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Cap. 2: L’irragionevole negazione della legittimazione del figlio minore ad

accedere alle informazioni sui genitori biologici

2.1 Negazione del diritto di accesso del minore alle informazioni sui genitori biologici

(art. 28, comma 4, l.183/83): anacronistica e distonica applicazione della logica

“rimediale” tipica dell’incapacità legale

Le informazioni concernenti l’identità dei genitori adottivi biologici possono essere

fornite ai genitori adottivi; esercenti di responsabilità genitoriale, su autorizzazione del

tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi(salute).

L’informazione deve essere preceduta da un’adeguata preparazione e assistenza del

minore. L’accesso autonomo alle informazioni sui genitori biologici da parte del figlio

minore è precluso, affidandone la legittimazione ai genitori adottivi.

2.2 La tendenza di sistema al riconoscimento del potere di autodeterminazione del

minore rispetto ad interessi e situazioni non patrimoniali. Autodeterminazione del

minore in ambito familiare

Per quanto riguarda la disciplina dell’adozione è previsto l’ascolto del minore che abbia

compiuto il dodicesimo anno di età, e talora anche prima ove si riscontri capacità di

discernimento, in vista dell’eventuale determinazione dei servizi sociali circa il suo

affidamento temporaneo ad altra famiglia, il minore è chiamato ad esprimere il proprio

consenso all’adozione, ma anche in casi come in decisioni tra contrasti insorti dei

genitori, nella scelta del tutore. A 14 anni ha il potere di iniziativa per l’impugnazione

del riconoscimento per difetto di veridicità, può esprimere assenso affinchè il

riconoscimento del genitore produca effetto, ha il diritto di chiedere che venga

nominato un curatore speciale che promuova l’azione di disconoscimento della

paternità. A 16 anni può farsi autorizzare dal Tribunale per i minori a contrarre il

matrimonio, può riconoscere i propri figli e può vanificare l’impugnazione del suo

matrimonio proposta dai suoi genitori.

2.3 Autodeterminazione del minore e salute

La volontà del minore ha un ruolo cruciale nelle scelte riguardanti la sua salute, intesa

come completo benessere fisico, mentale e sociale. Le scelte in questione incidono

sulla vita e l’integrità psico-fisica della persona, i suoi valori, le sue idee, la biografia,

la biologia; l’identità. 2.3.1 Le coordinate sovranazionali

Secondo l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “gli

Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere

liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”. L’art. 6 della

Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina, dopo aver previsto la necessaria

autorizzazione all’intervento sanitario da parte del rappresentante nell’ipotesi in cui il

minore non abbia la capacità di esprimere il proprio consenso, sancisce che “il parere

di un minore preso in considerazione come fattore sempre più determinante, in un

funzione della sua età e del suo grado di maturità”. Il regolamento UE, 5 aprile 2017,

n. 746, il quale disciplina il profilo del consenso alla partecipazione ad eventuali studi

sull’impiego di dispositivi medico-diagnostici in vitro, nel caso interessino minori

prescrive la necessaria “procedura di acquisizione del consenso informato in una

forma adeguata alla sua età e maturità intellettiva” (art. 61, comma 1, lettera h).

Dunque, a livello sovranazionale vi è una propensione a riconoscere alla minore

autonomia decisionale, in ambito di trattamenti sanitari, proporzionata alla sua

concreta capacità valutativa e decisionale.

2.3.2 Personale accesso della minore alla interruzione volontaria della gravidanza

L’art. 12, comma 1, della legge IVG, non prevede alcuna limitazione d’età, ma ritiene

necessaria la richiesta personale e individuale di accesso al trattamento. Nel caso di

minore d’età si prevedono forme di “integrazione” da parte “di chi esercita sulla donna

stessa la responsabilità genitoriale o tutela” (art.12, comma 2) o l’autorizzazione del

giudice tutelare laddove, nei primi 90 giorni, sussistano “seri motivi che impediscono o

sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale, o

queste rifiutino il loro assenso. Non è richiesta l’autorizzazione giudiziale qualora il

medico “accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute

della minore di 18 anni” (art.12, comma 3). La normativa tende a salvaguardar la

scelta personale della gestante anche minore di età.

2.3.3 Personale richiesta di intervento del minore in caso di tossicodipendenza

Il potere autonomo di iniziativa è riconosciuto al minore d’età anche rispetto alla

richiesta di interventi diagnostici, terapeutici e socio-riabilitativi previsti per il caso di

tossicodipendenza. L’art. 120, comma 1, del d.p.r. 309/1990 sancisce che “chiunque fa

uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può richiedere al servizio

pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata, di essere sottoposto

ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio

riabilitativo, qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di

volere, la richiesta di intervento può essere fatta anche da coloro che esercitano su di

lui la potestà parentale o la tutela”. L’autonoma valutazione compiuta dal minore

rispetto alla propria salute, la legge considera sufficiente la sua personale

determinazione e iniziativa. Al figlio minore tossicodipendente è consentito richiedere

autonomamente un intervento terapeutico, riconoscendogli il potere di iniziativa a

tutela della propria salute fisica e della propria identità. Non è così per il figlio minore

adottivo nella ricerca delle proprie origini (considerato maggiorenne a 25 anni).

2.3.4 Sperimentazione che coinvolga un minore

La sperimentazione pediatrica non considera il consenso del minore un requisito di per

sé solo sufficiente a procedere al trattamento. La sperimentazione clinica in ambito

pediatrico annovera fra i requisiti di liceità del trattamento, il consenso informato del

rappresentante legalmente designato del minore. Il consenso informato deve essere

scritto, firmato e documentato, quale espressione libera e volontaria di un soggetto

della propria disponibilità a partecipare a una determinata sperimentazione clinica. La

prescrizione del consenso alla sperimentazione da parte del rappresentante legale

risponde all’obbiettivo di garantire massima tutela ai diritti del minore. Il minore è il

diretto destinatario delle informazioni sul trattamento, necessarie alla formazione di

un consenso consapevole, ottenute da sperimentatori qualificati ed esperti nel trattare

con i minori, con forma, linguaggio, e modalità comunicative, adeguati all’età e al

grado di maturità psicologica ed intellettiva del minore destinatario del trattamento.

Qualora il minore rifiuti di sottoporsi al trattamento, la sua volontà prevale su quella

dei genitori.

2.4 Irragionevolezza (a fortiori) del limite dei 25 anni e del requisito dei “gravi e

comprovati motivi” (art. 28, comma 5, l. 184/83)

Accesso alle informazioni sulle proprie origini a 25 anni, salvo motivi gravi e qualificati

(18 anni), previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, che valuta che

“l’accesso alle notizie non comporti grave pregiudizio all’equilibrio psicofisico del

richiedente”. Tale disciplina posticipa l’esercizio del suo diritto di accedere ad

informazioni essenziali per la costruzione della sua stessa identità e per il pieno e

sereno sviluppo della sua personalità. Spesso l’accesso è tardivo rispetto alle pacifiche

scienze sociali che esortano alla più tempestiva rivelazione della verità nei confronti

del figlio minore.

Cap. 3: Diritto all’anonimato e diritto alla conoscenza delle proprie origini fra

principio identitario e solidaristico

3.1 Distinzione fra il diritto della madre di non essere nominata nell’atto di nascita

(art.30, d.p.r. n. 396/2000) e la scelta di restare anonima a seguito di interpello

(art.28, comma 7, l. ad.): profilo ontologico e funzionale

L’interpretazione dominante riserva alla madre la parola definitiva alla possibilità per il

figlio di conoscere la sua identità. Tale operazione è considerata nella tutela del diritto

alla salute doppiamente mediato, garantendo alla donna che ha partorito la possibilità

di evitare atti tragici o lesivi. La scelta della madre di non essere nominata nell’atto di

nascita si colloca temporalmente al momento del parto e incide sullo status filiationis,

determinando lo stato di adottabilità del figlio. La scelta di restare anonima a seguito

di interpello, la determinazione che la donna è chiamata ad esprimere dopo l’interpello

del figlio non attiene all’accertamento dello status filiationis, bensì alla rivelazione

della sua identità o del mantenimento della sua segretezza. Dunque, il potere con il

quale la donna, acconsentendo di rivelare o cristallizzando la segretezza dei propri dati

identificativi nei confronti del figlio biologico, esercita il proprio diritto alla riservatezza

e all’oblio. Incide sulla sfera giuridicosoggettiva del figlio investendo il diritto del figlio

alla conoscenza delle proprie origini, alla salute psicofisica, allo sviluppo della

personalità e al suo diritto all’identità.

3.2 Operatività del principio volontaristico.

La scelta della madre di non essere nominata nell’atto di nascita è inquadrata nel

principio volontaristico. La dottrina prevalente sottolinea come l’attribuzione della

maternità non consegua automaticamente al parto, bensì postuli in un atto di

iniziativa, dunque, si attribuisce alla madre la prerogativa di determinare o meno, al

momento del parto, la costituzione giuridica del rapporto di filiazione e dello status

corrispondente. La donna ha quindi il potere di compiere una scelta al momento del

parto e di incidere profondamente sulla sfera soggettiva propria e in quella del figlio

non riconosciuto tale.

3.3 Limiti alla libertà di “disporre” in ambito esistenziale

L’ordinamento riconosce alla madre l’inalienabile prerogativa di determinarsi e di

decidere in base ai propri diritti inviolabili, ai propri interessi, dunque secondo al

proprio volere. Il potere dispositivo riguardante situazioni soggettive immanenti alla

persona,

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Publisher
A.A. 2023-2024
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elicensi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Di Bona Laura.