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I modi satisfattori
I modi non satisfattori (tipo quando il coso diventa imposibile)
Art 1197. (una cosa satisfattoria)
Art. 1197.
(Prestazione in luogo dell'adempimento).
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue
quando
la diversa prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di
un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione
e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il
risarcimento del danno.
Il debitore puo eseguire una prestazione diversa solo se il creditore lo
consente. Art ci conferma che obbligazione si estingue solo se la prestazione
(magari anche se è diverso da quello iniziale) viene eseguita,qui il creditore è
happy.
Art 1256 (non satisafattoria)
Art. 1256.
(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile
al
debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa
perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,
il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
Imposibilita deve essere una cosa imposibbile in modo oggettivo(un bel
mediorite) rispetto al soggetto.
Inoltre il secondo comma stabilisce che se il ritardo è causato da una cosa
oggettiva(in modo imposibile) allora il ritardo non è punito, quindi in un certo
senso debitore è prottetto solo fino quando dura imposibbilita . Inoltre se
avviene inadempimento a causa di cose esterne il creditore non è soddisfatto.
Imposibilita che causa il termine del rapporto obbligatorio doveva essere:
Non temporane:
soppravenuta(ovviene avviene dopo il sancimento del debito).
Oggettiva:dunque che non dipende dal debitore
Inevitabile,che puo essere causato da forze maggiori:quindi in debitore deve
essere estranea alla sfera giuridica del debitore, che ne so tipo una legge del
legislatore. (un evento portuito).
Art 1258
Art. 1258. (Impossibilita' parziale).
Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il
debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la
parte che e' rimasta possibile.
La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una
cosa
determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando
residua
alcunche' dal perimento totale della cosa.
disciplina imposibilita parziale,il debitore non è completamente libero, deve
comunque eseguire la parte fattibilie.
Art 1259,
Art. 1259.
(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e'
divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei
diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato
l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di
quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
dice che se imposibbilita è causato dal terzo allora il creditore o anche il
debitore ottera il risarcimento.--->il terzo da al debitore,il creditore subentra
nella situazione e prede la parte che deve prendere in nome del risarcimento.
Questo art in un certo senso protegge il debitore, e il rischio sta al creditore.
Art 2043
Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito).
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
qui il tizio che fa incidente dovvra sganciare i soldi al vero poverino come
creditore.
In seguito abbiamo Art 1230
Art. 1230. (Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono
all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o
titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare
in modo non equivoco.
rigurda alla novazione, la novazione è un contratto con cui le parti del
rapporto obbligatorio stabiliscono una nuova obbligazione (magari perche
quello prima si era estinta) che ha un titolo o oggetto diferente;con la
novazione si promette qualcosa di nuovo--->si parla di novazione oggettiva.
Differenza tra novazione e prestazione in luogo di adempimento
Laprestazione in luogo di adempimento,il debitore esegue la prestazione,nella
novazione le parti sostituiscono solo, è solo una promessa.
Per avere la novazione neccessita avere:
Obbligazione originaria valida:il quale viene detto nel art 1234
Aliquid novi:qualcosa di nuovo,deve riguardare oggetto della prestazione o il
tittolo la causa giustificatrice della prestazione.
Animus novanti:la volonta di distinguere il rapporto precedente e sostituirlo
con questo nuovo.
Tuttavia non tutte le modifiche sono delle novazioni (come la modifica della
data)-->come viene detto nel Art 1231
Art. 1231.
(Modalita' che non importano novazione).
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o
l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria
dell'obbligazione non producono novazione.