Estratto del documento

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA

Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

(Cognomi H-Z)

Docente

ILARIA PAGNI 1° SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso

Volume I

PRINCIPI

GENERALI

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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A

Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso

Capitolo 1

INTRODUZIONE

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1. INTRODUZIONE

IL DIRITTO SOSTANZIALE E ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Ogge$o del diri$o processuale civile

In via di prima approssimazione, il diri$o processuale civile ha ad ogge$o le norme contenute nel codice

di procedura civile, le quali disciplinano l’a5vità giurisdizionale (=se;ore del diri;o pubblico che regola

l’a5vità dei giudici ordinari ex art. 102 Cost.). Tu;avia, dato che sia il contenuto del codice di procedura

civile sia le a;ribuzioni della magistratura ordinaria sono eterogenee, occorre ricercare un criterio

sistema4co per definire il contenuto del diri;o processuale civile. Il diri;o processuale civile ricopre:

l’area della tutela dei diri7 -> si cara;erizza quindi per essere una normaHva secondaria (=normaHva

Ø che interviene laddove la normaHva primaria ha fallito il suo scopo). La tutela di diri5 può aver luogo:

• In via giurisdizionale, a;raverso quell’a5vità autoritaHva dello Stato prevista dal Titolo IV Cost.,

affidata alla magistratura;

• In via non giurisdizionale, a;raverso l’arbitrato (per ciò che Hene alla tutela dichiaraHva) o

a;raverso la pubblica amministrazione (per ciò che a5ene alla tutela esecuHva). La riserva prevista

dall’art. 102.1 Cost. riguarda solo la tutela dichiaraHva dei diri5 realizzata a;raverso provvedimenH

autoritaHvi: non esclude quindi una tutela dichiaraHva imparHta mediante a5 non di diri;o

pubblico né una tutela esecuHva imparHta mediante a5 autoritaHvi non giurisdizionali, sebbene

della P.A.

Aree ulteriori -> sono le seguenH:

Ø • Es: la c.d. giurisdizione volontaria è a5vità nella sostanza amministraHva (al giudice viene

a;ribuita la cura degli interessi) ed è a;ribuita alla magistratura per mere ragioni di opportunità

(=peculiare posizione di indipendenza organizzaHva). Tale a5vità può essere a;ribuita anche a

sogge5 diversi, senza che ciò violare l’art. 102 Cost.

• Negli ulHmi anni si è poi sviluppato un ulteriore se;ore del diri;o processuale civile: quello degli

strumen4 non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, ulteriori rispe;o all’arbitrato. Si

tra;a di strumenH talvolta negoziali, talvolta autoritaHvi, che hanno la stessa finalità e producono

lo stesso risultato della giurisdizione dichiaraHva e dell’arbitrato.

Giurisdizione e tutela dei diri7 sono quindi 2 cerchi che si sovrappongono solo parzialmente:

A5vità giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diri5 (sovrapposizione tra giurisdizione e tutela dei

Ø diri5);

A5vità giurisdizionale NON finalizzata alla tutela dei diri5 (se;ore autonomo);

Ø A5vità NON giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diri5 (se;ore autonomo).

Ø

Il diri;o processuale civile si occupa di tu;o questo.

Stru$ura del diri$o processuale

In qualunque ordinamento esiste una norma4va sostanziale o primaria che disciplina i comportamen4

dei consocia4. Si tra;a di un complesso di regole che, nei vari se;ori di vita dei consociaH, isHtuisce una

rete di doveri e poteri di comportamento, cercando di raggiungere determinate finalità.

CerH comportamenH sono qualificaH come doverosi (o l’astensione dagli stessi è qualificata come

Ø doverosa). L’imposizione di doveri cosHtuisce un dato immancabile per l’ordinamento. Es: una norma

impone il divieto di uccidere; una norma impone al debitore di pagare il credito.

CerH comportamenH sono qualificaH come possibili e rimessi alla scelta del sogge$o (o l’astensione

Ø dagli stessi è qualificata come possibile o rimessa alla scelta dell’interessato). Tali norme danno facoltà

a taluni sogge5 di compiere certe a5vità. Es: a chi è Htolare del diri;o di proprietà su un bene

l’ordinamento garanHsce la spendita di determinaH poteri sul bene ogge;o del suo diri;o. Tu;avia,

non sempre l’ordinamento garanHsce la possibilità di tenere cerH comportamenH.

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Illecito

Può accadere che, di fronte ad una norma che in astra;o prevede che si debbano o non si debbano tenere

cerH comportamenH, l’a5vità concreta di un consociato si trovi ad essere difforme dall’astra;a previsione

normaHva. Si realizza così un illecito, che è il comportamento concreto difforme dall’astra$a previsione

norma4va. Es: il se;ore penale è cosHtuito da previsioni normaHve che impongono di astenersi dal

compiere cerH a5; se un sogge;o li compie, comme;e un illecito; di fronte alla realizzazione di un illecito,

si innesta immediatamente l’a5vità giurisdizionale penale volta all’accertamento dell’illecito e

all’irrogazione della sanzione.

Situazioni sostanziali prote$e

Oltre ad imporre doveri, l’ordinamento riconosce talora a determinaH interessi della vita il rango di

situazioni sostanziali prote$e e garan4sce al 4tolare di ques4 interessi la soddisfazione, ossia la

realizzazione del bene della vita riconosciuto. Nel se;ore penale, di fronte al reo non abbiamo il Htolare

di un interesse prote;o: l’interesse prote;o è unicamente quello generale. Di fronte al debitore che non

paga, invece, abbiamo la figura del creditore, quel sogge;o che ha un interesse garanHto dall’ordinamento

ad o;enere la prestazione che il debitore deve fornirgli e che l’ordinamento gli riconosce e garanHsce.

Questo interesse è comunemente chiamato diri$o sogge7vo o interesse legi7mo. Importante è dunque

la presenza di 2 sogge5:

colui che deve tenere un certo comportamento;

Ø colui a favore del quale l’ordinamento stabilisce che il comportamento altrui deve o non deve essere

Ø tenuto.

Proprio per soddisfare l’interesse tutelato l’ordinamento impone il dovere (es: l’obbligo di pagare il

credito è imposto al debitore per la soddisfazione del diri;o del creditore). La relazione non è bilaterale

(ordinamento-Htolare del dovere) ma trilaterale (ordinamento, Htolare del dovere e Htolare del bene della

vita, elevato dall’ordinamento al rango di situazione sostanziale prote;a). La norma4va sostanziale /

primaria regola così la vita dei consociaH. Però è pure necessario che l’ordinamento preveda il caso che i

doveri previs4 non siano rispe$a4 e quindi venga ad esistenza un illecito (=concreto comportamento

contrastante con l’astra;a previsione normaHva di dovere). Es: il debitore non paga il proprio debito.

Quando l’illecito è correlato a situazioni sostanziali prote;e l’ordinamento, talvolta, prevede che al

compimento dell’illecito seguano determinate conseguenze sempre sul piano del diri$o sostanziale (alla

violazione di un dovere di comportamento subentra un diverso ed ulteriore dovere di comportamento).

Es: Un dovere primario correlato al diri;o di proprietà consiste nel non so;rarre il bene al suo proprietario;

se il bene viene so;ra;o, dall’illecito (violazione del dovere originario) nasce il dovere di resHtuzione del

bene, dei fru5 e (a certe condizioni) anche quello di risarcimento del danno. Tu;avia, il meccanismo non

può essere ripetuto all’infinito: prima o poi il “gioco” per cui alla violazione di un dovere corrisponde una

replica dell’ordinamento sempre sul piano del diri;o sostanziale a;raverso la nascita di un diverso ed

ulteriore dovere ad un certo momento cessa e ci troviamo nella stessa situazione che, nel se;ore penale,

è invece immediata conseguenza dell’illecito. Se colui che si è impossessato del bene altrui ed è così

divenuto obbligato a resHtuirlo di fa;o non lo resHtuisce (e quindi si realizza un illecito anche con

riferimento al dovere “consequenziale”, nato dalla violazione del dovere “primario”) non ci sono ulteriori

sviluppi sul piano del diri;o sostanziale; a questo punto si innesta l’a7vità giurisdizionale / secondaria,

che ha la funzione di intervenire laddove la normaHva sostanziale è entrata in crisi perché si è dimostrata

di fa;o inidonea a disciplinare la vita dei consociaH. Si parla di normaHva secondaria perché la tutela

giurisdizionale opera solo in seconda ba;uta, ossia in ausilio del diri;o sostanziale allo scopo di

rammendare le smagliature che si sono create nella realtà sostanziale a causa dell’illecito).

Diri$o sostanziale e processo

La tutela giurisdizionale deve par4re dalla realtà sostanziale ed alla realtà sostanziale deve tornare. Il

processo è, per così dire, una macchina che deve prendere all’inizio del suo ciclo lavoraHvo quel

frammento della realtà sostanziale interessato dall’illecito, deve operare su tale frammento e rime;erlo

nella realtà sostanziale, una volta ricucito lo strappo che l’illecito ha prodo;o. Il punto di partenza e il

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punto di arrivo del meccanismo processuale sono pur sempre un pezzo di realtà sostanziale. Il

collegamento tra il processo e la realtà sostanziale so;ostante è molto più stre;o di quello che potrebbe

apparire. L’ogge;o principale del nostro studio sarà proprio stabilire come il processo si ada;a alla realtà

sostanziale, di cui si occupa e come evitare che il processo distorca la realtà sostanziale. Il processo è,

dunque, al servizio del diri$o sostanziale: esso cosHtuisce non un bene in sé, ma un bene strumentale.

I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Lesione del diri$o

La tutela giurisdizionale trova il suo punto di partenza in una realtà di diri$o sostanziale:

un sogge;o avrebbe dovuto tenere o non tenere un certo comportamento, date le prescrizioni

Ø normaHve;

il comportamento non è stato tenuto ed era obbligatorio tenerlo o, viceversa, è stato tenuto laddove

Ø era vietato tenerlo.

Il presupposto costante della tutela giurisdizionale può essere trovato nell’affermazione o nell’esistenza

di un illecito (=concreto comportamento difforme all’astra;o dovere imposto da una previsione

normaHva). Per quanto a5ene all’a5vità giurisdizionale civile c’è un quid pluris: la violazione del dovere,

cioè l’illecito, produce anche e sopra$u$o la lesione, l’insoddisfazione di una situazione sostanziale

prote;a. L’illecito provoca la violazione di quell’interesse prote;o che è elevato dall’ordinamento a dignità

di situazioni sostanziale, per la cui realizzazione l’ordinamento aveva previsto il dovere, che è stato violato.

Es: il mancato pagamento del debito cosHtuisce non solo la violazione di un dovere ma anche (e

contemporaneamente) la lesione del diri;o di credito (dovere di comportamento previsto per la

realizzazione della corrispondente situazione sostanziale prote;a). L’illecito produce la lesione del diri;o

perché, senza l’adempimento dei doveri che l’ordinamento impone, non è possibile garanHre la

soddisfazione dell’interesse, che sta alla base della situazione sostanziale riconosciuta dall’ordinamento.

Alla base della giurisdizione civile vi è dunque un elemento in più rispe;o a quella penale: la situazione

sostanziale prote$a, che l’ordinamento garanHsce e riconosce, e che viene ad essere lesa perché non

trovano a;uazione in concreto quelle previsioni che l’ordinamento pone nell’interesse del Htolare della

situazione stessa. In fondo, al di là della giurisdizione penale, le altre forme di intervento giurisdizionale

sono molto simili: tu;e quante hanno in comune l’avere una situazione sostanziale da tutelare. Anche il

processo amministraHvo e quello tributario sono in questo senso processi “civili”: hanno come scopo la

tutela dei diri5. So;o questo profilo, essi si differenziano radicalmente dal processo penale, in cui non ci

sono situazioni sostanziali da tutelare, ma illeciH da reprimere, violazioni di norme penali cui far conseguire

la sanzione penale.

Giurisdizione civile in senso ampio

Per questa ragione, i principi e la stru$ura fondamentale della giurisdizione civile formano il supporto

delle altre giurisdizioni speciali in maniera esplicita: la normaHva speciale che riguarda tali giurisdizioni

rinvia, per tu;o quanto da essa non previsto, al codice di procedura civile. La vicinanza stru;urale è

sintomo di una vicinanza funzionale: sia la giurisdizione ordinaria sia le giurisdizioni speciali sono deputate

non alla repressione degli illeciH tout court, ma alla repressione degli illeci4 in quanto finalizzata alla

tutela di una situazione sostanziale prote$a dall’ordinamento. L’a5vità giurisdizionale del giudice è così

deputata fondamentalmente alla tutela dei diri5 (art. 2907 c.c. -> “Alla tutela giurisdizionale dei diri5

provvede l’autorità giudiziaria”). La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali hanno come funzioni

specifiche la tutela dei diri5 sogge5vi.

Tutela dei diri; sogge;vi

Se, in linea di principio, al giudice ordinario, al di là della tutela generale dei diri5 sogge5vi, non è

a;ribuita la tutela di altre situazioni sostanziali prote;e diverse da quesH (e in parHcolare degli interessi

legi5mi, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione del giudice amministraHvo), ciò accade per scelta del

legislatore, non certo per ragioni antologiche e nemmeno per ragioni cosHtuzionali (la stessa carta

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cosHtuzionale consente la tutela degli interessi legi5mi anche di fronte al giudice ordinario).

Analogamente, in cerH casi, la tutela dei diri5 sogge5vi è affidata al giudice amministraHvo (c.d.

giurisdizione esclusiva). La funzione della giurisdizione consiste dunque nella tutela delle situazioni

sostanziali prote;e: l’essenza dell’a7vità giurisdizionale civile opera sì sull’illecito, ma in funzione della

tutela dell’interesse prote$o. L’illecito ha quindi rilievo non in sé, ma in quanto lesivo della situazione

sostanziale.

Tutela dei diri; e a;vità giurisdizionale

La tutela dei diri7 può avvenire anche in via non giurisdizionale (es: l’arbitrato cosHtuisce la principale

forma di tutela non giurisdizionale dei diri5). Alcune ipotesi di tutela esecuHva sono affidate alla pubblica

amministrazione (es: talune procedure concorsuali speciali come l’amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi). Inversamente, la giurisdizione può non avere la funzione di tutelare i diri5; oltre

alla giurisdizione penale esistono ipotesi in cui la giurisdizione ha cura di interessi, in modo non diverso da

quello proprio della pubblica amministrazione (c.d. giurisdizione volontaria). Es: quando il legislatore

a;ribuisce al giudice il compito di tutelare gli interessi dei minori, il giudice svolge, nella materia a lui è

affidata, la stessa funzione che svolge la pubblica amministrazione i cui scopi corrispondono alla funzione

affidata al giudice.

I VARI TIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE

I vari =pi di tutela giurisdizionale

Quali sono le forme di intervento giurisdizionale a tutela delle situazioni sostanziali protette lese sul

piano del diritto sostanziale dall’illecito altrui? Le forme di intervento giurisdizionale sono strettamente

collegate al bisogno di tutela della situazione sostanziale protetta, bisogno di cui costituiscono un

posterius. Il punto di partenza è la constatazione che c’è, o si afferma esserci, una situazione sostanziale

lesa. Il passo successivo è chiedersi di che cosa abbia bisogno tale situazione sostanziale lesa. L’intervento

giurisdizionale va strutturato a misura della lesione subita e in modo tale da garantire la soddisfazione

della situazione sostanziale protetta. Le forme di intervento giurisdizionali sono 3 e sono previste da ogni

ordinamento moderno. Esse sono:

la tutela dichiarativa;

Ø la tutela esecutiva;

Ø la tutela cautelare.

Ø

LA TUTELA DICHIARATIVA

Funzione della tutela dichiara=va

Alla funzione giurisdizionale dichiara4va corrisponde il processo di cognizione. La funzione dell’a5vità

giurisdizionale dichiaraHva è fondamentalmente quella di determinare i comportamen4 leci4 e doverosi

che due o più sogge5 potranno e dovranno tenere con riferimento ad una situazione sostanziale prote;a.

In altre parole, compito di tale giurisdizione è risolvere controversie. Per adempiere a tale compito, il

giudice:

accerta l’esistenza della situazione sostanziale;

Ø accerta la lesione da essa subita a causa dell’illecito;

Ø individua quali conseguenze giuridiche devono prodursi per eliminare la lesione che l’illecito ha

Ø prodo;o.

L’accert

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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