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Secondo la dottrina sarebbe un mero limite o sbarramento per la norma ordinaria. Gli
enunciati normativi ordinari assumerebbero autonomamente significato e fondamento
quali espressioni di un sistema compiuto finchè gli enunciati stessi non ledano un
interesse costituzionalmente protetto. La norma costituzionale opererebbe
eccezionalmente e in forma residuale, per tanto non può essere ridotta al mero limite
della normativa ordinaria perché così definiremo l’ordinamento giuridico composto
solo da norme ordinarie. Invero la nozione di limite sembra indicare la separazione tra
legislazione ordinaria e costituzionale: quest’ultima, esterna alla prima, finirebbe col
costruire un sistema separato. Che le norme costituzionali si propongano di stabilire
limite a quelle ordinarie non si può negare; ma non è di certo l’unica funzione, anzi
esse attribuiscono al legislatore ordinario di stabilire i limiti massimi della restrizione di
un diritto (art 13 comma 5 cost, “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva”), stabilire le modalità per l’adempimento di prestazioni personali e
patrimoniali (art 23 cost. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge”). Numerose sono le riserve di legge in settori
civilistici contenute nella prima parte della costituzione (art 42 comma 2 cost. “La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti”. Riserva di legge questa rinforzata perché ogni intervento
normativo in materia deve essere finalizzato al perseguimento dello scopo indicato dal
costituente. Altresì (art 42 comma 3 cost. “La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”.
Nell’intendere le norme costituzionali come limiti a quelle ordinarie s’individua, quale
destinatario delle prime, prevalentemente il legislatore attribuendogli un ruolo
d’innovazione sociale. Il ricorso alla nozione di limite impedisce altresì che la norma
costituzionale possa essere fatta valere dagli operatori giuridici, consentendo loro
soltanto d’interpretare e applicare, mediante lo schema logico della sussunzione, la
norma ordinaria, con la riserva tuttavia di eccepirne, nei limiti e con le modalità
previste, il difetto di legittimità costituzionale. La normativa costituzionale non è
elencazione di principi giuridici generali da far valere, anche, ma soltanto in sede
d’interpretazione di enunciati normativi ordinari, consentendo le scelte operate a
livello normativamente superiore si riflettano sull’attività ermeneutica, sui contenuti, e
sui significati delle regole di livello ordinario, ma senza andare oltre. L’interpretazione
costituzionale della legislazione ordinaria è mossa dall’esigenza di realizzare la legalità
costituzionale e l’attuazione dei valori fondamentali. A tale scopo non sembra
costituire ostacolo l’art 12 disp prelim cc che consente il rinvio ai principi generali
dell’ordinamento giuridico dello stato, soltanto quale rimedio sussidiario e residuale
rispetto all’applicazione di una precisa disposizione e al ricorso all’analogia legis.
L’alternativa infatti è precisa: se i principi generali richiamati in tale disposizione sono
quelli di rango ordinario, il ricorso ad essi, nel dubbio dell’interpretazione si prospetta
conforme alla gerarchia delle fonti, se viceversa in detti principi si ravvisano anche
quelli di rango superiore la norma sarebbe in tutto o in parte manifestamente
incostituzionale giacchè ostacolerebbe l’uso delle norme gerarchicamente superiori
costituendo una discrasia del sistema. La normativa costituzionale assurge a
giustificazione della norma ordinaria che con la prima si deve armonizzare
coerentemente e ragionevolmente secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità
nel rispetto delle peculiarità del caso concreto. Ciò si traduce nel riscontro del
carattere appropriato di una norma con una data situazione, giustificando pienamente
la natura evolutiva dell’interpretazione, che, nel tener conto delle trasformazioni
sociali e della stessa normativa smaschera l’illusione dell’oggettività dei testi e della
loro interpretazione soltanto letterale: la costituzionalizzazione del diritto ha collocato
le costituzioni che devono essere evolutivamente interpretate in accordo al modificarsi
dei valori etico-politici all’interno della comunità cui la costituzione si riferisce. La
costituzionalizzazione di tutti i settori delle discipline giuridiche non significa pero
iperinterpretazione (interpretare in modo eccessivo) del documento costituzionale,
producendo un alto grado di instabilità nell’organizzazione giuridica ed una notevole
incertezza giuridica. Ogni fase di rapida trasformazione sociale e di mutamento di vita
non si può caratterizzare per monolitiche certezze. Lo stesso costituente, oltre a
precisare che il principio di legalità è sancito non soltanto per il giudice e a sua difesa
(art 101 cost comma 2) ma per tutti i cittadini senza esclusione, ha stabilito che questi
“ hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le
leggi” (art 54 comma 1 cost). E’ fuorviante quindi ricercare nel legislatore il
destinatario esclusivo delle norme costituzionali. IL principio di legalità costituzionale è
un punto fermo, una via obbligata per l’interprete, il quale nell’utilizzare le potenzialità
del sistema insite nel sistema giuridico, sostanzialmente lo rispetta. Una via questa
che rappresenta un’esigenza dell’unitarietà del sistema e del rispetto della gerarchia
delle fonti, si tratta di adeguare interpretazioni e tecniche ai valori primari. Le norme
costituzionali, secondo la dottrina tedesca, sarebbero direttamente applicabili in via
indiretta, tramite cioè la reinterpretazione delle norme ordinarie, invero
quest’applicazione più che indiretta è il risultato della coordinazione di una o più
norme costituzionali con una o più disposizioni ordinarie secondo lo schema logico del
“combinato disposto” La norma costituzionale, sebbene appaia come strumento
ermeneutico di un enunciato ordinario, essa in realtà è assunta come parte integrante
della normativa destinata a regolare il concreto rapporto. L’espressione applicazione
indiretta esprime una sussidiaria attività interpretativa di regole e principi di natura
ordinaria, esaurendosi nell’interpretazione costituzionale dell’oggetto norma. Questo
ruolo ermeneutico della norma costituzionale si giustifica quale strumento normale e
principale. Le norme costituzionali, che enunciano principi di rilevanza generale, sono
di diritto sostanziale (sistema di norme dirette a risolvere conflitti di interessi
contrapposti) e non meramente interpretative, il ricorso ad esse si giustifica come
espressione di valori e principi normativi gerarchicamente superiori ai quali l’interprete
non si può sottrarre. Le norme costituzionali operano in numerosissimi settori: si pensi
al diritto di difesa (art 24 cost) che deve essere assicurato dal giudice nell’esercizio dei
suoi poteri giurisdizionali, all’articolo 2 cost da parte dei tribunali per i minori in tema
di adozione, affidamento. In tema di diritti della personalità come diritto al nome,
all’immagine, all’integrità fisica (art 5 cc). Analogo discorso nei rapporti di fatto e in
particolare per la famiglia non fondata su matrimonio o su un’unione civile. Nel diritto
delle obbligazioni, rinvenibile nell’opera di riempimento delle clausole generali:
diligenza nel rapporto di lavoro subordinato. Ecco perché diritto civile costituzionale, la
norma costituzionale può anche da sola essere la fonte della disciplina di un rapporto
giuridico di diritto civile
Regole e principi.
La regola detiene fattispecie tendenzialmente definita mentre il principio detiene
assenza di fattispecie, tra loro esiste una differenza soltanto strutturale. La loro natura
è normativa sia pure con funzione diversa (identificatrice, integratrice e delimitativa
del sistema ordinamentale.) Regole e principi possono far parte dei diversi livelli –
ordinario, costituzionale, internazionale dell’ordinamento giuridico. Oltre che espressi,
ricavabili cioè da un insieme di regole e/o principi che nel loro concretizzarsi assumono
effettiva valenza normativa, possono essere anche inespressi, vanno individuati
coerentemente nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori. Il coordinamento tra
le scelte e le giustificazioni delle regole si traducono in una ricercata conformità ai
principi contenuti nelle fonti gerarchicamente superiori. I principi quindi possono
definirsi “il medium tra valori e regole” esigendo la massima valorizzazione di un
valore che non dovrà necessariamente concretizzarsi in regola. La presenza dei
principi espressi non consente una teoria dell’interpretazione fondata sul sillogismo
cioè quindi su ragionamenti deduttivi fatti da premesse. Non tutti i principi si collocano
in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle regole. Queste ultime
non potranno mai essere in contrasto con quei principi che, esprimendo scelte e valori
preminenti, contribuiscono all’identità del diritto positivo. Regole e principi entrano in
conflitto soltanto apparentemente, perché le loro antinomie vanno superate in sede di
concretizzazione del processo ermeneutico. Il principio non può essere ridotto a mero
orpello argomentativo, sono i principi cardini dell’ordinamento, specie se espressi, a
costruire la giustificazione delle regole al di la del tenore letterale di queste. Anche i
principi contenenti nel trattato di lisbona, nella carta di Nizza, favoriscono e facilitano
il processo di armonizzazione con le tradizioni personaliste delle costituzioni europee,
sia pure garantendo la identità culturale e costituzionale di ciascuno dei paesi membri,
basti pensare al principio inerente i diritti inviolabili dell’uomo nel diritto dell’unione
europea qualificanti come tali il sistema ordinamentale italo-europeo. Il diritto
dell’unione europea è inidoneo da solo a normare l’universo dei rapporti civili ed
economici della societas, esso ha bisogno di integrarsi in un sistema ordinamentale di
un paese membro sino a divenire parte. L’unitarietà del sistema ordinamentale ha
quindi le sue ragioni nel momento applicativo, la leale collaborazione tra le corti
induce ad individuare la coerenza di un si