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Art. 1218. (Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e'
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
o
il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
Qui non abbiamo solo la responsabilita patrimoniale ma si ha anche quello
contrattuale,(magari ha violato un contratto o un oblbigo),adempimento
presupone necessariamento un debito(se si ha adempimento in caso in cui
non si ha il debito in quel caso si chiama adempimento in debito,ovvero non
dovuto(non giustificato da un debito).
Art 2033 (Indebito oggettivo).
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio'
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure,
se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Qui dice chi fa un adempimento inesistente ha il diritto di chiedere la
restituzione di cio che ha pagato;indebito oggettivo=quando il debito non
esiste a fatto.
Parliamo invece di indebito soggettivo quando un soggetto paga un debito
altrui (art 2036)=quindi quando un soggetto pensa di essere il
debitore(quando è un altra persona) in un rapporto obbligatorio e paga il vero
creditore.
Art. 2036. (Indebito soggettivo).
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un
errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle
garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e
gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal
giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato
subentra
nei diritti del creditore.
Puo richiedere in dietro il bene,ma se tale cosa è imposibbile allora il falso
debitore diventa creditore del vero debitore.
Che sucede se il debitore esegue una attivita che non è proprio quello
rischiesto?
Art. 1181. (Adempimento parziale).
Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la
prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente.
Quel puo è un autonomia della scelta del creditore,se il creditore puo
rifiuntare un adempimento parziale a maggior ragione il debitore non puo
esseguire una prestazione da quella dedota dalla obbligazione,il debitore non
puo dire che ti do una cosa di valore di 100€ piu tosto di 100€ vero(perche cio
che mi offre non è detto che mi soddisfi),cio è possibile solo se accertato
anche dal creditore, il debitore non puo decdere in modo autonomo.
Se il debitore offre una prestazione differenta e il creditore è d’accordo si ha il
cosi detto prestazione in luogo dell’adempimento(d’azione in pagamento)--
>art 1197
Art. 1197.
(Prestazione in luogo dell'adempimento).
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue
quando
la diversa prestazione e' eseguita
Quindi solo con la eseguizione del rapporto che il creditore è soddisfatto.
I rapporti obbligatori sono strumenti,sono istituti giuridici nella quale il
sistema ottiene dei risultati economici, e il rapporto tra le persone.
Ci sono anche dei art che tutelano il debitore come art 1180
Art. 1180. (Adempimento del terzo).
L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro
la
volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal
terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. (come un
attore).