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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

Istituzioni → linee essenziali del diritto privato (in latino institutiones → Quintiliano scrive le

institutiones oratoriae sintetizzando l’ordinamento giuridico romano)

-​ I principi del diritto sono stati inventati dai giuristi romani → frammenti di manuali

scritti per i giovani (Giustiniano ordinò prima della sua morte di raccogliere i più

importanti brani della giurisprudenza romana → fonte di diritto e diritto vincolante: da

un valore normativo ai testi)

-​ Vitalità del diritto romano applicato ancora oggi

Il giurista deve persuadere la società e da qui ne va il valore di ciò che dice → primi giuristi

sono i pontefici

-​ Appartenenza ad una importante classe sociale

-​ Interpretazione e rielaborazione del diritto istruendo la popolazione

-​ Autorità diversa dai giuristi laici (nonostante l’appartenenza alla stessa classe

sociale)

-​ Scrivono il liber actioni → arte di litigare

XII Tavole → prima legge scritta (V secolo a.C.)

Mancipatio → Negozio astratto → trasferimento della proprietà

Giurista → da ius (diritto)

Giurisprudenza → iuris prudentia → interpretazione, produzione e applicazione del diritto

Legge → fonte di produzione del diritto attraverso la pluralità delle fonti

-​ fonti di produzione → produzione delle leggi

-​ fonti di cognizione → conoscenza del diritto (Cicerone usava gli strumenti della

retorica per persuadere)

Giuristi → viva voce del diritto (il diritto odierno si basa sulla tradizione romana)

DIRITTO → non semplice norma giuridica ma fenomeno sociale (ars → arte)

- implica una collettività umana organizzata che prevede regole che impongono un

comportamento ed eventuali sanzioni

- complesso di regole (riunite nell’ordinamento giuridico) per l'esistenza e la conservazione

di una società

- purezza → diverso da morale e religione (vincolano la coscienza)

concetto di effettività → norma giuridica considerabile realmente esistente in questo preciso

periodo storico

-​ le leggi romane non erano né astratte e generali → da un caso specifico si

riconduceva ad un caso analogo

-​ Codex → istituzioni imperiali di Giustiniano e imperatori precedenti

Nascita dell’università → (popolo, legione, gregge) entità collettive che vivono una vita

aggregati al perseguimento del bene comune (contratto sociale)

Istituzioni → studiano il diritto privato (rapporti tra i privati)

Storia del diritto romano → studia il diritto pubblico (rapporto tra i cittadini e lo Stato, la sua

organizzazione e il suo funzionamento)

Per i Romani lo Stato (res publica) si esprimeva nella partecipazione alla vita politica

Il diritto romano viene applicato quotidianamente fino al 1900 in Germania → da lì in poi si

studia in chiave storica

Il diritto romano è un fenomeno storico che può essere utilizzato per risolvere problemi

giuridici odierni con il metodo della comparazione (naturale → eterno ed immutabile)

-​ relativamente a schemi, concetti ed istituzioni

“ubi societas ibi ius” → dove c’è la società c’è il diritto

Dipendendo dal valore della religione i romani sono i primi a creare la scienza giuridica

Processi nell’antica Roma → Atti

-​ venivano recitati

-​ simbolo della vindicta (da cui rivendicazione) → la lancia, simbolo di potere (si

toccava con il bastone il bene come rituale e rivendicazione di proprietà)

-​ azione giuridica → manus iniectio (imposizione della mano)

-​ tutto il sistema giuridico dipendeva dall’agire processuale, dalle azioni ne derivano i

diritti (sacramentum) → oggi viene utilizzato come strumento per far valere il proprio

diritto

-​ ogni anno il pretore indicava le azioni processuali che avrebbe svolto quell’anno → le

altre non citate non venivano contemplate

Nascono le analisi scientifiche dei problemi giuridici e gli istituti giuridici + il primo contratto di

società

-​ sanciscono l’inviolabilità del domicilio

-​ nasce la giurisdizione (ius dicere) → magistratura

-​ nasce un vocabolario giuridico

-​ distinzione tra ius publicum e ius privatum

Età arcaica (VIII secolo a.C. - III secolo a.C.)

-​ civitas, prima monarchia e repubblica

-​ Roma si sviluppa come potenza militare → ancora limitata forma di commercio

-​ le vendite avvenivano attraverso la mancipatio → da negozio reale (su una res) a

negozio giuridico (vendita immaginaria)

-​ la mancipatio diventa con il tempo un negozio astratti (separato dalla causa) →

trasferimento di proprietà, successione, trasferimento dei propri figli

-​ economia di stampo agro pastorale → non è ancora ben vista la vendita di beni di

prima necessità

-​ povertà di strutture → pochi atti giuridici (potevano trasferire diritti reali e costituire

obbligazioni)

-​ atti negoziali:

-​ mancipatio

-​ in iure cessio

-​ sponsio (dal verbo spondeo → promessa) → diventa poi stipulatio (estesa a

tutti i cittadini, imponeva un obbligo giuridico ad una delle parti)

-​ azioni processuali:

-​ legis actiones → recita di una parte davanti al magistrato (il magistrato

esercitava potere militare → imperium): con il potere della iurisdictio

individuava e applicava le regole del diritto

-​ negozio dominato dalla religio → nel rispetto della parola data

-​ il diritto romano viene importato dagli stati esteri ed esportato

-​ il giudice aveva il compito della iudicatio (formulare la sentenza)

-​ privato cittadino scelto dalle parti (intervento esecutivo) → un esperto non in

diritto guidato dal magistrato

-​ Azioni di accertamento (dichiarative e di cognizione) ed esecuzione

-​ Sacramentum (giuramento) → pagare una somma di denaro in caso di perdita della

causa (il valore dipendeva da quello del bene contestato per la controversia)

-​ Azioni processuali → per Gaio prodotte dalla legge (introdussero il processo e le

azioni solenni da processare)/ non possibile perché non esistenti prima della nascita

dei processi

-​ Prime azioni processuali → derivanti dai mores (tradizioni da rispettare, consuetudini

e costumi)

-​ Processo formulare:

-​ documento scritto che riassume la controversia

-​ nascono i dogmi ancora utilizzati oggi

-​ il pretore redimeva le controversie (cittadini romani e cittadini stranieri)

-​ Manus iniectio:

-​ imposizione delle mani

-​ portare un accusato davanti al magistrato

-​ si presuppone un previo processo → qualora la pretesa si rivelasse ingiustificata

l’accusato aveva il diritto di rivolgersi ad un vindex (si sostituiva al soggetto accusato

per difendere la sua causa → non era possibile difendersi da se)

-​ da un processo esecutivo si passa ad un processo di accertamento

-​ Formalismo → esasperazione della forma

-​ necessità di pronunciare le parole solenni (certa verba → parole predeterminate in

intesa con le parti) → nei processi più moderni venivano utilizzati i concepta verba

(pubblicati nell’ediptum del pretore → elencava i diritti soggettivi tutelati durante

quell’anno)

-​ ORIGINI DEGLI ISTITUTI

-​ es. proprietà → diritto soggettivo per eccellenza

-​ es. censura → valutazione del canone di buon costume ed ordine pubblico

-​ Il diritto deriva dalla legge (norme generali ed astratte) → non esisteva al tempo dei

romani perché non esisteva un popolo

-​ Le tradizioni formano un diritto non scritto tramandato dal collegio sacerdotale

-​ Prima legge scritta → XII TAVOLE (codificazione dell’antico diritto)

-​ Associazione dei casi per analogia → NATURALITÀ del diritto

-​ Povertà do strutture → poche norme/atti giuridici

-​ Sfera della religione → rilevanza della magia (costituzione di regole)

-​ NORMA MORALE → autonoma

-​ NORMA GIURIDICA → eteronoma

-​ La volontà è indipendente dagli effetti → oggi se la volontà esterna (dichiarata) non

corrisponde con quella interna è previsto l’annullamento del negozio giuridico

-​ dolo e colpa stabiliscono la responsabilità

-​ Dichiarazione dei beni più importanti (ruralità del diritto) → res mancipi (vendute

attraverso la mancipatio)

ETÀ PRECLASSICA (III secolo a.C. - 27 a.C.)

-​ apogeo, crisi della repubblica

-​ Egemonia sul mediterraneo → traffici commerciali/influenza filosofia greca

-​ Invenzione dei contratti consensuali (es. compravendita, locazione, mandato)

-​ Contratto di mutuo → contratto reale

-​ Rilevanza secondo il ius gentium

-​ Manifestazione della volontà

-​ nascita del PROCESSO FORMULARE (vengono indicate le ragioni della contesa)

-​ praetor peregrinus → uno dei due imputati era straniero

-​ praetor urbanus → entrambi gli imputati cittadini romani

-​ sottosistema normativo → individua le regole a casi concreti

-​ Nascita della giurisprudenza laica (non più pontefici)

-​ NOZIONI DI DIRITTO OGGETTIVO → oggetto nella sua sfera, norma giuridica

-​ Implicazioni metagiuridiche, aspetti di carattere convenzionale e ontologico (essenza

del diritto)

-​ Concezioni di diritto

-​ NORMATIVA (Kelsen)

-​ Il diritto doveva essere depurato dagli elementi giuridici

-​ Scala gerarchica delle fonti di diritto (una più importante dalla quale derivano

le altre)

-​ ISTITUZIONALE (Santi Romano)

-​ Studiare la vita della società e comprendere come si pone

-​ Non sono importanti solo le norme giuridiche ma la loro applicazione nella

realtà concreta

-​ Norma giuridica → deriva da un’istanza sociale (mores=costumi)

-​ CARATTERI DELLA NORMA

-​ Considerabile giuridica dall’inserimento di quella regola nell’ordinamento giuridico

-​ Generale (soggetti indistinti)

-​ Astratta (prevede una fattispecie astratta o concreta → modo di essere di un

fatto)

-​ Coattività → Eteronomia (imposta da altri) in forza di una sanzione, non

esiste una esecuzione in forma specifica

-​ Intersubiettività (valori delle persone e relazioni tra loro)

-​ SANZIONE

-​ Sanzione commisurata alla gravità del fatto (Il risarcimento del danno può superare il

valore della lite)

-​ Valore preventivo e successivo (funzione pedagogica)

-​ può avere valore positivo → premialità

-​ Nemo ad factum cogi potest → sanzioni dirette e indirette

-​ FONTI DEL DIRITTO → fatto costitutivo

-​ Introduce una norma giuridica

-​ Legge → fatto di produzio

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher demobrown di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Onida Pietro.