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2. DISTINZIONE FORME DI STATO IN BASE ALL’EVOLUZIONE STORICA

(DIACRONICA): si parla di classificazione diacronica, mostra l’evoluzione “positiva”

degli Stati, con un crescente livello di tutela delle situazioni soggettive. Mostra come

dal Medioevo ad oggi, le forme di Stato abbiano visto un progressivo aumento delle

garanzie per i consociati, con una conseguente limitazione delle prerogative dei

titolari del potere di imperio. La classificazione diacronica incontra il regime

patrimoniale, che caratterizza il periodo feudale. Segue lo Stato assoluto, che si

manifesta in Europa in epoche diverse (risalire alla pace di Westfalia 1648), seguito

poi dallo Stato di polizia, che caratterizza alcune esperienze europee del Settecento,

in seguito lascerà il capo allo Stato liberale. Il Novecento è caratterizzato da un lato

dalle esperienze autoritarie o totalitarie e dall’altro lato è caratterizzato dall’emersione

e dal successivo consolidamento dello Stato pluralista, che si connota come Stato

sociale di diritto. La classificazione diacronica evidenzia la tendenziale crescita nel

tempo della tutela delle situazioni soggettive, registrando un progressivo

spostamento del potere dal sovrano ai cittadini e ai loro rappresentanti.

3. SINCRONICA: vedere come è articolato il potere politico in un determinato

ordinamento. L’elemento che riveste più importanza in questa classificazione è il

territorio, vuole far emergere la diversa allocazione del potere pubblico sul territorio,

con Stati accentrati, Stati decentrati, regionali e federali.

Per capire questo triangolo guarderemo chi è il soggetto legittimante, chi in maniera legittima

conferisce agli organi di governo il potere di esercitare la loro autorità.

Distinzione tra legale (conforme alla legge, alla Costituzione, alle norme generali in vigore) e

legittimo (attiene alla veridicità, autenticità del consenso generale affinché questi organi

governino). Ci sono situazioni in cui non si sa chi è il potere legittimo e chi no. Come ad

esempio 3 anni fa in Afghanistan, con il ritiro delle truppe americane, delle truppe che

sostenevano l’allora governo legittimo dell’Afghanistan; questa legittimità è sprofondato

nell’arco di poche settimane, e far nascere un nuovo governo, già legittimo nella maggior

condivisione popolare, ma non ancora legale agli occhi della comunità internazionale, la

legalizzazione è avvenuta successivamente. La legittimità dello Stato nel suo complesso va

osservata in termini generali, constatato sulla base di una constatazione di fatto che deve

essere verificata. Se viene a diminuire il coinvolgimento nei meccanismi che legalmente

fanno funzionare quell'ordinamento statale, abbiamo un calo di legittimità.

- derivazione del potere (legittimazione), chi in maniera legittima conferisce agli organi

di governo il potere di esercitare il loro potere. C’è una distinzione tra legale e

legittimo. Legale in base alla legge in vigore, legittimo invece si basa sul consenso

generale affinché questi organi governino.

- natura del rapporto tra Stato e società civile, se è un rapporto di tipo democratico, di

alternanza di potere o se ha connotati maggiormente autocratici, totalitari. Il rapporto

non è sempre uguale tra i rapporti costituiti e la popolazione di un certo paese. Non

sarà neanche privo di interesse vedere le forme di stato in relazione all’economia. Il

posto riservato all’iniziativa privata, al libero mercato negli USA è diverso da quello di

uno Stato socialista, che persegue un economia pubblica e diretta dagli organi dello

Stato.

- titolarità del potere e modalità del suo esercizio (modo in cui il potere viene esercitato

e alla sua titolarità in capo ad una sola e più persone, istituzioni), la quantità di organi

che bilanciano il loro potere, in attuazione ad un principio di separazione dei poteri

stessi.

- Non esiste un popolo in senso generale senza che ci sia la presenza di individui che

possono essere riconosciute come titolari e in grado di fermare la macchina pubblica

qualora siano preminenti nel riconoscimento che questo Stato fa dei suoi diritti

fondamentali o che non abbiano modo di pesare sulla bilancia pubblica. Godimento o

meno della libertà e la loro garanzia, non c’è un popolo in senso generale senza

considerare la libertà.

Un'immagine iconica dell'esercizio del potere è l’affresco di Ambrogio Lorenzetti tratta dal

palazzo Senese dove questa allegoria del Buon Governo raffigura le modalità di corretto

esercizio all’interno di un comune Medievale dei poteri.

Il regime patrimoniale

Il regime patrimoniale inizia a diffondersi in Europa, a partire dalla fine della caduta

dell’impero romano d’occidente (476), si tratta di un regime pre statuale, che ha

caratterizzato gran parte dell’esperienza feudale. L’assetto feudale è caratterizzato da un

rapporto fiduciario tra il re, proprietario delle terre e i vari signori e feudatari minori, ai quali

vengono concesse le terre. L’unico titolare di diritto di proprietà rimane il signore feudale,

mentre i soggetti legati dal rapporto di vassallaggio dispongono del “dominio utile”, cioè del

diritto di sfruttare le terre. Il potere del re assume quasi sempre carattere formale, poichè

ogni signore locale ha un ampio potere di iurisdictio sulle terre concesse. In questa fase

manca l’impersonalità del potere, si ubbidisce ad una specifica persona, in ragione delle

particolari relazioni che legano le persone. E’ il “governo degli uomini” di cui parla Rousseau.

Gli accordi tra il re e i feudatari avvengono su base pattizia e sono caratterizzati dalla

comune esigenza di difendersi dalle minacce esterne, il re garantisce sicurezza nei confronti

dell’esterno e in cambio impone ai sudditi qualche tributo, questo fa capire che c’è una

mancanza di politicità, si tratta solo di fini personali, incentrati sulla concezione patrimoniale

dei beni, che caratterizzano la feudalità. Si può affermare che il regime patrimoniale è

caratterizzato dalla pluralità: pluralità del potere, di cui sono titolari i signori dei feudi,

pluralità delle fonti, che disciplinano città, terreni, corporazioni e altre situazioni e pluralità

delle giurisdizioni, ogni corporazione ha un giudice diverso, che giudica in base alle regole

applicabili. Il regime patrimoniale trova applicazione in Europa intorno all’anno 1000, a

seguito della progressiva destrutturazione dell’organizzazione carolingia. L’assenza di un

potere pubblico forte, porta a far emergere dal basso una domanda di protezione e quindi di

nuovi apparati in grado di garantire. Nasce così il foedus, cioè il patto tra signori e vassallo

che sta alla base dell’incastellamento, cioè la richiesta del signore locale di poter stare

dentro le mura, con la duplice conseguenza di essere da un lato sottomessi al signore

dall’altro da questi protetti in caso di minacce esterne. Il sistema feudale vassallistico è

caratterizzato da 3 elementi principali:

- elemento reale: concessione di terre o altri beni dal signore al vassallo,

- elemento personale: dichiarazione di fedeltà del vassallo al signore, viene dichiarata

in un speciale rito homagium, durante il quale il vassallo si dichiara homo e fedele al

proprio signore.

- elemento giuridico: a seguito dell’homogium, il vassallo ottiene poteri di iurisdictio

sulle terre assegnate, senza subire intromissioni da parte del signore. L’accordo tra i

diversi soggetti è ottenuto in assemblee appositamente convocate.

Nel sistema feudale assumono un ruolo di primo piano i corpi intermedi e in particolare le

corporazioni dei mestieri, tali soggetti intermedi stipulano con il signore accordi e patti

specifici che veicolano tutti gli appartenenti alla corporazione. Manca un’unicità del soggetto

giuridico, ma ogni individuo è assoggettato a regole diverse a seconda delle corporazioni o

degli ordini ai quali appartiene. Un ruolo di primo piano è svolto anche dalla Chiesa cattolica,

che assume funzioni di assistenza non rientranti nel patto sociale. Fra le Carte che

sanciscono i patti tra signore, feudatario e rappresentanti delle corporazioni, la più nota è la

Magna Carta libertatum, adottata nel 1215 in un momento di profonda debolezza della

Corona inglese. Si tratta di un documento molto analitico: all’introduzione seguono ben 63

disposizioni che rappresentano la parte più alta della common law. La Magna Carta fa

riferimento ai baroni, al clero e ai freemen, viene superata la ripartizione in status e la tutela

prevista dalla Carta è accordata alla generalità degli uomini liberi. Viene evidenziato il

legame tra tassazione e rappresentazione, sancendo il divieto per la Corona di imporre

tributi al di là degli usi feudali. Altro aspetto molto noto è l’introduzione dell’habeas corpus

(art. 39), cioè la necessità che gli arresti siano accompagnati da garanzie procedurali e

organizzative predeterminate, sono questi i primi semi di rivendicazione di una libertà

individuale dal potere pubblico, che caratterizzerà l’evoluzione del costituzionalismo inglese

e non solo. L'ultimo aspetto riguarda il diritto di resistenza (art. 60 e 63). Viene riconosciuto il

diritto ad una resistenza armata, qualora il re violi l’impegno solenne di osservare i firitti e le

garanzie previste nella Magna Carta. In generale quest’ultima è caratterizzata per la forte

limitazione del potere del re in forza della “lex terrae”, all’insegna della continuità

consuetudinaria.

Distinzioni storiche e moderne

Questa distinzione non siamo i primi a farle, il primo fu Aristotele. Distinzione Monarchia -

Repubblica, la nozione di democrazia stessa, viene dalla cultura greca. Per lungo tempo

molti regimi prestatuali, abbiamo avuto forme organizzative autocratiche, accentrate su una

figura unica. L’autocrate è il detentore individuale del potere (re, sultani, imperatori). Quando

entreremo nella modernità con la forma del partito saranno ancora presenti anche in forma

monopartitica (Corea del Nord), il partito c’è ma è uno solo, non c’è l’alternanza del potere,

c’è una concentrazione del potere molto forte. Le nostre forme democratiche moderne si

sono sviluppate, guardando soprattutto all’Europa, che ha standardizzato un modello e lo

richiede anche quando si parlerà dell’UE, come requisito per far parte della famiglia degli

stati membri dell’UE. Gli storici sanno che per determinati paesi questo fenomeno è già in

atto nel XIV-XV secolo, è

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Publisher
A.A. 2024-2025
212 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ely_04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Louvin Roberto.