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COMPETENZA

La competenza si de nisce come la ripartizione interna del potere appartenente a ciascun

settore giurisdizionale (giurisdizione amministrativa, ordinaria, tributaria).

La competenza costituisce un presupposto processuale attinente all’organo giudicante.

Le regole di competenza non hanno solo una portata organizzatoria (distribuire il carico di lavoro),

ma anche una portata garantista, volta all’attuazione del principio di cui all’art. 25.1 Cost.

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

Ai ni dell’individuazione del giudice naturale precostituito per legge, occorre tener presente:

• l’articolazione degli u ci giudiziari

• i criteri previsti dal legislatore per determinare la competenza

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

In I grado la giurisdizione civile è esercitata dai seguenti u ci:

- Giudice di pace, organo monocratico onorario

fi ff fi

fi

fi fi ffi fi ff fi ffi

- Tribunale ordinario, che giudica in composizione monocratica o collegiale, a seconda del tipo di

controversia.

Ci sono poi dei casi eccezionali, nei quali la competenza è attribuita in I grado alla corte d’appello (es.

accertamento e riconoscibilità delle sent. straniere e giudizi di opposizione alla stima nelle espropriazioni

per pubblica utilità).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA

La competenza tra u ci è ripartita sulla base dei seguenti criteri:

- orizzontale o per territorio

- verticale o per materia e per valore

L’ordine dei criteri di competenza è il seguente: in primo luogo quello verticale, per individuare il

tipo di u cio e successivamente quello orizzontale, per individuare quale u cio, del tipo

individuato attraverso il criterio verticale, è competente per territorio.

Ai criteri verticali sono dedicati gli artt. da 7 a 17 c.p.c.; al criterio orizzontale gli artt. da 18 a 30

c.p.c.

COMPETENZA PER MATERIA

giudice di pace

Ai sensi dell’art. 7.3 c.p.c. il è competente, per le cause relative a:

- Apposizione dei termini e osservanza delle distanze

- Cause in materia di condominio negli edi ci

- Rapporti tra proprietari di immobili adibiti ad abitazione civile in materia di immissioni di fumo e

di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità ex art.

844 c.c.

- Interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

tribunale

Ai sensi dell’art. 9.2 c.p.c. il è competente in materia di:

- Stato e capacità delle persone (cittadinanza, nome, cognome, liazione, adozione di

maggiorenni, matrimonio, separazione e divorzio)

- Diritti onori ci

- Querela di falso

Le materie di imposte e tasse è oggi esclusa in favore della giurisdizione generale del giudice

tributario.

Il tribunale ha poi ereditato le competenze del pretore ex art. 1 D.lgs. 51/1998 quali ad esempio

quelle in materia di lavoro, previdenza, repressione del comportamento antisindacale, azioni

possessorie e cause locative.

N.B. La competenza per materia si determina esclusivamente sulla base della domanda.

COMPETENZA PER VALORE

Se la competenza per materia non è prevista per quella controversia, opera il criterio residuale del

valore.

ffi fi ffi fi fi ffi

• Giudice di pace:

Sotto questo pro lo, il giudice di pace è competente “per le cause relative a beni mobili di valore

non superiore a 5000 euro” (tutte le cause no a 5000€ ad esclusione di quelle che abbiano ad

oggetto un diritto reale su un bene immobile) Elevato a 15.000€

Il giudice di pace è competente altresì per le cause concernenti il risarcimento del danno

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché la causa non superi il valore di 20.000

euro. Elevato a 30.000 €

I limiti della competenza per valore del giudice di pace sono stati elevati di recente dalla Riforma

Cartabia.

• Tribunale

Al tribunale spetta la competenza “per tutte le cause che non sono di competenza di altro

giudice”. Il tribunale è competente anche per le “cause di valore indeterminabile”.

È necessario precisare che il termine “indeterminabile” indica un valore che non può essere

determinato, mentre “indeterminato” signi ca che in concreto non è determinato ma che in

astratto è determinabile.

RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA DOMANDA

la base per la determinazione del valore della causa è la

L’art. 10 c.p.c. a erma che

domanda; quid disputatum quid decisum.

ai ni della competenza conta il e non il

Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro; gli

interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano col

capitale; viceversa quelli posteriori si possono chiedere in corso di giudizio e anche in appello

senza conseguenze sulla competenza (art. 10.2 c.p.c.)

EVENTUALE MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA libelli),

Può darsi che nel corso del processo l’attore modi chi la domanda (emendatio

aumentando o diminuendo il valore della stessa; ciò è possibile no all’udienza di precisazione

delle conclusioni.

In dottrina si discute su quanto la modi ca sia rilevante ai ni della competenza:

1. Secondo alcuni autori, la competenza si valuta sulla domanda modi cata: dunque rileva sia la

modi ca in aumento sia quella in diminuzione.

2. Secondo altri autori (tesi condivisa dalla giurisprudenza), la diminuzione della domanda non è

rilevante ai ni della competenza, ma lo è per il merito. In base al principio secondo il quale il

principio della

giudice non può attribuire più di quello che gli è stato chiesto (art. 112 c.p.c.

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), l’incompetenza si ha solo quando l’aumento

del valore della domanda è tale da far scattare la competenza del giudice superiore.

La disciplina succitata si applica con riguardo alla domanda proposta dall’attore con l’atto

introduttivo, non al diverso fenomeno dell’aggiunta di domande: quando, a anco della domanda

originaria se ne aggiungono altre, si realizza il c.d. processo cumulato.

SOMMATORIA FRA PIÙ DOMANDE sommatoria tra domande

L’art. 10.2 c.p.c. disciplina il fenomeno della che ha luogo quando,

con un unico atto, una parte propone una pluralità di domande contro una stessa controparte.

La sommatoria non opera tra:

- Le domande proposte dall’attore contro il convenuto e quelle proposte dal convenuto contro

l’attore

fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi

- Le domande proposte, anche con un unico atto, verso più soggetti

- Le domande proposte da una parte alla controparte con un atto e quelle proposte dalla stessa

parte nei confronti della stessa controparte con un altro atto.

- Le domande proposte in più cause che sono state successivamente riunite per ragioni di

connessione

- Le domande proposte in via alternativa o condizionata propria (guardo sezione “cumulo delle

domande”).

- Le domande proposte nello stesso processo nei confronti della stessa controparte, una

soggetta a competenza per materia, e l’altra a competenza per valore.

Una eccezione alle regole dell’art. 10 c.p.c. è contenuta nell’art. 11 c.p.c., il quale a erma che “se

è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di una obbligazione il

valore della causa si determina dall’intera obbligazione”.

CUMULO DELLE DOMANDE

Il processo cumulato o cumulo delle domande può realizzarsi in vari modi:

Cumulo incondizionato:

1. domande proposte in modo tale che l’esito della prima non

condiziona l’esame dell’altra (le domande si sommano).

Cumulo alternativo:

2. domande proposte in alternativa tra loro, ad es. l’attore chiede o

(le domande non si sommano).

l’annullamento del contratto o l’adempimento

Cumulo condizionato proprio:

3. domande proposte in modo tale che in caso di rigetto della

prima domanda (c.d. principale), l’attore ne chiede un’altra (le domande non si sommano).

Cumulo condizionato improprio:

4. domande proposte in modo tale per cui in caso di

accoglimento della prima domanda (c.d. principale), l’attore ne chiede un’altra (le domande si

sommano).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Per la determinazione del valore della causa occorre applicare, quando necessario, i seguenti

criteri:

1. L’art. 12.1 c.p.c. a erma che “se una causa ha per oggetto l’esistenza, la validità o la

rapporto giuridico obbligatorio,

risoluzione di un il valore si determina in base a quella parte

del rapporto che è in contestazione”. Il rapporto giuridico obbligatorio è quella gura di diritto

sostanziale che ha la funzione di uni care una pluralità di e etti giuridici, per dare loro una

disciplina unitaria e coerente ( es. rapporto giuridico obbligatorio di compravendita, locazione, di

).

lavoro dipendente

divisione

2. Nelle cause di è rilevante il valore dei beni da dividersi.

prestazioni alimentari periodiche,

3. Nelle cause per se il titolo è controverso, il valore si

determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (art. 13 c.p.c.).

rendite perpetue,

4. Nelle cause relative a se il titolo è controverso, il valore si determina

rendite temporanee o vitalizie,

cumulando venti annualità, nelle cause relative a cumulando

dieci annualità.

Come si determina il valore di una somma di denaro o di un bene mobile?

• Cause relative a somme di denaro: la somma di denaro può essere quanti cata o non

quanti cata dall’attore, se la somma di denaro è quanti cata il valore si determina in base alla

fi ff fi fi ff fi fi ff

richiesta, se la somma non è quanti cata la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare la somma dichiarata o presunta, ma la sua contestazione è

rilevante solo ai ni del merito, non della competenza.

• Cause relative a beni mobili: se l’attore quanti ca il valore del bene, la competenza si stima sulla

base della somma indicata dall’attore. Se l’attore non quanti ca il valore del bene, la causa si

presume di competenza del giudice adito. Il convenuto, nella prima difesa, può contestare il

valore dichiarato o presunto, in questo caso il giudice decide, ai soli ni della competenza, sulla

base di quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza territoriale viene disciplinata secondo 3 diversi criteri c.d. fori:

Foro generale

1. (artt. 18-19 c.p.c.) costituisce una regola generale residuale, applicabile a

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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