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Chi descrive il bene è il proprietario/gestore/utilizzatore e l’assicuratore non va ad analizzarlo → il
contraente deve quindi effettuare delle dichiarazioni. L'assicuratore non solo non vede il bene, ma
accetta quanto riferito dal contraente, ma non stabilisce il valore del bene.
Come si valuta il valore di un bene? Mediante il valore di ricostruzione (esempio: quanto costa
ricostruire una casa). Quando si parla di valore intero, si fa riferimento al costo da sostenere per
ricostruire un bene nelle stesse condizioni in cui versava al momento del verificarsi del sinistro; il costo
di ricostruzione può variare nel tempo, però per gli assicuratori va bene. È la forma che garantisce di
più, perchè si basa sul principio di ottenere qualcosa uguale a quella che avevo prima (con le stesse
funzionalità). Il valore di ricostruzione attuale di alcune opere storiche è particolarmente elevato →
quando non è possibile o è difficile individuare il valore di ricostruzione, si può fare un’assicurazione
non a valore intero, ma solo su una parte del valore → polizze a primo rischio: si decide un ammontare
massimo di risarcimento (l’assicuratore pagherà i danni solo fino al massimale stabilito, che è minore
dell’attuale valore di ricostruzione). Nel caso del valore intero, si vuole avere lo stesso identico bene
prima del danno, nel caso del primo rischio si risarciscono i danni fino ad un massimale (questo perchè
magari è difficile che un bene vada completamente distrutto). In altri casi, se si ha un magazzino di
merci, a che valore si assicura? Nel magazzino le merci vanno e vengono e quindi il valore fluttua/varia
→ bisogna calcolare il momento in cui nel magazzino ci sono merci di maggior valore; ma ha senso
assicurare un magazzino nel giorno in cui ha il maggior valore? Se c’è un danno al magazzino, questo
viene completamente distrutto? Ecco perchè ha più senso la polizza a primo rischio.
Molto spesso ci sono situazioni in cui il valore intero a cui si assicura è minore del valore di mercato,
ma anche situazioni in cui il valore intero è maggiore del valore di mercato → si tutela il patrimonio
perchè ha una funzione, non perchè ha un valore (è uno strumento assicurativo e non finanziario).
Il valore assicurato si dice anche somma assicurata o partita assicurata.
Il valore assicurato viene riferito dal contraente all’assicuratore.
Ci possono essere casi di:
• Sovrassicurazione: nel caso in cui il bene sia sovrassicurato con dolo (e quindi
volontariamente), la polizza stipulata è nulla. Se invece non vi è dolo, il contratto è valido, ma
l’assicuratore risponde solo fino a concorrenza del valore dei beni nel momento del sinistro
(esempio: valore del bene al momento del sinistro = 100.000, valore assicurato = 120.000 →
valore massimo indennizzato = 100.000) → art. 1909 c.c. “articolo della sovrassicurazione”;
• Sottoassicurazione: nel caso in cui il contraente riferisca all’assicurato un valore del bene
minore rispetto a quello reale, allora viene applicata la regola proporzionale (esempio: se il
valore assicurato corrisponde al 70% del valore reale, allora in caso di sinistro viene
indennizzato soltanto il 70% del danno) → art. 1907 c.c. “articolo della sottoassicurazione”.
Per evitare il rischio di sottoassicurazione, sarà necessario innanzitutto che un perito valuti il
bene (assicurato e assicuratore si mettono d’accordo) → una volta che il bene viene stimato,
allora questo sarà il valore riconosciuto. È inoltre possibile stipulare una polizza a primo
rischio: non è rilevante il valore del bene al momento del sinistro, bensì soltanto quello
assicurato (che diventa il massimale di polizza).
Esistono polizze:
• Per rischi nominati (named perils): tutti i rischi nominati nel contratto assicurativo sono
coperti dall’assicuratore → sono le polizze più vecchie;
• All risks: tutti i rischi sono coperti dall’assicuratore, ad eccezione di quelli nominati
esplicitamente nella polizza assicurativa.
Le polizze danni ai beni, che danni coprono? La società indennizza i danni materiali e diretti causati
alle cose assicurate:
• Danno materiale: distruzione totale o parziale del bene colpito dall’evento oggetto
dell’assicurazione;
• Danno diretto: quando la distruzione totale o parziale o il danneggiamento del bene è una
conseguenza diretta del manifestarsi dell’evento oggetto dell’assicurazione.
→ è necessaria una correlazione diretta tra il danno e la sua causa.
Quando parliamo di danni ai beni, possiamo immaginare:
• Danni materiali diretti;
• Danni immateriali diretti: sono definiti “metafisici” → danni che prendono in considerazione
anche quello legato alle caratteristiche particolari del bene (esempio: valore artistico, storico,
di antiquariato, numismatico, filatelico, affettivi e così via). Sono danni che non si assicurano;
• Danni materiali indiretti: sono definiti “consequenziali” → danni che colpiscono i beni
assicurati in quanto conseguenza di un altro evento dannoso garantito dalla polizza →
esempio: un incendio determinerà quasi sempre guasti cagionati dalle autorità e spese di
sgombero;
• Danni immateriali indiretti: danni al portafoglio del soggetto assicurato e possono essere
assicurati (ulteriori spese o perdite patrimoniali in seguito al verificarsi di un determinato
evento) → conseguenza di quello che non ho potuto fare o avere in seguito alla distruzione
totale o parziale del bene oggetto dell’assicurazione. Sono danni che possono essere
assicurati.
Danni Diretti Indiretti
Materiali Danni materiali diretti Danni consequenziali
Immateriali Danni metafisici Danni immateriali indiretti
Nel momento in cui l’assicurato fornisce il valore del bene e la descrizione del bene, all’assicuratore
non spetta altro che stipulare il contratto sulla base delle informazioni ricevute e impegnarsi, dietro
pagamento di un premio, a risarcire il danno che il bene oggetto dell’assicurazione può subire in
seguito ad un evento avverso.
I danni indiretti possono essere molto superiori al danno diretto (esempio: brucia il capannone di un
fornitore (che non può quindi continuare con la propria produzione, anche se temporaneamente) e
ciò comporta che i negozianti cambino fornitore e questo provoca la perdita di quote di mercato per
il fornitore).
Nel settore danni ai beni si va a coprire un rischio molto rilevante e anche il più antico: il rischio
incendio. Il rischio incendio è temuto per vari motivi: distrugge patrimonio, strumenti produttivi, ma
anche per il danno di natura sociale → l’incendio si può propagare anche ad altre aree e quindi è
temuto non soltanto dal soggetto il cui bene è assicurato, bensì anche la collettività. Infatti, si tratta
di un rischio che viene assicurato sia dal segmento corporate quanto dal segmento retail (su 100
assicurati dal rischio incendio, 53 appartengono al segmento corporate e 47 al segmento retail). Sia il
rischio incendio sia il rischio furto sono i rischi più assicurati dalle PMI.
La sensibilità al rischio cambia anche molto dalla dimensione delle aziende: il numero di dipendenti
incide notevolmente.
Chi acquista le polizze incendio?
L'Ania, quando ci sono rischi così complessi, indaga su come le polizze vengono utilizzate. Al 31 marzo
2022, rispetto al totale delle polizze, il 49% è relativo a polizze multirischio (furto, incendio e
responsabilità civile); il 39% è relativo a polizze monorischio (rischio incendio); il 10% è relativo a
polizze globali fabbricati ed infine la restante percentuale è relativo a polizze che coprono
esclusivamente il rischio terremoto. L'identificazione dei rischi è molto spesso non casuale, ma non
fatta in maniera scientifica → l’incendio è una tipologia di rischio che rimane molto impresso e per
questo motivo i soggetti sono propensi ad assicurarsi contro tale rischio, senza effettuare un’analisi
approfondita delle conseguenze in senso più ampio. Prendendo un rischio semplice, come un danno
ad un fabbricato, in termini di polizze, vi è un disallineamento tra quelli che sono i rischi principali e
quelli che sono i rischi assicurati. L'88% delle polizze incendio riguarda le unità abitative, l’11% riguarda
i fabbricati ed infine l’1,7% è relativa ad una commerciali. Si stima che solo il 52% delle abitazioni ha
una polizza contro l’incendio.
Nel 2018 è stata emanata la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha previsto degli incentivi fiscali
per chi si assicura contro gli eventi naturali catastrofali.
Le legge 30 dicembre 2023 n.213 all’art.1, comma 101-111 ha introdotto l’obbligo, per le imprese
tenute all’iscrizione presso il registro delle imprese, di assicurazione contro i danni provocati da
calamità ed eventi naturali catastrofali: con ciò si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le
inondazioni e le esondazioni. La norma non si applica all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c.
Il contratto di assicurazione può prevedere uno scoperto o una franchigia non superiore al 15% del
danno (cifra significativa ma non troppo alta → al di sotto di quella soglia il rischio è sopportato
dall’imprenditore) e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Il 50% del rischio che le imprese si
assumono viene riassicurato dalla SACE S.p.A. (compagnia di riassicurazione che appartiene allo Stato).
Per l’assunzione del rischio da parte degli assicuratori, si utilizzano questionari e visite ispettive;
tuttavia, al fine della determinazione del premio si analizzano i seguenti fattori: la tipologia del bene,
le caratteristiche costruttive, la concentrazione di rischio/punte di rischio (esempio: zone più a rischio)
e le misure di protezione utilizzate per la mitigazione del rischio.
La fabbrica prodotti è caratterizzata dagli uffici assuntivi, che sono gli uffici all’interno di una
compagnia che si occupa di assumere i prodotti. Si fa un’analisi dei mercati e dei prodotti ogni volta
che si vuole far uscire un nuovo prodotto.
Come si fa un’indagine di mercato su un prodotto?
Si sceglie il prodotto, si individua il mercato delle imprese di quel prodotto, individuare e selezionare
le imprese leader di quel prodotto e anche le imprese simili che fanno concorrenza (portafoglio,
segmento di mercato, dimensioni e politiche strategiche assuntive-commerciali). Sono dei passaggi di
pre-analisi perchè l’analisi e la comparazione del prodotto scelto deve essere condotta tra la propria
compagnia e quelle della concorrenza secondo rigidi criter