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Riassunto esame Diritto privato, Prof. Valeri Stefano, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente Pag. 1
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Estratto del documento

I modi satisfattori

I modi non satisfattori (tipo quando il coso diventa imposibile)

Art 1197. (una cosa satisfattoria)

Art. 1197.

(Prestazione in luogo dell'adempimento).

Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da

quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il

creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue

quando

la diversa prestazione e' eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di

un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione

e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il

creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il

risarcimento del danno.

Il debitore puo eseguire una prestazione diversa solo se il creditore lo

consente. Art ci conferma che obbligazione si estingue solo se la prestazione

(magari anche se è diverso da quello iniziale) viene eseguita,qui il creditore è

happy.

Art 1256 (non satisafattoria)

Art. 1256.

(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile

al

debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa

perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia

l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,

in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,

il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la

prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.

Imposibilita deve essere una cosa imposibbile in modo oggettivo(un bel

mediorite) rispetto al soggetto.

Inoltre il secondo comma stabilisce che se il ritardo è causato da una cosa

oggettiva(in modo imposibile) allora il ritardo non è punito, quindi in un certo

senso debitore è prottetto solo fino quando dura imposibbilita . Inoltre se

avviene inadempimento a causa di cose esterne il creditore non è soddisfatto.

Imposibilita che causa il termine del rapporto obbligatorio doveva essere:

Non temporane:

soppravenuta(ovviene avviene dopo il sancimento del debito).

Oggettiva:dunque che non dipende dal debitore

Inevitabile,che puo essere causato da forze maggiori:quindi in debitore deve

essere estranea alla sfera giuridica del debitore, che ne so tipo una legge del

legislatore. (un evento portuito).

Art 1258

Art. 1258. (Impossibilita' parziale).

Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il

debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la

parte che e' rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una

cosa

determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando

residua

alcunche' dal perimento totale della cosa.

disciplina imposibilita parziale,il debitore non è completamente libero, deve

comunque eseguire la parte fattibilie.

Art 1259,

Art. 1259.

(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e'

divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei

diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato

l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di

quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

dice che se imposibbilita è causato dal terzo allora il creditore o anche il

debitore ottera il risarcimento.--->il terzo da al debitore,il creditore subentra

nella situazione e prede la parte che deve prendere in nome del risarcimento.

Questo art in un certo senso protegge il debitore, e il rischio sta al creditore.

Art 2043

Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il

danno.

qui il tizio che fa incidente dovvra sganciare i soldi al vero poverino come

creditore.

In seguito abbiamo Art 1230

Art. 1230. (Novazione oggettiva).

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono

all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o

titolo diverso.

La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare

in modo non equivoco.

rigurda alla novazione, la novazione è un contratto con cui le parti del

rapporto obbligatorio stabiliscono una nuova obbligazione (magari perche

quello prima si era estinta) che ha un titolo o oggetto diferente;con la

novazione si promette qualcosa di nuovo--->si parla di novazione oggettiva.

Differenza tra novazione e prestazione in luogo di adempimento

Laprestazione in luogo di adempimento,il debitore esegue la prestazione,nella

novazione le parti sostituiscono solo, è solo una promessa.

Per avere la novazione neccessita avere:

Obbligazione originaria valida:il quale viene detto nel art 1234

Aliquid novi:qualcosa di nuovo,deve riguardare oggetto della prestazione o il

tittolo la causa giustificatrice della prestazione.

Animus novanti:la volonta di distinguere il rapporto precedente e sostituirlo

con questo nuovo.

Tuttavia non tutte le modifiche sono delle novazioni (come la modifica della

data)-->come viene detto nel Art 1231

Art. 1231.

(Modalita' che non importano novazione).

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o

l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria

dell'obbligazione non producono novazione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher qwertyuiop04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Valeri Stefano.