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SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE
Qualora l'erede sia pieno di debiti, la del patrimonio ereditario col suo patrimonio personale rappresenta un evento pregiudizievole per i creditori del defunto, i quali sono costretti a subire sui beni ereditari, la concorrenza dei creditori personali dell'erede. Per tutelare le loro ragioni nonché quelle dei legatari, la legge prevede il rimedio della del patrimonio del da quello dell'erede.
I soggetti legittimati a chiedere la separazione sono i del defunto ed i .
La separazione ha effetto l'attribuzione di una ragione di preferenza nel soddisfacimento sui beni ereditari, a favore dei creditori e legatari separatisti, nei confronti dei creditori dell'erede e dei creditori e legatari non separatisti. La separazione dunque non crea patrimoni separati, a differenza dell'accettazione beneficiata, ma attribuisce ai separatisti un diritto reale di.
garanzia sui beni separati simile al pegno o all'ipoteca da questi distinto. Il diritto alla separazione va esercitato entro il termine di decadenza di dall'apertura 3 MESI della successione:
- Per i MOBILI la separazione si esercita mediante domanda giudiziale
- Per gli IMMOBILI la separazione si esercita mediante iscrizione sopra ogni bene, con l'indicazione del credito, del nome del defunto e dell'erede se riconosciuto.
La separazione giova solo a chi l'ha promossa; il creditore separatista ha inoltre la possibilità di far valere la sua pretesa anche sui beni personali dell'erede.
LE AZIONI A TUTELA DELL'EREDE: L'AZIONE DI PETIZIONE
La petizione di eredità è l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi. Essa è
perché è posta a tutela della qualità di erede che è imprescrittibile. È un'azione esperibile in quanto tutela un diritto assoluto, è imprescrittibile erga omnes, un'azione di condanna per rivendicare, può essere un'azione di mero accertamento universale, per oggetto l'eredità, ed è un'azione perché si esercita sui beni in base al riconoscimento della qualità di erede. Ma soprattutto è imprescrittibile. I presupposti di tale azione sono: - L'accettazione dell'eredità da parte dell'erede; senza accettazione infatti la qualità di erede non si acquista e non può quindi essere difesa in giudizio. - Il possesso da parte di un terzo di beni ereditari. L'azione può essere esercitata dall'erede o.Dal coerede nei confronti di chi possiede i beni ereditari: (possessor pro herede) perché chi possiede si assume erede in base alla legge, a titolo di erede, mentre chi agisce fa valere un testamento che lo nomina erede - ereditario o meno (possessor pro possessore) senza alcun titolo. Se l'azione viene accolta, colui che l'ha proposta cioè l'attore è riconosciuto come il convenuto erede, invece deve restituire all'erede i beni posseduti. Per quanto riguarda la bisogna infine restituzione distinguere: cioè colui che ha acquistato il possesso di beni ereditari credendo per errore possessore di buona fede scusabile di essere erede, deve restituire i frutti dei beni posseduti, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale. In tali ipotesi, è sufficiente che la buona fede sussista al momento dell'acquisto del possesso. Dovrà restituire tutti i frutti percepiti dal giorno in cui ha cominciato a goderne. Possessore di mala
Altre azioni a tutela dell'erede sono le azioni possessorie dei beni; che rientrano sempre nella competenza del chiamato; ed eventuali azioni cautelari spettanti al posto a tutela dei singoli diritti costituenti l'asse ereditario.
Tutela dei diritti del terzo nella successione: gli acquisti dall'erede apparente è colui che in base a qualche indizio oggettivo attendibile come per esempio il possesso dei beni ereditari, comportamento come erede, è apparso in veste di erede ad un terzo, il quale sia entrato in rapporti giuridici con lui. L'azione di petizione intentata dall'erede effettivo può essere esercitata anche contro gli aventi causa del possessore (a titolo di erede o senza titolo).
L'avente causa dell'erede apparente, convenuto e soccombente in giudizio, ha l'obbligo di restituire all'erede effettivo il bene.
(che si considera come mai uscito dal patrimonio ereditario), in quanto è sprovvisto di titolo per continuare a possedere. Tuttavia restano salvi (ossia si sottraggono dall'azione di petizione e dall'obbligo di restituire) alcuni diritti acquistati dai terzi quando sussistano determinate condizioni:
- Il possessore dante causa, appariva in base a erede
- CIRCOSTANZE OBIETTIVE
- Si tratti di aCONVENZIONI TITOLO ONEROSO
- Il terzo sia in buona fede, ossia abbai creduto di contrarre con l'erede effettivo. Si noti che in questo caso la buona fede non si presume, ma va provata dal terzo perché rappresenta elemento costitutivo del suo acquisto.
- della dell'acquisto a titolo di erede (da parte del terzo subacquirente) nei ANTERIORITÀ TRASCRIZIONE confronti della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede effettivo o della domanda giudiziale contro l'erede apparente nelle ipotesi in cui l'acquisto del terzo riguardi beni o mobili
IMMOBILI REGISTRATI
La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale, con il quale il chiamato dichiara di acquistare l'eredità. È un vero e proprio atto con il quale egli fa cessare la sua posizione di erede, verificatasi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione, e rimane pertanto completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento di debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquisire alcun bene dell'asse.
Per ciò che concerne caratteri e forma bisogna ricordare che:
- La rinuncia può farsi validamente solo in momento successivo all'apertura della successione, stante il limite del divieto dei patti successori.
- La rinuncia è e come tale deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato ad un atto.
SOLENNEnotaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed inserita nel registrodelle successioni.
La rinuncia è: e cioè invalida se fatta sotto condizione o a termine
ACTUS LEGITIMUS
La rinuncia può essere NON PARZIALE
La rinuncia è un negozio revocabile. La rinuncia è possibile finché non si prescrive il LIMITATAMENTEdiritto di accettare l'eredità o quest'ultimo diritto si perde per decadenza.
Gli effetti della rinunzia possono essere: la rinuncia dando la certezza che il chiamato non intende accettare, elimina lo stato di dubbio DIRETTIprecedente. La ha: difatti il rinunciante si considera come mai chiamato RINUNCIA EFFETTO RETROATTIVOall'eredità.
Nel caso di, avranno luogo nell'ordine: INDIRETTI SUCCESSIONE LEGITTIMA 1-Rappresentazione; 2-Accrescimento; 3-Devoluzione ai successivi chiamati per legge;
Nel caso di SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 1-Sostituzioni
previste dal testatore,
2-rappresentazione,
3-accrescimento,
4-Devoluzione eredi legittimi.
La rinuncia è revocabile purché non sia decorso il termine di di , e non vi sia stata PRESCRIZIONE 10 ANNI da parte di altri eredi. Quanto agli effetti, la revoca della rinuncia e la connessa accettazione lasciano impregiudicati i diritti acquistati legittimamente dai terzi sui beni ereditari.
Si tratta però in verità di un’accettazione tardiva possibile perché la delazione a favore del rinunciante non viene meno finché il delato successivo non abbia accettato.
L’eredità invece non può essere più rinunciata e si intende accettata puramente e semplicemente quando il chiamato abbia sottratto o nascosto beni ereditari o sia nel possesso di beni ereditari, trascorsi tre mesi dall’apertura della successione senza aver fatto l’inventario.
L’IMPUGNAZIONE DELLA RINUNCIA
Vi sono due tipi di impugnazione:
L'azione relativa si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo: se la rinuncia all'eredità può danneggiare i creditori del rinunciante, questi entro 5 anni dalla rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome ed in luogo di lui, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. (la domanda va trascritta).
L'espressione, o intestata (ab intestato), significa successione per volontà di legge e non per effetto di volontà privata espressa mediante testamento. Il legislatore, prevedendo la successione legittima, ha inteso riaffermare il principio della solidarietà del vincolo familiare per cui i beni del defunto sono devoluti al nucleo familiare, quasi al riconoscimento che il vincolo fra il
defunto e i familiari superstiti non si spezza con la morte e che tali familiari sono i naturali destinatari di questi beni.
I presupposti sono:
- del de cuius MORTE SENZA TESTAMENTO
- Esistenza di un testamento di disposizione
- PRIVO PATRIMONIALI NULLO ANNULLATO REVOCATO
- Esistenza di un testamento che dispone per dei del
- SOLO ALCUNI BENI DE CUIUS
- coesistenza di successione testamentaria e di successione legittima.
Sono: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti fino al SUCCESSORI LEGITTIMI sesto grado. Se questi successori mancano l'eredità è devoluta allo Stato.
I parenti sono classificati in:
- Discendenti
- Ciascun ordine esclude il successivo. All'interno di ciascun Ascendenti, fratelli e so