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Riassunto esame Diritto civile, Prof. Lazzarelli Federica, libro consigliato Il diritto civile nella legalità costituzionale , Pietro Perlingieri Pag. 1 Riassunto esame Diritto civile, Prof. Lazzarelli Federica, libro consigliato Il diritto civile nella legalità costituzionale , Pietro Perlingieri Pag. 2
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Estratto del documento

Secondo la dottrina sarebbe un mero limite o sbarramento per la norma ordinaria. Gli

enunciati normativi ordinari assumerebbero autonomamente significato e fondamento

quali espressioni di un sistema compiuto finchè gli enunciati stessi non ledano un

interesse costituzionalmente protetto. La norma costituzionale opererebbe

eccezionalmente e in forma residuale, per tanto non può essere ridotta al mero limite

della normativa ordinaria perché così definiremo l’ordinamento giuridico composto

solo da norme ordinarie. Invero la nozione di limite sembra indicare la separazione tra

legislazione ordinaria e costituzionale: quest’ultima, esterna alla prima, finirebbe col

costruire un sistema separato. Che le norme costituzionali si propongano di stabilire

limite a quelle ordinarie non si può negare; ma non è di certo l’unica funzione, anzi

esse attribuiscono al legislatore ordinario di stabilire i limiti massimi della restrizione di

un diritto (art 13 comma 5 cost, “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione

preventiva”), stabilire le modalità per l’adempimento di prestazioni personali e

patrimoniali (art 23 cost. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere

imposta se non in base alla legge”). Numerose sono le riserve di legge in settori

civilistici contenute nella prima parte della costituzione (art 42 comma 2 cost. “La

proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di

acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di

renderla accessibile a tutti”. Riserva di legge questa rinforzata perché ogni intervento

normativo in materia deve essere finalizzato al perseguimento dello scopo indicato dal

costituente. Altresì (art 42 comma 3 cost. “La proprietà privata può essere, nei casi

preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”.

Nell’intendere le norme costituzionali come limiti a quelle ordinarie s’individua, quale

destinatario delle prime, prevalentemente il legislatore attribuendogli un ruolo

d’innovazione sociale. Il ricorso alla nozione di limite impedisce altresì che la norma

costituzionale possa essere fatta valere dagli operatori giuridici, consentendo loro

soltanto d’interpretare e applicare, mediante lo schema logico della sussunzione, la

norma ordinaria, con la riserva tuttavia di eccepirne, nei limiti e con le modalità

previste, il difetto di legittimità costituzionale. La normativa costituzionale non è

elencazione di principi giuridici generali da far valere, anche, ma soltanto in sede

d’interpretazione di enunciati normativi ordinari, consentendo le scelte operate a

livello normativamente superiore si riflettano sull’attività ermeneutica, sui contenuti, e

sui significati delle regole di livello ordinario, ma senza andare oltre. L’interpretazione

costituzionale della legislazione ordinaria è mossa dall’esigenza di realizzare la legalità

costituzionale e l’attuazione dei valori fondamentali. A tale scopo non sembra

costituire ostacolo l’art 12 disp prelim cc che consente il rinvio ai principi generali

dell’ordinamento giuridico dello stato, soltanto quale rimedio sussidiario e residuale

rispetto all’applicazione di una precisa disposizione e al ricorso all’analogia legis.

L’alternativa infatti è precisa: se i principi generali richiamati in tale disposizione sono

quelli di rango ordinario, il ricorso ad essi, nel dubbio dell’interpretazione si prospetta

conforme alla gerarchia delle fonti, se viceversa in detti principi si ravvisano anche

quelli di rango superiore la norma sarebbe in tutto o in parte manifestamente

incostituzionale giacchè ostacolerebbe l’uso delle norme gerarchicamente superiori

costituendo una discrasia del sistema. La normativa costituzionale assurge a

giustificazione della norma ordinaria che con la prima si deve armonizzare

coerentemente e ragionevolmente secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità

nel rispetto delle peculiarità del caso concreto. Ciò si traduce nel riscontro del

carattere appropriato di una norma con una data situazione, giustificando pienamente

la natura evolutiva dell’interpretazione, che, nel tener conto delle trasformazioni

sociali e della stessa normativa smaschera l’illusione dell’oggettività dei testi e della

loro interpretazione soltanto letterale: la costituzionalizzazione del diritto ha collocato

le costituzioni che devono essere evolutivamente interpretate in accordo al modificarsi

dei valori etico-politici all’interno della comunità cui la costituzione si riferisce. La

costituzionalizzazione di tutti i settori delle discipline giuridiche non significa pero

iperinterpretazione (interpretare in modo eccessivo) del documento costituzionale,

producendo un alto grado di instabilità nell’organizzazione giuridica ed una notevole

incertezza giuridica. Ogni fase di rapida trasformazione sociale e di mutamento di vita

non si può caratterizzare per monolitiche certezze. Lo stesso costituente, oltre a

precisare che il principio di legalità è sancito non soltanto per il giudice e a sua difesa

(art 101 cost comma 2) ma per tutti i cittadini senza esclusione, ha stabilito che questi

“ hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le

leggi” (art 54 comma 1 cost). E’ fuorviante quindi ricercare nel legislatore il

destinatario esclusivo delle norme costituzionali. IL principio di legalità costituzionale è

un punto fermo, una via obbligata per l’interprete, il quale nell’utilizzare le potenzialità

del sistema insite nel sistema giuridico, sostanzialmente lo rispetta. Una via questa

che rappresenta un’esigenza dell’unitarietà del sistema e del rispetto della gerarchia

delle fonti, si tratta di adeguare interpretazioni e tecniche ai valori primari. Le norme

costituzionali, secondo la dottrina tedesca, sarebbero direttamente applicabili in via

indiretta, tramite cioè la reinterpretazione delle norme ordinarie, invero

quest’applicazione più che indiretta è il risultato della coordinazione di una o più

norme costituzionali con una o più disposizioni ordinarie secondo lo schema logico del

“combinato disposto” La norma costituzionale, sebbene appaia come strumento

ermeneutico di un enunciato ordinario, essa in realtà è assunta come parte integrante

della normativa destinata a regolare il concreto rapporto. L’espressione applicazione

indiretta esprime una sussidiaria attività interpretativa di regole e principi di natura

ordinaria, esaurendosi nell’interpretazione costituzionale dell’oggetto norma. Questo

ruolo ermeneutico della norma costituzionale si giustifica quale strumento normale e

principale. Le norme costituzionali, che enunciano principi di rilevanza generale, sono

di diritto sostanziale (sistema di norme dirette a risolvere conflitti di interessi

contrapposti) e non meramente interpretative, il ricorso ad esse si giustifica come

espressione di valori e principi normativi gerarchicamente superiori ai quali l’interprete

non si può sottrarre. Le norme costituzionali operano in numerosissimi settori: si pensi

al diritto di difesa (art 24 cost) che deve essere assicurato dal giudice nell’esercizio dei

suoi poteri giurisdizionali, all’articolo 2 cost da parte dei tribunali per i minori in tema

di adozione, affidamento. In tema di diritti della personalità come diritto al nome,

all’immagine, all’integrità fisica (art 5 cc). Analogo discorso nei rapporti di fatto e in

particolare per la famiglia non fondata su matrimonio o su un’unione civile. Nel diritto

delle obbligazioni, rinvenibile nell’opera di riempimento delle clausole generali:

diligenza nel rapporto di lavoro subordinato. Ecco perché diritto civile costituzionale, la

norma costituzionale può anche da sola essere la fonte della disciplina di un rapporto

giuridico di diritto civile

Regole e principi.

La regola detiene fattispecie tendenzialmente definita mentre il principio detiene

assenza di fattispecie, tra loro esiste una differenza soltanto strutturale. La loro natura

è normativa sia pure con funzione diversa (identificatrice, integratrice e delimitativa

del sistema ordinamentale.) Regole e principi possono far parte dei diversi livelli –

ordinario, costituzionale, internazionale dell’ordinamento giuridico. Oltre che espressi,

ricavabili cioè da un insieme di regole e/o principi che nel loro concretizzarsi assumono

effettiva valenza normativa, possono essere anche inespressi, vanno individuati

coerentemente nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori. Il coordinamento tra

le scelte e le giustificazioni delle regole si traducono in una ricercata conformità ai

principi contenuti nelle fonti gerarchicamente superiori. I principi quindi possono

definirsi “il medium tra valori e regole” esigendo la massima valorizzazione di un

valore che non dovrà necessariamente concretizzarsi in regola. La presenza dei

principi espressi non consente una teoria dell’interpretazione fondata sul sillogismo

cioè quindi su ragionamenti deduttivi fatti da premesse. Non tutti i principi si collocano

in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle regole. Queste ultime

non potranno mai essere in contrasto con quei principi che, esprimendo scelte e valori

preminenti, contribuiscono all’identità del diritto positivo. Regole e principi entrano in

conflitto soltanto apparentemente, perché le loro antinomie vanno superate in sede di

concretizzazione del processo ermeneutico. Il principio non può essere ridotto a mero

orpello argomentativo, sono i principi cardini dell’ordinamento, specie se espressi, a

costruire la giustificazione delle regole al di la del tenore letterale di queste. Anche i

principi contenenti nel trattato di lisbona, nella carta di Nizza, favoriscono e facilitano

il processo di armonizzazione con le tradizioni personaliste delle costituzioni europee,

sia pure garantendo la identità culturale e costituzionale di ciascuno dei paesi membri,

basti pensare al principio inerente i diritti inviolabili dell’uomo nel diritto dell’unione

europea qualificanti come tali il sistema ordinamentale italo-europeo. Il diritto

dell’unione europea è inidoneo da solo a normare l’universo dei rapporti civili ed

economici della societas, esso ha bisogno di integrarsi in un sistema ordinamentale di

un paese membro sino a divenire parte. L’unitarietà del sistema ordinamentale ha

quindi le sue ragioni nel momento applicativo, la leale collaborazione tra le corti

induce ad individuare la coerenza di un si

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher umbertoscassi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lazzarelli Federica.