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Le somme dovute sono esenti da tassazione?

Art.1891 Polizze collettive

Società fiduciaria (parabancario, vigilato)

Rapporto interno col cliente fiduciante e il rapporto non viene esplicitato ma dato che la fiduciaria è vigilata, lo schermo di privacy viene meno (normativa anti riciclaggio)

Questa società opera anche come sostituto d’imposta responsabile della fiscalità del cliente

Il Trust è molto simile alla fiduciaria

5 componenti dell’ass.: risparmio (capitalizzazione, multiramo, ad accumulo); investimento (unit index); previdenza (fondi pensione e pubblici); rischi della persona (malattia, infortuni intermedi tra vita e danni); patrimoniali rischi (resp. civile, calamità)

Art. 1991 ass. per conto altrui o per conto di chi spetta

Obblighi del contratto da parte del contraente e diritti in capo all’assicurato per es. Assicurazioni collettive (associazioni)

Polizza vita (vita intera / temporanea caso morte) temporanea caso morte:

come concessione credito pagata se il sogg. muore durante il contratto secondo il massimale long term care

Rami vita: 1/3/5/6 capitalizzazione (V) almeno 5 anni

due diligence —> warrANTY at indemnity: se dopo acquisto di società sopravvengono componenti negative, indennizzo

Polizze all risk: tutti i rischi indicati nella polizza anche in rami diversi (danni)

Catastrophe bond: emissione di questi per mitigare il rischio di ripagare la polizza ed eventualmente avere più liquidi a disposizione nel caso non accada

Polizze per catastrofi: non sono assicurabili salvo polizza ad hoc se l’ass.ne vuole stipularla

Calcoli complicati da parte dell’ass.ne con importi altissimi

Pandemic bond: emissione alla dichiarazione della pandemia dall'OMS in almeno 2 continenti

Sono completamente decorrelati dall'andamento dei mercati

Forme di ass.ne del credito: ass.ne valuta due diligence dell’azienda e lo assicura

Assomiglia a una fideiussione

E’ un contratto

autonomo e non accessorio (come f. bancaria)

La forma del contratto ass.ne Bancario: scritto, ab sustantiam Ass.ne e: provato per iscritto (polizza) e non ci sono presunzione o testimoni art.1888 e commi: produzione delle copie del contratto art.1887 art.1889 polizza può essere all’ordine (girata) o al portatore

CAP: si può recedere dall’ass. in 30 gg anche se il contratto si perfeziona e non si potrebbe recedere per cc. Art. 1892 e 1893 Questionario per calcolare il premio somministrate all’assicurato Verifica delle dichiarazioni con dolo o colpa grave o senza colpa Annullamento del contratto (negozio giuridico) con efficacia retroattiva per dolo Senza dolo l’assicuratore può recedere per mancanza di informazioni (inesattezza, reticenza) non date o si aumenta il premio Se la reticenza sorge a causa della stipula del contratto dove mancano informazioni o sono poco chiare a causa dell’assicuratore, il cliente può essere risarcito Art.1895

Inesistenza del rischio premio va restituito1896

Cessazione del rischio onere di avvisare l'assicurazione per cessazione del rischio1897

Diminuzione del rischio onere di avvisare l'assicurazione ed il premio viene ridottooppure l'assicuratore può non essere interessato al contratto e di recedere (con effetto entroun mese)1898

Aggravamento del rischio. Obbligo di avvisare l'assicurazione per aumento rischio. seil contratto proseguo c'è l'aumento del premio o il recessoart. 2449

Se il padrone o committente risponde dai propri commessi se c'è dolo la polizzanon è corrisposta, se c'è colpa grave bisogna leggere il contrattoart.2249 responsabilità del genitore

Assicurazione paga per danni a 3i per solidarietà umana danni volontari1901 (mancato pagamento del premio) assicurazione sospesa e riprende dal gg dopose non si paga i premi successivi si sospende ass. dopo 15 gg.L'assicuratore

Può agire per la riscossione del premio o recedere dal contratto

Fusione / concentrazione / liq. coatta amm.va: il contratto di ass.ne continua anche dopo questi eventi tra ass.ni

Ass.ne vs danni

Danni derivanti a cose mie o alla mia persona o danni cagionati a terzi da me o dalle mie cose

Principi fondamentali ass.ne vs danni requisito fondamentale del contratto (deroga alle parti, causa e ogg. della ass.ne generale) altrimenti nullo

L'interesse è il risarcimento dell'assicurato a seguito di sinistro

Interesse ad assicurare la cosa anche se non sia mia (ad es. contratto di pegno o leasing)

2052 danno cagionato da animale

1896: Cessazione del rischio

Se l'interesse viene meno nella durata del contratto

Limiti del risarcimento: franchigia e massimale del contratto, rischi esclusi dal contratto stesso, possibile rimpiazzo al posto dell'indennizzo cioè la sostituzione o messa a nuovo della cosa danneggiata

comma 2: non si può inserire il profitto sperato

(si indennizzo, no ottenimento di un profitto superiore al danno) eccezione: per l'agricoltura (prodotti del suolo) risarcimento del frutto e del danno al momento del sinistro I vizi intrinseci non sono assicurabili e se l'assicuratore non ne conosce l'esistenza, risponde solo dell'aggravamento del danno poiché questo si sarebbe verificato comunque Art.1907 Assicurazioni parziali: indennizzo viene individuato al valore della cosa al momento del sinistro (l'assicurato non deve guadagnare) → divieto di deroga al principio indennitario Eccezione: art. 1908 valore della cosa assicurata Stima accettata (o polizza accettata) Valore attribuibile all'oggetto prima della stipula del contratto al momento del sinistro (es. opere d'arte). Non vale per stima di valore affettivo Se sovra assicuri il bene non ha rilevanza perché il suo valore è quello stimato al momento del sinistro Non esiste un principio di pubblicità Perciò il contraentedeve avvisare l'assicuratore di più contratti assicurati dello stesso bene (gli assicuratori possono non risarcire il contraente se ne viene a sapere) OPPURE HA DIRITTO DI RECEDERE O chiedere i danni in proporzione agli altri assicuratori. Si può stipulare il contratto di coassicurazione art. 1911 se un assicuratore non vuole assicurare un bene di altissimo valore e quindi si cercano più assicurazioni per lo stesso bene e l'indennizzo viene versato proporzionalmente. Art. 1913 bisogna avvisare l'assicuratore entro 3 gg dal sinistro. Art. 1914 necessario fare il possibile per salvaguardare il bene assicurato. Art. 1912 l'assicuratore non è obbligato nel caso di tumulti, terremoti, cause di forza maggiore. Art. 1915 la negligenza dell'assicurato si riflette sull'entità dell'indennizzo. 1916 diritto di surrogazione dell'assicuratore, l'assicuratore può rivalersi sul danneggiante per importo totale dell'importo subito così come il

danneggiato per la parte eccedente per la copertura

Responsabilità civile

Un soggetto è tenuto a rispettare sia in responsabilità extracontrattuale che contrattuale

art.1917 comma 1 l'assicuratore deve indennizzare l'assicurato durante la durata contrattuale e oltre per effetti retroattivi del sinistro (ultrattività del contratto)

clausola Claims made per circoscrivere il comma 1

Claims pure / claims miste

Pure: sinistro e indennizzo copre con effetto retroattivo dal sinistro

Mista: effetto retroattivo ma solo per un periodo di tempo determinato (limitazione all'oggetto perché il rischio resta il medesimo ciò la causa) decisione finale del giudice in base al tipo di sinistro

Diventa un contratto atipico in capo all'art. 1917 e 1322

Nel art. 1917 si inseriscono 2 leggi particolari: ass. obbligatoria per chi lavora nella sanità e gli avvocati di resp. civile vs terzi

art.1918 alienazione della cosa ass.ta: non è causa di

  1. scioglimento del contratto l'ass.ratodeve riferirlo all'assicurazione e all'acquirente
  2. comma 5: emissione della polizza all'ordine o al portatore la prestazione è all'ordine o al portatore
  3. Ass. Vita
    • Evento riconducibile alla vita umana (ev. demografico)
    • Ass. caso vita / caso morte (beneficiari - eredi)
  4. Art. 1919 ass. vita propria o altrui l'assenso va apposto per iscritto pena nullità
  5. art.1920 ass.ne a favore di un terzo non c'è bisogno del consenso (designazione del beneficiario) anche per testamento
  6. È un diritto proprio che nasce a prescindere dalla successione in quanto beneficiari risultano come contraenti
  7. Art.1921 designazione del beneficiario può essere revocata con le stesse modalità delle designazioni solo dal contraente
  8. Art. 1928 Riassicurazione contratto solo tra assicuratori
  9. Un'assicurazione con una quantità elevata di rischi si assicura con un'altra dividendo la quota con questa
c'è rapporto con assicuratoI rischi si gestiscono con riserve matematiche e riserve sinistriAssicurazione di assistenza art 175 CAP or. franceseUn assicurato che ha bisogno di assistenza: l'assicuratore la prestaContratto tipico con possibilità grandi di rischioAiuto immediato a causa di un evento fortuitoArt 173 ass. di tutela legale giudiziale ed extragiudizialePolizza donazione facile: indennizza l'assicurato che un bene donato possa essere soggettoa violazione della legittima proprietàLegge del dopo di noi: capacità di mantenimento ec. per figli disabili di genitori trapassatiPrestito su polizza: finanziamento garantito dalla polizza.Può essere un pegno su polizza o pegno sul credito dell'assicurazioneMutue assicuratrici o società di mutuo soccorso:contratto dove il soggetto paga quota associativa ma non premioIn mutuo soccorso c'è un fondo consortile e non le riserve delleassicurativo)7) gestione del rischio: analisi, valutazione, prevenzione, copertura8) assistenza: servizi di consulenza, supporto, gestione dei sinistri9) intermediazione: vendita, promozione, consulenza, assistenza nella scelta del prodotto assicurativo10) liquidazione dei sinistri: valutazione, liquidazione, pagamento delle richieste di risarcimento11) vigilanza: controllo, monitoraggio, supervisione delle attività delle imprese assicurative12) formazione: corsi, seminari, aggiornamenti per gli operatori del settore assicurativo13) informazione: divulgazione, comunicazione, educazione finanziaria14) tutela dei consumatori: rispetto dei diritti dei clienti, gestione delle reclamazioni, risoluzione delle controversie15) cooperazione internazionale: collaborazione con autorità di vigilanza estere, adesione a organismi internazionali16) innovazione: sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie nel settore assicurativo17) responsabilità sociale: adozione di politiche e pratiche sostenibili, contributo alla comunità18) gestione del patrimonio: investimento e amministrazione dei fondi propri dell'impresa assicurativa19) rispetto delle normative: aderenza alle leggi, regolamenti e norme di settore20) gestione delle relazioni: rapporti con clienti, intermediari, autorità di vigilanza, istituzioni finanziarie, fornitori, dipendenti, azionisti, società controllate. L'indennizzo avverrà se vi saranno liquidi nel fondo. L'attività di distribuzione assicurativa comprende: 1) Direttiva IVD + reg. eu 1286/2014 riferimento a prodotti di investimento assicurativo 2) reg. eu 2017 n.2358 e 2359 progettazione dei prodotti assicurativi e distribuzione (governo di prodotto) 3) la direttiva IVD viene recepita da d. lgs 2018 e poi 2020 4) regolamenti IVass n. 40,41,45 norme carattere primario e sec. 5) soft law: linee guida, orientamenti, aspettative di vigilanza, risoluzioni, pareri emanati da EIOPA e ESMA Le funzioni dell'attività assicurativa includono: 1) capitalizzazione: risparmio assicurativo, piani di accumulo 2) investimento: polizze unit e index 3) previdenza 4) danni alla persona 5) protezione dei rischi patrimoniali 6) per conto altrui o per conto di chi spetta: non si sa l'identità di chi spetta, ma c'è riferibilità specifica degli intestatari del contratto (assicurativo) 7) gestione del rischio: analisi, valutazione, prevenzione, copertura 8) assistenza: servizi di consulenza, supporto, gestione dei sinistri 9) intermediazione: vendita, promozione, consulenza, assistenza nella scelta del prodotto assicurativo 10) liquidazione dei sinistri: valutazione, liquidazione, pagamento delle richieste di risarcimento 11) vigilanza: controllo, monitoraggio, supervisione delle attività delle imprese assicurative 12) formazione: corsi, seminari, aggiornamenti per gli operatori del settore assicurativo 13) informazione: divulgazione, comunicazione, educazione finanziaria 14) tutela dei consumatori: rispetto dei diritti dei clienti, gestione delle reclamazioni, risoluzione delle controversie 15) cooperazione internazionale: collaborazione con autorità di vigilanza estere, adesione a organismi internazionali 16) innovazione: sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie nel settore assicurativo 17) responsabilità sociale: adozione di politiche e pratiche sostenibili, contributo alla comunità 18) gestione del patrimonio: investimento e amministrazione dei fondi propri dell'impresa assicurativa 19) rispetto delle normative: aderenza alle leggi, regolamenti e norme di settore 20) gestione delle relazioni: rapporti con clienti, intermediari, autorità di vigilanza, istituzioni finanziarie, fornitori, dipendenti, azionisti, società controllate.
Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Daniel22gk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei prodotti assicurativi e bancari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Lembo Massimo.