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Estratto del documento

La rilevanza dell’unità della famiglia ha senso compiuto anche in presenza dello

scioglimento del matrimonio. Il significato e valore del termine unità variano secondo il

variare dei rapporti tra i membri della famiglia e in particolare tra i coniugi. Spesso

l’unità esprime sia un rapporto sostanzialmente egualitario (tra coniugi) sia un

rapporto formalmente egualitario (genitori-figli minori). L’unità della famiglia è ciò

che rende comune la vita dei suoi componenti. L’unità è il più genuino strumento per

l’attuazione del rispetto pieno ed integrale della personalità dei coniugi, dei partners e

della prole. Famiglia e rapporto giuridico

La famiglia è intesa come un rapporto di tipo astrattamente non conflittuale. La

comunità familiare si mostra come un complesso di rapporti giuridici anche dopo il suo

scioglimento. Pluralità dei modelli familiari

Rilevanza della famiglia di fatto: la convivenza stabile e seria tra un uomo e una

donna o tra persone dello stesso sesso, nessuno dei quali sia legato da un pregresso

vincolo matrimoniale o unione civile, è un fenomeno di libertà che non si pone in

contrasto con precedenti libere e ufficiali assunzioni di responsabilità e che non può

essere qualificato come illegittimo o illecito. Illecita è la convivenza quando uno dei 2

sia legato da un precedente matrimonio non sciolto e non da una precedente unione

civile poiché non c’è obbligo di fedeltà.

Rapporti non fondati sul matrimonio: lo statuto della libera e stabile convivenza ai

fini della sua validità giuridica non potrà non essere conforme ai valori costituzionali.

Nel suo concreto atteggiarsi, la vita del rapporto deve sostanzialmente essere

rispettosa dei principi di ordine pubblico che sono a fondamento del sistema

ordinamentale.

Le diverse concezioni delle convivenze familiari (ante legge n.76 del 2016)

Teoria dell’irrilevanza giuridica: la convivenza fuori dal matrimonio sarebbe un

 fatto giuridicamente irrilevante. L’indifferenza dell’ordinamento apparirebbe l’unica

risposta coerente per una coppia che ha deliberatamente deciso di vivere fuori

dallo schema tipico.

Teoria della piena equiparazione: assegnava alla semplice convivenza una

 rilevanza giuridica del tutto identica a quella riservata alla famiglia legittima.

Teoria dell’applicazione analogica: sosteneva un’applicazione analogica alla

 famiglia di fatto della normativa prevista per la famiglia legittima.

Teoria della regolamentazione rimessa all’autonomia negoziale: traduce

 l’esigenza di libertà nella regolamentazione del rapporto rimessa esclusivamente

all’autonomia negoziale. Ogni esigenza di tutela avanzata da uno dei conviventi

troverebbe risposta soltanto se e in quanto i conviventi abbiano preventivamente,

mediante negozi giuridici, disciplinato l’esigenza medesima.

Famiglia non fondata sul matrimonio

La famiglia non fondata sul matrimonio quando risponde all’esigenza di sviluppo delle

persone che ne fanno parte e/o di educazione dei figli, rappresenta un valore

meritevole di tutela. Negozi familiari

L’ampliarsi dei contenuti dei negozi familiari e la varietà degli interessi sottesi ai

medesimi pongono il problema dell’individuazione della disciplina applicabile. Il

controllo di meritevolezza degli atti e l’individuazione della disciplina del singolo

negozio passano attraverso l’applicazione diretta dei principi.

Indirizzo familiare: regole dell’accordo

Espressione di libertà è il potere riconosciuto ai coniugi, alle parti dell’unione civile e ai

conviventi di concordare l’indirizzo della vita familiare interpretando le esigenze di

entrambi e della famiglia.

Oggetto dell’accordo: l’accordo concerne non soltanto aspetti di diretta rilevanza

patrimoniale, ma anche scelte di vita dei singoli e del gruppo, con incidenza su

questioni attinenti i modi dell’esistenza.

Natura dell’accordo: 2 teorie

Teoria non negoziale: secondo cui l’accordo era una dichiarazione plurisoggettiva

 non negoziale alla quale sarebbe stata inapplicabile la disciplina dell’annullamento

per vizi e quella della capacità di agire.

Teoria negoziale: secondo cui l’accordo era un atto negoziale.

Per le convivenze di fatto è esclusa la possibilità di discorrere di patti di pre-

convivenza, poiché secondo l’interpretazione prevalente, la quale recita che la loro

registrazione presso gli uffici dello stato civile non abbia efficacia costitutiva del

rapporto. Mentre invece è aperta la questione dell’ammissibilità di negozi

prematrimoniali e pre-unioni civili. L’autonomia negoziale nel campo della famiglia non

può essere incontrollata; infatti, c’è la possibilità dell’intervento del giudice per

sancire l’iniquità dell’accordo sugli alimenti.

Responsabilità genitoriale e libertà dei minori d’età capaci di discernimento

Responsabilità genitoriale: esprime una concezione egualitaria, partecipativa e

democratica della comunità familiare. Assume una funzione educativa piuttosto che

di gestione patrimoniale ed è ufficio finalizzato alla promozione delle potenzialità

creative dei figli. È fondata sullo status filiationis giuridicamente accertato: essa esiste

per il fatto della procreazione e perdura nelle diverse forme di separazione. L’esercizio

di essa, s’incentra esclusivamente sull’interesse del minore d’età.

Nell’individuazione di tale interesse la valutazione del giudice va espressa con

prudenza ed equilibrio, immedesimandosi nella situazione concreta, alla luce del

personalismo costituzionale.

Minore emancipato: il tribunale su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità

psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il PM, i genitori o il tutore, può

con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio

chi abbia compiuto 16 anni. Non v’è ragione di riconoscere al minore alcune possibilità

per le situazioni patrimoniali e non, per quelle esistenziali, per le quali la titolarità del

diritto potrebbe essere strettamente collegata all’esercizio dello stesso e dove la

scissione tra capacità giuridica e di agire non ha giustificazione costituzionale. In tale

contesto, infatti, basta richiedere la capacità di discernimento. La legittimazione

processuale ha fondamento nell’applicazione diretta dell’art. 24. “tutti possono

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi”.

Ascolto del minore d’età

L’ascolto del minore è essenziale e non soltanto nelle fasi processuali. Il minore d’età

che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha il

diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il

minore è considerato necessariamente soggetto attivo e partecipe del suo destino.

L’ascolto, quale diritto fondamentale del minore, sussiste sia nel processo, sia a

fortiori (al di fuori di esso). All’ascolto provvede il presidente del tribunale o un giudice

da questi delegato. Ruolo del giudice minorile

Il rapporto tra giudice minorile ed ente locale si deve tradurre

nell’appropriazione da parte del giudice del momento decisionale in merito ai

provvedimenti sul minore d’età e nell’attento controllo sulla loro esecuzione. Affinchè il

dialogo tra giudice ed esperti sia proficuo, egli deve essere fornito di una

particolare professionalità che si sostanzi in una valida attitudine a cogliere l’universo

del minore d’età calato nella società.

Rapporto giudice-operatore del territorio deve essere di leale collaborazione.

Al fine di assumere il provvedimento più adeguato è necessaria un’inversione

metodologica che parta dal caso concreto. Ciò esige che il giudice minorile sia dotato

di una specializzazione. Cenni all’adozione

Gli istituti adottivi costituiscono una risposta settoriale ai problemi dell’emarginazione

dei minori. La società si impegna nella rimozione delle cause e deve provvedere che

siano assolti i compiti dei genitori in caso di inidoneità. Nella relazione tra la famiglia

di sangue e quella adottiva, vede privilegiata la seconda se e in quanto idonea ad

assicurare gli affetti e il diritto all’educazione, nell’interesse del minore d’età. Per

quanto riguarda l’adozione del minore è preferibile la scelta di adottanti conviventi,

con una convivenza stabile e seria. Nella procedura dell’adozione è centrale la

dichiarazione dello stato di adottabilità, in situazioni di abbandono morale (i

genitori sono completamente disinteressati dei figli, lasciandoli a privati, istituti o

comunità di tipo familiare) e materiale (l’ordinamento riconosce al genitore il diritto di

ricevere dallo Stato, i mezzi necessari per mantenere la prole, così prevenendo

l’abbandono e consentendo al minore di essere educato nell’ambito della propria

famiglia). L’adottato è informato della sua condizione e avrà il diritto di conoscere

le proprie origini mediante l’accesso alle informazioni relative alla sua provenienza e

all’identità dei genitori biologici, al raggiungimento del 25esimo anno d’età (o 18 anni

se sussistono gravi motivi di salute psico-fisica).

Affidamento del minore d’età

Il fondamento unitario delle ipotesi di affidamento è esclusivamente

l’interesse del minore d’età. L’affidamento può essere utilizzato per il minore che si

trovi in stato di abbandono non determinato da condizioni di forza maggiore, chi pur

avendo con i genitori un rapporto valido sul piano affettivo, non abbia uno stabile o

adeguato focolare domestico, chi viva una temporanea carenza di legami familiari.

Il presupposto dell’istituto è individuato in “temporaneamente privo di un

ambiente familiare idoneo”, dunque, la non temporaneità della situazione di

abbandono è un presupposto necessario e sufficiente per la dichiarazione dello stato di

adottabilità.

Due tipi di affidamento:

affidamento familiare: si realizza a favore di una diversa da quella di origine o

o una comunità di tipo familiare. Le finalità di tale affidamento (mantenimento,

educazione e istruzione) si traducono in poteri e obblighi per l’affidatario.

affidamento-ricovero: la funzione che si propone di realizzare si caratterizza per

o il “ricovero” del minore d’età. È pr

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elicensi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Di Bona Laura.