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STUDIO DEL DIRITTO PER PROBLEMI. DIRITTO PRIVATO, DIRITTO
PUBBLICO, DIRITTO CIVILE.
Il diritto è Inteso come materia di studio articolato in molteplici settori, come
diritto privato, costituzionale, civile, penale ……. Esso va studiato e applicato
in relazione ai problemi esistenti all’interno della struttura sociale.
Una distinzione fondamentale riguarda il diritto privato e diritto pubblico. Il
primo disciplinerebbe gli interesse dei privati, cioè dei singoli individui ; il
secondo, invece, riguarderebbe gli interessi dell’intera collettività. Vi sono
casi in cui, però, associazioni private (sindacati, partiti) tutelano interessi
pubblici e casi in cui lo stato si avvale di regole previste per i privati
nell’esercizio di attività economiche o di funzioni considerate abitualmente
tipiche del potere pubblico. Spesso, molteplici principi e regole per i privati
hanno rilievo generale. In ogni settore convivono norme pubbliche e private e
si possono qualificare di diritto pubblico, le regole che disciplinano l’operato e
il funzionamento interno della repubblica.
Sono di diritto privato quelle regole volte a disciplinare i comportamenti
individuali e riconducibili al principio di uguaglianza. Esso, inteso come diritto
in condizioni di eguaglianza, si tramuta in diritto civile, ossia il diritto dei
cives titolari di diritto.
Sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una distinzione tra soggetti
comuni , ossia i privati, e altri soggetti, definiti enti e investiti di autorità.
L’interesse pubblico o generale che soddisfa la collettività non prevale su
quello individuale in quanto la sua “ampiezza ” implica il concetto di
“generalità “ e non “superiorità “. Nello stato moderno il cittadino non è in una
posizione di subordinazione bensì l’impegno costituzionale garantisce di
realizzare l’interesse della persona. Infatti, il compito dello stato è quello di
realizzare la tutela dei diritto fondamentali della persona in quanto tutti
sono eguali davanti alla legge.
PERSONALISMO E SOLIDARIETÀ COSTITUZIONALI
La persona è il punto di confluenza di una pluralità di culture alle quali è
riconosciuto “valore”. La costituzione italiana, infatti, “riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nella formazione
sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “ ( art. 2
cost) . Il concetto di persona è inseparabile dal principio di solidarietà in
quanto essa esprime la cooperazione e l’eguaglianza nell’affermazione dei
diritti fondamentali di tutti. Il principio di tutela della persona è il supremo
principio costituzionale.
Le formazioni sociali sono luoghi in cui si manifesta e si sviluppa la
personalità dell’individuo, le quali hanno rilevanza costituzionale e non
occupano una posizione dominante rispetto alla persona. Esse sono idonee
solamente se volti a garantire lo sviluppo di ogni membro. La loro autorità non
implica l’indipendenza di creare regole ma è compito dell’ordinamento
tutelare la dignità dell’associato e l’eguaglianza. Si riconosce la tutele dei
diritti della fedeltà ai gruppi intermedi tra la persona e lo stato, pur se non
dotati di personalità giuridica .
PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ
Il principio di democraticità costituisce l’ordinamento costituzionale ed è
inseparabile sia al concetto delle persona sia al principio di eguaglianza. La
democrazia rappresenta una procedura decisionale in cui è possibile un
libero confronto di opinioni e una deliberazione mediante il voto in cui si ha la
prevalenza di una maggioranza rispetto a una minoranza.
I partiti, per svolgere il proprio operato, devono essere conformi ai principi
democratici che vigono all’interno della repubblica.
PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI E PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Tale principi sono tipici dello Stato di Diritto. Il principio di separazione dei
poteri attribuisce una specifica funzione ad un’istituzione che rappresenta un
potere separato. Tale separazione permette che i poteri non prevarichino
l’uno sull’altro garantendo l’equilibrio e reciproco controllo. Esistono degli
organi specifici che non sono soggetti alla tripartizione, come il presidente
della repubblica e la corte costituzionale. Quest’ultima ha il compito di
verificare se una legge è incostituzionale oppure no. Ad essa si rivolge il
giudice, al quale viene riconosciuto il potere giudiziario, l’indipendenza e
l’irremovibilità (art.107 cost.). Il giudice è soggetto alla legge.
Il principio di legalità riguarda la fedeltà all’ordinamento giuridico fondato sui
principi fondamentali come libertà, solidarietà e uguaglianza.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
La costituzione riconosce l’eguaglianza sia come divieto di discriminazione
basato sulle differenze biologiche o culturali sia come impegno dello stato a
rimuovere tutti gli ostacoli allo sviluppo della persona (art. 2/art. 3).
L’eguaglianza formale riguarda il pari trattamento tra eguali in nome della
pari dignità sociale di tutti dinanzi alla legge; l’eguaglianza sostanziale
riguarda delle norme che, oltre ad essere uguali per tutti, devono prevedere
leggi speciali a favore delle categorie più deboli. È importante la distinzione
tra differenza e disuguaglianza: il primo è un dato fattuale ( effettivo, reale)
riguardo il colore della pelle, credenze, certe abitudini; il secondo riguarda un
giudizio di valore. Il dovere della repubblica è di adoperarsi affinché non
venga violato il precetto dell’eguaglianza dinanzi alla presenza di differenze e
pregiudizi sociali. Sono però ragionevoli le disparità attuative dell’ eguale
dignità e dello sviluppo della persona in quanto è necessario che ogni
disparità di trattamento sia giustificata come attuazione dei principi
costituzionali. Il principio di eguaglianza è unitario poiché eguaglianza formale
e sostanziale sono in funzione reciproca ed esprimono lo stesso principio,
ossia dell’eguaglianza nella giustizia sociale.
L’eguaglianza di diritto riguarda il riconoscimento a tutti della capacità
giuridica e l’eguale godimento di diritti fondamentali. L’eguaglianza secondi il
diritto, ossia il modo di essere eguali dinanzi alla norma, è uguaglianza nei
diritti fondamentali come garanzie di fronte al potere. Tutti i divieti di
discriminazione rappresentano un strumento di giustizia volto a garantire la
dignità sociali a ciascun individuo.
FUNZIONE LEGISLATIVA E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
La funzione legislativa è costituita dal principio di irretroattività e la riserva
di legge.
L’IRRETROATTIVITÀ è di rango costituzionale soltanto nella materia penale:
nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore
prima del fatto commesso.
La legislazione è un funzione costituzionale attraverso cui si attua la legalità
costituzionale. È una funzione svolta dal parlamento ma controllata dalla
CORTE COSTITUZIONALE: essa controlla se viene esercitata in conformità
ai principi costituzionali. La corte si basa su tre principi:
• INAMMISSIBILITÀ: viene emanata quando reputa che la scelta
legislativa del legislatore ordinario non sia sottoponibile al controllo
della corte(sentenza di inammissibilità) poiché l’eventuale sentenza
farebbe sfociare la corte in una sfera di competenza che non è la
propria.
• INFONDATEZZA: assenza di ogni ragionevole elemento a sostegno
dell’incostituzionalità. Con le sentenze di rigetto, la corte accerta
l’infondatezza;
• FONDATEZZA: presenza di ogni ragionevole elemento a sostegno
dell’incostituzionalità. Con le sentenze di accoglimento, la corte accerta
la fondatezza. La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno
successivo dopo la decisione.
Esistono vari tipo di sentenze.
La sentenza additiva avviene quando la corte dichiara la fondatezza di
illegittimità di una parte del testo della disposizione in quanto non contenente
qualcosa che avrebbe dovuto contenere. Tale sentenza può essere di
principio o di prestazione. Nel primo caso la corte rende per intero
incostituzionalità legge e stabilisce un principio generale al quale il legislatore
dovrà rifarsi; nel secondo caso, la corte introduce una nuova prestazione allo
stato per una determinata categoria ( risarcimento di un danno precedente).
Le sentenze monito sono di rigetto e prevedono un avvertimento al
legislatore di modificare la norma in questione affinché non avvenga una
possibile dichiarazione di incostituzionalità. Prevede sia una prima sentenza
di rigetto, la quale può costituire un “vuoto legislativo”, sia una seconda
sentenza “ eventuale” di accoglimento qualora il parlamento non prendesse
provvedimenti.
Le sentenze di incostituzionalità sopravvenuta impedisce che gli effetti
della dichiarazione di incostituzionalità siano retroattivi.
Le sentenze di incostituzionalità differita assegnano un termine al
legislatore per provvedere e ritardare la dichiarazione di incostituzionalità. La
sentenza è sempre e solo una.
Le sentenze attuative di eguaglianza verso il basso riguardano due
categorie: una compresa (tutelata) dalla legge con maggiori benefici e una
non compresa con minori benefici. La corte preferisce sottrarre i benefici
della categoria compresa in modo tale da portarla sullo stesso piano
dell'altra.
La norme che prima della sentenza disciplinavano la materia non sono
più applicabili in quanto dichiarata incostituzionali, qualora si trattasse
di sentenze di accoglimento
La sentenza indica soltanto il principio costituzionale che le leggi ordinarie
devono rispettare obbligatoriamente.
La RISERVA DI LEGGE riguarda una determinata materia che può essere
regolata soltanto da leggi o da atti aventi forza di legge. Si distinguono in:
Assolute > la materia deve essere disciplinata interamente dalla legge
ordinaria e quindi il compito spetta al legislatore determinare tutti i
dettagli.
Relative > alla legge ordinaria spetta la determinazione dei principi della
materia, mentre alle fonti secondarie quella di dettaglio.
Riserva di legge rafforzata> quando la costituzione indica i valori che la
riserva deve contenere.
La riserva di legge ha molteplici funzioni e garantisce il principio di legalità e i
dir