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NESSO DI CAUSALITA’
Altro presupposto della responsabilità extracontrattuale è il tra
fatto ed evento lesivo. Dal punto di vista naturalistico sono causa di un evento tutte le condotte senza il
causalità materiale
cui concorso l’evento non si sarebbe prodotto ( ). Per verificarne la sussistenza, la
giurisprudenza fa ricorso (in materia civile) al criterio del più probabile che non; nel processo penale la
prova del nesso non deve tralasciare dubbi. Ci sono poi cause giuridicamente rilevanti: una data condotta è
causa di un determinato evento se, sulla base di un giudizio precedente, questo ne risultava conseguenza
causalità giuridica
prevedibile ed evitabile ( ). Il nesso di causalità si interrompe se il danno costituisce una
conseguenza del tutto atipica se al momento in cui è avvenuta l’azione era del tutto imprevedibile il
verificarsi del danno.
Un medesimo evento dannoso può essere cagionato da condotte illecite di più soggetti,
consapevolmente coordinate o autonomamente e temporalmente distinte. Il danneggiato può
rivolgersi, per l’intero risarcimento, a ciascuno dei danneggianti, i quali sono obbligati in solido
(art. 2055 comma 1 c.c.). Risarcito il danneggiato, chi ha effettuato l’esborso potrà esercitare l’azione di
regresso nei confronti dei coobbligati chiedendo il rimborso della quota di rispettiva spettanza.
Se il medesimo evento dannoso è cagionato dal concorso di cause umane e naturali, qualora il
fatto naturale sia determinante indipendentemente dalla condotta dell’agente, questo non è
responsabile, se altrimenti la condotta ha determinato il verificarsi del danno, l’agente è
responsabile per intero.
Esistono ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, quando a cagionare il danno
concorra la condotta dello stesso danneggiato. Il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze derivate (art. 1227 c.c.). L’onere della prova
grava sul danneggiante. Differente è il concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno, nel quale
il fatto incide sull’entità del danno, non sul nesso di causalità.
Il codice, derogando il principio per il quale si risarcisce il danno cagionato con fatto proprio,
prevede delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui (indiretta) di un terzo, che si aggiunge a
quella diretta dell’autore del danno:
A) Il sorvegliante risponde del danno dell’incapace di intendere e di volere;
B) I genitori rispondono in solido del danno dei figli minori non emancipati e i tutori degli
interdetti (purché vi sia convivenza);
C) I maestri e i precettori rispondono in solido del danno di allievi e apprendisti capaci di
intendere e di volere; 62
DIRITTO PRIVATO
D) I padroni e i committenti rispondono in solido dei danni di domestici e commessi. Risarcito il
danno, il preponente ha diritto all’azione di regresso per l’intera somma sborsata se non ha
;
concorso alla determinazione del danno
E) Il proprietario dell’immobile in rovina risponde dei vizi di costruzione;
F) Il conducente e il proprietario del veicolo senza guida di rotaie rispondono dei vizi di
costruzione. Risponde in solido anche il costruttore e il conducente e il proprietario hanno diritto
;
all’azione di regresso contro il costruttore
G) Conducente e proprietario del veicolo senza guida di rotaie rispondono in solido per i danni
cagionati della circolazione. Una volta risarcita la vittima, il proprietario ha diritto all’azione di
;
regresso contro il conducente
DANNO
Il è la conseguenza del fatto illecito. Il danno evento è la lesione non iure di un interesse
danno conseguenza
tutelato dall’ordinamento (fatto illecito); il è i pregiudizi concretamente
sofferti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento. È quest’ultimo ad essere
oggetto di risarcimento. Per danno conseguenza si intende quindi qualsiasi alterazione negativa
della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il fatto illecito (danno
evento). DANNO PATRIMONIALE
Il danno si distingue in , che si concretizza nella lesione di interessi
DANNO NON PATRIMONIALE
economici del danneggiato, e , che si concretizza nella lesione
di interessi della persona non connotati da rilevanza economica. La lesione di uno stesso interesse
può comportare, al contempo, sia un danno patrimoniale che non patrimoniale.
danno riflesso
Il medesimo illecito può causare danno a più soggetti. Il si verifica quando
l’evento dannoso che colpisce la vittima primaria propaga i suoi effetti nella sfera giuridica di terzi.
Sono risarcibili solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Verso i terzi si è
responsabili anche per danni imprevedibili.
Se concorrono tutti i presupposti per la responsabilità extracontrattuale, sorge l’obbligo di
risarcimento del danno in capo al danneggiante in 2 forme:
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE
- , dazione al danneggiato di una somma di
denaro che lo compensi del pregiudizio sofferto (debito di valore);
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
- , rimozione diretta del pregiudizio
verificatosi. Non va confuso con la tutela ripristinatoria del diritto o interesse leso, che mira
solo ad eliminare la situazione antigiuridica a prescindere dai danni.
L’art. 2058 comma 1 c.c. prescrive che la scelta fra le 2 alternative è rimessa al danneggiato. Il
giudice può negare il risarcimento in forma specifica se la reintegrazione risulti impossibile o
eccessivamente onerosa per il debitore.
L’art. 2057 c.c. prescrive una rendita vitalizia al danneggiato all’ipotesi di danno permanente alla
persona.
Il danno dev’essere riparato integralmente, perciò si ritiene di dover detrarre dal risarcimento gli
effetti positivi eventualmente prodottisi come conseguenze immediate e dirette dell’illecito 63
DIRITTO PRIVATO
compensatio lucri cum damno
( ). La recente giurisprudenza ritiene che, da un lato, se il
danneggiante è obbligato oltre al risarcimento anche alla corresponsione di altra provvidenza con
medesima finalità compensativa, opera la compensatio; da altro lato, se il danneggiato ha diritto oltre al
risarcimento anche ad una prestazione di un terzo obbligato per legge o contratto, la compensatio opera
solo se la prestazione de terzo ha come fine quello di rimuovere i pregiudizi e se il danneggiante può essere
chiamato a rimborsare il terzo di un importo corrispondente al beneficio che questo eroga al danneggiato.
danni punitivi
Esistono ipotesi di , con finalità sanzionatorio-punitiva e deterrente, che permettono al
danneggiato di ottenere una prestazione superiore a quella necessaria alla riparazione del danno sofferto,
purché ricorrano tipicità, prevedibilità e proporzionalità (la diffamazione per stampa permette di richiedere
risarcimento e somma a titolo di riparazione).
danno patrimoniale
Il consiste nell’alterazione negativa della situazione patrimoniale del
soggetto leso. Comprende il danno emergente e il lucro cessante. Il risarcimento ha oggetto il
danno già sofferto dalla vittima e quello futuro.
Riguardo il problema del calcolo del lucro cessante conseguente a diminuzione della capacità lavorativa,
l’art. 137 cod. assic. prevede presuntivamente che il risarcimento si determina, per il lavoro dipendente
sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e dalle detrazioni che risulta più elevato negli
ultimi 3 anni, per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto che risulta più elevato (per soggetti senza
reddito si deve considerare un risarcimento non inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione
sociale). Il reddito futuro del giovane va determinato sulla base di probabilità.
danno non patrimoniale
Il – prevede l’art. 2059 c.c. – dev’essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge. Per lungo tempo l’unico caso contemplato dalla legge è stato quello
dell’art. 185 comma 2 c.p. (ogni reato, che abbia cagionato danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento), perciò si riteneva che il danno non patrimoniale fosse
risarcibile solo in caso di reato. Altra interpretazione era quella di farlo coincidere con il danno
morale soggettivo, ossia la sofferenza contingente, turbamenti dell’animo determinati dall’illeciti.
Ad oggi la legislazione speciale ha attuato una fioritura di casi di danni non patrimoniali disciplinati
(utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore, dolo o colpa grave del magistrato nell’esercizio
delle sue funzioni); perciò la giurisprudenza è giunta ad affermare che – oltre alle ipotesi
espressamente previste dalla legge – la risarcibilità dev’essere ammessa in tutti i casi di lesione di
diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, anche se non espressamente
riconosciuti, ma che rispecchino gli interessi emersi nella realtà sociale in virtù dell’art. 2 Cost.
Alla nozione di danno non patrimoniale sono riconducibili figure elaborate da dottrina e
giurisprudenza:
a) Danno morale, patema d’animo, sofferenza interiore.
b) Danno biologico, lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona
che implica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane della vita del danneggiato.
c) Danno esistenziale, compromissione della dimensione esistenziale della persona, derivante
dalla necessità di adottare abitudini o stili di vita diversi.
Il danno non patrimoniale va debitamente allegato e provato, anche con presunzioni semplici o
massime di comune esperienza. Il risarcimento è permesso se la lesione (danno evento) inferta al
danneggiato sia grave e se il danno conseguenza non sia futile e non consista in meri disagi o 64
DIRITTO PRIVATO
fastidi. .
Anche per le persone giuridiche è risarcibile un danno non patrimoniale
Essendo di difficile liquidazione, la decisione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
Il legislatore aveva predisposto delle tabelle, mai emanate, in tema di assicurazioni, in base alle quali
procedere alla liquidazione del danno da menomazione psicofisica, ma a fronte della mancata
approvazione, la Cassazione ha ritenuto che i criteri legali di quantificazione trovano applicazione solo se il
danno è conseguenza di sinistri stradali e che nelle altre ipotesi il danno conseguente a lesione
dell’integrità psicofisica va calcolato sulla base delle tabelle.
PRESCRIZIONE
La del diritto al risarcimento è di 5 anni ( ).
2 se danno da circolazione di veicoli
Essa decorre dal momento in cui la condotta dell’agente e il suo d