista. L'A/C è rilasciato al richiedente solo dietro versamento di una somma corrispondente al valore nominale dell'assegno. Poiché contiene una promessa di pagamento firmata da una banca, l'A/C è di sicuro buon fine e viene accettato da tutti come se si trattasse di denaro contante: è uno strumento particolarmente sicuro per il beneficiario. Il suo rilascio è gratuito perché la banca ha il vantaggio di poter disporre dei fondi, senza corrispondere interesse, per il tempo che intercorre tra il momento dell'emissione e quello del pagamento.
nel caso in cui venga emesso con l'indicazione prestampata della clausola nontrasferibile prevista come obbligatoria dalla normativa antiriciclaggio per i trasferimenti di qualsiasi importo. Un secondo soggetto è la banca emittente, che rilascia l'A/C solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia. Un terzo soggetto è il beneficiario dell'A/C, il quale, una volta ottenuto in pagamento l'assegno, può incassarlo a vista presentandolo anche presso banche diverse da quella emittente entro 30 giorni dalla data di emissione, pena la decadenza dalle azioni di regresso contro il soggetto pagante originario. Il beneficiario è soggetto ad un rischio di sottrazione o smarrimento relativamente modesto, grazie alla possibilità che esso ha di avviare in tali casi una procedura particolare, detta ammortamento, in forza della quale ottiene l'annullamento dell'assegno smarrito o rubato e la sua sostituzione conun duplicato. L'A/C per essere valido deve contenere:
- La denominazione di assegno circolare
- La promessa incondizionata fatta dalla banca emittente di pagare a vista una certa somma
- Il nome della banca che emette l'A/C e la sua firma
- La data e il luogo di emissione
- L'importo scritto in cifre e in lettere
- Il nome della persona a favore della quale esso è stato emesso
Tale strumento viene utilizzato per regolare le transazioni di importo medio-alto e non ricorrenti/programmate, anche se oggi è molto meno usato rispetto al passato.
→ L'assegno bancario (A/B)
È un titolo di credito mediante il quale un soggetto emettendo l'assegno (emittente/traente/correntista), ordina alla banca presso la quale detiene il conto corrente (banca trattaria) di pagare a vista una certa somma a terzi o a sé stessi (beneficiario), prelevandola dal proprio conto. Prevede tre figure. Un primo soggetto è il soggetto traente che per effettuare
Un pagamento tramite tale strumento, a differenza dell'A/C, deve provvedere ad emettere l'assegno. L'emittente dell'assegno è il traente e non la banca. I presupposti per l'emissione da parte del traente sono:
- Che sia correntista, cioè ci deve essere un rapporto di conto corrente con la banca trattaria
- Che si depositi presso il soggetto trattario la propria firma, detta specimen
- Che abbia stipulato con la banca trattaria una convenzione di assegno in forza della quale il traente ottiene il rilascio di un libretto di A/B (carnet)
Gli A/B possono essere emessi nei limiti delle disponibilità di fondi presenti sul conto del traente. Per il pagante l'utilizzo dell'A/B soddisfa abbastanza bene i bisogni di economicità. Il rilascio di esso è gratuito, se emesso come non trasferibile. L'importo dell'A/B viene addebitato al traente il giorno in cui il beneficiario si presenta in banca per ottenere
l’importo indicato sull’assegno, mentre la valuta assegnata dalla banca all’operazione coincide con la data di emissione indicata sul titolo, data dalla quale il relativo importo cessa di produrre interessi sul conto del traente. Un secondo soggetto è il beneficiario, ovvero colui al quale viene pagato l’assegno consegnatogli dal traente. Per il beneficiario l’A/B è pagabile a vista, cioè all’atto della presentazione per l’incasso presso la propria banca, se la banca del traente e quella del beneficiario coincidono; altrimenti l’accredito del relativo importo sul conto corrente è salvo buon fine. Il titolo deve essere presentato in banca per l’incasso entro pochi giorni dalla data di emissione. Il beneficiario può essere esposto al rischio di assegni a vuoto, ovvero un assegno non coperto. In questi casi, può agire in via diregresso per recuperare ciò che gli spetta contro il traente, ma non.re l'incasso dell'assegno se non sono state rispettate le condizioni previste. In caso di controversie, è possibile ricorrere all'arbitrato o al tribunale competente per risolvere la questione.