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STUDIO DEL DIRITTO PER PROBLEMI. DIRITTO PRIVATO, DIRITTO

PUBBLICO, DIRITTO CIVILE.

Il diritto è Inteso come materia di studio articolato in molteplici settori, come

diritto privato, costituzionale, civile, penale ……. Esso va studiato e applicato

in relazione ai problemi esistenti all’interno della struttura sociale.

Una distinzione fondamentale riguarda il diritto privato e diritto pubblico. Il

primo disciplinerebbe gli interesse dei privati, cioè dei singoli individui ; il

secondo, invece, riguarderebbe gli interessi dell’intera collettività. Vi sono

casi in cui, però, associazioni private (sindacati, partiti) tutelano interessi

pubblici e casi in cui lo stato si avvale di regole previste per i privati

nell’esercizio di attività economiche o di funzioni considerate abitualmente

tipiche del potere pubblico. Spesso, molteplici principi e regole per i privati

hanno rilievo generale. In ogni settore convivono norme pubbliche e private e

si possono qualificare di diritto pubblico, le regole che disciplinano l’operato e

il funzionamento interno della repubblica.

Sono di diritto privato quelle regole volte a disciplinare i comportamenti

individuali e riconducibili al principio di uguaglianza. Esso, inteso come diritto

in condizioni di eguaglianza, si tramuta in diritto civile, ossia il diritto dei

cives titolari di diritto.

Sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una distinzione tra soggetti

comuni , ossia i privati, e altri soggetti, definiti enti e investiti di autorità.

L’interesse pubblico o generale che soddisfa la collettività non prevale su

quello individuale in quanto la sua “ampiezza ” implica il concetto di

“generalità “ e non “superiorità “. Nello stato moderno il cittadino non è in una

posizione di subordinazione bensì l’impegno costituzionale garantisce di

realizzare l’interesse della persona. Infatti, il compito dello stato è quello di

realizzare la tutela dei diritto fondamentali della persona in quanto tutti

sono eguali davanti alla legge.

PERSONALISMO E SOLIDARIETÀ COSTITUZIONALI

La persona è il punto di confluenza di una pluralità di culture alle quali è

riconosciuto “valore”. La costituzione italiana, infatti, “riconosce e garantisce

i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nella formazione

sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “ ( art. 2

cost) . Il concetto di persona è inseparabile dal principio di solidarietà in

quanto essa esprime la cooperazione e l’eguaglianza nell’affermazione dei

diritti fondamentali di tutti. Il principio di tutela della persona è il supremo

principio costituzionale.

Le formazioni sociali sono luoghi in cui si manifesta e si sviluppa la

personalità dell’individuo, le quali hanno rilevanza costituzionale e non

occupano una posizione dominante rispetto alla persona. Esse sono idonee

solamente se volti a garantire lo sviluppo di ogni membro. La loro autorità non

implica l’indipendenza di creare regole ma è compito dell’ordinamento

tutelare la dignità dell’associato e l’eguaglianza. Si riconosce la tutele dei

diritti della fedeltà ai gruppi intermedi tra la persona e lo stato, pur se non

dotati di personalità giuridica .

PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ

Il principio di democraticità costituisce l’ordinamento costituzionale ed è

inseparabile sia al concetto delle persona sia al principio di eguaglianza. La

democrazia rappresenta una procedura decisionale in cui è possibile un

libero confronto di opinioni e una deliberazione mediante il voto in cui si ha la

prevalenza di una maggioranza rispetto a una minoranza.

I partiti, per svolgere il proprio operato, devono essere conformi ai principi

democratici che vigono all’interno della repubblica.

PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI E PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Tale principi sono tipici dello Stato di Diritto. Il principio di separazione dei

poteri attribuisce una specifica funzione ad un’istituzione che rappresenta un

potere separato. Tale separazione permette che i poteri non prevarichino

l’uno sull’altro garantendo l’equilibrio e reciproco controllo. Esistono degli

organi specifici che non sono soggetti alla tripartizione, come il presidente

della repubblica e la corte costituzionale. Quest’ultima ha il compito di

verificare se una legge è incostituzionale oppure no. Ad essa si rivolge il

giudice, al quale viene riconosciuto il potere giudiziario, l’indipendenza e

l’irremovibilità (art.107 cost.). Il giudice è soggetto alla legge.

Il principio di legalità riguarda la fedeltà all’ordinamento giuridico fondato sui

principi fondamentali come libertà, solidarietà e uguaglianza.

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

La costituzione riconosce l’eguaglianza sia come divieto di discriminazione

basato sulle differenze biologiche o culturali sia come impegno dello stato a

rimuovere tutti gli ostacoli allo sviluppo della persona (art. 2/art. 3).

L’eguaglianza formale riguarda il pari trattamento tra eguali in nome della

pari dignità sociale di tutti dinanzi alla legge; l’eguaglianza sostanziale

riguarda delle norme che, oltre ad essere uguali per tutti, devono prevedere

leggi speciali a favore delle categorie più deboli. È importante la distinzione

tra differenza e disuguaglianza: il primo è un dato fattuale ( effettivo, reale)

riguardo il colore della pelle, credenze, certe abitudini; il secondo riguarda un

giudizio di valore. Il dovere della repubblica è di adoperarsi affinché non

venga violato il precetto dell’eguaglianza dinanzi alla presenza di differenze e

pregiudizi sociali. Sono però ragionevoli le disparità attuative dell’ eguale

dignità e dello sviluppo della persona in quanto è necessario che ogni

disparità di trattamento sia giustificata come attuazione dei principi

costituzionali. Il principio di eguaglianza è unitario poiché eguaglianza formale

e sostanziale sono in funzione reciproca ed esprimono lo stesso principio,

ossia dell’eguaglianza nella giustizia sociale.

L’eguaglianza di diritto riguarda il riconoscimento a tutti della capacità

giuridica e l’eguale godimento di diritti fondamentali. L’eguaglianza secondi il

diritto, ossia il modo di essere eguali dinanzi alla norma, è uguaglianza nei

diritti fondamentali come garanzie di fronte al potere. Tutti i divieti di

discriminazione rappresentano un strumento di giustizia volto a garantire la

dignità sociali a ciascun individuo.

FUNZIONE LEGISLATIVA E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

La funzione legislativa è costituita dal principio di irretroattività e la riserva

di legge.

L’IRRETROATTIVITÀ è di rango costituzionale soltanto nella materia penale:

nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore

prima del fatto commesso.

La legislazione è un funzione costituzionale attraverso cui si attua la legalità

costituzionale. È una funzione svolta dal parlamento ma controllata dalla

CORTE COSTITUZIONALE: essa controlla se viene esercitata in conformità

ai principi costituzionali. La corte si basa su tre principi:

• INAMMISSIBILITÀ: viene emanata quando reputa che la scelta

legislativa del legislatore ordinario non sia sottoponibile al controllo

della corte(sentenza di inammissibilità) poiché l’eventuale sentenza

farebbe sfociare la corte in una sfera di competenza che non è la

propria.

• INFONDATEZZA: assenza di ogni ragionevole elemento a sostegno

dell’incostituzionalità. Con le sentenze di rigetto, la corte accerta

l’infondatezza;

• FONDATEZZA: presenza di ogni ragionevole elemento a sostegno

dell’incostituzionalità. Con le sentenze di accoglimento, la corte accerta

la fondatezza. La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno

successivo dopo la decisione.

Esistono vari tipo di sentenze.

La sentenza additiva avviene quando la corte dichiara la fondatezza di

illegittimità di una parte del testo della disposizione in quanto non contenente

qualcosa che avrebbe dovuto contenere. Tale sentenza può essere di

principio o di prestazione. Nel primo caso la corte rende per intero

incostituzionalità legge e stabilisce un principio generale al quale il legislatore

dovrà rifarsi; nel secondo caso, la corte introduce una nuova prestazione allo

stato per una determinata categoria ( risarcimento di un danno precedente).

Le sentenze monito sono di rigetto e prevedono un avvertimento al

legislatore di modificare la norma in questione affinché non avvenga una

possibile dichiarazione di incostituzionalità. Prevede sia una prima sentenza

di rigetto, la quale può costituire un “vuoto legislativo”, sia una seconda

sentenza “ eventuale” di accoglimento qualora il parlamento non prendesse

provvedimenti.

Le sentenze di incostituzionalità sopravvenuta impedisce che gli effetti

della dichiarazione di incostituzionalità siano retroattivi.

Le sentenze di incostituzionalità differita assegnano un termine al

legislatore per provvedere e ritardare la dichiarazione di incostituzionalità. La

sentenza è sempre e solo una.

Le sentenze attuative di eguaglianza verso il basso riguardano due

categorie: una compresa (tutelata) dalla legge con maggiori benefici e una

non compresa con minori benefici. La corte preferisce sottrarre i benefici

della categoria compresa in modo tale da portarla sullo stesso piano

dell'altra.

La norme che prima della sentenza disciplinavano la materia non sono

più applicabili in quanto dichiarata incostituzionali, qualora si trattasse

di sentenze di accoglimento

La sentenza indica soltanto il principio costituzionale che le leggi ordinarie

devono rispettare obbligatoriamente.

La RISERVA DI LEGGE riguarda una determinata materia che può essere

regolata soltanto da leggi o da atti aventi forza di legge. Si distinguono in:

Assolute > la materia deve essere disciplinata interamente dalla legge

ordinaria e quindi il compito spetta al legislatore determinare tutti i

dettagli.

Relative > alla legge ordinaria spetta la determinazione dei principi della

materia, mentre alle fonti secondarie quella di dettaglio.

Riserva di legge rafforzata> quando la costituzione indica i valori che la

riserva deve contenere.

La riserva di legge ha molteplici funzioni e garantisce il principio di legalità e i

dir

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A.A. 2024-2025
118 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Robarc05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.