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LE SUCCESSIONI EREDITARIE E LE DONAZIONI
Nozione di eredità e tipi di successione ereditaria
La successione ereditaria ha luogo a seguito della morte di una persona implicando la sostituzione di uno o più eredi al defunto. Nel diritto romano troviamo due nomi per designarla: eredità, quando a regolarla è lo Ius civile, e possesso di beni ereditari, nel caso in cui fosse intervenuto il diritto Pretorio. Si delineano così due sistemi successori paralleli: uno regolato dallo ius civile ed uno contenuto nell'editto del pretore.
L'eredità, sia nel diritto romano che oggi, viene configurata come un'universalità di beni (sotto certi profili è presa in esame in modo unitario mentre sotto altri si possono considerare separatamente i singoli oggetti). La successione ereditaria presuppone la morte di una persona e ad essa si riconnettono due eventuali situazioni: la commorienza e la morte presunta. Si parla di commorienza quando più persone...
tra le quali sussistono aspettative ereditarie, muoiono contemporaneamente; il diritto interviene a regolare un possibile ordine di morte a fini successori (il criterio utilizzato sembra essere quello indicato da Marciano, ed accolto nell'art.4 del cv; per cui se non si potesse accertare chi fosse morto per primo tutti si consideravano morti nello stesso momento). Alla morte presunta si ricorreva nell'ipotesi in cui un cittadino romano era catturato dai nemici e moriva in prigionia, in tal caso essendo divenuto loro schiavo e il suo testamento sarebbe risultato invalido per la perdita della capacità. Tuttavia viene approvata una legge da Silla (82-79 a.C) dove viene introdotta una finzione in base alla quale si presumeva che la persona fosse morta al momento della cattura, fattura e mai fatta prigioniera, al fine di conservare efficacia al testamento già redatto. Un aspetto caratteristico rimasto in vita fino al II secolo d.C consiste nell'ammettere.La successione universale anche tra vivi; le istituzioni di Gaio ne indicano tre: L'acquisto in blocco della totalità dei beni del debitore insolvente, che attribuisce all'acquirente la qualità di successore, l'adozione della forma di "arrogazione" e Il potere della mano. Queste scompaiono nel diritto Giustiniano poiché desuete, abolite o trasformate. Nei tipi di successione ereditaria se ne distinguono: la successione testamentaria, in cui un soggetto suiuris può determinare con testamento la destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte e la successione legittima o intestata, regolata dalla legge perché un testamento manca o risulta invalido. (nella dottrina moderna si parla anche di successione necessaria quando l'ordinamento giuridico le disciplina contro il testamento a favore di certi membri della famiglia del testatore). Queste convivevano già all'epoca delle dodici tavole, Ma
Allora valeva il principio “nessuno può decedere in parte con testamento, in parte senza testamento” con cui si affermava che un tipo di successione era alternativo all'altro.
La prima era la possibilità di impugnare il testamento come inofficioso solo contro uno o alcuni dei legittimari istituiti, che avrebbe determinato in caso di accoglimento dell'impugnazione l'annullamento della successione testamentaria unicamente per essi e la sua sostituzione con quella intestata. (impugnare: Rimedio per contestare i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale).
La seconda riguarda il testamento militare in cui il soldato avrebbe potuto disporre solo legati, fedecommessi o manomissioni, mentre gli eredi erano determinati dalla legge.
Già dall'epoca antica, come oggi, non erano ammessi accordi con i potenziali eredi o con terzi sulla propria successione o su quella di qualcuno ancora in vita in quanto ritenuti contrari ai buoni costumi.
La ragione di tale divieto è quella di lasciare pienamente libera la volontà del testatore e disporre delle proprie sostanze (ripresa nel codice civile francese ed in quello civile italiano); oggetto di divieto sono quei Patti destinati a produrre effetti dopo la morte non sono tali quelli con cui qualcuno in vita si priva dei propri beni in favore dei futuri eredi (es: donazione). La successione testamentaria: Il testamento ed i requisiti fondamentali si tratta di una successione incentrata sul testamento redatto dal defunto, definito dai giuristi romani come dichiarazione di volontà, destinata a valere per il tempo successivo alla sua morte, con la quale il testatore dispone del proprio patrimonio. È un atto personalissimo e revocabile dal testatore in ogni momento fino all'ultimo istante di vita. Il testamento è un atto mortis causa in quanto produce i propri effetti dopo la morte di chi lo ha compiuto; è personalissimo perché non sipuò compiere mediante un rappresentante ed è sempre modificabile e revocabile dal testatore, regola la sorte del suo patrimonio ed eventualmente certi aspetti non patrimoniali.
La redazione di un testamento andava circondata da una serie di cautele e prescrizioni di carattere formale che nel corso dell'esperienza giuridica Romana si sono evolute passando da una ritualità molto pericolosa nell'epoca più antica a forme più semplificate.
Dalle istituzioni di Gaio si apprende che già prima delle 12 tavole esistevano due forme di testamento: Il testamento davanti ai comizi curiati, riuniti a tale scopo due volte all'anno (poteva accadere nella stessa riunione che il testimone adottasse qualcuno mediante erogazione e poi lo nominasse erede nel testamento) ed il testamento "in procinto", chiamato così perché era fatto dai soldati prima di partire per la guerra ed aveva come testimone l'esercito riunito.
(Si comprende l'importanza del ruolo dei testimoni al fine di garantire l'esecuzione della volontà testamentaria). La forma prescritta per il testamento nelle dodici tavole è chiamata "mancipazione del patrimonio familiare", lo svolgimento ci è noto grazie alle istituzioni di Gaio; si predisponevano cinque testimoni, un finto venditore (testatore), un finto acquirente (persona di fiducia del testatore) ed un portatore di una bilancia. In origine l'atto è rurale ed il fiduciario del testatore effettuava un acquisto per conto dell'Eredità, il testatore a sua volta recitava una formula e dopo effettuava la dichiarazione orale in cui si indicavano le disposizioni testamentarie. Questa forma si trasforma in seguito nel testamento mediante il bronzo e la bilancia. Successivamente, le disposizioni testamentarie non erano più orali, ma si racchiudevano in tavolette di legno sigillate dall'acquirente e dal fiduciario, portatore dellaBilancia e cinque testimoni al termine dell'atto di mancipazione. La complessità del rituale porta ad una successiva nascita di una forma di testamento alternativa e più semplificata nata grazie al pretore. Vi si doveva riconoscere la validità ad un testamento quando era scritto e sigillato da almeno sette testimoni (era essenziale il sigillo). Tale riconoscimento dava via ad una successione basata su un testamento con requisiti formali ridotti indicata come "possesso dei beni ereditari secondo le tavole del testamento". Queste due forme convivono fino a tutto il IV secolo d.C, dopo di che si realizza una loro progressiva fusione con la scomparsa del rito con il bronzo e la bilancia e la centralità del Sigillo che prova la presenza dei sette testimoni. Teodosio II giugno aggiunge come il nuovo elemento formale la sottoscrizione del testatore, disponendo la validità di un testamento o scritto quando il testatore lo avesse firmato e loavesserosigillato e sottoscritto almeno sette testimoni. Nelle ipotesi di testamento orale bastava la presenza dei sette testimoni che ascoltassero le disposizioni di ultima volontà. Tali prescrizioni vennero confermate dalla legislazione Giustiniana che non recepisce la figura del testamento olografo (scritto di proprio pugno dal testatore in assenza di testimoni), riconosciuto invece in Occidente da Valentiniano III. A partire dal I secolo d.C si aggiungono delle forme speciali di testamento, o perché scritte da particolari categorie di testatori o perché redatto in determinate circostanze: - Testamento dei militari: l'introduzione è attribuita ad Augusto ed è giustificata dalla loro scarsa conoscenza del diritto e dalla costante situazione di imminente pericolo di morte. Questo testamento non richiedeva nessuna osservanza di forme: occorreva che fosse stato redatto nel corso di spedizioni belliche e la sua validità durava per un anno dallafine del servizio militare.
Il testamento che si confezionava con atto pubblico davanti ai funzionari imperiali, Questo era conservato nei loro registri.
Il testamento offerto al principe: Questo era consegnato alla cancelleria Imperiale con il compito di conservarlo ed aprirlo solo dopo la morte del testatore.
Il testamento al tempo della peste: in questo testamento Non occorreva la presenza del numero legale dei testimoni.
Il testamento del cieco: avveniva con sottoscrizione e Sigillo di sette testimoni e del notaio.
(Il testamento nei casi di malattie contagiose o calamità pubbliche e del testamento dei militari e assimilati continuano ad esistere ancora oggi)
contenuto del testamento
solo l'istituzione dell'erede era una disposizione obbligatoria e la sua assenza determina l'invalidità del testamento (del tutto opzionali le altre disposizioni).
L'istituzione di erede consiste nella nomina di uno o più eredi nel testamento e rappresenta,
come citato da Gaio, "l'inizio e il fondamento di tutto il testamento". Inizialmente si doveva fare con l'impiego di certe formule ed espressioni, questa rigidità formale prima si allenta e poi cessa con una costituzione di Costanzo II, in seguito alla quale gli eredi potevano essere nominati nel testamento con le parole che il testatore preferiva. (Era però necessaria la chiarezza della volontà del testatore). Se il testatore aveva istituito un unico erede, a lui spettava l'intero patrimonio ereditario, si parlava di un erede universale. E tale patrimonio si indicava come "asse ereditario". In altri casi il testatore poteva nominare più eredi ai quali si attribuiva una quota dell'eredità o uguale (per volontà del testatore o in caso di suo silenzio) oppure in misure differenti secondo le disposizioni del testatore stesso; l'istituzione di erede quindi si riferisce a tutta l'eredità o ad una parte di essa.La quota di essa si definisce come una disposizione a titolo universale. Quando gli eredi erano più di uno si creava tra di essi una situazione di coeredità che determinava da