Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FONDAZIONI
La fondazione è infatti un fenomeno di destinazione patrimoniale: è un complesso di beni (parte del
patrimonio del fondatore) destinati al perseguimento di uno specifico scopo di pubblica utilità. Quando si
parla di fondazione, si parla anche del soggetto che la ha creata, ovvero il fondatore; nella maggioranza dei
10
casi, quindi, manca l’assemblea: a differenza delle associazioni, non c’è unione di soggetti ma uno solo che
destina il suo patrimonio (o parte) a uno scopo proficuo.
La fondazione è sempre un centro autonomo soggettivo di imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi:
tutti i concetti in termini di autonomia patrimoniale e in termini di soggettività giuridica sono validi anche per
la fondazione. ARTICOLO 14: Atto costitutivo
“Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.”
La fondazione può essere costituita sia per atto pubblico, sia con il testamento. In questo secondo caso, in
una specifica disposizione testamentaria dico che una parte del mio patrimonio (denaro, bene immobile, ecc)
sia sfruttato soltanto per quel fine specifico che ho indicato. Le disposizioni testamentarie assumono valenza
giuridica soltanto quando il soggetto muore, quindi la fondazione per testamento nasce alla morte.
La fondazione acquista personalità giuridica e non esiste la fondazione non riconosciuta: una volta creata
tramite l’atto costitutivo deve avere un riconoscimento formale presso la prefettura nel registro tenuto
dall’autorità prefettizia.
Scopo
Lo scopo della fondazione non deve essere di lucro e deve essere possibile e lecito (es non posso creare
un’associazione per l’agricoltura su Marte). Come nell’associazione, lo scopo deve essere di pubblica utilità
(ossia tutto quello che il fondatore ha destinato alla fondazione deve perseguire una funzione sociale); c’è
una lacuna del codice nella definizione: la norma di legge non dice quale sia lo scopo della fondazione ma,
come nel caso dell’associazione, va ricavato.
Forme di fondazione
Altre forme di fondazione utilizzate nella pratica sono:
- Fondazioni bancarie: le banche, per motivi contabili, spesso creano fondazioni per separare la loro
contabilità dalla contabilità generale e destinarla ad uno scopo preciso. Le banche adottano questo
modello per evitare che minima parte del proprio patrimonio passi tramite regimi di contabilità;
- Fondazioni familiari: io e la mia famiglia decidiamo di destinare parte del nostro patrimonio ad uno
scopo (a favore e verso terzi);
- Fondazioni associate a partiti politici: negli ultimi anni c’è stata una riforma della modalità di
finanziamento dei partiti politici tale per cui il partito può ottenere finanziamenti di beni solo nella
forma di pura liberalità, quindi parecchi partiti usano la fondazione a loro associata per far transitare
beni all’interno della fondazione. In questi casi, c’è però un chiaro conflitto di interessi (non si rispetta
la pubblica utilità): quando a pubblicizzare attività del partito, eventi, convegni ecc è il soggetto che
poi pubblicizza il proprio partito politico, nella concretezza c’è l’egoismo del partito di farsi pubblicità.
Organi della fondazione
- Fondatore;
- Organo di amministrazione;
- Sovventori: è chi dà i soldi, spesso non partecipa alla fondazione; nel caso in cui ci siano tanti
sovventori, la fondazione può diventare un’associazione (es associazione sovventori per i gatti
randagi);
- Assemblea dei sovventori (non c’è sempre).
Atto di costituzione, di fondazione e di destinazione
L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale, ovvero proviene solo dal fondatore, e non è recettizio
(ovvero la fondazione non necessita che gli altri vengano a conoscenza dell’evento); nel caso in cui la
fondazione crei rapporti giuridici con terzi, allora si crea il lucro oggettivo.
Oltre all’atto di fondazione, ossia la volontà di costituire la fondazione, si distingue l’atto di dotazione
patrimoniale (contenuti nello stesso documento): 11
- Atto di fondazione: si determinano patrimonio, scopo, amministratori, ecc (si crea la fondazione);
- Atto di dotazione patrimoniale: il fondatore assegna alla fondazione un patrimonio che deve essere
adeguato rispetto allo scopo (il fondatore si priva dal suo patrimonio di beni e li destina a favore di
quello scopo). Con l’atto di destinazione si separa la parte di patrimonio a favore della donazione il
patrimonio personale del fondatore.
L’atto costitutivo della fondazione si configura sempre come atto unilaterale. L’atto di fondazione può essere:
- atto inter vivos: sempre essere sotto forma di atto pubblico;
- atto mortis causa: è ammessa anche la forma testamentaria (deriva dalla lettura del testamento del
fondatore).
La fine della fondazione
Fenomeno della devoluzione: talmente è importante il patrimonio in diritto che nel caso in cui la fondazione
muoia, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre fondazioni con scopo simile.
Fenomeno della trasformazione: alcune società di capitali (S.p.a. e s.r.l.) si trasformano in fondazioni; i soci
vogliono smettere di essere attività di impresa e non vogliono acquisire il patrimonio, allora trasformano la
loro società in una fondazione (non c’è più il lucro soggettivo). Questo fenomeno, introdotto da pochi anni,
è spesso usato in termini elusivi della disciplina tributaria.
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Non gli interessa il concetto di responsabilità dei minori nei confronti dei figli ma gli effetti patrimoniali di
questa sorta di rappresentanza legale obbligatori che i genitori hanno nei confronti dei figli.
ARTICOLO 316: Responsabilità genitoriale
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la
residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio,
nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. .”
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio
→ Nel caso in cui i genitori siano entrambi soggetti esercenti la potestà genitoriale (ossia
comma uno
entrambi i soggetti sono considerati responsabili nei confronti del minore), le decisioni che attengono alla
vita quotidiana del minore sono di competenza di entrambi i genitori.
→ Quando c’è un contrasto in merito alle azioni più importanti che i genitori dovrebbero
comma due
compiere nell’interesse del minore, ci si può rivolgere (senza particolari formalità, come ad esempio
l’avvocato) direttamente al giudice.
Dai primi due commi emergono quindi tali principi:
- Interesse prioritario del minore, ossia il soggetto da tutelare;
- Comunione di intenti dei genitori nei confronti del minore: laddove i genitori siano nelle condizioni
di poter entrambi svolgere l’attività di tutela, la svolgano di comune accordo.
→ Entrambi i genitori devono riconoscere il figlio (è obbligatorio); è il riconoscimento
comma quattro
operato dal genitore a determinare l’applicazione della potestà genitoriale. Quando una persona fisica
nasce, oltre alle questioni burocratiche derivanti dall’assegnazione del nome, le più rilevanti sono le questioni
giuridiche del riconoscimento. La madre è infatti sempre certa nel momento del parto mentre il padre è
incerto. Un principio giuridico è che se in costanza di matrimonio o di unione civile nasce un soggetto (che
12
proviene da madre unita civilmente con un’altra persona, con il marito o con un altro soggetto di sesso
maschile) si presume secondo la legge che il soggetto minore sia di entrambi i soggetti.
FECONDAZIONE ASSISTITA
Ci sono pratiche di fecondazione assistita, alcune delle quali determinano una fecondazione che avviene all’interno
della donna a seguito di una donazione da parte di un’altra donna. La donna che partorisce a seguito di una donazione
è madre o no? In Italia, per le leggi speciali, la madre è la donna che porta avanti la gestazione. Ci sono però ulteriori
tecniche che in Italia non sono consentite (come l’utero in affitto, definito nel diritto “maternità surrogata” - genitori
committenti, ossia il genitore che paga una donna affinché per conto loro porti avanti una gravidanza di embrioni
non riferibili né alla madre e né al padre).
→ Nel caso in cui il padre non riconosca il figlio, e in seguito all’accertamento del tribunale
comma cinque
(tramite le cosiddette consulenze tecniche, consulenze mediche//es il figlio vuole ottenere il riconoscimento
tramite un esame del DNA) viene accertata la paternità, il soggetto (padre) è obbligato per legge a vigilare
sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
→
Esempio all’interno della comunione legale (regime patrimoniale) fra coniugi, entrambi i coniugi sono soggetti
che mettono beni all’interno del loro patrimonio comune nell’interesse della famiglia. Nel caso in cui ci siano dei
figli, quei beni vengono utilizzati per il rispetto di alcune obbligazioni come il mantenimento, l’istruzione e il
sostentamento dei figli. Anche nel caso in cui un coniuge non abbia riconosciuto, costui ha comunque queste
obbligazioni comportamentali poiché hanno effetti patrimoniali.
CONCORSO AL MANTENIMENTO
È un’obbligazione comportamentale, ossia tutti i genitori devono provvedere al sostentamento dei figli
minori. L’obbligo è in capo a entrambi i genitori che abbiano adottato il riconoscimento del figlio.
Nel caso in cui ci sia un inadempimento (es