SISTEMI COSTITUZIONALI
CAP. I Delimitare il campo: “diritto”, “costituzionale” e “comparare”
CAP. 1
Il diritto
diritto costituzionale comparato
Il è innanzitutto una variabile del concetto di “diritto”. Giuristi occidentali
tendono ad applicare la propria concezione di diritto anche agli ordinamenti non occidentali.
Comprendere il diritto oggi richiede riconoscere che esistono regole vincolanti diverse da quelle
elaborate secondo i modelli occidentali. La globalizzazione (migrazioni, espansione economica,
contatti culturali) impone di considerare sistemi giuridici, religiosi e sociali differenti.
Fare diritto comparato in ambito pubblicistico significa:
superare la mera conoscenza delle strutture istituzionali dei vari Stati;
accettare che la rappresentanza politica, il rapporto individuo–comunità e il ruolo della religione
assumono forme diverse secondo i contesti;
riconoscere che ciò che in Occidente è definito “diritto” altrove può avere connotazioni differenti.
A differenza dei civilisti, molti costituzionalisti restano legati a una visione esclusivamente occidentale del
diritto, considerando le altre esperienze come curiosità antropologiche.
Si richiede quindi ai comparatisti costituzionali occidentali di: es. amae, hexie=
aprirsi a concetti estranei alla tradizione europea (ad armonia,
o dharma=dovere)
mantenere il metodo giuridico occidentale, ma integrarlo con prospettive sociologiche e
o antropologiche per una comprensione più ampia delle norme.
La costituzione
costituzionale costituzione,
L’aggettivo deriva da termine dai molteplici significati (formale, sostanziale,
materiale).
Lo studio comparato delle costituzioni implica anche l’analisi del costituzionalismo, inteso come
insieme di dottrine liberali nate tra il XVIII e il XIX secolo.
diritto costituzionale comparato
In senso ampio, il comprende:
le dottrine politiche ispiratrici delle costituzioni;
la storia dei vari sistemi politici;
il contesto socio-economico di riferimento.
L’aggettivo “costituzionale” assume quindi un significato più esteso di quello derivante dal solo sostantivo
“costituzione”.
Il comparare
Comparare significa “paragonare” o “confrontare”, dopo avere analizzato i termini del confronto.L’attività
comparativa comporta premesse, implicazioni e scelte valutative.
diritto costituzionale comparato,
Esiste tuttavia un uso improprio del termine che lo identifica
erroneamente con lo studio del “diritto straniero”, trascurando la dimensione propriamente comparativa.
Diritto straniero e comparazione
Lo studio del diritto straniero serve come base conoscitiva per la comparazione, ma non coincide con
essa. Il diritto comparato inizia dopo la fase descrittiva e consiste nel raffronto tra ordinamenti (di solito,
tra quello straniero e quello dell’autore), con lo scopo di individuare somiglianze, differenze e trarne
conseguenze.
Un rischio frequente è proiettare categorie e concetti del proprio diritto su sistemi giuridici
estranei.
Differenza di metodo: giurista interno e comparatista
Il costituzionalista “domestico” parte da un quadro giuridico noto e opera con un metodo top-
down, interpretando norme secondo categorie interne.
Il comparatista, invece, lavora in senso bottom-up: parte dall’analisi empirica dei diversi
ordinamenti per costruire categorie generali e classificazioni. Egli non può conoscere tutti i diritti
esistenti, ma può approfondirne alcuni con l’aiuto di studiosi specializzati nei vari ordinamenti.
Le difficoltà principali consistono nel comprendere non solo le nozioni giuridiche ma anche la mentalità e
le prospettive filosofiche, metodologiche e culturali proprie di ciascun ordinamento. È necessario saper
integrare competenze giuridiche con elementi di filosofia, sociologia, antropologia e storia.
Lo studio del diritto (proprio o straniero) diventa comparazione autentica solo se finalizzato alla
costruzione di categorie comuni utili al confronto. In caso contrario, l’attività resta descrittiva, e il vero
“comparatista” finisce per essere solo il lettore, che effettua da sé le operazioni di confronto.
La differenza di mentalità tra giuristi di diversi sistemi rappresenta il principale ostacolo alla
comprensione reciproca. Il superamento di tali ostacoli richiede la comparazione sistemologica e
istituzionale, integrando strumenti di analisi anche da discipline extra-giuridiche.
2
I formanti : insiemi di regole e proposizioni che contribuiscono a generare l’ordine giuridico in un
determinato luogo e tempo. legislativo,
Nei sistemi giuridici positivi, domina l’idea di unicità della regola, secondo cui formante
dottrinale e giurisprudenziale convergono nello stesso contenuto. Tale approccio non si applica all’analisi
comparativa, dove occorre considerare:
legislazione, giurisprudenza, dottrina;
contesto socio-culturale, economico, religioso e sociale.
Classificazione dei formanti
legislativo: insieme delle disposizioni adottate dal legislativo
dottrinale: insieme delle opinioni espresse dai dottori della legge
giurisprudenziale: insieme delle decisioni dei giudici
formanti “non verbalizzati”: criptonimi
classificazione in base al rilievo della loro funzione nell’ordinamento
Formanti principali attivi/dinamici: producono direttamente diritto autoritativo (es. legislazione,
giurisprudenza in alcune famiglie giuridiche).
Dottrina: alimenta i formanti dinamici; non produce direttamente diritto autoritativo in Occidente,
ma ha avuto ruolo diretto nel diritto romano (Legge citazioni (Teodosio II) opinioni giuristi per
risolvere antinomie), nel diritto indu (Codice di Manu) e musulmano (jima, opinione della comunità
autorevole sunnita).
Altri formanti: crittotipi o modelli impliciti (/diritti muto), percepiti come ovvi dai giuristi,
influenzano il diritto senza essere formalmente enunciati.
Funzione dei formanti nel diritto costituzionale
Il comparatista deve considerare non solo le norme vigenti, ma anche il diritto vivente, ossia prassi,
orientamenti dottrinali e linee evolutive della giurisprudenza. Distinzione tra:
Circolazione tra formanti: relazione tra legislazione, giurisprudenza e dottrina, in connessione con
la cultura giuridica e generale.
Dissociazione tra formanti: fenomeno in cui norme, principi e applicazioni non convergono verso
lo stesso risultato (es. legislazione, giurisprudenza e dottrina divergono sul diritto all’aborto).
Problemi specifici del diritto costituzionale
Formanti vuoti: disposizioni presenti formalmente ma inattuate o inattuabili, spesso senza
sanzioni concrete (es. istituzione di organi costituzionali mai attivati). In alcuni casi, dottrina e
giurisprudenza colmano i vuoti normativi (es. diritti sociali o eutanasia).
Esistono formanti impliciti e diritto muto, cioè regole rilevanti ma non formulate esplicitamente,
praticate senza piena consapevolezza.
3
l diritto comparato svolge una funzione sovversiva rispetto alla scienza giuridica tradizionale, perché:
infrange il mito dell’unicità della regola giuridica, supera i confini del diritto occidentale, aprendosi
a sistemi e culture diverse e mette in discussione l’idea di superiorità di un unico modello
giuridico. common
In passato si limitava al confronto tra law e civil law, gli altri sistemi (soprattutto quelli
colonizzati) erano considerati marginali o “inferiori”; Oggi necessità includere anche i diritti non
occidentali nel discorso comparativo.
Due impostazioni del diritto comparato
(demos=popolo):
Democratica valorizza il pluralismo e il rispetto delle diverse tradizioni
giuridiche;considera ogni ordinamento come espressione legittima della propria civiltà.
(domus=casa):assume
Domocratica il proprio ordinamento come parametro universale di
giudizio; riduce la comparazione a una conferma autoreferenziale del diritto “di casa propria”.
Oggetto e metodo della comparazione
La comparazione nasce dallo studio di somiglianze e differenze tra ordinamenti. Si fonda sul
tertium comparationis:
modello comune di riferimento che permette di confrontare istituti (e trovare differenze)
o Richiede una conoscenza preliminare dei sistemi da confrontare e un approccio sensibile
o alle differenze culturali, linguistiche e funzionali.
Requisiti scientifici della ricerca comparata
Dev’essere basata su pluralismo, relativismo e verificabilità dei risultati, escludendo preconcetti.
Rifiuta approcci ideologici o giusnaturalistici, che alterano la neutralità dell’analisi. L’assenza di
rigore metodologico può condurre allo “scontro di civiltà”, anziché al dialogo scientifico.
Critica al neocostituzionalismo
(I) Il neocostituzionalismo occidentale è accusato di partire dall’alto, imponendo valori presunti
universali (dignità, persona, diritti umani). Spesso vengono proiettati su realtà giuridiche
diverse, facendo perde la sua funzione scientifica e diventa uno strumento ideologico di
esportazione culturale; Si alimenta così l’idea di una “superiorità” del costituzionalismo
occidentale.
4
Scienze non giuridiche, scienze giuridiche e la conoscenza del diritto comparato
Gli studi comparatistici coinvolgono discipline come:
filosofia, linguistica, storia, storia delle dottrine politiche, scienza politica, sociologia,
o antropologia, etnologia, economia, geografia, statistica e talvolta matematica o scienze
naturali; oltre naturalmente ad altre scienze giuridiche (es. diritto costituzionale, diritto
internazionale, diritto romano, ecc.).
Comparatista deve però evitare il dilettantismo tuttologico, cioè la pretesa di conoscere tutto in modo
superficiale.
.1 Linguistica, traduttologia e diritto
Diritto comparato è strettamente legato alla linguistica, poiché il diritto si esprime attraverso il linguaggio:
i concetti giuridici cambiano significato a seconda della lingua e del contesto culturale;
comparatista deve percepire le diverse implicazioni linguistiche e culturali che i termini assumono
nei vari ordinamenti.
Le traduzioni giuridiche sono un terreno di grande complessità, nel passato, la comune base del
costituzionalismo occidentale riduceva le difficoltà. Oggi, la globalizzazione e il contatto con sistemi extra-
occidentali (Islam, Oriente, Africa) rendono difficile trovare termini equivalenti.
Il problema non è solo tradurre parole, ma trasporre concetti giuridici, es. il termine “diritti”
Europa=Illuminismo, la libertà individuale e la separazione dei poteri. Altre culture, il diritto si
fonda su valori collettivi o spirituali, come il dovere verso la comunità o principi religiosi.
Circa due terzi dell’umanità non partono dall’individuo come soggetto di diritto, ma da visioni comunitarie
o trascendenti: ciò pone enormi problemi di traduzione concettuale.
.2 Storia del diritto e diritto come storia
La storia del diritto è la disciplina più importante per il comparatista, perché consente di comprendere il
processo evolutivo dei sistemi giuridici, aiuta a svelare crittotipi, analogie e differenze permettendo di
cogliere “l’anima” dei sistemi normativi.
Si distinguono due tipi di comparazione:
Sincronica: confronto tra ordinamenti coevi (anche lontani nello spazio);
Diacronica: confronto tra fasi storiche diverse di uno stesso ordinamento.
Lo storico del diritto descrive e narra fatti, mentre il comparatista utilizza la conoscenza storica per
operare confronti e individuare regole generali. Nel diritto costituzionale, la prospettiva storica è
fondamentale per evitare fraintendimenti nell’interpretazione delle istituzioni, specie quando si analizzano
sistemi non liberal-democratici.
La storia delle dottrine politiche costituisce un altro pilastro del diritto comparato: illumina il contesto
culturale e filosofico in cui nascono le istituzioni, spiega le diverse traiettorie evolutive dei sistemi politici
e giuridici consentendo di comprendere le analoghe radici o le differenze profonde tra modelli
costituzionali.
L’ignoranza delle dottrine politiche non occidentali (Corano, Veda, Confucio, Buddha, tradizioni
africane e indigene) alimenta incomprensioni e egemonie culturali.
.3 Filosofia del diritto, sociologia e antropologia giuridica, teoria generale del diritto
correnti filosofiche
Il diritto comparato è fortemente influenzato dalle che orientano ogni ricercatore. Le
principali contrapposizioni che influenzano la comparazione giuridica sono:
Positivismo vs giusnaturalismo (diritto come fatto o come valore).
Diritto inteso come idea, fatto sociale o linguaggio.
Approcci strutturalisti, funzionalisti o idealisti.
Queste visioni incidono sul modo in cui vengono condotte le comparazioni, sulla scelta dei criteri, dei
metodi e sul grado di apertura verso altre culture giuridiche.
Sociologia del diritto studia i rapporti tra diritto e società. È stata spesso criticata dai giuristi più
“ortodossi” per la sua impostazione empirica, ma rappresenta un apporto essenziale per il comparatista.
Funzioni principali per il diritto comparato:
Verificare l’aderenza degli schemi giuridici alla realtà sociale, evitando preconcetti
teorici/normativi, radicando la ricerca nei dati osservabili.
Controllare l’applicabilità di concetti o interpretazioni giuridiche in contesti culturali diversi.
Promuovere il pluralismo, riconoscendo la varietà dei modelli sociali e culturali.
Aiuta a evitare che il diritto comparato si trasformi in una costruzione astratta o eurocentrica.
Antropologia giuridica studia la cultura giuridica delle comunità umane e le loro concezioni del diritto. È
per sua natura non eurocentrica e consente di:
Superare i limiti dello schema liberal-democratico occidentale, comprendendo società non
occidentali, dove il diritto può essere fondato su valori religiosi, comunitari o tradizionali.
Analizzare il pluralismo interno agli ordinamenti, dovuto alla presenza di minoranze e ai flussi
migratori.
È utile sia ai civilisti che ai costituzionalisti, perché permette di interpretare il diritto come fenomeno
culturale globale.
Teoria generale del diritto e diritto comparato, 2 discipline sono reciprocamente interdipendenti:
La ricerca empirica comparatistica aiuta a formulare concetti e classificazioni generali (non
assoluti, ma durevoli).
La teoria generale fornisce categorie e modelli per razionalizzare le esperienze giuridiche e
utilizzarle in sede legislativa o giurisprudenziale.
Bentham (citato da G. Tusseau) sottolineava che una teoria generale del diritto facilita la comparazione
tra sistemi nazionali, fornendo un “piano comune” per orientarsi nei diversi “labirinti” giuridici.
Scienza politica
.4 e diritto comparato: òa scienza politica si occupa dell’“essere” (fatti e fenomeni politici)
più che del “dover essere” (norme e prescrizioni). Usa un metodo empirico, interessandosi agli effetti
delle norme più che al loro contenuto linguistico. Aree di intersezione con il diritto comparato:
Studi sulle forme di governo, i sistemi elettorali e i partiti politici.
Rischi per i comparatisti:
Chi si concentra solo sul testo costituzionale rischia di descrivere una realtà formale e non
effettiva.
Chi guarda solo alla realtà politica ignora il valore normativo e linguistico delle costituzioni.
law in the
Occorre quindi un equilibrio: studiare sia la norma che la sua attuazione pratica (differenza tra
books law in action).
e
.5 Scienze sociali e comparazione: economia, statistica, psicologia; gli studi geografici
Le scienze sociali offrono strumenti utili per la macrocomparazione e l’analisi empirica dei sistemi
giuridici:
Economia, aiuta a comprendere:
i fattori economici che influenzano gli ordinamenti;
o le transizioni costituzionali e le politiche pubbliche.
o
L’analisi economica del diritto è oggi disciplina autonoma, utile anche in ambito costituzionale.
Statistica, permette di quantificare fenomeni giuridici e verificare ipotesi di ricerca. Utile in studi
su: sistemi elettorali, procedimenti legislativi, istituti di democrazia diretta,
o discorsi giuridici delle Corti o dei legislatori, servizi pubblici e amministrazioni comparate.
o
Psicologia, può essere impiegata per:
analizzare processi decisionali di giudici e legislatori;
o comprendere la motivazione delle decisioni politiche e giuridiche;
o studiare fenomeni come propaganda politica, devianza o comportamenti di consumo.
o
Geografia e geopolitica: influiscono sulla circolazione dei modelli giuridici e sulle forme di
produzione normativa.
Montesquieu già evidenziava il legame tra clima, territorio e leggi.
o
Elementi come orografia, idrografia, lingua e costumi lasciano segni sulla formazione del diritto. I
legami tra geografia e antropologia aiutano a comprendere la distribuzione territoriale e le
varianti locali degli ordinamenti.
Classificazione:
.5 mettere ordine nella complessità, cogliendo relazioni tra processi, enti e concetti.
Permette di generalizzare l’esperienza e formulare ipotesi più informative rispetto all’analisi di singoli
oggetti, miglior comprensione di fenomeni complessi. Limiti della classificazione:
Troppe categorie → perdita di sintesi e confusione (es. ogni foglia è diversa).
Troppe poche categorie → banalizzazione e semplificazione eccessiva (es. democrazie vs non
democrazie).
Proprietà logiche di una buona classificazione
Esclusività → nessun elemento può appartenere simultaneamente a più categorie.
Esaustività → tutte le unità devono rientrare in almeno una categoria.
Pertinenza → le categorie devono avere senso rispetto agli obiettivi della ricerca.
Es.: non si classificano ordinamenti in base al colore della pelle dei cittadini.
o
Teorie e metodi di classificazione
Classificazione intensionale: basata sugli attributi essenziali (es. genere → specie nella zoologia).
Vantaggi: chiarezza, semplicità, facile aggiunta di nuovi elementi.
Classificazione estensionale: raggruppa oggetti simili secondo alcune proprietà. Vantaggi:
maggiore aderenza alla realtà empirica, minori esclusioni arbitrarie.
Applicazione al diritto: si preferisce parlare di sistemi più o meno democratici, con possibilità di
sovrapposizioni parziali, invece di dicotomie rigide.
Modelli giuridici:
.6 prodotto della classificazione
Rechtstypus → tipo giuridico, derivato dalla comparazione, evidenzia tratti comuni a più
ordinamenti.
Rechtsideal → tipo ideale o archetipico, rappresenta ciò che “deve essere”.
Il concetto di modello combina sintesi concettuale (derivante dalla complessità delle catergorie) e forma
esemplare
Dinamica dei modelli (per alcuni possibili, per altri no (cultura non esportabile)), possono circolare e
trasformarsi:
Trapianto → migrazione di istituti, valori o princìpi in un altro ordinamento (
Imposizione → diffusione di regole per pressione politica, economica o militare.
Ricezione volontaria → imitazione spontanea: legislativa, dottrinale o giudiziale.
Un trapianto prevede prima un espatrio, molto difficile a livello macro (migrazioni di interi popoli con
cancellazione diritto preesistente, oppure migrazione con sovrapposizione di un ordinamento su un altro),
soprattutto a livello micro (comunità) Esempi storici:
Costituzione giapponese post-WWII (imposizione da MacArthur).
Modelli sovietici in Europa dell’Est (dopo il 1945).
Revisione costituzionale europea 2000 per equilibrio di bilancio (pressioni esterne).
Spesso le costituzioni moderne sono ibride tra imitazione spontanea e imposizione esterna.
Imitazioni legali: legislatore imita direttamente modello prodotto da un altro legislatore
Imitazioni dottrinali: livello teorico
Imitazioni giudiziali: dirette o mezzo di intermediario (soprattutto la dottrina)
L’imposizione non necessariamente indica un atto di forza, ma anche da capacità di influenza politica,
economica o da parte di ordinamento internazionale (es: EU, 2000, revisioni cost. in materia di equilibrio
di bilancio, pressioni esterne)
.7 Indagine comparativa condotta su diversi livelli (non solo sincroniche/diacroniche)
Macrocomparazione: analizza interi sistemi o ordinamenti per raggrupparli in grandi categorie (es.
famiglie giuridiche, forme di Stato). Cogliere differenze strutturali tra sistemi omogenei.
Sia ordinamenti sovrani distinti oppure a ordinamenti non sovrani (es. Stati federati o regioni).
Microcomparazione: studia singoli istituti, atti, procedimenti, funzioni, diritti o poteri presenti in
più ordinamenti. conoscenza della materia per evitare il rischio di comparare elementi non
omogenei.
Può essere orizzontale (stesso livello) o verticale (livelli diversi, alto-basso, basso alto, es. UE e
Stati membri).
L’indagine può riguardare il diritto pubblico, privato, penale, costituzionale, ecc.
Funzioni ausiliarie del diritto comparato:
.8 finalità principale del diritto pubblico comparato è organizzare
sistematicamente la conoscenza nel proprio settore, i risultati della ricerca possono essere utilizzati a
livello pratico. La comparazione fornisce:
agli studiosi del diritto interno, strumenti per analizzare e verificare i propri ordinamenti;
ai costituenti, legislatori e giudici, materiale comparatistico commentato, ordinato e classificato;
un supporto alla redazione di trattati e convenzioni internazionali.
Per queste ragioni si parla di funzioni ausiliarie (o pratiche, o sussidiarie) del diritto comparato, in quanto
poste al servizio di altre discipline o istituzioni.
.8.1 La comparazione è utile e spesso indispensabile per comprendere meglio il proprio diritto. Si
distinguono due impostazioni metodologiche:
Comparazione pura:
È fine a sé stessa, di carattere empirico e pluralista. Mira a costruire o
tertium comparationis
individuare un nel quale sussumere i fenomeni.
Comparazione strumentale:
Serve come ausilio allo studio del diritto nazionale. Ha un approccio
pi&
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