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Estratto del documento

A B C D 

Nella circolazione dei beni immobiliari la trascrizione è il criterio dell’opponibilità ai terzi

principio della priorità della trascrizione.

La legge prevede la possibilità di trascrivere anche il contratto preliminare in modo che gli

effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del contratto

preliminare è un modo per proteggere. Invece, non è prevista la trascrizione del

preliminare di preliminare.

Capo V, sezione II

Della CLAUSOLA PENALE e della CAPARRA

La caparra è disciplinata da due articoli del Codice, art. 1385 e 1386. Ne esistono di due tipi.

Entrambe consistono in una somma di denaro che viene data da una parte all’altra al

momento della conclusione del contratto. La caparra opera come un anticipo di pagamento.

Art. 1385: Caparra confirmatoria

(Caparra confirmatoria).

Se al momento della conclusione del contratto una parte da' all'altra, a titolo di caparra,

una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di

adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,

ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può

recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la

risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Effetti:

a) Nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente agli obblighi che nascono dal

contratto l’altra parte può recedere dal contratto

b) Se è inadempiente è il contraente che ha dato la caparra l’altro contraente potrà, oltre

a recedere dal contratto, anche tenere la caparra. Il diritto di sciogliere il contratto

nasce dal fatto che è stata data una caparra. Se, invece, inadempiente è colui che ha

ricevuto la caparra ha l’obbligo di dare il doppio della caparra versata oppure

semplicemente di restituirla.

La somma di denaro varrà come caparra solo se le parti hanno deciso insieme che quella

somma varrà come caparra. Se ciò viene precisato si producono gli effetti prodotti di cui si

tratta nell’art. 1385. Altrimenti, non varrà come caparra ma come mero anticipo di pagamento,

senza che nasca né il diritto di recedere o di ottenere un risarcimento ma semplicemente un

contratto in cui una parte di denaro è stata data in anticipo. Gli effetti giuridici nascono in caso

di inadempimento della caparra.

Art.1386: Caparra penitenziale

(Caparra penitenziale).

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha

la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella

che ha ricevuta.

La caparra penitenziale non ha nulla a che vedere con l’inadempimento. Infatti viene data nei

casi in cui il contratto già prevede la clausola di recesso. Il contratto può essere sciolto per

dichiarazione unilaterale perché è il contratto che assegna il diritto di recesso. La caparra

funziona allora da prezzo del diritto di recesso. La parte che la ha data ha il diritto di recedere

dal contratto ma se lo fa non ha diritto a risarcimento. Il prezzo del recesso è la consegna

della caparra. Chi ha ricevuto questo tipo di caparra ha la facoltà di recedere dal contratto ma

deve restituire il doppio della caparra ricevuta.

In cosa sono diverse le regole del 1373 comma terzo con quelle del 1386?

Art. 1373: le parti stabiliscono nel contratto una clausola di recesso. Il denaro è promesso e

non ancora versato. Bisogna allora garantire chi ha ricevuto la promessa, infatti gli effetti del

recesso si producono soltanto nel momento in cui viene versata la somma che le parti hanno

promesso come corrispettivo del recesso multa penitentialis

Art. 1386: il denaro è “già in mano”. Caparra penitenziale: effetto di recesso è immediato.

CLAUSOLA PENALE

Artt. 1382-1383,1384

La clausola penale viene stabilita dai contraenti e consiste in una somma di denaro o in una prestazione da

eseguire nell’ipotesi di inadempimento. Viene stabilita in modo tale da sanzionare l’inadempimento, da

renderlo sconveniente. Due prospettive:

- Ex ante: mezzo di coercizione indiretta, costituisce un rafforzamento dell’obbligazione inducendo

all’adempimento, in quanto minaccia un danno 

- Ex post: ha funzione riparatoria del danno da inadempimento, indipendentemente rispetto al danno

sanziona più che riparare

Gli articoli 1382-1383 differenziano fra:

- Clausola penale per inadempimento: il creditore può solo pretendere il pagamento della clausola e

non anche l’adempimento dell’obbligazione.

- Clausola penale per ritardo nell’adempimento: stimola il debitore nella puntualità. Il creditore può

chiedere al debitore sia il pagamento della penale che l’adempimento dell’obbligazione.

Di regola il creditore non può richiedere un ulteriore risarcimento rispetto alla penale. Questa norma non è

però assoluta, infatti le parti (art. 1382) quando stipulano la penale possono anche convenire la risarcibilità

del danno ulteriore.

Il nostro ordinamento si riserva una forma di controllo sull’autonomia delle parti interessate. La clausola

RECESSO UNILATERALE E MULTA PENITENZIALE (art. 1373)

penale deve seguire il principio di proporzionalità del risarcimento del danno, altrimenti il giudice può ridurre

Le parti riconoscono il diritto di recesso a prescindere dall’inadempimento dell’altra parte (ius poenitandi).

l’ammontare della penale.

Esse possono convenire anche su una somma di denaro simbolo del recesso ma questo non viene dato

preventivamente. La multa penitenziale allora consiste nel prezzo del recesso non in una cautela contro

l’inadempimento.

Vi sono due casi di recesso:

- Il recesso prima dell’esecuzione del contratto

- Il recesso in un contratto di durata che ha già avuto inizio: in questo caso il recesso non ha effetto

per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Capo VI,

LA RAPPRESENTANZA (artt. 1387-1399)

La rappresentanza è un potere, il rappresentante è dunque un soggetto che ha potere. Egli

compie atti giuridici destinati ad avere effetto non nella propria sfera giuridica ma in quella di

un altro soggetto, detto rappresentato. Il rappresentante prende la decisione contrattuale ma

gli effetti si producono sul rappresentato.

In quanto potere, la rappresentanza trova la sua fonte (artt. 1387-1388)

- Nella legge rappresentanza legale. È la legge che prevede che un soggetto

rappresentato venga sostituito da un soggetto rappresentante. Ciò avviene nei casi in

cui una persona è ritenuta dalla legge non essere in pieno possesso delle facoltà

mentali o perché minore d’età. I genitori vengono identificati dalla legge come i titolari

del potere di rappresentanza dei figli. 

- Nella volontà dello stesso soggetto rappresentato rappresentanza volontaria. Il

rappresentato dà ad altri il potere di rappresentarlo. L’atto unilaterale tramite il quale

viene dato il potere di rappresentanza è detto procura.

Nel diritto romano non era riconosciuto al soggetto il potere di farsi rappresentare.

Al giorno d’oggi non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza, è ammessa di solito

nell’ambito del diritto patrimoniale ma è esclusa per gli atti personalissimi come il testamento.

Distinguiamo due tipi di rappresentanza:

- rappresentanza diretta: il rappresentante agisce nell’interesse e nel nome del rappresentato (c.d.

spendita del nome o contemplatio domini). Gli effetti giuridici ricadono tutti nella sfera del

rappresentato. Il terzo è a conoscenza di contrattare con il rappresentante.

- rappresentanza indiretta (o impropria): il rappresentante agisce solo nell’interesse ma non in

nome del rappresentato (assenza spendita del nome). Gli effetti ricadono nella sfera giuridica del

rappresentante. Avviene un fenomeno di interposizione di persona.

Art 1389: nel caso di rappresentanza volontaria il rappresentante deve essere capace di intendere e di

volere. Perché il contratto sia valido è necessario che non sia vietato al rappresentato.

Art. 1390: se la volontà del rappresentato o del rappresentante è viziata, il contratto è annullabile

Art.1391: nei casi di buona/mala fede, scienza/ignoranza di un fatto si ha riguardo del rappresentante

Art. 1393: il terzo che contratta con un rappresentante è sempre autorizzato a chiedere una giustifica

del suo potere.

Art.1394: il negozio stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è

annullabile su domanda di quest’ultimo, a patto che il conflitto sia conosciuto da un terzo.

Art. 1395: parimenti è annullabile, solo da parte del rappresentato, il negozio che il rappresentante abbia

concluso con sé stesso in duplice veste.

PROCURA:

Ricordiamo che il rappresentante può trovare terzi che lo sostituiscano nelle sue funzioni ma è tenuto a

Come visto sopra, la procura è un atto unilaterale, rivolto ai terzi e costitutivo di potere, è

rispondere del loro operato.

una forma di rappresentanza volontaria, non legale. La procura è un atto sorretto da

dichiarazione di volontà, non può allora più continuare ad esistere quando viene meno la

volontà che la sostiene.

Bisogna distinguere la procura come atto del soggetto che vuole essere rappresentato dalla procura

come documento, mezzo materiale da esibire a terzi che permette di provare l’esistenza del negozio di

procura.

Art. 1392: Non è sempre necessario che la procura risulti come documento, può infatti risultare anche

tacitamente. In ogni caso, però, non ha effetto se non ha la stessa forma richiesta dall’atto che il

rappresentante ha il potere di concludere. procura espressa o tacita

Es. compravendita di beni immobili richiede la forma scritta anche la procura richiede la forma scritta

Art. 1396: la modificazione o la revoca della procura deve essere portata a conoscenza dei terzi con

mezzi idonei. In caso contrario, non saranno opponibili ai terzi se non si prova che questi effettivamente

Distinguiamo due tipi di procura:

- Generale: comprende il potere di compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del

rappresentato

- Speciale: potere di compiere soltanto uno o più specifici atti giuridici in nome o per

conto del rappresentato

Gli atti prodotti dal r

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A.A. 2023-2024
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virgitorritz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Maggiolo Marcello.