Diritto romano
Introduzione
Diritto privato > regolamenta i rapporti patrimoniali dei singoli.
Diritto romano > diritto che esisteva nell’antica Roma. La potenza romana è stata determinata dal fatto che i romani erano grandi giuristi, capaci di ragionare in modo giuridico sulle liti e controversie che sorgevano tra privati, trovando soluzioni. Questa qualità ci è stata trasmessa. Il diritto romano è stato assorbito e al contempo filtrato dal nostro ordinamento (es. compravendita, locazione, contratto). I romani hanno lasciato i percorsi logici-argomentativi al giurista moderno.
Regola vs norma giuridica
Regola: può essere di diversa natura (es. consuetudini sociali a cui adeguarsi - ma nel caso non le si seguano, non sono vincolanti, non si va incontro a nessuna conseguenza).
Norma giuridica: è posta dall’ordinamento giuridico, imposta dall’alto (dal legislatore), munita di una sanzione > conseguenze a cui si va incontro se si viola la norma.
Due parti della norma giuridica
Ciascuna norma giuridica si compone di:
- Precetto > ciò che il legislatore prescrive con la norma (il legislatore chiede di fare/non fare qualcosa).
- Sanzione > insieme delle conseguenze che l’ordinamento stabilisce per chi viola il precetto.
Esistono varie tipologie di norme giuridiche: norme regionali, nazionali, europee. Un insieme di norme forma un codice, esistono vari codici, tra cui civile, penale. La norma giuridica perciò non è isolata ed è correlata agli individui e al territorio.
Il comportamento imposto dalla norma
Il comportamento imposto dalla norma può essere:
- Attivo > legislatore impone di fare qualcosa (es. pagare tasse).
- Passivo > legislatore impone di non fare qualcosa (es. non uccidere).
Portata delle norme
Ciascuna norma ha una sua (valore), di due tipi:
- Generale > valida per tutti i soggetti dell’ordinamento.
- Speciale > la sua validità è circoscritta per materia (es. regolamenta un determinato settore delle compravendite immobiliari), territorio, determinati soggetti.
Codex
Codice: insieme di norme. In altre parole, silloge ufficiale voluta dal legislatore stesso contenente norme giuridiche di carattere generale (si applicano a tutti i soggetti dell’ordinamento).
Codici dell’antichità importanti
- Codice delle 12 tavole o codice decemvirale > insieme di norme antiche che regolavano i rapporti tra privati prevalentemente.
- Codice ermogeniano e gregoriano > contenevano le leggi private emanate dagli imperatori in un'unica silloge.
- Codice teodosiano > raccoglieva le leggi generali, volute da Teodosio II.
- Primo e secondo codice di Giustiniano > emanato uno dopo l’altro per aggiornarlo, raccoglievano le leggi emanate dagli imperatori, incluse quelle di Giustiniano stesso ed erano di carattere generale.
La nozione di “Codex” inteso come insieme di norme chiare inserite all’interno di uno stesso libro non era perciò estranea all’esperienza di Roma Antica. Nell’antichità, però, il “Codex” indicava anche il materiale scrittorio. Presso i romani erano due i materiali scrittori più di usi:
- Di papiro - Rotolo (rotolo srotolato al momento di leggere il contenuto).
- Cerate-tavolette (avevano intorno una cornice di legno entro cui si faceva una gettata di cera, sopra cui si incideva con uno stilus, poi venivano legate insieme da un legaccio in una sorta di “libro”).
- Di pergamena - Rotolo (ottenuto dalla pelle di animale, molto sottili, si rilegavano insieme a libro).
Romanistica
Quando si parla di diritto romano sia parla anche di “tradizione romanistica” > perché sulle fonti giuridiche romane si è sviluppato un movimento di studi, che ha influenzato principalmente il diritto privato in Europa (trasmissione di un bagaglio culturale giuridico).
Es. -> codice civile tedesco venne emanato nel 1° gennaio 1900 -> fino a questa data veniva applicato il Corpus Iuris Civilis emanato da Giustiniano.
Il diritto romano
Il diritto romano compre un vasto arco di tempo (circa 14 sec.) > 8 sec. a.C. al 6 sec. d.C. Questo periodo cronologico riguardate l’esperienza giuridica romana convenzionalmente si distingue in 4 periodi fondamentali:
- Età monarchica (8 sec. a.C. - 509 a.C.) > caratterizzata dal regime di tipo monarchico, il potere civile, militare, religioso era nelle mani di un solo uomo, il res, affiancato dal senato, composto dagli uomini più anziani della città ed alcuni collaboratori.
- Età repubblicana (509 - 31 a.C.) > età più feconda, caratterizzata da un regime democratico, oligarchico in cui il potere era diviso tra due consoli, ciascuno in carica per un anno, si controllavano a vicenda perché ognuno dei due aveva il diritto di veto sull’altro (poteva opporsi alle scelte dell’altro). Questa forma di governo ha impedito svolte assolutistiche. Importanti le assemblee popolari.
- Età imperiale (31 a.C - 5 d.C) > caratterizzata dal ritorno al governo dell’imperatore, emana le leggi, decide i processi penali e civili attraverso una serie complessa di strumenti. Sono ancora presenti alcune istituzioni repubblicane soprattutto nella prima parte.
- Età giustinianea (6 sec. d.C) > coincide con il periodo in cui era al potere Giustiniano, ultimo degli imperatori romani, famoso per il Corpus Iuris Civilis (insieme di 4 opere fondamentali:
- Il codice (ne scrive due, uno dopo l’altro, aggiornati).
- Il digesto (raccoglieva le opere dei giuristi più antichi).
- Le istituzioni (manuali destinati a dare gli elementi di base agli studenti al primo anno di diritto all’università).
Le opere di Giustiniano rappresentavano l’insieme del diritto applicabile > l’unico diritto vigente e applicabile era quello contenuto all’interno del Corpus Iuris Civilis. In tribunale non si poteva confrontare alcuna opera esclusa dall’opera di Giustiniano. Il nostro codice civile ha delle norme che risalgono ancora al diritto romano.
Codice
Insieme di norme certe e chiare, uguali per tutte, imposte in modo autoritario ed esaustive (vale solo ciò che è stabilito nel codice, non ciò che è al di fuori del codice) -> questa regola ad oggi è stata abbandonata, le norme del codice non sono più esaustive (esistono altre norme fuori dall’ordinamento che valgono).
Anche il codice civile francese (“code civil”) presenta delle somiglianze con il diritto romano: elaborato da una tradizione diversa ma da giuristi, che si sono formati su fonti romanistiche. La tradizione romanistica è giunta anche agli altri ordinamenti grazie al codice civile francese. Es. il codice civile egiziano è ispirato al modello francese. Attualmente anche il primo codice civile cinese, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ha un’impronta romanistica.
Capacità giuridica
Attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri. Al giorno d’oggi la capacità giuridica si acquista con la nascita. A Roma, invece, era prevista solo per coloro che:
- Erano nati liberi.
- Erano cittadini di Roma.
- Erano sui iuris (soggetti giuridicamente indipendenti, perché non sottoposti al potere altrui, per esempio al pater familias).
Ne erano quindi privi gli schiavi e gli stranieri. Inoltre, non avevano capacità giuridica le persone alieni iuris (assoggettate al potere altrui) e i monstri (persone con deformazioni corporee).
Capacità d'agire
Ad oggi si acquista con il compimento della maggiore età, mentre nel diritto romano privato la possedevano anche le persone prive della capacità giuridica, come schiavi stranieri ed alieni iuris, salvo che l’ordinamento ne disponeva una limitazione, ad esempio per le persone con infermità mentali. In questo caso, i soggetti erano assistiti da un tutore o curatore per compiere atti giuridici relativi al loro patrimonio. Invece, se i soggetti rientranti in queste categorie, non avevano nemmeno la capacità giuridica, tale assistenza non occorreva. Infatti, gli atti di questi soggetti non producevano effetti a loro capo, bensì al padrone, nel caso di uno schiavo e al pater, nel caso di un figlio, soggetto alla patria potestas.
Solo gli uomini potevano essere pater familias, le donne no! La donna poteva però essere considerata sui iuris se non era assoggetta dal potere del padre o dal marito (ad esempio se era divorziata). Poteva essere titolare solo dei servi.
I tre status fondamentali
Solo se si possedevano tutti e tre gli status era garantita la capacità giuridica:
- Status libertatis > condizione di persona libera.
- Status civitatis > condizione di cittadinanza.
- Persona sui iuris > essere giuridicamente indipendente.
In seguito, i tre status fondamentali vennero ridotti a due, grazie all’imperatore Antonino Caracalla. Egli emanò una legge (Constitutio Antoniniana) con la quale estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero, ad eccezione di alcune categorie.
Schiavitù
Era riconosciuta nella Roma Antica, gli schiavi venivano considerati come delle cose e venivano venduti o ereditati da padre a figlio. Tuttavia, era possibile per coloro che erano privi della capacità giuridica, mutare la propria condizione:
- Es. -> schiavi: la schiavitù non era una condizione perenne -> lo schiavo poteva essere liberato, acquistando la propria libertà e di conseguenza diventava un soggetto giuridico.
Cause di schiavitù
- Nascita da madre schiava -> il neonato seguiva la condizione della madre, non del padre.
- Caduta in schiavitù per prigionia di guerra.
Diritto di post liminio (=ripassare i confini) -> NB: permetteva al prigioniero di guerra di riacquistare il suo precedente status nel momento in cui era riuscito a tornare in patria. Nel caso in cui il rientro in patria era avvenuto perché qualcuno aveva pagato un riscatto si parlava di redemptus ab hostibus (riscattato dai nemici).
- Caduta in schiavitù perché colti in fragrante a rubare.
Lo schiavo diventava libero solo nel momento in cui il dominus (padrone) gli concedeva questa condizione - NB: la morte del dominus non liberava lo schiavo dalla schiavitù -> gli schiavi costituivano all’interno del diritto romano una categoria di cose (res) ed erano perciò oggetti di eredità per i discendenti del padrone.
Manomissione
Atto di liberazione del servo dalla schiavitù, compiuto dal dominus, determinava un passaggio dalla condizione di schiavo a quello di uomo libero -> il servo diventava sui iuris. L’atto della manomissione aveva diverse forme -> tutte consentivano la libertà, in più, quelle del vecchio diritto romano arcaico consentivano il diritto di cittadinanza.
Dopo la concessione di libertà, il servo non perdeva totalmente il legame con il padrone, infatti, doveva mantenere il dovere di ossequiarlo con atti solenni, come ad esempio porgendogli i suoi saluti al mattino e conservare l’obbligo di compiere alcune giornate lavorative presso la sua casa. Lo schiavo veniva chiamato liberto (libertus) una volta liberato dal padrone. Alla morte dello schiavo la sua eredità andava in ogni caso al dominus.
Manomissioni
Due tipi di manomissioni:
- Formali/solenni (giuste ac legittimae) -> ammesse dal ius civile, antico diritto romano. Erano rituali e complesse, richiedevano la partecipazione di autorità. Lo schiavo otteneva sia la libertà, sia la cittadinanza.
Tipi di manumissio
- Manumissio vindicta (con la bacchetta) -> compiuta attraverso un finto processo (c’era un magistrato, un dominus, ed una terza persona) = davanti ad un tribunale un soggetto sui iuris, in accordo con il dominus, dichiarava lo schiavo libero, assumendo la funzione di adsertor libertatis (assertore della libertà) e lo toccava con una vindictae (bacchetta). Il padrone non replicava e il magistrato dichiarava la condizione di uomo libero dello schiavo. NB: la figura dell’assertore di libertà verrà poi eliminata da Giustiano, permettendo alla persona, nel caso in cui fosse contraria, di difendersi da sola.
- Manumissio testamento (nel testamento) -> compiuta dal dominus, che inseriva una disposizione nel suo testamento, in cui veniva espressa la sua volontà di liberare lo schiavo dopo la morte.
- Manumissio censu (nel censimento) -> lo schiavo veniva iscritto nelle liste di censo (fatte ogni 5 anni) dal padrone.
Informali/non solenni -> si svolgevano attraverso atti tipici ma liberavano solo la libertà, non la cittadinanza:
- Manumissio inter amicos -> il dominus esprimeva la volontà di liberare lo schiavo in presenza di amici, considerati anche come testimoni del fatto.
- Manumissio per epistulam -> avveniva mediante una lettera, inviata allo schiavo dal padrone, in cui egli stesso esprimeva la sua volontà di liberarlo.
- Manumissio in sacrosanctiis ecclesiis -> la celebrazione avveniva in chiesa in presenza di qualche testimone.
Patria Potestas: liberazione dalla
Avveniva nei casi in cui:
- Morte del pater familias / veniva fatto prigioniero di guerra.
- Se il pater perdeva la cittadinanza (poteva succedere nel caso in cui gli venisse assegnata una pena grave).
Processo di emancipatio
Consiste in un procedimento con cui il pater familias rinunciava volontariamente alla patria potestà. L’estinzione della patria potestà avveniva dopo tre vendite del figlio (organizzate secondo la mancipatio) > il padre vendeva il figlio ad un amico, che in accordo, lo comprava e lo rivendeva a lui - Alla terza vendita il figlio diventava sui iuris -> perché nelle dodici tavole era scritto che il figlio non poteva essere venduto più di tre volte.
Adrogatio -> una persona giuridicamente autonoma, come il pater familias, decideva di assoggettarsi alla patria potestà altrui. Era necessaria la presenza e il voto favorevole dei comizi curiati (comitia curiata) perché cessava l’esistenza di una persona sui iuris.
La famiglia romana
Esistono due forme di famiglia:
- Familia proprio iure > “famiglia in senso proprio” > famiglia di forte carattere patriarcale, incentrata sulla figura del “pater” formata dal padre di famiglia, la moglie legittima (manus maritalis = sottoposta al potere del marito, come le figlie), i figli (sia i figli nati, sia quelli adottati), i nipoti (anche quest’ultima sotto la patria potestà dell’avo -> nonno) e i servi.
- Familia communi iure > “famiglia comune” o “basata su legami agnatizi” > comprendeva sotto al potere del padre di famiglia anche le famiglie dei figli maschi (figlie e mogli). Si parla di “agnazione” > rapporto di parentela civile basato sulla patria potestà, che lega tutti coloro che sono sotto una comune patria potestà. In altre parole, è un rapporto di parentela in linea maschile.
I quattro poteri fondamentali del padre di famiglia
Il padre di famiglia aveva:
- Manus > potere che ha il marito sulla moglie.
- Patria potestas > il potere che il pater ha sui figli nati da matrimonio legittimo e sui figli adottivi.
- Mancipium > il potere esercitato dal pater su persone temporaneamente aggregate alla sua famiglia, prive di vincoli di parentela con lui.
- Potestas dominica > il potere di cui il padre di famiglia è titolare nel momento in cui detiene schiavi.
La donna, invece, poteva essere solo sui iuris, è raro sentire parlare di madre potestas. Poteva essere titolare solo della potestas dominica, mentre era esclusa dal mancipium e dalla patria potestà.
Il matrimonio
(matrimonium o iuste nuptiae)
- Iuste = conformi al ius (diritto).
- Carattere monogamico -> può esistere una sola moglie legittima.
- Reciproca volontà dell’uomo e della donna di considerarsi come marito e moglie.
- Raggiungimento della pubertà connessa alla possibilità di procreare (nel caso dei maschi, venivano fatti anche dei controlli “inspectio corporis”).
- Assenza di certi gradi di parentela.
- Connubio (“conubium”) -> esistenza di una reciproca capacità giuridica tra gli sposi capaci di contrarre il matrimonio.
- Consenso dei pater familias, nel caso in cui gli sposi erano stati sottoposti a patria potestà.
Attraverso il matrimonio, il marito acquistava il potere della manus sulla moglie. Se il marito era alieni iuris, la manus veniva acquistata dal titolare della patria potestà di lui. Con la manus la moglie veniva messa sullo stesso livello delle figlie. Ciò significava anche che nel caso di morte del marito l’eredità era spartita in egual misura tra lei e le figlie.
La patria potestas
Questo diritto spettava esclusivamente agli uomini che erano sui iuris e quindi ad un pater familias. Questo potere veniva esercitato sia sui figli, sia sui nipoti nati da unioni legittime. Coloro che nascevano da unioni non legittime, invece, seguivano la condizione della madre, e perciò non erano sottoposti alla patria potestà.
Il padre aveva molti poteri sui propri figli, tra cui quello di riconoscerli o rifiutarli. Nell’ultimo caso il figlio diventava sui iuris e manteneva questa condizione anche nel momento in cui veniva cresciuto da un’altra famiglia. (Eccezione se veniva compiuto l’adrogatio). Mentre, se il padre riconosceva i propri figli, questi venivano registrati nel censo.
Ordini importanti
Sui figli sottoposti alla patria potestà il padre di famiglia esercitava:
- Ius vitae ac nevis > diritto di vita e di morte -> consentiva di uccidere il proprio figlio/a senza essere punito. Inoltre, egli poteva infliggergli alcune punizioni corporali per educarli.
- Judicium domesticum > assemblea familiare per decisioni importanti.
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