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Imputazione dell'adempimento e diritto alla quietanza
Una facoltà molto importante del debitore consiste nell'imputazione dell'adempimento, cioè, quando il debitore ha più debiti della medesima specie verso uno stesso creditore, egli può scegliere, senza opposizione del creditore, quale debito adempiere per primo (art. 1193 c.c.). L'unico limite è che il debitore, solo con il consenso del creditore, può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese (art. 1194 c.c.).
Qualora il debitore non esercita la facoltà di imputazione, il creditore può esercitarla all'atto del rilascio della quietanza, purché sia accettata dal debitore (art. 1195 c.c.). L'imputazione per iniziativa del creditore si produce soltanto se la dichiarazione sia contenuta in una quietanza accettata dal debitore, e non vi sia stato dolo o sorpresa da parte del creditore. Il debitore, comunque,
può sempre rifiutare la quietanza e richiederne altra con una diversa imputazione. La quietanza è la dichiarazione con la quale il creditore attesta l'avvenuto pagamento. È un atto dovuto, unilaterale e recettizio. Per il rilascio della quietanza non è necessaria la richiesta del debitore, perché ne vanta un vero e proprio diritto. Il debitore può richiedere la quietanza anche prima del pagamento, subordinando quest'ultimo al rilascio; l'eventuale rifiuto del creditore, senza giusto motivo, fa scattare la mora credendi, che comporta una più efficace tutela dell'interesse del debitore. La richiesta di quietanza è, quindi, un esercizio di un diritto del debitore; è oggetto di un obbligo strumentale alla soddisfazione di un interesse di protezione del debitore. Il debitore fa valere tale interesse quando subordina il pagamento al rilascio della quietanza o quando rifiuta di adempiere a fronte del comportamento
omissivo del creditore, nella prima ipotesi si producono gli effetti della mora credendi, nella seconda ipotesi si ha una forma impropria di eccezione di inadempimento, la quale esclude che il debitore possa essere considerato inadempiente. In entrambe le ipotesi il rilascio della quietanza è un onere del creditore.
MORA DEL CREDITORE.
La mora è il ritardo qualificato, e si verifica quando per fatto del creditore o del debitore c'è un impedimento temporaneo all'attuazione del rapporto. La mora presuppone che l'esecuzione della prestazione sia ancora possibile: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione esclude la mora nonché le specifiche conseguenze che l'ordinamento vi riconnette.
La mora va distinta per il debitore e per il creditore. Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo rifiuta la prestazione offertagli in forma solenne o non compie l'attività necessaria affinché il debitore possa
adempiere (art. 1206 c.c.). Per la costituzione in mora è necessario che il debitore faccia offerta formale o solenne della prestazione mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; tale offerta formale o solenne deve avere questi requisiti:
- deve essere congruente con l'offerta dovuta;
- deve rispettare il tempo, il luogo e la legittimazione attiva e passiva.
Solenne o formale: il debitore mette in mora il creditore attraverso un pubblico ufficiale, può essere reale o per intimazione, dipende dalla tipologia del bene. L'offerta reale riguarda la prestazione di consegnare denaro o titoli di credito, cose mobili al domicilio del creditore. Il debitore deve consegnare materialmente questo bene all'ufficiale. La consegna è un requisito costitutivo dell'offerta. Per intimazione quando la prestazione ha per oggetto la consegna di cose mobili, che devono essere consegnate in un domicilio diverso da quello del creditore, si fa un atto.
notificato.Il relativo giudizio è svolto dall'autorità giudiziaria. Il creditore può rifiutare legittimamentel'offerta se manca uno dei requisiti di validità; non si costituisce la mora credendiquando la prestazione è divenuta impossibile e il debitore non può fare una valida offerta dellaprestazione. Motivo legittimo è sinonimo di non colpevolezza. Il motivo legittimo che escludela mora è la giustificazione apprezzabile secondo un giudizio di buona fede. Il creditoreche rifiuti l'offerta in presenza di un'inesattezza tollerabile compie un atto emulativo nonconforme ai principi di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.). È invece legittimo ilrifiuto dell'offerta effettuata con modalità di tempo o di luogo tali da rendereparticolarmente gravosa, se non addirittura impossibile, la ricezione dellaprestazione o quando sussista il rischio che il pagamento possa poi essere revocato.Se la
La prestazione ha per oggetto denaro, titoli di credito, o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore. L'offerta deve essere reale, cioè nella consegna materiale della res debita al pubblico ufficiale che dovrà esibirla al creditore. Quando la prestazione ha per oggetto immobili o cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, l'offerta consiste nell'intimazione a ricevere, mediante atto notificato. Anche per le prestazioni di fare è richiesta l'offerta per intimazione. L'art. 1207 c.c. dispone degli effetti dell'amora del creditore: quando il creditore è in mora, a suo carico è l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, impossibilità sopravvenuta che si è verificata per cause non imputabili al debitore. Al creditore non sono più dovuti gli interessi e i frutti della cosa non percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni.
derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano nel giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se accettata dal creditore. Al continuo rifiuto della prestazione da parte del creditore, il debitore può liberarsi dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca o con la consegna dei beni mobili nel luogo indicato dal giudice (liberazione coattiva del debitore). Gli effetti dell'offerta e del deposito sono esecutivi nel momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza che avrà accertato che il rifiuto del creditore era effettivamente ingiustificato; non si produrranno, ovviamente, se il giudice avrà accertato che il rifiuto del creditore era stato legittimo, perché la prestazione offerta dal debitore non era un adempimento esatto.
EFFETTI A FAVORE DEL DEBITORE.
1) il debitore mantiene
Il diritto al corrispettivo.
Evita la mora debendi e se ha subito danni o sopportato spese può chiedere il risarcimento.
Non sono dovuti interessi.
Sposta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta a carico del creditore.
MODI DI ESTINZIONE DELLE OBLIGAZIONI DIVERSE DALL'ADEMPIMENTO.
L'adempimento non è l'unico modo di estinzione dell'obbligazione, ma ne esistono degli altri.
Queste fattispecie estintive si differenziano in satisfattorie e non satisfattorie; una differenza sta nel fatto che le fattispecie estintive non satisfattorie sono assoggettabili all'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), mentre quelle satisfattorie non sono revocabili, perché entrambe le parti ricevono un beneficio consistente nella liberazione dal proprio debitore reciproco.
FATTISPECIE ESTINTIVE SATISFATTORIE: producono al creditore una qualche utilità, rientrano in questa categoria:
- La compensazione
- La confusione
Esprime un’equivalenza qualitativa fra due o più beni, oggetto di prestazioni reciproche. Affinché la compensazione possa essere considerata equa, è necessario che i beni o le prestazioni siano valutati in modo oggettivo e comparabili tra loro. La compensazione può avvenire in diversi contesti, come ad esempio nel campo del lavoro, del commercio o delle transazioni finanziarie.