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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Istituzioni → linee essenziali del diritto privato (in latino institutiones → Quintiliano scrive le
institutiones oratoriae sintetizzando l’ordinamento giuridico romano)
- I principi del diritto sono stati inventati dai giuristi romani → frammenti di manuali
scritti per i giovani (Giustiniano ordinò prima della sua morte di raccogliere i più
importanti brani della giurisprudenza romana → fonte di diritto e diritto vincolante: da
un valore normativo ai testi)
- Vitalità del diritto romano applicato ancora oggi
Il giurista deve persuadere la società e da qui ne va il valore di ciò che dice → primi giuristi
sono i pontefici
- Appartenenza ad una importante classe sociale
- Interpretazione e rielaborazione del diritto istruendo la popolazione
- Autorità diversa dai giuristi laici (nonostante l’appartenenza alla stessa classe
sociale)
- Scrivono il liber actioni → arte di litigare
XII Tavole → prima legge scritta (V secolo a.C.)
Mancipatio → Negozio astratto → trasferimento della proprietà
Giurista → da ius (diritto)
Giurisprudenza → iuris prudentia → interpretazione, produzione e applicazione del diritto
Legge → fonte di produzione del diritto attraverso la pluralità delle fonti
- fonti di produzione → produzione delle leggi
- fonti di cognizione → conoscenza del diritto (Cicerone usava gli strumenti della
retorica per persuadere)
Giuristi → viva voce del diritto (il diritto odierno si basa sulla tradizione romana)
DIRITTO → non semplice norma giuridica ma fenomeno sociale (ars → arte)
- implica una collettività umana organizzata che prevede regole che impongono un
comportamento ed eventuali sanzioni
- complesso di regole (riunite nell’ordinamento giuridico) per l'esistenza e la conservazione
di una società
- purezza → diverso da morale e religione (vincolano la coscienza)
concetto di effettività → norma giuridica considerabile realmente esistente in questo preciso
periodo storico
- le leggi romane non erano né astratte e generali → da un caso specifico si
riconduceva ad un caso analogo
- Codex → istituzioni imperiali di Giustiniano e imperatori precedenti
Nascita dell’università → (popolo, legione, gregge) entità collettive che vivono una vita
aggregati al perseguimento del bene comune (contratto sociale)
Istituzioni → studiano il diritto privato (rapporti tra i privati)
Storia del diritto romano → studia il diritto pubblico (rapporto tra i cittadini e lo Stato, la sua
organizzazione e il suo funzionamento)
Per i Romani lo Stato (res publica) si esprimeva nella partecipazione alla vita politica
Il diritto romano viene applicato quotidianamente fino al 1900 in Germania → da lì in poi si
studia in chiave storica
Il diritto romano è un fenomeno storico che può essere utilizzato per risolvere problemi
giuridici odierni con il metodo della comparazione (naturale → eterno ed immutabile)
- relativamente a schemi, concetti ed istituzioni
“ubi societas ibi ius” → dove c’è la società c’è il diritto
Dipendendo dal valore della religione i romani sono i primi a creare la scienza giuridica
Processi nell’antica Roma → Atti
- venivano recitati
- simbolo della vindicta (da cui rivendicazione) → la lancia, simbolo di potere (si
toccava con il bastone il bene come rituale e rivendicazione di proprietà)
- azione giuridica → manus iniectio (imposizione della mano)
- tutto il sistema giuridico dipendeva dall’agire processuale, dalle azioni ne derivano i
diritti (sacramentum) → oggi viene utilizzato come strumento per far valere il proprio
diritto
- ogni anno il pretore indicava le azioni processuali che avrebbe svolto quell’anno → le
altre non citate non venivano contemplate
Nascono le analisi scientifiche dei problemi giuridici e gli istituti giuridici + il primo contratto di
società
- sanciscono l’inviolabilità del domicilio
- nasce la giurisdizione (ius dicere) → magistratura
- nasce un vocabolario giuridico
- distinzione tra ius publicum e ius privatum
Età arcaica (VIII secolo a.C. - III secolo a.C.)
- civitas, prima monarchia e repubblica
- Roma si sviluppa come potenza militare → ancora limitata forma di commercio
- le vendite avvenivano attraverso la mancipatio → da negozio reale (su una res) a
negozio giuridico (vendita immaginaria)
- la mancipatio diventa con il tempo un negozio astratti (separato dalla causa) →
trasferimento di proprietà, successione, trasferimento dei propri figli
- economia di stampo agro pastorale → non è ancora ben vista la vendita di beni di
prima necessità
- povertà di strutture → pochi atti giuridici (potevano trasferire diritti reali e costituire
obbligazioni)
- atti negoziali:
- mancipatio
- in iure cessio
- sponsio (dal verbo spondeo → promessa) → diventa poi stipulatio (estesa a
tutti i cittadini, imponeva un obbligo giuridico ad una delle parti)
- azioni processuali:
- legis actiones → recita di una parte davanti al magistrato (il magistrato
esercitava potere militare → imperium): con il potere della iurisdictio
individuava e applicava le regole del diritto
- negozio dominato dalla religio → nel rispetto della parola data
- il diritto romano viene importato dagli stati esteri ed esportato
- il giudice aveva il compito della iudicatio (formulare la sentenza)
- privato cittadino scelto dalle parti (intervento esecutivo) → un esperto non in
diritto guidato dal magistrato
- Azioni di accertamento (dichiarative e di cognizione) ed esecuzione
- Sacramentum (giuramento) → pagare una somma di denaro in caso di perdita della
causa (il valore dipendeva da quello del bene contestato per la controversia)
- Azioni processuali → per Gaio prodotte dalla legge (introdussero il processo e le
azioni solenni da processare)/ non possibile perché non esistenti prima della nascita
dei processi
- Prime azioni processuali → derivanti dai mores (tradizioni da rispettare, consuetudini
e costumi)
- Processo formulare:
- documento scritto che riassume la controversia
- nascono i dogmi ancora utilizzati oggi
- il pretore redimeva le controversie (cittadini romani e cittadini stranieri)
- Manus iniectio:
- imposizione delle mani
- portare un accusato davanti al magistrato
- si presuppone un previo processo → qualora la pretesa si rivelasse ingiustificata
l’accusato aveva il diritto di rivolgersi ad un vindex (si sostituiva al soggetto accusato
per difendere la sua causa → non era possibile difendersi da se)
- da un processo esecutivo si passa ad un processo di accertamento
- Formalismo → esasperazione della forma
- necessità di pronunciare le parole solenni (certa verba → parole predeterminate in
intesa con le parti) → nei processi più moderni venivano utilizzati i concepta verba
(pubblicati nell’ediptum del pretore → elencava i diritti soggettivi tutelati durante
quell’anno)
- ORIGINI DEGLI ISTITUTI
- es. proprietà → diritto soggettivo per eccellenza
- es. censura → valutazione del canone di buon costume ed ordine pubblico
- Il diritto deriva dalla legge (norme generali ed astratte) → non esisteva al tempo dei
romani perché non esisteva un popolo
- Le tradizioni formano un diritto non scritto tramandato dal collegio sacerdotale
- Prima legge scritta → XII TAVOLE (codificazione dell’antico diritto)
- Associazione dei casi per analogia → NATURALITÀ del diritto
- Povertà do strutture → poche norme/atti giuridici
- Sfera della religione → rilevanza della magia (costituzione di regole)
- NORMA MORALE → autonoma
- NORMA GIURIDICA → eteronoma
- La volontà è indipendente dagli effetti → oggi se la volontà esterna (dichiarata) non
corrisponde con quella interna è previsto l’annullamento del negozio giuridico
- dolo e colpa stabiliscono la responsabilità
- Dichiarazione dei beni più importanti (ruralità del diritto) → res mancipi (vendute
attraverso la mancipatio)
ETÀ PRECLASSICA (III secolo a.C. - 27 a.C.)
- apogeo, crisi della repubblica
- Egemonia sul mediterraneo → traffici commerciali/influenza filosofia greca
- Invenzione dei contratti consensuali (es. compravendita, locazione, mandato)
- Contratto di mutuo → contratto reale
- Rilevanza secondo il ius gentium
- Manifestazione della volontà
- nascita del PROCESSO FORMULARE (vengono indicate le ragioni della contesa)
- praetor peregrinus → uno dei due imputati era straniero
- praetor urbanus → entrambi gli imputati cittadini romani
- sottosistema normativo → individua le regole a casi concreti
- Nascita della giurisprudenza laica (non più pontefici)
- NOZIONI DI DIRITTO OGGETTIVO → oggetto nella sua sfera, norma giuridica
- Implicazioni metagiuridiche, aspetti di carattere convenzionale e ontologico (essenza
del diritto)
- Concezioni di diritto
- NORMATIVA (Kelsen)
- Il diritto doveva essere depurato dagli elementi giuridici
- Scala gerarchica delle fonti di diritto (una più importante dalla quale derivano
le altre)
- ISTITUZIONALE (Santi Romano)
- Studiare la vita della società e comprendere come si pone
- Non sono importanti solo le norme giuridiche ma la loro applicazione nella
realtà concreta
- Norma giuridica → deriva da un’istanza sociale (mores=costumi)
- CARATTERI DELLA NORMA
- Considerabile giuridica dall’inserimento di quella regola nell’ordinamento giuridico
- Generale (soggetti indistinti)
- Astratta (prevede una fattispecie astratta o concreta → modo di essere di un
fatto)
- Coattività → Eteronomia (imposta da altri) in forza di una sanzione, non
esiste una esecuzione in forma specifica
- Intersubiettività (valori delle persone e relazioni tra loro)
- SANZIONE
- Sanzione commisurata alla gravità del fatto (Il risarcimento del danno può superare il
valore della lite)
- Valore preventivo e successivo (funzione pedagogica)
- può avere valore positivo → premialità
- Nemo ad factum cogi potest → sanzioni dirette e indirette
- FONTI DEL DIRITTO → fatto costitutivo
- Introduce una norma giuridica
- Legge → fatto di produzio