COMPETENZA
La competenza si de nisce come la ripartizione interna del potere appartenente a ciascun
settore giurisdizionale (giurisdizione amministrativa, ordinaria, tributaria).
La competenza costituisce un presupposto processuale attinente all’organo giudicante.
Le regole di competenza non hanno solo una portata organizzatoria (distribuire il carico di lavoro),
ma anche una portata garantista, volta all’attuazione del principio di cui all’art. 25.1 Cost.
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.
Ai ni dell’individuazione del giudice naturale precostituito per legge, occorre tener presente:
• l’articolazione degli u ci giudiziari
• i criteri previsti dal legislatore per determinare la competenza
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
In I grado la giurisdizione civile è esercitata dai seguenti u ci:
- Giudice di pace, organo monocratico onorario
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- Tribunale ordinario, che giudica in composizione monocratica o collegiale, a seconda del tipo di
controversia.
Ci sono poi dei casi eccezionali, nei quali la competenza è attribuita in I grado alla corte d’appello (es.
accertamento e riconoscibilità delle sent. straniere e giudizi di opposizione alla stima nelle espropriazioni
per pubblica utilità).
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA
La competenza tra u ci è ripartita sulla base dei seguenti criteri:
- orizzontale o per territorio
- verticale o per materia e per valore
L’ordine dei criteri di competenza è il seguente: in primo luogo quello verticale, per individuare il
tipo di u cio e successivamente quello orizzontale, per individuare quale u cio, del tipo
individuato attraverso il criterio verticale, è competente per territorio.
Ai criteri verticali sono dedicati gli artt. da 7 a 17 c.p.c.; al criterio orizzontale gli artt. da 18 a 30
c.p.c.
COMPETENZA PER MATERIA
giudice di pace
Ai sensi dell’art. 7.3 c.p.c. il è competente, per le cause relative a:
- Apposizione dei termini e osservanza delle distanze
- Cause in materia di condominio negli edi ci
- Rapporti tra proprietari di immobili adibiti ad abitazione civile in materia di immissioni di fumo e
di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità ex art.
844 c.c.
- Interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
tribunale
Ai sensi dell’art. 9.2 c.p.c. il è competente in materia di:
- Stato e capacità delle persone (cittadinanza, nome, cognome, liazione, adozione di
maggiorenni, matrimonio, separazione e divorzio)
- Diritti onori ci
- Querela di falso
Le materie di imposte e tasse è oggi esclusa in favore della giurisdizione generale del giudice
tributario.
Il tribunale ha poi ereditato le competenze del pretore ex art. 1 D.lgs. 51/1998 quali ad esempio
quelle in materia di lavoro, previdenza, repressione del comportamento antisindacale, azioni
possessorie e cause locative.
N.B. La competenza per materia si determina esclusivamente sulla base della domanda.
COMPETENZA PER VALORE
Se la competenza per materia non è prevista per quella controversia, opera il criterio residuale del
valore.
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• Giudice di pace:
Sotto questo pro lo, il giudice di pace è competente “per le cause relative a beni mobili di valore
non superiore a 5000 euro” (tutte le cause no a 5000€ ad esclusione di quelle che abbiano ad
oggetto un diritto reale su un bene immobile) Elevato a 15.000€
Il giudice di pace è competente altresì per le cause concernenti il risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché la causa non superi il valore di 20.000
euro. Elevato a 30.000 €
I limiti della competenza per valore del giudice di pace sono stati elevati di recente dalla Riforma
Cartabia.
• Tribunale
Al tribunale spetta la competenza “per tutte le cause che non sono di competenza di altro
giudice”. Il tribunale è competente anche per le “cause di valore indeterminabile”.
È necessario precisare che il termine “indeterminabile” indica un valore che non può essere
determinato, mentre “indeterminato” signi ca che in concreto non è determinato ma che in
astratto è determinabile.
RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DOMANDA
la base per la determinazione del valore della causa è la
L’art. 10 c.p.c. a erma che
domanda; quid disputatum quid decisum.
ai ni della competenza conta il e non il
Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro; gli
interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano col
capitale; viceversa quelli posteriori si possono chiedere in corso di giudizio e anche in appello
senza conseguenze sulla competenza (art. 10.2 c.p.c.)
EVENTUALE MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA libelli),
Può darsi che nel corso del processo l’attore modi chi la domanda (emendatio
aumentando o diminuendo il valore della stessa; ciò è possibile no all’udienza di precisazione
delle conclusioni.
In dottrina si discute su quanto la modi ca sia rilevante ai ni della competenza:
1. Secondo alcuni autori, la competenza si valuta sulla domanda modi cata: dunque rileva sia la
modi ca in aumento sia quella in diminuzione.
2. Secondo altri autori (tesi condivisa dalla giurisprudenza), la diminuzione della domanda non è
rilevante ai ni della competenza, ma lo è per il merito. In base al principio secondo il quale il
principio della
giudice non può attribuire più di quello che gli è stato chiesto (art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), l’incompetenza si ha solo quando l’aumento
del valore della domanda è tale da far scattare la competenza del giudice superiore.
La disciplina succitata si applica con riguardo alla domanda proposta dall’attore con l’atto
introduttivo, non al diverso fenomeno dell’aggiunta di domande: quando, a anco della domanda
originaria se ne aggiungono altre, si realizza il c.d. processo cumulato.
SOMMATORIA FRA PIÙ DOMANDE sommatoria tra domande
L’art. 10.2 c.p.c. disciplina il fenomeno della che ha luogo quando,
con un unico atto, una parte propone una pluralità di domande contro una stessa controparte.
La sommatoria non opera tra:
- Le domande proposte dall’attore contro il convenuto e quelle proposte dal convenuto contro
l’attore
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- Le domande proposte, anche con un unico atto, verso più soggetti
- Le domande proposte da una parte alla controparte con un atto e quelle proposte dalla stessa
parte nei confronti della stessa controparte con un altro atto.
- Le domande proposte in più cause che sono state successivamente riunite per ragioni di
connessione
- Le domande proposte in via alternativa o condizionata propria (guardo sezione “cumulo delle
domande”).
- Le domande proposte nello stesso processo nei confronti della stessa controparte, una
soggetta a competenza per materia, e l’altra a competenza per valore.
Una eccezione alle regole dell’art. 10 c.p.c. è contenuta nell’art. 11 c.p.c., il quale a erma che “se
è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di una obbligazione il
valore della causa si determina dall’intera obbligazione”.
CUMULO DELLE DOMANDE
Il processo cumulato o cumulo delle domande può realizzarsi in vari modi:
Cumulo incondizionato:
1. domande proposte in modo tale che l’esito della prima non
condiziona l’esame dell’altra (le domande si sommano).
Cumulo alternativo:
2. domande proposte in alternativa tra loro, ad es. l’attore chiede o
(le domande non si sommano).
l’annullamento del contratto o l’adempimento
Cumulo condizionato proprio:
3. domande proposte in modo tale che in caso di rigetto della
prima domanda (c.d. principale), l’attore ne chiede un’altra (le domande non si sommano).
Cumulo condizionato improprio:
4. domande proposte in modo tale per cui in caso di
accoglimento della prima domanda (c.d. principale), l’attore ne chiede un’altra (le domande si
sommano).
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA
Per la determinazione del valore della causa occorre applicare, quando necessario, i seguenti
criteri:
1. L’art. 12.1 c.p.c. a erma che “se una causa ha per oggetto l’esistenza, la validità o la
rapporto giuridico obbligatorio,
risoluzione di un il valore si determina in base a quella parte
del rapporto che è in contestazione”. Il rapporto giuridico obbligatorio è quella gura di diritto
sostanziale che ha la funzione di uni care una pluralità di e etti giuridici, per dare loro una
disciplina unitaria e coerente ( es. rapporto giuridico obbligatorio di compravendita, locazione, di
).
lavoro dipendente
divisione
2. Nelle cause di è rilevante il valore dei beni da dividersi.
prestazioni alimentari periodiche,
3. Nelle cause per se il titolo è controverso, il valore si
determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (art. 13 c.p.c.).
rendite perpetue,
4. Nelle cause relative a se il titolo è controverso, il valore si determina
rendite temporanee o vitalizie,
cumulando venti annualità, nelle cause relative a cumulando
dieci annualità.
Come si determina il valore di una somma di denaro o di un bene mobile?
• Cause relative a somme di denaro: la somma di denaro può essere quanti cata o non
quanti cata dall’attore, se la somma di denaro è quanti cata il valore si determina in base alla
fi ff fi fi ff fi fi ff
richiesta, se la somma non è quanti cata la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il convenuto può contestare la somma dichiarata o presunta, ma la sua contestazione è
rilevante solo ai ni del merito, non della competenza.
• Cause relative a beni mobili: se l’attore quanti ca il valore del bene, la competenza si stima sulla
base della somma indicata dall’attore. Se l’attore non quanti ca il valore del bene, la causa si
presume di competenza del giudice adito. Il convenuto, nella prima difesa, può contestare il
valore dichiarato o presunto, in questo caso il giudice decide, ai soli ni della competenza, sulla
base di quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza territoriale viene disciplinata secondo 3 diversi criteri c.d. fori:
Foro generale
1. (artt. 18-19 c.p.c.) costituisce una regola generale residuale, applicabile a
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