B) MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
209. Le singole ipotesi di modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio.
La modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio può avvenire tramite delegazione
passiva, espromissione o accollo, oltre che in caso di cessione del contratto o dell’azienda. Poiché
per il creditore la persona del debitore è rilevante, la sostituzione del debitore richiede il suo
consenso; in mancanza, il debitore originario non viene liberato e si aggiunge semplicemente un
nuovo soggetto passivo. 210. La delegazione passiva.
La delegazione passiva può assumere la forma della delegazione a promettere, nella quale il
debitore incarica un terzo di obbligarsi verso il creditore a compiere una prestazione. Questo
negozio trilaterale presuppone che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario,
e si realizza, ad esempio, nello schema della cambiale-tratta. L’assunzione dell’obbligo da parte del
delegato non comporta automaticamente la liberazione del delegante, che rimane solidalmente
obbligato salvo che il creditore abbia prima richiesto il pagamento al delegato, secondo il cosiddetto
beneficium ordinis. Con espressa dichiarazione, tuttavia, il creditore può liberare il debitore
originario, sostituendolo con il delegato, dando luogo alla delegazione liberatoria, la quale
determina anche l’estinzione delle garanzie collegate al credito, salvo consenso contrario dei
garanti. Se però il delegato risulta già insolvente al momento dell’assunzione dell’obbligo, il
creditore mantiene comunque la possibilità di rivalersi sul delegante.
L’obbligazione del delegato varia a seconda che la delegazione faccia riferimento o meno ai
rapporti di provvista e di valuta. Nella delegazione titolata, il delegato può opporre al creditore le
eccezioni legate al rapporto con il delegante, a seconda che il pagamento promesso riguardi quanto
egli deve al delegante o quanto il delegante deve al creditore, potendo in certi casi cumulare
entrambe le serie di eccezioni. Nella delegazione pura, priva di collegamento con i rapporti di base,
il delegato non può opporre eccezioni relative a questi ultimi, salvo che il rapporto di valuta sia
nullo o inesistente, circostanza che gli consente di far valere le eccezioni derivanti dal rapporto di
provvista. In ogni ipotesi, restano sempre opponibili le eccezioni direttamente riferibili al rapporto
con il delegatario.
La delegazione di pagamento si realizza quando il debitore incarica un terzo di eseguire
direttamente una prestazione a favore del creditore, con funzione immediatamente solutoria
dell’obbligazione e non di semplice sostituzione del debitore. Tipici esempi sono l’assegno bancario
o l’ordine di bonifico. Il pagamento compiuto dal delegato produce effetti su entrambi i rapporti
sottostanti: nei confronti del creditore equivale a un adempimento del debitore, mentre nei rapporti
interni tra delegante e delegato vale come esecuzione della prestazione dovuta da quest’ultimo al
delegante.
Se il debitore incarica il delegato di pagare al creditore ritenendosi erroneamente obbligato, il diritto
di ripetere l’indebito spetta al debitore stesso e non al delegato che ha materialmente eseguito il
pagamento. Viceversa, se il delegato paga credendo di essere debitore del delegante, l’azione di
ripetizione spetta al delegato contro il delegante, e non contro il creditore che ha ricevuto la somma.
Inoltre, il debitore può revocare la delegazione finché il delegato non abbia assunto l’obbligo verso
il creditore o non abbia già eseguito il pagamento.
211. L’espromissione.
L’espromissione è il contratto con cui un terzo si obbliga verso il creditore ad adempiere un debito
già esistente dell’obbligato originario, senza che sia necessaria una delega da parte di quest’ultimo.
Si tratta di un contratto unilaterale, che si perfeziona con la semplice conoscenza da parte del
creditore della volontà del terzo, indipendentemente dalle ragioni che lo spingono ad assumere il
debito. La differenza rispetto alla delegazione promissoria sta nella spontaneità dell’iniziativa del
terzo, che agisce senza intervento del debitore originario. Normalmente l’espromissione è
cumulativa, con obbligazione solidale tra debitore ed espromittente, ma può diventare liberatoria se
il creditore dichiara di liberare l’obbligato originario, lasciando il terzo unico debitore.
Nell’espromissione il terzo assume la stessa posizione del debitore originario, senza poter opporre
al creditore le eccezioni derivanti dai propri rapporti con quest’ultimo, ma potendo far valere quelle
che il debitore avrebbe potuto opporre, escluse le eccezioni personali e quelle sorte dopo
l’assunzione dell’obbligo. Diversa è l’ipotesi dell’adempimento del terzo, in cui un soggetto paga
direttamente il debito altrui senza assumere alcuna obbligazione nei confronti del creditore.
212. L’accollo.
L’accollo è il contratto con cui un terzo assume verso il debitore l’impegno di farsi carico del
pagamento di un suo debito, anche futuro, come avviene nella compravendita di un immobile
gravato da mutuo ipotecario. Può configurarsi come accollo interno, in cui l’obbligo dell’accollante
riguarda solo i rapporti con il debitore e non attribuisce al creditore alcun diritto nei suoi confronti,
con la conseguenza che quest’ultimo resta titolare del credito esclusivamente verso il debitore
originario.
Nell’accollo interno il creditore non ha azione diretta contro l’accollante, che risponde solo verso il
debitore e può liberamente modificare o revocare l’impegno assunto insieme a quest’ultimo.
Nell’accollo esterno, invece, il contratto è stipulato a favore del creditore, che può esigere il
pagamento dall’accollante una volta aderito all’accordo, rendendo l’obbligo irretrattabile. L’accollo
esterno può essere cumulativo, con obbligazione solidale tra debitore e accollante e beneficio
d’ordine a favore del primo, oppure liberatorio, con sostituzione del debitore originario
all’accollante, effetto che richiede una chiara volontà espressa del creditore o la previsione esplicita
nell’accordo.
Nell’accollo il terzo può opporre al creditore sia le eccezioni relative al contratto di accollo sia
quelle spettanti al debitore originario. La disciplina applicabile dipende dal tipo di accordo: se le
parti hanno inteso attribuire al creditore il diritto di esigere la prestazione dall’accollante si ha
accollo esterno, altrimenti si configura un accollo interno, nel quale il creditore resta estraneo
all’intesa tra debitore e terzo. CAPITOLO XX
L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
213. I modi di estinzione.
L’obbligazione è un rapporto destinato a estinguersi, normalmente tramite l’adempimento, che
realizza la prestazione dovuta e soddisfa l’interesse del creditore. In alcuni casi, però, il rapporto si
estingue anche senza adempimento, come avviene per le prestazioni infungibili in caso di morte del
debitore o attraverso istituti specifici quali compensazione, confusione, novazione, remissione e
impossibilità sopravvenuta, che costituiscono i modi di estinzione diversi dall’adempimento previsti
dal codice civile. I. L’ADEMPIMENTO
214. L’esatto adempimento.
L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta, richiedendo spesso
attenzione, prudenza e competenza da parte del debitore, il quale deve agire con la diligenza del
«buon padre di famiglia». Il grado di cura richiesto varia in relazione alla natura dell’attività, alla
competenza del debitore e al tipo di obbligazione, ma le parti non possono escludere
preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, né limitarne l’effetto, poiché ciò
renderebbe l’adempimento dipendente dal solo arbitrio dell’obbligato.
Il creditore può rifiutare un pagamento parziale, salvo che ciò violi la buona fede, mentre per
cambiali e assegni vale la regola opposta. L’adempimento può essere eseguito personalmente dal
debitore o tramite ausiliari, dei quali resta responsabile, e non può essere contestato anche se
effettuato da soggetti incapaci o con cose altrui. Il debitore può richiedere la quietanza, una
dichiarazione documentale del creditore attestante l’avvenuto pagamento, che ha pieno valore
probatorio salvo dimostrazione di errore o violenza, fornendo così prova certa dell’adempimento
anche in caso di contestazioni future.
Quando il creditore rilascia una quietanza liberatoria, dichiarando di nulla avere più a pretendere,
tale dichiarazione rappresenta generalmente solo l’espressione soggettiva della convinzione di aver
ricevuto tutto ciò che gli spettava, salvo che contenga elementi riconducibili a una rinuncia o a una
transazione valida. 215. Il destinatario dell’adempimento.
Di norma il debitore deve eseguire la prestazione direttamente al creditore, accertandosi della sua
capacità di riceverla, altrimenti rischia di dover pagare una seconda volta salvo che dimostri il
vantaggio tratto dall’incapace. Il pagamento può essere effettuato anche a un soggetto indicato dal
creditore come legittimato a riceverlo, il cosiddetto adiectus solutionis causa, mentre il pagamento a
un terzo non autorizzato non libera il debitore, a meno che il creditore non lo ratifichi o ne tragga
vantaggio; in caso contrario si configura un indebito soggettivo a carico del creditore.
Il debitore si libera pagando in buona fede a chi appare come creditore, il cosiddetto creditore
apparente, mentre chi riceve indebitamente la prestazione deve restituirla al vero creditore. La
liberazione si estende anche a chi appare rappresentante o autorizzato dal creditore, purché il
debitore dimostri che l’errore derivava da circostanze oggettive e dal comportamento colposo del
creditore, che ha indotto un ragionevole affidamento sulla legittimità del pagamento.
216. Il luogo dell’adempimento.
Il luogo dell’adempimento è di norma determinato dal titolo costitutivo, dagli usi o dalla natura
della prestazione. In mancanza di indicazioni specifiche, le norme suppletive stabiliscono che la
consegna di una cosa certa avviene nel luogo in cui essa si trovava all’origine dell’obbligazione,
mentre il pagamento di denaro liquido deve essere effettuato al domicilio del creditore, salvo
eccezioni per somme dovute dalla pubblica amministrazione, che vanno versate presso la Tesoreria.
Negli altri casi l’adempimento avviene al domicilio del debitore. La distinzione tra obbligazioni
portables e quérables incide sia sulla determinazione del luogo sia sugli effetti della mora.
217. I
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