Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
GIURISPRUDENZA
Corso di
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A
(Cognomi H-Z)
Docente
ILARIA PAGNI 1° SEMESTRE
ANNO ACCADEMICO 2025/2026
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Corso di
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A
Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso
Volume I
PRINCIPI
GENERALI
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Corso di
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE A
Dal manuale “Diritto processuale civile” di F. P. Luiso
Capitolo 1
INTRODUZIONE
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1. INTRODUZIONE
IL DIRITTO SOSTANZIALE E ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Ogge$o del diri$o processuale civile
In via di prima approssimazione, il diri$o processuale civile ha ad ogge$o le norme contenute nel codice
di procedura civile, le quali disciplinano l’a5vità giurisdizionale (=se;ore del diri;o pubblico che regola
l’a5vità dei giudici ordinari ex art. 102 Cost.). Tu;avia, dato che sia il contenuto del codice di procedura
civile sia le a;ribuzioni della magistratura ordinaria sono eterogenee, occorre ricercare un criterio
sistema4co per definire il contenuto del diri;o processuale civile. Il diri;o processuale civile ricopre:
l’area della tutela dei diri7 -> si cara;erizza quindi per essere una normaHva secondaria (=normaHva
Ø che interviene laddove la normaHva primaria ha fallito il suo scopo). La tutela di diri5 può aver luogo:
• In via giurisdizionale, a;raverso quell’a5vità autoritaHva dello Stato prevista dal Titolo IV Cost.,
affidata alla magistratura;
• In via non giurisdizionale, a;raverso l’arbitrato (per ciò che Hene alla tutela dichiaraHva) o
a;raverso la pubblica amministrazione (per ciò che a5ene alla tutela esecuHva). La riserva prevista
dall’art. 102.1 Cost. riguarda solo la tutela dichiaraHva dei diri5 realizzata a;raverso provvedimenH
autoritaHvi: non esclude quindi una tutela dichiaraHva imparHta mediante a5 non di diri;o
pubblico né una tutela esecuHva imparHta mediante a5 autoritaHvi non giurisdizionali, sebbene
della P.A.
Aree ulteriori -> sono le seguenH:
Ø • Es: la c.d. giurisdizione volontaria è a5vità nella sostanza amministraHva (al giudice viene
a;ribuita la cura degli interessi) ed è a;ribuita alla magistratura per mere ragioni di opportunità
(=peculiare posizione di indipendenza organizzaHva). Tale a5vità può essere a;ribuita anche a
sogge5 diversi, senza che ciò violare l’art. 102 Cost.
• Negli ulHmi anni si è poi sviluppato un ulteriore se;ore del diri;o processuale civile: quello degli
strumen4 non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, ulteriori rispe;o all’arbitrato. Si
tra;a di strumenH talvolta negoziali, talvolta autoritaHvi, che hanno la stessa finalità e producono
lo stesso risultato della giurisdizione dichiaraHva e dell’arbitrato.
Giurisdizione e tutela dei diri7 sono quindi 2 cerchi che si sovrappongono solo parzialmente:
A5vità giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diri5 (sovrapposizione tra giurisdizione e tutela dei
Ø diri5);
A5vità giurisdizionale NON finalizzata alla tutela dei diri5 (se;ore autonomo);
Ø A5vità NON giurisdizionale finalizzata alla tutela dei diri5 (se;ore autonomo).
Ø
Il diri;o processuale civile si occupa di tu;o questo.
Stru$ura del diri$o processuale
In qualunque ordinamento esiste una norma4va sostanziale o primaria che disciplina i comportamen4
dei consocia4. Si tra;a di un complesso di regole che, nei vari se;ori di vita dei consociaH, isHtuisce una
rete di doveri e poteri di comportamento, cercando di raggiungere determinate finalità.
CerH comportamenH sono qualificaH come doverosi (o l’astensione dagli stessi è qualificata come
Ø doverosa). L’imposizione di doveri cosHtuisce un dato immancabile per l’ordinamento. Es: una norma
impone il divieto di uccidere; una norma impone al debitore di pagare il credito.
CerH comportamenH sono qualificaH come possibili e rimessi alla scelta del sogge$o (o l’astensione
Ø dagli stessi è qualificata come possibile o rimessa alla scelta dell’interessato). Tali norme danno facoltà
a taluni sogge5 di compiere certe a5vità. Es: a chi è Htolare del diri;o di proprietà su un bene
l’ordinamento garanHsce la spendita di determinaH poteri sul bene ogge;o del suo diri;o. Tu;avia,
non sempre l’ordinamento garanHsce la possibilità di tenere cerH comportamenH.
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Illecito
Può accadere che, di fronte ad una norma che in astra;o prevede che si debbano o non si debbano tenere
cerH comportamenH, l’a5vità concreta di un consociato si trovi ad essere difforme dall’astra;a previsione
normaHva. Si realizza così un illecito, che è il comportamento concreto difforme dall’astra$a previsione
norma4va. Es: il se;ore penale è cosHtuito da previsioni normaHve che impongono di astenersi dal
compiere cerH a5; se un sogge;o li compie, comme;e un illecito; di fronte alla realizzazione di un illecito,
si innesta immediatamente l’a5vità giurisdizionale penale volta all’accertamento dell’illecito e
all’irrogazione della sanzione.
Situazioni sostanziali prote$e
Oltre ad imporre doveri, l’ordinamento riconosce talora a determinaH interessi della vita il rango di
situazioni sostanziali prote$e e garan4sce al 4tolare di ques4 interessi la soddisfazione, ossia la
realizzazione del bene della vita riconosciuto. Nel se;ore penale, di fronte al reo non abbiamo il Htolare
di un interesse prote;o: l’interesse prote;o è unicamente quello generale. Di fronte al debitore che non
paga, invece, abbiamo la figura del creditore, quel sogge;o che ha un interesse garanHto dall’ordinamento
ad o;enere la prestazione che il debitore deve fornirgli e che l’ordinamento gli riconosce e garanHsce.
Questo interesse è comunemente chiamato diri$o sogge7vo o interesse legi7mo. Importante è dunque
la presenza di 2 sogge5:
colui che deve tenere un certo comportamento;
Ø colui a favore del quale l’ordinamento stabilisce che il comportamento altrui deve o non deve essere
Ø tenuto.
Proprio per soddisfare l’interesse tutelato l’ordinamento impone il dovere (es: l’obbligo di pagare il
credito è imposto al debitore per la soddisfazione del diri;o del creditore). La relazione non è bilaterale
(ordinamento-Htolare del dovere) ma trilaterale (ordinamento, Htolare del dovere e Htolare del bene della
vita, elevato dall’ordinamento al rango di situazione sostanziale prote;a). La norma4va sostanziale /
primaria regola così la vita dei consociaH. Però è pure necessario che l’ordinamento preveda il caso che i
doveri previs4 non siano rispe$a4 e quindi venga ad esistenza un illecito (=concreto comportamento
contrastante con l’astra;a previsione normaHva di dovere). Es: il debitore non paga il proprio debito.
Quando l’illecito è correlato a situazioni sostanziali prote;e l’ordinamento, talvolta, prevede che al
compimento dell’illecito seguano determinate conseguenze sempre sul piano del diri$o sostanziale (alla
violazione di un dovere di comportamento subentra un diverso ed ulteriore dovere di comportamento).
Es: Un dovere primario correlato al diri;o di proprietà consiste nel non so;rarre il bene al suo proprietario;
se il bene viene so;ra;o, dall’illecito (violazione del dovere originario) nasce il dovere di resHtuzione del
bene, dei fru5 e (a certe condizioni) anche quello di risarcimento del danno. Tu;avia, il meccanismo non
può essere ripetuto all’infinito: prima o poi il “gioco” per cui alla violazione di un dovere corrisponde una
replica dell’ordinamento sempre sul piano del diri;o sostanziale a;raverso la nascita di un diverso ed
ulteriore dovere ad un certo momento cessa e ci troviamo nella stessa situazione che, nel se;ore penale,
è invece immediata conseguenza dell’illecito. Se colui che si è impossessato del bene altrui ed è così
divenuto obbligato a resHtuirlo di fa;o non lo resHtuisce (e quindi si realizza un illecito anche con
riferimento al dovere “consequenziale”, nato dalla violazione del dovere “primario”) non ci sono ulteriori
sviluppi sul piano del diri;o sostanziale; a questo punto si innesta l’a7vità giurisdizionale / secondaria,
che ha la funzione di intervenire laddove la normaHva sostanziale è entrata in crisi perché si è dimostrata
di fa;o inidonea a disciplinare la vita dei consociaH. Si parla di normaHva secondaria perché la tutela
giurisdizionale opera solo in seconda ba;uta, ossia in ausilio del diri;o sostanziale allo scopo di
rammendare le smagliature che si sono create nella realtà sostanziale a causa dell’illecito).
Diri$o sostanziale e processo
La tutela giurisdizionale deve par4re dalla realtà sostanziale ed alla realtà sostanziale deve tornare. Il
processo è, per così dire, una macchina che deve prendere all’inizio del suo ciclo lavoraHvo quel
frammento della realtà sostanziale interessato dall’illecito, deve operare su tale frammento e rime;erlo
nella realtà sostanziale, una volta ricucito lo strappo che l’illecito ha prodo;o. Il punto di partenza e il
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punto di arrivo del meccanismo processuale sono pur sempre un pezzo di realtà sostanziale. Il
collegamento tra il processo e la realtà sostanziale so;ostante è molto più stre;o di quello che potrebbe
apparire. L’ogge;o principale del nostro studio sarà proprio stabilire come il processo si ada;a alla realtà
sostanziale, di cui si occupa e come evitare che il processo distorca la realtà sostanziale. Il processo è,
dunque, al servizio del diri$o sostanziale: esso cosHtuisce non un bene in sé, ma un bene strumentale.
I PRESUPPOSTI DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Lesione del diri$o
La tutela giurisdizionale trova il suo punto di partenza in una realtà di diri$o sostanziale:
un sogge;o avrebbe dovuto tenere o non tenere un certo comportamento, date le prescrizioni
Ø normaHve;
il comportamento non è stato tenuto ed era obbligatorio tenerlo o, viceversa, è stato tenuto laddove
Ø era vietato tenerlo.
Il presupposto costante della tutela giurisdizionale può essere trovato nell’affermazione o nell’esistenza
di un illecito (=concreto comportamento difforme all’astra;o dovere imposto da una previsione
normaHva). Per quanto a5ene all’a5vità giurisdizionale civile c’è un quid pluris: la violazione del dovere,
cioè l’illecito, produce anche e sopra$u$o la lesione, l’insoddisfazione di una situazione sostanziale
prote;a. L’illecito provoca la violazione di quell’interesse prote;o che è elevato dall’ordinamento a dignità
di situazioni sostanziale, per la cui realizzazione l’ordinamento aveva previsto il dovere, che è stato violato.
Es: il mancato pagamento del debito cosHtuisce non solo la violazione di un dovere ma anche (e
contemporaneamente) la lesione del diri;o di credito (dovere di comportamento previsto per la
realizzazione della corrispondente situazione sostanziale prote;a). L’illecito produce la lesione del diri;o
perché, senza l’adempimento dei doveri che l’ordinamento impone, non è possibile garanHre la
soddisfazione dell’interesse, che sta alla base della situazione sostanziale riconosciuta dall’ordinamento.
Alla base della giurisdizione civile vi è dunque un elemento in più rispe;o a quella penale: la situazione
sostanziale prote$a, che l’ordinamento garanHsce e riconosce, e che viene ad essere lesa perché non
trovano a;uazione in concreto quelle previsioni che l’ordinamento pone nell’interesse del Htolare della
situazione stessa. In fondo, al di là della giurisdizione penale, le altre forme di intervento giurisdizionale
sono molto simili: tu;e quante hanno in comune l’avere una situazione sostanziale da tutelare. Anche il
processo amministraHvo e quello tributario sono in questo senso processi “civili”: hanno come scopo la
tutela dei diri5. So;o questo profilo, essi si differenziano radicalmente dal processo penale, in cui non ci
sono situazioni sostanziali da tutelare, ma illeciH da reprimere, violazioni di norme penali cui far conseguire
la sanzione penale.
Giurisdizione civile in senso ampio
Per questa ragione, i principi e la stru$ura fondamentale della giurisdizione civile formano il supporto
delle altre giurisdizioni speciali in maniera esplicita: la normaHva speciale che riguarda tali giurisdizioni
rinvia, per tu;o quanto da essa non previsto, al codice di procedura civile. La vicinanza stru;urale è
sintomo di una vicinanza funzionale: sia la giurisdizione ordinaria sia le giurisdizioni speciali sono deputate
non alla repressione degli illeciH tout court, ma alla repressione degli illeci4 in quanto finalizzata alla
tutela di una situazione sostanziale prote$a dall’ordinamento. L’a5vità giurisdizionale del giudice è così
deputata fondamentalmente alla tutela dei diri5 (art. 2907 c.c. -> “Alla tutela giurisdizionale dei diri5
provvede l’autorità giudiziaria”). La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali hanno come funzioni
specifiche la tutela dei diri5 sogge5vi.
Tutela dei diri; sogge;vi
Se, in linea di principio, al giudice ordinario, al di là della tutela generale dei diri5 sogge5vi, non è
a;ribuita la tutela di altre situazioni sostanziali prote;e diverse da quesH (e in parHcolare degli interessi
legi5mi, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione del giudice amministraHvo), ciò accade per scelta del
legislatore, non certo per ragioni antologiche e nemmeno per ragioni cosHtuzionali (la stessa carta
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cosHtuzionale consente la tutela degli interessi legi5mi anche di fronte al giudice ordinario).
Analogamente, in cerH casi, la tutela dei diri5 sogge5vi è affidata al giudice amministraHvo (c.d.
giurisdizione esclusiva). La funzione della giurisdizione consiste dunque nella tutela delle situazioni
sostanziali prote;e: l’essenza dell’a7vità giurisdizionale civile opera sì sull’illecito, ma in funzione della
tutela dell’interesse prote$o. L’illecito ha quindi rilievo non in sé, ma in quanto lesivo della situazione
sostanziale.
Tutela dei diri; e a;vità giurisdizionale
La tutela dei diri7 può avvenire anche in via non giurisdizionale (es: l’arbitrato cosHtuisce la principale
forma di tutela non giurisdizionale dei diri5). Alcune ipotesi di tutela esecuHva sono affidate alla pubblica
amministrazione (es: talune procedure concorsuali speciali come l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi). Inversamente, la giurisdizione può non avere la funzione di tutelare i diri5; oltre
alla giurisdizione penale esistono ipotesi in cui la giurisdizione ha cura di interessi, in modo non diverso da
quello proprio della pubblica amministrazione (c.d. giurisdizione volontaria). Es: quando il legislatore
a;ribuisce al giudice il compito di tutelare gli interessi dei minori, il giudice svolge, nella materia a lui è
affidata, la stessa funzione che svolge la pubblica amministrazione i cui scopi corrispondono alla funzione
affidata al giudice.
I VARI TIPI DI TUTELA GIURISDIZIONALE
I vari =pi di tutela giurisdizionale
Quali sono le forme di intervento giurisdizionale a tutela delle situazioni sostanziali protette lese sul
piano del diritto sostanziale dall’illecito altrui? Le forme di intervento giurisdizionale sono strettamente
collegate al bisogno di tutela della situazione sostanziale protetta, bisogno di cui costituiscono un
posterius. Il punto di partenza è la constatazione che c’è, o si afferma esserci, una situazione sostanziale
lesa. Il passo successivo è chiedersi di che cosa abbia bisogno tale situazione sostanziale lesa. L’intervento
giurisdizionale va strutturato a misura della lesione subita e in modo tale da garantire la soddisfazione
della situazione sostanziale protetta. Le forme di intervento giurisdizionali sono 3 e sono previste da ogni
ordinamento moderno. Esse sono:
la tutela dichiarativa;
Ø la tutela esecutiva;
Ø la tutela cautelare.
Ø
LA TUTELA DICHIARATIVA
Funzione della tutela dichiara=va
Alla funzione giurisdizionale dichiara4va corrisponde il processo di cognizione. La funzione dell’a5vità
giurisdizionale dichiaraHva è fondamentalmente quella di determinare i comportamen4 leci4 e doverosi
che due o più sogge5 potranno e dovranno tenere con riferimento ad una situazione sostanziale prote;a.
In altre parole, compito di tale giurisdizione è risolvere controversie. Per adempiere a tale compito, il
giudice:
accerta l’esistenza della situazione sostanziale;
Ø accerta la lesione da essa subita a causa dell’illecito;
Ø individua quali conseguenze giuridiche devono prodursi per eliminare la lesione che l’illecito ha
Ø prodo;o.
L’accert
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