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FONDAZIONI

La fondazione è infatti un fenomeno di destinazione patrimoniale: è un complesso di beni (parte del

patrimonio del fondatore) destinati al perseguimento di uno specifico scopo di pubblica utilità. Quando si

parla di fondazione, si parla anche del soggetto che la ha creata, ovvero il fondatore; nella maggioranza dei

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casi, quindi, manca l’assemblea: a differenza delle associazioni, non c’è unione di soggetti ma uno solo che

destina il suo patrimonio (o parte) a uno scopo proficuo.

La fondazione è sempre un centro autonomo soggettivo di imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi:

tutti i concetti in termini di autonomia patrimoniale e in termini di soggettività giuridica sono validi anche per

la fondazione. ARTICOLO 14: Atto costitutivo

“Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.”

La fondazione può essere costituita sia per atto pubblico, sia con il testamento. In questo secondo caso, in

una specifica disposizione testamentaria dico che una parte del mio patrimonio (denaro, bene immobile, ecc)

sia sfruttato soltanto per quel fine specifico che ho indicato. Le disposizioni testamentarie assumono valenza

giuridica soltanto quando il soggetto muore, quindi la fondazione per testamento nasce alla morte.

La fondazione acquista personalità giuridica e non esiste la fondazione non riconosciuta: una volta creata

tramite l’atto costitutivo deve avere un riconoscimento formale presso la prefettura nel registro tenuto

dall’autorità prefettizia.

Scopo

Lo scopo della fondazione non deve essere di lucro e deve essere possibile e lecito (es non posso creare

un’associazione per l’agricoltura su Marte). Come nell’associazione, lo scopo deve essere di pubblica utilità

(ossia tutto quello che il fondatore ha destinato alla fondazione deve perseguire una funzione sociale); c’è

una lacuna del codice nella definizione: la norma di legge non dice quale sia lo scopo della fondazione ma,

come nel caso dell’associazione, va ricavato.

Forme di fondazione

Altre forme di fondazione utilizzate nella pratica sono:

- Fondazioni bancarie: le banche, per motivi contabili, spesso creano fondazioni per separare la loro

contabilità dalla contabilità generale e destinarla ad uno scopo preciso. Le banche adottano questo

modello per evitare che minima parte del proprio patrimonio passi tramite regimi di contabilità;

- Fondazioni familiari: io e la mia famiglia decidiamo di destinare parte del nostro patrimonio ad uno

scopo (a favore e verso terzi);

- Fondazioni associate a partiti politici: negli ultimi anni c’è stata una riforma della modalità di

finanziamento dei partiti politici tale per cui il partito può ottenere finanziamenti di beni solo nella

forma di pura liberalità, quindi parecchi partiti usano la fondazione a loro associata per far transitare

beni all’interno della fondazione. In questi casi, c’è però un chiaro conflitto di interessi (non si rispetta

la pubblica utilità): quando a pubblicizzare attività del partito, eventi, convegni ecc è il soggetto che

poi pubblicizza il proprio partito politico, nella concretezza c’è l’egoismo del partito di farsi pubblicità.

Organi della fondazione

- Fondatore;

- Organo di amministrazione;

- Sovventori: è chi dà i soldi, spesso non partecipa alla fondazione; nel caso in cui ci siano tanti

sovventori, la fondazione può diventare un’associazione (es associazione sovventori per i gatti

randagi);

- Assemblea dei sovventori (non c’è sempre).

Atto di costituzione, di fondazione e di destinazione

L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale, ovvero proviene solo dal fondatore, e non è recettizio

(ovvero la fondazione non necessita che gli altri vengano a conoscenza dell’evento); nel caso in cui la

fondazione crei rapporti giuridici con terzi, allora si crea il lucro oggettivo.

Oltre all’atto di fondazione, ossia la volontà di costituire la fondazione, si distingue l’atto di dotazione

patrimoniale (contenuti nello stesso documento): 11

- Atto di fondazione: si determinano patrimonio, scopo, amministratori, ecc (si crea la fondazione);

- Atto di dotazione patrimoniale: il fondatore assegna alla fondazione un patrimonio che deve essere

adeguato rispetto allo scopo (il fondatore si priva dal suo patrimonio di beni e li destina a favore di

quello scopo). Con l’atto di destinazione si separa la parte di patrimonio a favore della donazione il

patrimonio personale del fondatore.

L’atto costitutivo della fondazione si configura sempre come atto unilaterale. L’atto di fondazione può essere:

- atto inter vivos: sempre essere sotto forma di atto pubblico;

- atto mortis causa: è ammessa anche la forma testamentaria (deriva dalla lettura del testamento del

fondatore).

La fine della fondazione

Fenomeno della devoluzione: talmente è importante il patrimonio in diritto che nel caso in cui la fondazione

muoia, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre fondazioni con scopo simile.

Fenomeno della trasformazione: alcune società di capitali (S.p.a. e s.r.l.) si trasformano in fondazioni; i soci

vogliono smettere di essere attività di impresa e non vogliono acquisire il patrimonio, allora trasformano la

loro società in una fondazione (non c’è più il lucro soggettivo). Questo fenomeno, introdotto da pochi anni,

è spesso usato in termini elusivi della disciplina tributaria.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Non gli interessa il concetto di responsabilità dei minori nei confronti dei figli ma gli effetti patrimoniali di

questa sorta di rappresentanza legale obbligatori che i genitori hanno nei confronti dei figli.

ARTICOLO 316: Responsabilità genitoriale

“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la

residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al

giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età

inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e

dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel

singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio,

nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. .”

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio

→ Nel caso in cui i genitori siano entrambi soggetti esercenti la potestà genitoriale (ossia

comma uno

entrambi i soggetti sono considerati responsabili nei confronti del minore), le decisioni che attengono alla

vita quotidiana del minore sono di competenza di entrambi i genitori.

→ Quando c’è un contrasto in merito alle azioni più importanti che i genitori dovrebbero

comma due

compiere nell’interesse del minore, ci si può rivolgere (senza particolari formalità, come ad esempio

l’avvocato) direttamente al giudice.

Dai primi due commi emergono quindi tali principi:

- Interesse prioritario del minore, ossia il soggetto da tutelare;

- Comunione di intenti dei genitori nei confronti del minore: laddove i genitori siano nelle condizioni

di poter entrambi svolgere l’attività di tutela, la svolgano di comune accordo.

→ Entrambi i genitori devono riconoscere il figlio (è obbligatorio); è il riconoscimento

comma quattro

operato dal genitore a determinare l’applicazione della potestà genitoriale. Quando una persona fisica

nasce, oltre alle questioni burocratiche derivanti dall’assegnazione del nome, le più rilevanti sono le questioni

giuridiche del riconoscimento. La madre è infatti sempre certa nel momento del parto mentre il padre è

incerto. Un principio giuridico è che se in costanza di matrimonio o di unione civile nasce un soggetto (che

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proviene da madre unita civilmente con un’altra persona, con il marito o con un altro soggetto di sesso

maschile) si presume secondo la legge che il soggetto minore sia di entrambi i soggetti.

FECONDAZIONE ASSISTITA

Ci sono pratiche di fecondazione assistita, alcune delle quali determinano una fecondazione che avviene all’interno

della donna a seguito di una donazione da parte di un’altra donna. La donna che partorisce a seguito di una donazione

è madre o no? In Italia, per le leggi speciali, la madre è la donna che porta avanti la gestazione. Ci sono però ulteriori

tecniche che in Italia non sono consentite (come l’utero in affitto, definito nel diritto “maternità surrogata” - genitori

committenti, ossia il genitore che paga una donna affinché per conto loro porti avanti una gravidanza di embrioni

non riferibili né alla madre e né al padre).

→ Nel caso in cui il padre non riconosca il figlio, e in seguito all’accertamento del tribunale

comma cinque

(tramite le cosiddette consulenze tecniche, consulenze mediche//es il figlio vuole ottenere il riconoscimento

tramite un esame del DNA) viene accertata la paternità, il soggetto (padre) è obbligato per legge a vigilare

sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Esempio all’interno della comunione legale (regime patrimoniale) fra coniugi, entrambi i coniugi sono soggetti

che mettono beni all’interno del loro patrimonio comune nell’interesse della famiglia. Nel caso in cui ci siano dei

figli, quei beni vengono utilizzati per il rispetto di alcune obbligazioni come il mantenimento, l’istruzione e il

sostentamento dei figli. Anche nel caso in cui un coniuge non abbia riconosciuto, costui ha comunque queste

obbligazioni comportamentali poiché hanno effetti patrimoniali.

CONCORSO AL MANTENIMENTO

È un’obbligazione comportamentale, ossia tutti i genitori devono provvedere al sostentamento dei figli

minori. L’obbligo è in capo a entrambi i genitori che abbiano adottato il riconoscimento del figlio.

Nel caso in cui ci sia un inadempimento (es

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FBZ004 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Scarpa Dario.